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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 09/12/2025, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.10.2023 al n. 2066 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Lucca, elettivamente Parte_1 domiciliata in Bagni di Lucca (LU), presso e nello studio dell'avv. Tiziana Bertani, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro
corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv.
RI OS, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'ordinanza del 2.5.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia la Corte di Appello di Firenze Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
861/2023 del Tribunale di Lucca, Giudice dottor Michele
Fornaciari, pubblicata il 28/7/23, rep. n. 1692/2023 del
28/7/2023, pronunciata nel procedimento n. 3161/2020 RG, notificata all'appellante il 13/9/23, in relazione al conto corrente n. 000000152906 (già 20253085, poi n.
003200253085, poi n. 000003498630), accertate le circostanze tutte dedotte nell'atto di appello, e ferme le statuizioni non oggetto dell'appello, previa integrazione di CTU volta a rideterminare il saldo del conto corrente anche con eliminazione degli addebiti operati dalla banca a titolo di corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce, e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso spiegata, a rideterminare il saldo considerando nella ricostruzione del conto corrente prima gli accrediti, poi gli addebiti aventi data valuta 14/9/2007,
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 7 comma 3 Delibera CICR 9/2/2000
e comunque per mancanza di pattuizione scritta, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle competenze, spese ed oneri, applicata dalla banca in relazione al conto corrente per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 e fino al 22/10/2008. Conseguentemente, chiede che sia dichiarata non dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi debitori fino al 22/10/2008;
2) Accertare e dichiarare la nullità del corrispettivo di disponibilità creditizia addebitato all'attore in relazione al conto, per mancata pattuizione tra le parti e per violazione dell'art. 117 bis TUB, secondo quanto indicato in premessa;
2 3) Accertare la nullità dell'indennità di sconfinamento addebitata dalla banca per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
4) Accertare e dichiarare la nullità della commissione di istruttoria veloce, addebitata all'attore, per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
5) Rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, e comunque accertare e dichiarare che le rimesse sul conto corrente devono considerarsi ripristinatorie, in quanto il conto corrente era affidato senza limite, per i motivi di cui in premessa dell'appello o, in subordine, accertare che il carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse deve essere accertato, ai fini della verifica della prescrizione, previa eliminazione degli addebiti illegittimi dal conto corrente, come accertati dal Giudice secondo quanto detto ai punti precedenti e nelle parti della sentenza non oggetto del presente appello, e tenendo conto quale limite del fido il secondo scaglione della CMS, ricostruendo infine il conto secondo la data di valuta delle operazioni anteponendo gli accrediti agli addebiti nel caso di pari data valuta (o di pari data contabile nelle denegata ipotesi di ricostruzione del conto secondo la data contabile);
6) Rideterminare, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, il saldo corretto del conto corrente alla data di introduzione del giudizio, eliminando gli addebiti illegittimi indicati ai punti precedenti e quelli accertati come tali dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione;
7) Vittoria di anticipazioni e competenze professionali, maggiorate di accessori, come per legge,
3 di entrambi i gradi di giudizio, da devolversi a favore del difensore, che si dichiara antistatario, nonché delle spese dell'espletata CTU e della CTP in atti, e per
l'assistenza della consulente di parte attrice all'espletata CTU e all'attività di integrazione della stessa”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
- in tesi, nel merito: respingere l'appello promosso dalla società in persona del l.r.p.t. Parte_1 avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del
Tribunale di Lucca n° 861/2023 del 28.07.2023, confermando integralmente la sentenza impugnata, ovvero respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
rinnovando, cautelativamente, le conclusioni già svolte in primo grado:
- nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 152906 (già n°
20253085, poi n° 003200253085, poi n° 0000003498630), dalla data di apertura del conto, 07.10.1981, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al
05.02.2010, come argomentato in atti.
4 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2066/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 861 del
28.7.2023; parti: c. , Parte_1 Controparte_1 esperiti gli adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 2.5.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Materia del contendere La causa ha ad oggetto il rapporto di conto corrente n.000000152906 (già 20253085, poi 003200253085, poi 000003498630) intrattenuto dall'attrice (precedentemente LI con la convenuta (precedentemente Parte_2 [...]
, filiale di Lucca agenzia 1 Borgo Controparte_2 Giannotti dal 7.10.81. Con riferimento a tale rapporto l'attrice la contestato plurime illegittimità dell'operato della convenuta con riferimento ai costi del rapporto (interessi e commissioni varie), chiedendo il ricalcolo del dare-avere fra le parti. La convenuta ha per converso sostenuto la legittimità del proprio operato e, eccepita la prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda. Motivi della decisione 1. Sui costi del rapporto. Premesso che nel 2008 il contratto è stato rinnovato, con la regolamentazione di aspetti precedentemente non regolati, le censure dell'attrice riguardano: a) la misura degli interessi passivi anteriormente a tale rinnovo;
b) la capitalizzazione degli stessi fino al medesimo rinnovo;
c) la commissione massimo scoperto, l'addebito trimestrale delle spese di liquidazione del conto e l'applicazione di giorni di valuta sugli assegni ancora fino a quest'ultimo; c) la commissione di disponibilità creditizia, l'indennità di
5 sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce successive allo stesso. Con riferimento a tali censure vale quanto segue. a) Anteriormente al rinnovo del 2008, la pattuizione in materia di interessi era totalmente generica, nel senso che la misura di questi ultimi era rimessa alle determinazioni della banca. E' dunque evidente che, con riferimento a tale periodo, gli interessi ultralegali applicati sono da ritenere illegittimi e gli interessi da applicare sono unicamente quelli legali. b) La capitalizzazione degli interessi è da ritenere parimenti illegittima, in quanto operata in assenza delle condizioni di cui all'art. 1283 cc. Questo vale però non fino al 2008, ma unicamente fino a quando la banca, a seguito della delibera cicr del 9.2.00, ha adempiuto alle formalità di cui all'art. 72 di quest'ultima. Avverso tale impostazione l'attrice ha sostenuto, sulla scorta invero dell'opinione della Cassazione, che, dovendo la clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore essere ritenuta nulla, il suo adeguamento alle condizioni di cui alla delibera cicr non potrebbe che essere ritenuto peggiorativo, con conseguente applicabilità non del comma 2 del citato art. 7, ma del suo comma 3, a mente del quale, in caso appunto di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela. Tale tesi non può tuttavia essere condivisa, in quanto implicante la pratica abrogazione dell'art. 72. Laddove il confronto dovesse essere fatto con le condizioni contrattuali da ritenere validamente in essere, la capitalizzazione dovrebbe infatti essere ritenuta, per il periodo anteriore alla delibera cicr, per definizione esclusa. A tal punto è però evidente che la sua introduzione, quali che ne fossero i termini, non potrebbe che essere considerata peggiorativa, dal che la conseguenza che la norma in questione, in quanto regola la materia in presenza di modifiche non peggiorative, non si applicherebbe mai. In realtà, per potersi dare l'ipotesi regolata dalla norma ed evitarne l'interpretazione abrogativa, il confronto non può che essere fatto con le condizioni – non validamente, ma – di fatto in essere. Solo su tale presupposto è infatti possibile valutare se le nuove condizioni risultino peggiorative o meno. c) La commissione massimo scoperto, l'addebito trimestrale delle spese di liquidazione del conto e l'applicazione di giorni di valuta sugli assegni, non erano contrattualmente previsti. I relativi addebiti non possono dunque che essere ritenuti illegittimi. d) Per quanto riguarda la commissione di disponibilità creditizia, l'indennità di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce, è vero che esse non erano state espressamente previste nel rinnovo del 2008. In tale rinnovo era tuttavia prevista la possibilità per la banca, ex art. 118 tub, di apportare modifiche unilaterali alle condizioni del
6 rapporto e con riferimento a tutti e tre i costi in questione la modifica è stata regolarmente comunicata all'attrice prima dell'applicazione. I relativi addebiti devono dunque essere ritenuti legittimi.
2. Sulla prescrizione. Premesso che la controversia in punto di prescrizione si gioca tutta sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse dell'attrice, le questioni da dirimere sono le seguenti tre: e) se il conto, pur pacificamente affidato, lo fosse fino ad un certo importo oppure senza limiti;
f) se la valutazione di una rimessa come solutoria oppure ripristinatoria debba effettuarsi previa eliminazione degli addebiti illegittimi;
g) se tale valutazione debba effettuarsi prendendo in considerazione la data di effettuazione delle varie operazioni oppure la data della relativa valuta. Con riferimento a tali questioni vale quanto segue. e) Premesso che l'ipotesi di un conto affidato senza limiti è già in astratto difficilmente ipotizzabile, che tale non fosse quello in questione è dimostrato dalla presenza di interessi extra fido. Ciò premesso, in merito a quale fosse il limite dell'affidamento, il ctu ha operato i calcoli ipotizzando che tale limite fosse fissato in corrispondenza del primo oppure del secondo scaglione della cms, che sono i limiti normalmente applicati, e tali calcoli devono essere senz'altro recepiti (quanto poi a quale dei due limiti ritenere più specificamente operante, la questione può rimanere irrisolta, dato che, nella prospettiva della non previa eliminazione degli addebiti illegittimi, che, come vedremo, deve essere adottata, le due ipotesi danno risultati identici). Proprio in ragione del fatto che questi sono i limiti usuali, sarebbe stato infatti onere dell'attrice dimostrare un affidamento maggiore. f) Calcolare la natura solutoria oppure ripristinatoria di una rimessa previa eliminazione degli addebiti illegittimi
– e dunque far decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dal momento della rimessa solo in presenza e con riferimento agli addebiti legittimi – implica che in realtà dal momento della rimessa la prescrizione non corre mai;
che essa corre cioè sempre e soltanto dal termine del rapporto. Infatti, una volta eliminati gli addebiti illegittimi, la rimessa in questione, se e nei limiti in cui sia solutoria (se e nei limiti cioè in cui il conto sia in passivo, o in passivo oltre l'affidamento), non rappresenta il pagamento di un indebito (se gli addebiti da prendere in considerazione sono soltanto quelli legittimi, quello in questione è il pagamento di un debito esistente) e dunque non c'è alcun diritto alla ripetizione dell'indebito, che possa prescriversi. In questa prospettiva, detto altrimenti, delle due l'una:
o non esiste alcun indebito (e dunque alcun diritto alla relativa ripetizione), o, laddove questo sia configurabile, la rimessa è, con riferimento ad esso, per definizione ripristinatoria. Ma in realtà, anche a prescindere da tali considerazioni, che gli addebiti illegittimi debbano essere presi in
7 considerazione è del tutto evidente semplicemente sulla base del fatto che ciò di cui si tratta è la ripetizione di un indebito. E' infatti proprio in ragione del loro essere illegittimi che quella in questione si configura in tali termini. La presenza di indebiti illegittimi è cioè il presupposto del diritto azionato e pertanto di tutto ciò che a tale diritto si riferisce, ivi compresa la sua prescrizione e il dies a quo della relativa decorrenza. g) La data da prendere in considerazione è sicuramente quella della valuta e non quella dell'effettuazione delle varie operazioni. Proprio a questo serve infatti la valuta: a fissare la data a partire dalla quale quella certa operazione deve essere ritenuta operante fra le parti. Chiarito questo, non c'è dunque dubbio che il mutuo di € 220.000,00, del quale ha beneficiato l'attrice, debba essere ritenuto operante fra le parti non a partire dal 12.10.07 (data dell'erogazione), ma dal 14.9.07 (data della relativa valuta). Conseguentemente, gli addebiti con valuta posteriore (vale a dire quelli di € 25.000,00, 15.000,00, 23.000,00 e 6.900,00) non possono che essere valutati tenendo conto della presenza, sul conto, dell'importo di cui al mutuo. Questo lascia peraltro irrisolto il problema circa l'anteriorità o la posteriorità dell'addebito di € 108.000,00, la cui valuta è la medesima del mutuo. Nella conseguente impossibilità di determinare tale anteriorità/posteriorità, la questione non può che essere decisa sulla base della regola dell'onere della prova: posto che in materia di rimesse solutorie o ripristinatorie non spetta alla banca l'onere di dimostrare la natura solutoria, ma al cliente l'onere di dimostrare quella ripristinatoria (in tal senso v. Cass. 7013/20), ne consegue che l'addebito di € 108.000,00 deve essere valutato senza tenere conto della presenza del mutuo 3. La somma dovuta all'attrice. Il ctu ha effettuato diversi conteggi in merito al dare- avere fra le parti, in dipendenza della diversa soluzione delle questioni di cui sopra. Di tali conteggi, quello corrispondente alle soluzioni fornite nella presente sentenza dà quale risultato un credito in ripetizione dell'attrice di € 2.624,46. La convenuta va dunque condannata a versare all'attrice tale somma, oltre interessi legali dalla debenza al saldo. Per ciò che concerne le spese, considerata la modestia della somma in questione rispetto alle pretese vantate dall'attrice, non c'è dubbio che sia quest'ultima a dover essere considerata soccombente. Le spese, liquidate in dispositivo, dovranno dunque far carico ad essa.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 2.624,46, oltre interessi come indicato;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso del difensore,
8 oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, così concludendo: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
861/2023 del Tribunale di Lucca, Giudice dottor Michele
Fornaciari, pubblicata il 28/7/23, rep. n. 1692/2023 del
28/7/2023, pronunciata nel procedimento n. 3161/2020 RG, notificata all'appellante il 13/9/23, in relazione al conto corrente n. 000000152906 (già 20253085, poi n.
003200253085, poi n. 000003498630), accertate le circostanze tutte dedotte nel presente atto, e ferme le statuizioni non oggetto del presente appello, previa integrazione di CTU volta a rideterminare il saldo del conto corrente anche con eliminazione degli addebiti operati dalla banca a titolo di corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce, e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso spiegata, a rideterminare il saldo considerando nella ricostruzione del conto corrente prima gli accrediti, poi gli addebiti aventi data valuta 14/9/2007,
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 7 comma 3 Delibera CICR 9/2/2000
e comunque per mancanza di pattuizione scritta, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle competenze, spese ed oneri, applicata dalla banca in relazione al conto corrente per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 e fino al 22/10/2008.
Conseguentemente, chiede che sia dichiarata non dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi debitori fino al 22/10/2008;
9 2) Accertare e dichiarare la nullità del corrispettivo di disponibilità creditizia addebitato all'attore in relazione al conto, per mancata pattuizione tra le parti e per violazione dell'art. 117 bis TUB, secondo quanto indicato in premessa;
3) Accertare la nullità dell'indennità di sconfinamento addebitata dalla banca per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
4) Accertare e dichiarare la nullità della commissione di istruttoria veloce, addebitata all'attore, per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
5) Rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, e comunque accertare e dichiarare che le rimesse sul conto corrente devono considerarsi ripristinatorie,, in quanto il conto corrente era affidato senza limite, per i motivi di cui in premessa o, in subordine, accertare che il carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse deve essere accertato, ai fini della verifica della prescrizione, previa eliminazione degli addebiti illegittimi dal conto corrente, come accertati dal Giudice secondo quanto detto ai punti precedenti e nelle parti della sentenza non oggetto del presente appello, e tenendo conto quale limite del fido il secondo scaglione della CMS, ricostruendo infine il conto secondo la data di valuta delle operazioni anteponendo gli accrediti agli addebiti nel caso di pari data valuta (o di pari data contabile nelle denegata ipotesi di ricostruzione del conto secondo la data contabile);
6) Rideterminare, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, il saldo corretto del conto corrente alla data di introduzione del giudizio,
10 eliminando gli addebiti illegittimi indicati ai punti precedenti e quelli accertati come tali dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione;
7) Vittoria di anticipazioni e competenze professionali, maggiorati di accessori, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da devolversi a favore del difensore, che si dichiara antistatario, nonché delle spese dell'espletata CTU e della CTP in atti, e per l'assistenza della consulente di parte attrice all'espletata CTU e all'attività di integrazione della stessa”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
, a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
- in tesi, nel merito: respingere l'appello promosso dalla società in persona del l.r.p.t. Parte_1 avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del
Tribunale di Lucca n° 861/2023 del 28.07.2023, confermando integralmente la sentenza impugnata, ovvero respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
rinnovando, cautelativamente, le conclusioni già svolte in primo grado:
- in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 152906 (già n°
20253085, poi n° 003200253085, poi n° 0000003498630), dalla data di apertura del conto, 07.10.1981, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al
05.02.2010, come argomentato in atti.
11 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 4.10.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: rinuncia all'appello; spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza appellata e dalle conclusioni in termini di numerario ivi riferite al supplemento peritale espletato in primo grado emerge come il Tribunale abbia accolto, secondo le indicazioni del c.t.u., le ipotesi (economicamente identiche, sortendo effetti equivalenti gli scaglioni della commissione di massimo scoperto utilizzati, non correttamente come si vedrà, come indicativi della sussistenza dell'affidamento) di cui ai nn. “3.2.2 IPOTESI 2” e
“3.2.4 IPOTESI 2”, che individuano come “interessi e competenze astrattamente ripetibili”, dando loro segno negativo, quelli che sono gli importi che, pur ripetibili, sono stati comunque ritenuti coperti dalla prescrizione.
Il c.t.u. colloca i termini prescrizionali (vd. pag.
19 della prima relazione di c.t.u.) al 10/12/2007.
Deve questa Corte osservare come non possano essere sul punto accolte le conclusioni del c.t.u. che effettivamente si è mosso ultra excepta, avendo la CP_3 convenuta in primo grado ed odierna appellata, indicato come coperte dalla prescrizione tutte quelle rimesse avvenute sino alla più recente (e per la Banca
12 maggiormente sfavorevole) data del 5.2.2010, dieci anni, cioè, prima della data del verbale della mediazione obbligatoria instaurata ante causam.
Deve quindi esaminarsi prioritariamente il motivo di appello (il terzo) concernente l'invocata sussistenza di affidamenti come tali dimostrativi della natura meramente ripristinatoria di tutte o parte delle rimesse.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Non vi è in atti alcuna prova di formale affidamento a tutto il periodo anteriore al 5.2.2010: in particolare nulla vi è contenuto od aggiunto nel o al contratto costitutivo di conto corrente del 7.10.1981 (doc. 1 correntista in primo grado); vi è invece aggiunta alla modifica contrattuale del 23.10.2008 (doc. 2 correntista in primo grado) un'apertura di credito fino ad Euro
5.000,00 (vd. doc. 7 in primo grado). CP_3
Osserva in proposito questa Corte:
- come l'esistenza di un'apertura di credito, laddove non sia stato individuato (come necessario) un preciso ammontare numerico per iscritto, non può desumersi da semplici dati esogeni, quali diversi tassi di interesse o diverse percentuali di commissioni, che riflettono solo differenti voci di costo applicate dalla Banca in ragione del diverso livello di esposizione, che, in quanto tale, null'altro denota che una pura e semplice, seppur variegata, tolleranza dello scoperto
- come una più incisiva rilevanza indiziaria, dotata di gravità, precisione e concordanza, può trarsi dalla combinazione di più condotte (ad es. espresse segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia, immediate richieste di rientro al superamento di ben individuati livelli di esposizione seguiti da rientro stesso), di cui nel caso di specie vi è difetto
13 - priva di rilievo deve altresì ritenersi nel caso qui in esame l'apertura di credito fino ad Euro 5.000,00 del 23.10.2008, essendo la stessa intervenuta in un contesto nel quale, in virtù della operata rideterminazione del saldo di riferimento (vd. Cass., sez. I, del 19 maggio 2020, n. 9141), non vi era né vi sarebbe stata (e sicuramente a tutto il 5.2.2010) alcuna esposizione della correntista che denotasse utilizzo del fido (il rideterminato saldo di riferimento si è mantenuto infatti costantemente in attivo).
Da ciò segue che lo schema contenuto nel supplemento di c.t.u. (le sopra citate nn. “3.2.2 IPOTESI 2” e “3.2.4
IPOTESI 2” – vd. pagg. 11-14 -) e così riportato:
deve essere così rettificato:
laddove Euro - 112.534,55 è il saldo positivo rideterminato al 15.2.2010 (data immediatamente successiva all'avvenuta maturazione del termine
14 prescrizionale - vd. allegati K ed M al supplemento di c.t.u. -) di Euro 108.662,92, sommato algebricamente al saldo negativo di Euro 3.871,63 risultante dall'estratto conto di periodo alla stessa data.
Da ciò segue l'assorbimento dell'esame del (primo) motivo di appello (concernente la ripetibilità degli addebiti anatocistici successivi all'1.7.2000, sul presupposto dell'insufficienza della sola menzione della nota Delibera CICR del 9.2.2000 sul Foglio degli Annunzi
Legali della Gazzetta Ufficiale a cura della Banca e della necessità di espressa pattuizione scritta di pari cadenza temporale di addebiti ed accrediti anatocistici, effettivamente stipulata solo il successivo 23.10.2008) in quanto relativo a fatti coperti da prescrizione.
Il secondo motivo di appello (nella parte in cui si muove censura all'impugnata sentenza laddove questa ha ritenuto correttamente operati gli addebiti a titolo di commissione di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce) è infondato.
Trattasi, infatti, di addebito di voci di costo, ritualmente comunicate in ragione del disposto di cui all'allora già vigente testo dell'art. 118 D.Lgs.
385/1993 e del tenore dei nuovi accordi contrattuali del
23.10.2008, in quanto riflettenti espresse disposizioni di legge (D.L. n. 185/2008, come convertito dalla Legge
2/2009; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge
22.12.2011 n. 214, che ha inserito l'articolo novellato
117-bis D.Lgs. 385/1993, poi modificato dal decreto legge
24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge
27/2012, e dal D.L. 24.03.2012 n. 29, convertito con modifiche nella legge 62/2012 e nel Decreto del Ministero
Economia e Finanze del 30.06.2012) e non necessitanti, quindi, un consenso espresso anche da parte del
15 correntista. In punto di quantum, al di là dal fatto che già la richiamata c.t.u. non ha tenuto conto di consistenti voci verosimilmente a tal titolo periodicamente addebitate, deve osservarsi come vi sia stato rispetto delle percentuali massime ex lege consentite.
Assorbito l'esame del quarto, quinto e sesto motivo di appello (concernenti l'individuazione dei saldi e delle valute di riferimento ai fini della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e del livello di affidamento) in ragione dell'esito dello scrutinio del terzo motivo di appello.
Fondato è invece il settimo ed ultimo motivo di appello, concernente l'invocata inammissibilità della emessa pronuncia di vera e propria condanna da parte del primo Giudice.
Deve sul punto ritenersi sussistente l'interesse del correntista ad una semplice pronuncia di accertamento con rideterminazione del saldo ad una ben individuata data anziché ad un vero e proprio provvedimento di condanna, conseguendo a quest'ultimo la semplice aggiunta di interessi ed inserendosi invece la prima in un più articolato rapporto di durata in corso, con conseguenze non solo in termini di stretto numerario, bensì pure di diversa valutazione quanto a legittimità e costi di operazioni medio tempore sicuramente sopravvenute.
La domanda è altresì fondata nel merito, atteso che al momento della sua proposizione, e nulla avendo le parti dedotto o dimostrato per il periodo successivo, il conto corrente in questione era ed è rimasto sempre aperto ed avendo oltretutto la società correntista insistito per la sola rideterminazione del suo saldo, che deve rapportarsi alla data del 30.6.2020 (che è quella dell'ultimo saldo risultante dai prodotti estratti conto)
16 e quantificarsi, come dalla sopra riportata tabella, in
Euro 7.472,91 a credito della società correntista.
La decisione sulle spese di primo grado deve essere pure essa riformata.
Il primo Giudice, in ragione di un sensibilmente maggiore importo invocato dalla correntista come oggetto, all'esito della disposta c.t.u., di rideterminazione, ha ritenuto nella sostanza rigettata la domanda della correntista e posto a carico di quest'ultima le spese sopportate dalla , che invece, sia pure per importo CP_3 di gran lunga inferiore (qui riscontrato nella differenza di Euro 12.460,98, dato dal differenza di Euro -4.988,07 di cui al saldo della e il saldo rideterminato di CP_3
Euro 7.472,91), è risultata comunque soccombente, donde la sua condanna alla refusione delle spese, anche del presente grado, come in dispositivo (in rapporto al suddetto valore di Euro 12.460,98, con aliquote medie ed esclusa, per il presente grado, la fase istruttoria); il tutto con distrazione in favore dell'officiata procuratrice che si è dichiarata antistataria.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. e del relativo supplemento espletati in primo grado sono poste per 2/5 a carico della società correntista attrice in primo grado ed odierna appellante e per 3/5 a carico della convenuta in primo grado ed odierna CP_3 appellata.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 861
[...] del 28.7.2023, in parziale accoglimento del proposto appello
17
1. ridetermina alla data del 30.6.2020 il saldo del conto corrente ordinario n. 000000152906 in essere tra allora Controparte_4 ora e in Euro 7.472,91 a Parte_1 Controparte_1 credito della società correntista anziché in Euro -
4.988,07 a debito della società correntista;
2. dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1 refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio da quest'ultima sopportate che liquida in Euro 5.077,00 per compensi di avvocato ed Euro 759,00 per spese, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado e in Euro 3.966,00 per compensi di avvocato ed Euro
1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
il tutto con distrazione in favore dell'officiata procuratrice antistataria;
3. pone le spese della c.t.u. e del relativo supplemento espletati in primo grado per 2/5 a carico di e per 3/5 a carico di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Firenze il 6 dicembre 2025.
Il Presidente rel.est.
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Carmine Capozzi Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 23.10.2023 al n. 2066 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Lucca, elettivamente Parte_1 domiciliata in Bagni di Lucca (LU), presso e nello studio dell'avv. Tiziana Bertani, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato in calce all'atto di citazione in primo grado,
APPELLANTE contro
corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Prato, presso e nello studio dell'avv.
RI OS, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'esito dell'ordinanza del 2.5.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia la Corte di Appello di Firenze Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
861/2023 del Tribunale di Lucca, Giudice dottor Michele
Fornaciari, pubblicata il 28/7/23, rep. n. 1692/2023 del
28/7/2023, pronunciata nel procedimento n. 3161/2020 RG, notificata all'appellante il 13/9/23, in relazione al conto corrente n. 000000152906 (già 20253085, poi n.
003200253085, poi n. 000003498630), accertate le circostanze tutte dedotte nell'atto di appello, e ferme le statuizioni non oggetto dell'appello, previa integrazione di CTU volta a rideterminare il saldo del conto corrente anche con eliminazione degli addebiti operati dalla banca a titolo di corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce, e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso spiegata, a rideterminare il saldo considerando nella ricostruzione del conto corrente prima gli accrediti, poi gli addebiti aventi data valuta 14/9/2007,
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 7 comma 3 Delibera CICR 9/2/2000
e comunque per mancanza di pattuizione scritta, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle competenze, spese ed oneri, applicata dalla banca in relazione al conto corrente per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 e fino al 22/10/2008. Conseguentemente, chiede che sia dichiarata non dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi debitori fino al 22/10/2008;
2) Accertare e dichiarare la nullità del corrispettivo di disponibilità creditizia addebitato all'attore in relazione al conto, per mancata pattuizione tra le parti e per violazione dell'art. 117 bis TUB, secondo quanto indicato in premessa;
2 3) Accertare la nullità dell'indennità di sconfinamento addebitata dalla banca per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
4) Accertare e dichiarare la nullità della commissione di istruttoria veloce, addebitata all'attore, per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
5) Rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, e comunque accertare e dichiarare che le rimesse sul conto corrente devono considerarsi ripristinatorie, in quanto il conto corrente era affidato senza limite, per i motivi di cui in premessa dell'appello o, in subordine, accertare che il carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse deve essere accertato, ai fini della verifica della prescrizione, previa eliminazione degli addebiti illegittimi dal conto corrente, come accertati dal Giudice secondo quanto detto ai punti precedenti e nelle parti della sentenza non oggetto del presente appello, e tenendo conto quale limite del fido il secondo scaglione della CMS, ricostruendo infine il conto secondo la data di valuta delle operazioni anteponendo gli accrediti agli addebiti nel caso di pari data valuta (o di pari data contabile nelle denegata ipotesi di ricostruzione del conto secondo la data contabile);
6) Rideterminare, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, il saldo corretto del conto corrente alla data di introduzione del giudizio, eliminando gli addebiti illegittimi indicati ai punti precedenti e quelli accertati come tali dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione;
7) Vittoria di anticipazioni e competenze professionali, maggiorate di accessori, come per legge,
3 di entrambi i gradi di giudizio, da devolversi a favore del difensore, che si dichiara antistatario, nonché delle spese dell'espletata CTU e della CTP in atti, e per
l'assistenza della consulente di parte attrice all'espletata CTU e all'attività di integrazione della stessa”.
Per : Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
- in tesi, nel merito: respingere l'appello promosso dalla società in persona del l.r.p.t. Parte_1 avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del
Tribunale di Lucca n° 861/2023 del 28.07.2023, confermando integralmente la sentenza impugnata, ovvero respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
rinnovando, cautelativamente, le conclusioni già svolte in primo grado:
- nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nella parte narrativa del presente atto;
- in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare
l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 152906 (già n°
20253085, poi n° 003200253085, poi n° 0000003498630), dalla data di apertura del conto, 07.10.1981, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al
05.02.2010, come argomentato in atti.
4 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
2066/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 861 del
28.7.2023; parti: c. , Parte_1 Controparte_1 esperiti gli adempimenti ex art. 350 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'ordinanza del 2.5.2025, celebrata la causa secondo il modello di trattazione scritta e concessi i termini di cui all'art. 352 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Materia del contendere La causa ha ad oggetto il rapporto di conto corrente n.000000152906 (già 20253085, poi 003200253085, poi 000003498630) intrattenuto dall'attrice (precedentemente LI con la convenuta (precedentemente Parte_2 [...]
, filiale di Lucca agenzia 1 Borgo Controparte_2 Giannotti dal 7.10.81. Con riferimento a tale rapporto l'attrice la contestato plurime illegittimità dell'operato della convenuta con riferimento ai costi del rapporto (interessi e commissioni varie), chiedendo il ricalcolo del dare-avere fra le parti. La convenuta ha per converso sostenuto la legittimità del proprio operato e, eccepita la prescrizione, ha chiesto il rigetto della domanda. Motivi della decisione 1. Sui costi del rapporto. Premesso che nel 2008 il contratto è stato rinnovato, con la regolamentazione di aspetti precedentemente non regolati, le censure dell'attrice riguardano: a) la misura degli interessi passivi anteriormente a tale rinnovo;
b) la capitalizzazione degli stessi fino al medesimo rinnovo;
c) la commissione massimo scoperto, l'addebito trimestrale delle spese di liquidazione del conto e l'applicazione di giorni di valuta sugli assegni ancora fino a quest'ultimo; c) la commissione di disponibilità creditizia, l'indennità di
5 sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce successive allo stesso. Con riferimento a tali censure vale quanto segue. a) Anteriormente al rinnovo del 2008, la pattuizione in materia di interessi era totalmente generica, nel senso che la misura di questi ultimi era rimessa alle determinazioni della banca. E' dunque evidente che, con riferimento a tale periodo, gli interessi ultralegali applicati sono da ritenere illegittimi e gli interessi da applicare sono unicamente quelli legali. b) La capitalizzazione degli interessi è da ritenere parimenti illegittima, in quanto operata in assenza delle condizioni di cui all'art. 1283 cc. Questo vale però non fino al 2008, ma unicamente fino a quando la banca, a seguito della delibera cicr del 9.2.00, ha adempiuto alle formalità di cui all'art. 72 di quest'ultima. Avverso tale impostazione l'attrice ha sostenuto, sulla scorta invero dell'opinione della Cassazione, che, dovendo la clausola di capitalizzazione degli interessi per il periodo anteriore essere ritenuta nulla, il suo adeguamento alle condizioni di cui alla delibera cicr non potrebbe che essere ritenuto peggiorativo, con conseguente applicabilità non del comma 2 del citato art. 7, ma del suo comma 3, a mente del quale, in caso appunto di peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le nuove condizioni avrebbero dovuto essere approvate dalla clientela. Tale tesi non può tuttavia essere condivisa, in quanto implicante la pratica abrogazione dell'art. 72. Laddove il confronto dovesse essere fatto con le condizioni contrattuali da ritenere validamente in essere, la capitalizzazione dovrebbe infatti essere ritenuta, per il periodo anteriore alla delibera cicr, per definizione esclusa. A tal punto è però evidente che la sua introduzione, quali che ne fossero i termini, non potrebbe che essere considerata peggiorativa, dal che la conseguenza che la norma in questione, in quanto regola la materia in presenza di modifiche non peggiorative, non si applicherebbe mai. In realtà, per potersi dare l'ipotesi regolata dalla norma ed evitarne l'interpretazione abrogativa, il confronto non può che essere fatto con le condizioni – non validamente, ma – di fatto in essere. Solo su tale presupposto è infatti possibile valutare se le nuove condizioni risultino peggiorative o meno. c) La commissione massimo scoperto, l'addebito trimestrale delle spese di liquidazione del conto e l'applicazione di giorni di valuta sugli assegni, non erano contrattualmente previsti. I relativi addebiti non possono dunque che essere ritenuti illegittimi. d) Per quanto riguarda la commissione di disponibilità creditizia, l'indennità di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce, è vero che esse non erano state espressamente previste nel rinnovo del 2008. In tale rinnovo era tuttavia prevista la possibilità per la banca, ex art. 118 tub, di apportare modifiche unilaterali alle condizioni del
6 rapporto e con riferimento a tutti e tre i costi in questione la modifica è stata regolarmente comunicata all'attrice prima dell'applicazione. I relativi addebiti devono dunque essere ritenuti legittimi.
2. Sulla prescrizione. Premesso che la controversia in punto di prescrizione si gioca tutta sulla natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse dell'attrice, le questioni da dirimere sono le seguenti tre: e) se il conto, pur pacificamente affidato, lo fosse fino ad un certo importo oppure senza limiti;
f) se la valutazione di una rimessa come solutoria oppure ripristinatoria debba effettuarsi previa eliminazione degli addebiti illegittimi;
g) se tale valutazione debba effettuarsi prendendo in considerazione la data di effettuazione delle varie operazioni oppure la data della relativa valuta. Con riferimento a tali questioni vale quanto segue. e) Premesso che l'ipotesi di un conto affidato senza limiti è già in astratto difficilmente ipotizzabile, che tale non fosse quello in questione è dimostrato dalla presenza di interessi extra fido. Ciò premesso, in merito a quale fosse il limite dell'affidamento, il ctu ha operato i calcoli ipotizzando che tale limite fosse fissato in corrispondenza del primo oppure del secondo scaglione della cms, che sono i limiti normalmente applicati, e tali calcoli devono essere senz'altro recepiti (quanto poi a quale dei due limiti ritenere più specificamente operante, la questione può rimanere irrisolta, dato che, nella prospettiva della non previa eliminazione degli addebiti illegittimi, che, come vedremo, deve essere adottata, le due ipotesi danno risultati identici). Proprio in ragione del fatto che questi sono i limiti usuali, sarebbe stato infatti onere dell'attrice dimostrare un affidamento maggiore. f) Calcolare la natura solutoria oppure ripristinatoria di una rimessa previa eliminazione degli addebiti illegittimi
– e dunque far decorrere la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito dal momento della rimessa solo in presenza e con riferimento agli addebiti legittimi – implica che in realtà dal momento della rimessa la prescrizione non corre mai;
che essa corre cioè sempre e soltanto dal termine del rapporto. Infatti, una volta eliminati gli addebiti illegittimi, la rimessa in questione, se e nei limiti in cui sia solutoria (se e nei limiti cioè in cui il conto sia in passivo, o in passivo oltre l'affidamento), non rappresenta il pagamento di un indebito (se gli addebiti da prendere in considerazione sono soltanto quelli legittimi, quello in questione è il pagamento di un debito esistente) e dunque non c'è alcun diritto alla ripetizione dell'indebito, che possa prescriversi. In questa prospettiva, detto altrimenti, delle due l'una:
o non esiste alcun indebito (e dunque alcun diritto alla relativa ripetizione), o, laddove questo sia configurabile, la rimessa è, con riferimento ad esso, per definizione ripristinatoria. Ma in realtà, anche a prescindere da tali considerazioni, che gli addebiti illegittimi debbano essere presi in
7 considerazione è del tutto evidente semplicemente sulla base del fatto che ciò di cui si tratta è la ripetizione di un indebito. E' infatti proprio in ragione del loro essere illegittimi che quella in questione si configura in tali termini. La presenza di indebiti illegittimi è cioè il presupposto del diritto azionato e pertanto di tutto ciò che a tale diritto si riferisce, ivi compresa la sua prescrizione e il dies a quo della relativa decorrenza. g) La data da prendere in considerazione è sicuramente quella della valuta e non quella dell'effettuazione delle varie operazioni. Proprio a questo serve infatti la valuta: a fissare la data a partire dalla quale quella certa operazione deve essere ritenuta operante fra le parti. Chiarito questo, non c'è dunque dubbio che il mutuo di € 220.000,00, del quale ha beneficiato l'attrice, debba essere ritenuto operante fra le parti non a partire dal 12.10.07 (data dell'erogazione), ma dal 14.9.07 (data della relativa valuta). Conseguentemente, gli addebiti con valuta posteriore (vale a dire quelli di € 25.000,00, 15.000,00, 23.000,00 e 6.900,00) non possono che essere valutati tenendo conto della presenza, sul conto, dell'importo di cui al mutuo. Questo lascia peraltro irrisolto il problema circa l'anteriorità o la posteriorità dell'addebito di € 108.000,00, la cui valuta è la medesima del mutuo. Nella conseguente impossibilità di determinare tale anteriorità/posteriorità, la questione non può che essere decisa sulla base della regola dell'onere della prova: posto che in materia di rimesse solutorie o ripristinatorie non spetta alla banca l'onere di dimostrare la natura solutoria, ma al cliente l'onere di dimostrare quella ripristinatoria (in tal senso v. Cass. 7013/20), ne consegue che l'addebito di € 108.000,00 deve essere valutato senza tenere conto della presenza del mutuo 3. La somma dovuta all'attrice. Il ctu ha effettuato diversi conteggi in merito al dare- avere fra le parti, in dipendenza della diversa soluzione delle questioni di cui sopra. Di tali conteggi, quello corrispondente alle soluzioni fornite nella presente sentenza dà quale risultato un credito in ripetizione dell'attrice di € 2.624,46. La convenuta va dunque condannata a versare all'attrice tale somma, oltre interessi legali dalla debenza al saldo. Per ciò che concerne le spese, considerata la modestia della somma in questione rispetto alle pretese vantate dall'attrice, non c'è dubbio che sia quest'ultima a dover essere considerata soccombente. Le spese, liquidate in dispositivo, dovranno dunque far carico ad essa.
P. Q. M.
Il Tribunale condanna la convenuta a versare all'attrice, per il titolo di cui in motivazione, la somma di € 2.624,46, oltre interessi come indicato;
condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per compenso del difensore,
8 oltre spese di ctu, come liquidate, nella misura concretamente sopportata, ed oltre spese generali, cap ed iva di legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, così concludendo: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Firenze Ill.ma, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n.
861/2023 del Tribunale di Lucca, Giudice dottor Michele
Fornaciari, pubblicata il 28/7/23, rep. n. 1692/2023 del
28/7/2023, pronunciata nel procedimento n. 3161/2020 RG, notificata all'appellante il 13/9/23, in relazione al conto corrente n. 000000152906 (già 20253085, poi n.
003200253085, poi n. 000003498630), accertate le circostanze tutte dedotte nel presente atto, e ferme le statuizioni non oggetto del presente appello, previa integrazione di CTU volta a rideterminare il saldo del conto corrente anche con eliminazione degli addebiti operati dalla banca a titolo di corrispettivo di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce, e, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'eccezione di prescrizione ex adverso spiegata, a rideterminare il saldo considerando nella ricostruzione del conto corrente prima gli accrediti, poi gli addebiti aventi data valuta 14/9/2007,
1) Accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione dell'art. 7 comma 3 Delibera CICR 9/2/2000
e comunque per mancanza di pattuizione scritta, della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, delle competenze, spese ed oneri, applicata dalla banca in relazione al conto corrente per il periodo successivo all'entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000 e fino al 22/10/2008.
Conseguentemente, chiede che sia dichiarata non dovuta alcuna capitalizzazione degli interessi debitori fino al 22/10/2008;
9 2) Accertare e dichiarare la nullità del corrispettivo di disponibilità creditizia addebitato all'attore in relazione al conto, per mancata pattuizione tra le parti e per violazione dell'art. 117 bis TUB, secondo quanto indicato in premessa;
3) Accertare la nullità dell'indennità di sconfinamento addebitata dalla banca per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
4) Accertare e dichiarare la nullità della commissione di istruttoria veloce, addebitata all'attore, per mancata pattuizione tra le parti, per i motivi di cui in premessa;
5) Rigettare l'eccezione di prescrizione ex adverso formulata, e comunque accertare e dichiarare che le rimesse sul conto corrente devono considerarsi ripristinatorie,, in quanto il conto corrente era affidato senza limite, per i motivi di cui in premessa o, in subordine, accertare che il carattere ripristinatorio o solutorio delle rimesse deve essere accertato, ai fini della verifica della prescrizione, previa eliminazione degli addebiti illegittimi dal conto corrente, come accertati dal Giudice secondo quanto detto ai punti precedenti e nelle parti della sentenza non oggetto del presente appello, e tenendo conto quale limite del fido il secondo scaglione della CMS, ricostruendo infine il conto secondo la data di valuta delle operazioni anteponendo gli accrediti agli addebiti nel caso di pari data valuta (o di pari data contabile nelle denegata ipotesi di ricostruzione del conto secondo la data contabile);
6) Rideterminare, per effetto dell'accoglimento delle domande di cui sopra, il saldo corretto del conto corrente alla data di introduzione del giudizio,
10 eliminando gli addebiti illegittimi indicati ai punti precedenti e quelli accertati come tali dal Giudice di primo grado e non oggetto di impugnazione;
7) Vittoria di anticipazioni e competenze professionali, maggiorati di accessori, come per legge, di entrambi i gradi di giudizio, da devolversi a favore del difensore, che si dichiara antistatario, nonché delle spese dell'espletata CTU e della CTP in atti, e per l'assistenza della consulente di parte attrice all'espletata CTU e all'attività di integrazione della stessa”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
, a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello adita, omnibus contrariis reiectis,
- in tesi, nel merito: respingere l'appello promosso dalla società in persona del l.r.p.t. Parte_1 avverso la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. del
Tribunale di Lucca n° 861/2023 del 28.07.2023, confermando integralmente la sentenza impugnata, ovvero respingere tutte le domande avversarie perché inammissibili, generiche, infondate e non provate, per tutti i motivi indicati nel presente atto;
rinnovando, cautelativamente, le conclusioni già svolte in primo grado:
- in ipotesi e nel merito: accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. per tutti i diritti e ragioni di credito relative al conto corrente oggetto di lite n° 152906 (già n°
20253085, poi n° 003200253085, poi n° 0000003498630), dalla data di apertura del conto, 07.10.1981, fino al decennio anteriore la ricezione del primo atto interruttivo della prescrizione, ossia fino al
05.02.2010, come argomentato in atti.
11 In ogni caso, con vittoria di spese, competenze di causa, rimborso forfettario ex art. 2 d.m. 55/14 e oneri di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Con ordinanza del 4.10.2024 il Consigliere
Istruttore, impregiudicata ogni decisione finale, ha formulato la seguente proposta di soluzione conciliativa: rinuncia all'appello; spese del presente grado del giudizio integralmente compensate.
La proposta non è stata accettata dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla lettura della sentenza appellata e dalle conclusioni in termini di numerario ivi riferite al supplemento peritale espletato in primo grado emerge come il Tribunale abbia accolto, secondo le indicazioni del c.t.u., le ipotesi (economicamente identiche, sortendo effetti equivalenti gli scaglioni della commissione di massimo scoperto utilizzati, non correttamente come si vedrà, come indicativi della sussistenza dell'affidamento) di cui ai nn. “3.2.2 IPOTESI 2” e
“3.2.4 IPOTESI 2”, che individuano come “interessi e competenze astrattamente ripetibili”, dando loro segno negativo, quelli che sono gli importi che, pur ripetibili, sono stati comunque ritenuti coperti dalla prescrizione.
Il c.t.u. colloca i termini prescrizionali (vd. pag.
19 della prima relazione di c.t.u.) al 10/12/2007.
Deve questa Corte osservare come non possano essere sul punto accolte le conclusioni del c.t.u. che effettivamente si è mosso ultra excepta, avendo la CP_3 convenuta in primo grado ed odierna appellata, indicato come coperte dalla prescrizione tutte quelle rimesse avvenute sino alla più recente (e per la Banca
12 maggiormente sfavorevole) data del 5.2.2010, dieci anni, cioè, prima della data del verbale della mediazione obbligatoria instaurata ante causam.
Deve quindi esaminarsi prioritariamente il motivo di appello (il terzo) concernente l'invocata sussistenza di affidamenti come tali dimostrativi della natura meramente ripristinatoria di tutte o parte delle rimesse.
Il motivo deve ritenersi infondato.
Non vi è in atti alcuna prova di formale affidamento a tutto il periodo anteriore al 5.2.2010: in particolare nulla vi è contenuto od aggiunto nel o al contratto costitutivo di conto corrente del 7.10.1981 (doc. 1 correntista in primo grado); vi è invece aggiunta alla modifica contrattuale del 23.10.2008 (doc. 2 correntista in primo grado) un'apertura di credito fino ad Euro
5.000,00 (vd. doc. 7 in primo grado). CP_3
Osserva in proposito questa Corte:
- come l'esistenza di un'apertura di credito, laddove non sia stato individuato (come necessario) un preciso ammontare numerico per iscritto, non può desumersi da semplici dati esogeni, quali diversi tassi di interesse o diverse percentuali di commissioni, che riflettono solo differenti voci di costo applicate dalla Banca in ragione del diverso livello di esposizione, che, in quanto tale, null'altro denota che una pura e semplice, seppur variegata, tolleranza dello scoperto
- come una più incisiva rilevanza indiziaria, dotata di gravità, precisione e concordanza, può trarsi dalla combinazione di più condotte (ad es. espresse segnalazioni presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia, immediate richieste di rientro al superamento di ben individuati livelli di esposizione seguiti da rientro stesso), di cui nel caso di specie vi è difetto
13 - priva di rilievo deve altresì ritenersi nel caso qui in esame l'apertura di credito fino ad Euro 5.000,00 del 23.10.2008, essendo la stessa intervenuta in un contesto nel quale, in virtù della operata rideterminazione del saldo di riferimento (vd. Cass., sez. I, del 19 maggio 2020, n. 9141), non vi era né vi sarebbe stata (e sicuramente a tutto il 5.2.2010) alcuna esposizione della correntista che denotasse utilizzo del fido (il rideterminato saldo di riferimento si è mantenuto infatti costantemente in attivo).
Da ciò segue che lo schema contenuto nel supplemento di c.t.u. (le sopra citate nn. “3.2.2 IPOTESI 2” e “3.2.4
IPOTESI 2” – vd. pagg. 11-14 -) e così riportato:
deve essere così rettificato:
laddove Euro - 112.534,55 è il saldo positivo rideterminato al 15.2.2010 (data immediatamente successiva all'avvenuta maturazione del termine
14 prescrizionale - vd. allegati K ed M al supplemento di c.t.u. -) di Euro 108.662,92, sommato algebricamente al saldo negativo di Euro 3.871,63 risultante dall'estratto conto di periodo alla stessa data.
Da ciò segue l'assorbimento dell'esame del (primo) motivo di appello (concernente la ripetibilità degli addebiti anatocistici successivi all'1.7.2000, sul presupposto dell'insufficienza della sola menzione della nota Delibera CICR del 9.2.2000 sul Foglio degli Annunzi
Legali della Gazzetta Ufficiale a cura della Banca e della necessità di espressa pattuizione scritta di pari cadenza temporale di addebiti ed accrediti anatocistici, effettivamente stipulata solo il successivo 23.10.2008) in quanto relativo a fatti coperti da prescrizione.
Il secondo motivo di appello (nella parte in cui si muove censura all'impugnata sentenza laddove questa ha ritenuto correttamente operati gli addebiti a titolo di commissione di disponibilità creditizia, indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce) è infondato.
Trattasi, infatti, di addebito di voci di costo, ritualmente comunicate in ragione del disposto di cui all'allora già vigente testo dell'art. 118 D.Lgs.
385/1993 e del tenore dei nuovi accordi contrattuali del
23.10.2008, in quanto riflettenti espresse disposizioni di legge (D.L. n. 185/2008, come convertito dalla Legge
2/2009; D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge
22.12.2011 n. 214, che ha inserito l'articolo novellato
117-bis D.Lgs. 385/1993, poi modificato dal decreto legge
24.01.2012 n. 1, convertito con modificazioni nella Legge
27/2012, e dal D.L. 24.03.2012 n. 29, convertito con modifiche nella legge 62/2012 e nel Decreto del Ministero
Economia e Finanze del 30.06.2012) e non necessitanti, quindi, un consenso espresso anche da parte del
15 correntista. In punto di quantum, al di là dal fatto che già la richiamata c.t.u. non ha tenuto conto di consistenti voci verosimilmente a tal titolo periodicamente addebitate, deve osservarsi come vi sia stato rispetto delle percentuali massime ex lege consentite.
Assorbito l'esame del quarto, quinto e sesto motivo di appello (concernenti l'individuazione dei saldi e delle valute di riferimento ai fini della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse e del livello di affidamento) in ragione dell'esito dello scrutinio del terzo motivo di appello.
Fondato è invece il settimo ed ultimo motivo di appello, concernente l'invocata inammissibilità della emessa pronuncia di vera e propria condanna da parte del primo Giudice.
Deve sul punto ritenersi sussistente l'interesse del correntista ad una semplice pronuncia di accertamento con rideterminazione del saldo ad una ben individuata data anziché ad un vero e proprio provvedimento di condanna, conseguendo a quest'ultimo la semplice aggiunta di interessi ed inserendosi invece la prima in un più articolato rapporto di durata in corso, con conseguenze non solo in termini di stretto numerario, bensì pure di diversa valutazione quanto a legittimità e costi di operazioni medio tempore sicuramente sopravvenute.
La domanda è altresì fondata nel merito, atteso che al momento della sua proposizione, e nulla avendo le parti dedotto o dimostrato per il periodo successivo, il conto corrente in questione era ed è rimasto sempre aperto ed avendo oltretutto la società correntista insistito per la sola rideterminazione del suo saldo, che deve rapportarsi alla data del 30.6.2020 (che è quella dell'ultimo saldo risultante dai prodotti estratti conto)
16 e quantificarsi, come dalla sopra riportata tabella, in
Euro 7.472,91 a credito della società correntista.
La decisione sulle spese di primo grado deve essere pure essa riformata.
Il primo Giudice, in ragione di un sensibilmente maggiore importo invocato dalla correntista come oggetto, all'esito della disposta c.t.u., di rideterminazione, ha ritenuto nella sostanza rigettata la domanda della correntista e posto a carico di quest'ultima le spese sopportate dalla , che invece, sia pure per importo CP_3 di gran lunga inferiore (qui riscontrato nella differenza di Euro 12.460,98, dato dal differenza di Euro -4.988,07 di cui al saldo della e il saldo rideterminato di CP_3
Euro 7.472,91), è risultata comunque soccombente, donde la sua condanna alla refusione delle spese, anche del presente grado, come in dispositivo (in rapporto al suddetto valore di Euro 12.460,98, con aliquote medie ed esclusa, per il presente grado, la fase istruttoria); il tutto con distrazione in favore dell'officiata procuratrice che si è dichiarata antistataria.
Per i medesimi motivi le spese della c.t.u. e del relativo supplemento espletati in primo grado sono poste per 2/5 a carico della società correntista attrice in primo grado ed odierna appellante e per 3/5 a carico della convenuta in primo grado ed odierna CP_3 appellata.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 861
[...] del 28.7.2023, in parziale accoglimento del proposto appello
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1. ridetermina alla data del 30.6.2020 il saldo del conto corrente ordinario n. 000000152906 in essere tra allora Controparte_4 ora e in Euro 7.472,91 a Parte_1 Controparte_1 credito della società correntista anziché in Euro -
4.988,07 a debito della società correntista;
2. dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1 refusione in favore di delle spese di lite Parte_1 di entrambi i gradi di giudizio da quest'ultima sopportate che liquida in Euro 5.077,00 per compensi di avvocato ed Euro 759,00 per spese, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge quanto al giudizio di primo grado e in Euro 3.966,00 per compensi di avvocato ed Euro
1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge quanto al presente grado di giudizio;
il tutto con distrazione in favore dell'officiata procuratrice antistataria;
3. pone le spese della c.t.u. e del relativo supplemento espletati in primo grado per 2/5 a carico di e per 3/5 a carico di Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Firenze il 6 dicembre 2025.
Il Presidente rel.est.
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