Sentenza 17 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/03/2004, n. 5387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5387 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRIECO Angelo - Presidente -
Dott. PROTO EN - Consigliere -
Dott. ADAMO Mario - rel. Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. DI APALMA Salvatore - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT CE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA O. MALAGODI presso l'avvocato ALFREDO CONSARINO che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUISA CARROZZA, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
REGIONE CALABRIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 263/00 della Corte d'Appello di MESSINA, depositata il 30/05/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2003 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente l'Avvocato GATTAMELATA, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto in data 4.1.1984, il Presidente della Giunta della Regione Calabria pronunziava l'espropriazione di due appezzamenti di terreno di proprietà di EN TU, determinando un'indennità di espropriazione ritenuta insufficiente dal proprietario espropriato che per tale motivo iniziava giudizio di opposizione alla stima avanti alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Con sentenza in data 11.5.1991, la Corte territoriale respingeva l'opposizione sul presupposto che le aree espropriate avessero natura agricola.
Tale sentenza veniva cassata in data 24.1.1995 dalla Corte di Cassazione essendo entrata in vigore la L. 359/1992, con rinvio alla Corte di appello di Messina, per il riesame della controversia in base alla nuova normativa.
Con sentenza in data 30.5.2000. la Corte di appello di Messina, ritenuta la natura edificatoria dei terreni, determinava in L. 150.072.165 l'indennità di espropriazione ed L. 23.761.430 l'indennità di occupazione legittima.
Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su quattro motivi, EN TU. Non svolge attività difensiva la Regione Calabria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di Cassazione il ricorrente lamenta violazione dell'art. 115 del c.p.c.. Osserva il ricorrente che è principio generale dell'ordinamento il principio che impone al giudice di decidere sulla base delle prove raccolte, nel corso del giudizio.
Nella specie risultava dalla c.t.u. che il prezzo di mercato delle aree periferiche ai centri storici, come quelle in esame, ammontava a L. 35.000 al mq. e ciò sulla base di un certificato rilasciato dall'UTE ed allegato alla relazione.
Di conseguenza la Corte di appello di Messina non avrebbe dovuto discostarsi dal dato risultante da un certificato ufficiale avente valore di prova certa.
Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.
Invero va al riguardo precisato che se e certamente esatto che il giudice deve deciderà la causa sulla base delle prove dedotte ed allegate dalle parti, nonché sulla base dei fatti notori, deve tuttavia rilevarsi che la valutazione delle prove rientra nei poteri discrezionali del giudicante e non può essere oggetto di giudizio di legittimità se adeguatamente motivata.
Nella specie la Corta territoriale nel valutare il certificato dell'UTE ha precisato che i dati dallo stesso desumibili non potevano trovare applicazione al caso sottoposto al suo esame in quanto l'immobile dell'TU distava circa due chilometri dal centro storico, era situato in una zona desolata, praticamente disabitata, caratterizzata da scarso o inesistente mercato tanto che non era stato possibile trovare atti privati di trasferimento, da utilizzare quale dato di comparazione.
Tali considerazioni idonee a ridimensionare il valore probatorio del documento erroneamente ritenuto intangibile dal ricorrente, non risultano specificamente censurate dall'TU, sicché il motivo va respinto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce insufficiente e con- traddittoria motivazione su un punto rilevante della decisione. Rileva l'TU che da nessun atto di causa risulta che il terreno e distante dal centro di Cardeto mentre irrilevante ed errata è la considerazione che la notevole estensione dell'area ne diminuisca il valore, precisando che il valore di un terreno edificabile non si desume dal reddito che produce ma dalla sua appetibilità sul mercato.
Il motivo è inammissibile e va quindi respinto.
Invero, le argomentazioni svolte dal ricorrente attengono al merito della vertenza e non possono essere, pertanto dedotte nel giudizio di legittimità.
Va; comunque, rilevato che la Corte di appello a pag. 6 della sua motivazione ha precisato che il valore dell'area doveva ritenersi di L. 20.000 al mq. trattandosi "di una vasta area, sita in zona montana ed economicamente depressa, da poco divenuta legalmente edificabile ed ancora lontana da un concreto sviluppo urbanistico e di fatto trascurata dal mercato", circostanze queste sufficienti a fornire idonea giustificazione dell'iter logico seguito dalla Corte, peraltro neppure specificamente censurate.
Con il terzo motivo il ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. nonché per erronea valutazione delle prove.
Osserva l'TU che il certificato dell'UTE prevedeva per i terreni siti nella zona un valore oscillante fra L. 70.000 al mq. per le zone centrali e L. 35.000 per le zone periferiche, sicché già per la determinazione di tali valori erano state tenute presenti le circostanze poi valorizzate dalla Corte di merito.
L'ulteriore riduzione non ha quindi alcuna giustificazione e si pone in contrasto con l'art. 2700 c.c. essendo il certificato atto pubblico.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero va considerato che la Corte territoriale ha giustificato il suo convincimento con un giudizio di merito che poteva essere contestato solo per vizi logici o di diritto.
Escluso che, nella specie, siano ravvisabili vizi logici, posto che la decisione, in sè pienamente coerente, e fondata su considerazioni agganciate a fatti specifici, va precisato che neppure può ritenersi esistente la pretesa violazione dell'art. 2700 c.c. posto che il certificato UTE, cui ha fatto riferimento l'TU, contiene non dichiarazioni di parte o fatti che il p.u. attesta avvenuti in sua presenza, ma solo valutazioni tecniche che, in quanto tali, non possono costituire prova privilegiata.
Anche il terzo motivo va quindi, disatteso.
Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente censura l'impugnata sentenza in relazione alla parziale compensazione delle spese. Il motivo e inammissibile e va quindi respinto.
Invero, la liquidazione delle spese rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e può essere oggetto di giudizio di legittimità solo se siano state violate le tabelle professionali o se sia stata condannata al pagamento delle spese processuali la parte risultata vincitrice, ipotesi non ricorrenti nella specie. Il ricorso va pertanto interamente respinto.
Nulla spese non essendosi la Regione Calabria costituita in giudizio.
P.Q.M.
respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 10 novembre 2003. Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2004