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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 24/06/2025, n. 2772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2772 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 19 giugno 2025, nella causa iscritta al n. 11801/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Fiorentino, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Manlio Di Miceli, C.F._2
rappresentante e difensore;
– resistente –
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19/9/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo il 5/2/2003), in costanza del Controparte_1 quale sono nati i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]), ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge alle condizioni di cui in ricorso.
Con memoria depositata telematicamente il 27/1/2023, si è costituita
[...]
chiedendo, parimenti, la pronuncia della separazione alle condizioni di cui CP_1
1 alla propria memoria.
All'udienza del 9/2/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 2/4/2023, ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: autorizzato i coniugi e vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Nel prosieguo del giudizio, eseguito un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e disposto l'ascolto dei figli minori delle parti, con ordinanza del 27/3/2025, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“definizione della controversia alle seguenti condizioni:
• rinuncia alla domanda di addebito;
• affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno liberamente esercitabile secondo le rispettive esigenze;
• assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
• obbligo a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (di cui € 100,00 per il figlio ed € 150,00 ciascuno per i figli e Per_1 Per_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo;
Per_3
• rinuncia ad ogni ulteriore domanda”.
All'udienza del 19/6/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni come dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
2 • pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Palermo il 11/10/1980, e nata a [...] il Controparte_1
4/12/1980, di cui al matrimonio civile celebrato a Palermo il 5/2/2003, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 14, parte I, dell'anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott.ssa Gabriella Giammona Presidente rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice dott.ssa Sara Marino Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta dal Giudice istruttore all'udienza del 19 giugno 2025, nella causa iscritta al n. 11801/2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
nato a [...] il [...] (c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso l'avv. Maria Fiorentino, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
), elettivamente domiciliata presso l'avv. Manlio Di Miceli, C.F._2
rappresentante e difensore;
– resistente –
Avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato il 19/9/2022, premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile con (a Palermo il 5/2/2003), in costanza del Controparte_1 quale sono nati i figli (nato il [...]), (nato il [...]) e Per_1 Per_2 Per_3
(nato il [...]), ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge alle condizioni di cui in ricorso.
Con memoria depositata telematicamente il 27/1/2023, si è costituita
[...]
chiedendo, parimenti, la pronuncia della separazione alle condizioni di cui CP_1
1 alla propria memoria.
All'udienza del 9/2/2023 le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente f.f. che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 2/4/2023, ha dettato i provvedimenti temporanei ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole. In particolare, ha: autorizzato i coniugi e vivere separati;
disposto l'affidamento condiviso dei figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
posto a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
la somma mensile di € 450,00 a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento ordinario dei figli, oltre al 50% delle spese extra-assegno.
Nel prosieguo del giudizio, eseguito un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali e disposto l'ascolto dei figli minori delle parti, con ordinanza del 27/3/2025, il Giudice istruttore ha sottoposto alle parti la seguente proposta conciliativa:
“definizione della controversia alle seguenti condizioni:
• rinuncia alla domanda di addebito;
• affidamento condiviso dei figli minori e ad entrambi i genitori, con Per_2 Per_3 collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno liberamente esercitabile secondo le rispettive esigenze;
• assegnazione della casa coniugale in favore di Controparte_1
• obbligo a carico di di corrispondere in favore di Parte_1 Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno di € 400,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei figli (di cui € 100,00 per il figlio ed € 150,00 ciascuno per i figli e Per_1 Per_2
, oltre al 50% delle spese straordinarie relative agli stessi secondo il Protocollo;
Per_3
• rinuncia ad ogni ulteriore domanda”.
All'udienza del 19/6/2025, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta conciliativa.
Pertanto, va pronunciata la separazione personale tra i coniugi alle condizioni come dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Infine, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi la pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
2 • pronuncia la separazione personale dei coniugi nato a Parte_1
Palermo il 11/10/1980, e nata a [...] il Controparte_1
4/12/1980, di cui al matrimonio civile celebrato a Palermo il 5/2/2003, trascritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 14, parte I, dell'anno 2003, alle condizioni di cui in parte motiva;
• nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 23 giugno 2025.
Il Presidente rel. ed est.
Gabriella Giammona
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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