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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 07/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1904/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti DI BARTOLO ANTONIO, TESORIERE FRANCESCO, DI BARTOLO
CATERINA, DI BARTOLO EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VONA Controparte_1 C.F._1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PI CA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 21.06.2016, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Petilia Policastro RO LL e la al fine Controparte_2 di ottenere il risarcimento dei danni subìti a seguito di un incidente stradale verificatosi in agro del
Comune di Petilia Policastro, lungo la via Canalette.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 5.10.2015 si trovava in qualità di pedone lungo la Via Canalette, allorquando RO LL, alla guida della propria vettura Ford Fiesta Tg. DM558FJ, assicurata per la r.c.a. presso la compagnia nell'uscire in retromarcia da una Parte_1 traversa e con l'intento di immettersi lungo la via Canalette, non si avvedeva della signora CP_1 che in quel momento transitava a piedi lungo la predetta via e la investiva, facendola cadere rovinosamente a terra;
che ad esito dell'incidente l'attrice riportava lesioni e veniva soccorsa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone per le necessarie cure e dove gli veniva diagnosticata una distorsione ginocchio sx con PRB lesione collaterale mediale;
che la compagnia assicurativa, ad esito di visita legale del proprio fiduciario, comunicava che non era possibile formulare alcuna proposta di risarcimento;
che pertanto adiva le vie giudiziali.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea Parte_1 ritenendola priva di qualsivoglia fondamento sia sul piano fattuale che sul piano giuridico, nonché sprovvista di prova. Sollevava numerosi dubbi in ordine alla dinamica del sinistro e rilevava che dal verbale di pronto soccorso si evinceva che il sinistro si sarebbe verificato in un altro luogo. In subordine chiedeva dichiarazione di corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, non avendo adottato tutte le cautele del caso.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e CTU medico-legale.
All'udienza del 9.06.2020 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 234/2020 depositata in data 29.07.2020, il giudice di pace di Petilia Policastro accoglieva la domanda formulata dall'attore e condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti da , liquidati nella somma di € 6.207,48 comprensiva di spese mediche Parte_2 documentate e spese di CTU, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
1.1. Con atto di appello ritualmente notificato la proponeva appello chiedendone Parte_1 l'integrale riforma per carenza di prova dei fatti addotti sia nell'an che nel quantum. Deduceva che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare le prove emerse in giudizio nonché le conclusioni del consulente d'ufficio. In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione né le annotazioni sul referto di pronto soccorso, né la parte della consulenza ove veniva espressamente riportato che le modalità realizzative dell'evento erano in contrasto con la dicitura del referto “incidente in altri luoghi”. Lamentava, altresì, l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto l'esclusiva responsabilità della danneggiata per l'assunzione di un comportamento imprudente o, quanto meno, il concorso di colpa della stessa. La sentenza avrebbe poi errato nel liquidare il danno morale nella misura di un quarto del danno biologico, difformemente all'orientamento della Suprema Corte che riconosce tale voce di danno solo se adeguatamente provato, senza alcun automatismo risarcitorio. Lamentava, altresì, l'erronea liquidazione delle spese legali, operata in modo difforme dalle tariffe ed al di sopra dei parametri connessi all'attività svolta ed al valore della domanda.
pagina 2 di 6 All'udienza del 2.02.2023, dato atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, venivano rigettate le istanze istruttorie reiterate in appello e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
18.05.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo e per l'assenza per congedo del giudice assegnatario della causa, all'udienza del 9.01.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
2. Per quanto riguarda la doglianza dell'appellata costituita di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto della specificità dei motivi si osserva che il presente atto di appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto l'appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame. Al riguardo deve evidenziarsi che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'atto deve presentare, dal punto di vista contenutistico, i motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché indicare le ragioni specifiche di dissenso, indicando gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, sì da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, e le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (cfr. Cass. civ. 12606 del 2015).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, è agevole rilevare che l'appellante ha soddisfatto i predetti requisiti, non essendosi limitato a motivare l'atto di appello con un generico rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio o con un mero richiamo alla sentenza, potendosi evincere de plano dalla lettura dell'atto il rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo in questione;
in particolare, l'appellante ha censurato le specifiche parti della sentenza di primo grado e la ricostruzione del fatto, le soluzioni e la motivazione adottata nella sentenza di primo grado che apparivano non complete.
3. Quanto al merito, l'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3.1. Avuto riguardo alle censure in ordine alla errata valutazione del complessivo compendio probatorio nel primo grado di giudizio, nonché alla mancata considerazione del documento rappresentato dal referto di Pronto Soccorso con la dicitura “incidente in altri luoghi”, si osserva quanto segue.
In primo luogo, come correttamente rilevato dalla parte appellata, il giudice di prime cure nell'ordinanza del 30.08.2018 (ordinanza a cui la sentenza rinvia) prendeva espressa posizione sul contenuto del referto di Pronto Soccorso rilevando che: “dall'esame della documentazione in atti e all'esito della prova testimoniale assunta da codesto giudicante, emerge chiaramente che la sig.ra
è stata vittima di un sinistro stradale causato dal sig. LL RO, conducente Controparte_1 dell'autovettura “Ford Fiesta”, tg. DM558FJ. La circostanza contestata da parte convenuta che la sig.ra ha dichiarato al pronto soccorso al medico di turno che l'incidente si Controparte_1 sarebbe verificato in altri luoghi non assume prova rilevante ai fini della verificazione dell'accaduto. Infatti, come statuito dal costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, condiviso da codesto giudice “Il referto del Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova pagina 3 di 6 del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, oltre agli atti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse. La veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentite dalla legge. Sotto tale profilo, infatti il referto non è vincolante e lo stesso paziente ben potrebbe dimostrare di aver riferito ai sanitari circostanze non veritiere” (Trib. Cs. n. 1048/2007, Sent. Cass. 4/08/2009,
Sent. Cass. n. 18868/2015) -..omississ..””.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la dicitura “incidente in altri luoghi” del referto di Pronto Soccorso (v. all. 3 atto di citazione) sia caratterizzata da una genericità tale da non poter stabilire con precisione il contenuto delle dichiarazioni rese ai sanitari e da non poter assumere un valore probatorio rilevante. In ogni caso, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, il valore di prova legale del certificato medico di Pronto Soccorso “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (v. ex multis Cass., Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022). Ebbene, da una valutazione del complessivo compendio probatorio versato in atti, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia compiuto una corretta ricostruzione dei fatti, valorizzando correttamente sia le dichiarazioni dei testimoni escussi (della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, avendo rilasciato dichiarazioni precise e concordanti) sia le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (che ha acclarato come non sussistano dubbi afferenti l'idoneità della dinamica dell'incidente a causare le lesioni riportate dalla ). CP_1
Né tanto meno parte appellante ha mosso specifici rilievi in merito all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, muovendo specifiche contestazioni solo in relazione alla mancata “corretta indicazione del veicolo”. Ebbene, dal tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni emerge sia la chiara individuazione del veicolo (vettura Ford Fiesta) sia la precisa ricostruzione della dinamica del sinistro (l'auto stava effettuando una manovra di retromarcia per immettersi sulla Via Canalette, percorsa a piedi dalla
, quando ha urtato il pedone sul fianco sinistro) – v. dichiarazioni dei testi e CP_1 Testimone_1
Testimone_2
Alla luce delle superiori considerazioni deve dunque ritenersi corretta la motivazione del giudice di prime cure che ha riconosciuto sussistente l'an debeatur.
3.2. Avuto riguardo alla doglianza relativa all'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto l'esclusiva colpa dell'attrice o, quanto meno, il concorso di colpa della stessa, è agevole replicare che la sentenza di primo grado contiene una ampia motivazione sul punto, corredata dal puntuale richiamo a precedenti della giurisprudenza di legittimità. Ritiene pertanto il Tribunale che il giudice di prime cure abbia correttamente individuato la condotta imprudente del conducente, consistente in una manovra in retromarcia su una traversa che si immetteva su una strada principale, manovra che avrebbe dovuto essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con pieno controllo dello spazio retrostante costituendo una operazione anomala (v. ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 20/02/2015: “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche”). pagina 4 di 6 D'altro canto, non può essere ravvisato un comportamento imprudente da parte della per il CP_1 solo fatto di trovarsi “in strada e fuori da attraversamento pedonale” (v. atto di appello, p. 15), potendosi escludere la responsabilità del conducente solo a fronte di un comportamento improvviso e anomalo del pedone, non riscontrabile nel caso in questione.
Deve dunque concludersi, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure e sulla scorta delle concrete circostanze del caso sopra evidenziate, che la condotta del pedone non abbia assunto rilevanza causale nella produzione dell'evento.
3.4. Quanto al motivo di appello relativo alla lamentata erronea liquidazione del danno non patrimoniale, per avere riconosciuto il danno morale come automatica frazione del danno biologico, si osserva quanto segue. Se è vero quanto dedotto dall'appellante, ovvero che il danno morale deve essere adeguatamente provato e che non sussiste alcuna automaticità rispetto al danno biologico, l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano in uso al momento del deposito della sentenza (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485), senza riconoscimento di incrementi per sofferenza soggettiva né per personalizzazione del danno, conduce alla liquidazione di una somma complessivamente superiore rispetto a quella riconosciuta dal giudice di prime cure (€ 3.093,00 per il danno biologico risarcibile + € 4.900,00 per il danno biologico temporaneo).
Ne consegue che, in assenza di appello incidentale, tale capo della sentenza non può essere riformato.
3.5. Deve, invece, ritenersi fondato il motivo di appello relativo all'erronea liquidazione delle spese legali, ritenuta dall'appellante “difforme dalle tariffe ed al di sopra dei parametri connessi all'attività svolta ed al valore della domanda”.
Al riguardo, come correttamente evidenziato dall'appellante, si evidenzia che il giudice di prime cure ha liquidato una somma superiore ai valori massimi (cfr. D.M. n. 55/2014, giudizi di competenza del giudice di pace, scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) senza motivare un simile scostamento dai valori di cui al predetto D.M. (v. sul punto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22.03.2024: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.”)
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi;
spese processuali che si stima quindi equo liquidare in € 1.205,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che sussistono le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura di un terzo, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di riforma del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite;
spese processuali che vengono pertanto poste a carico della parte appellante per i restanti due terzi e liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, dell'effettiva attività difensiva espletata, della natura dell'affare e del valore della controversia, con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- annulla, in accoglimento dell'appello proposto dalla il capo della sentenza Parte_1 impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite , liquida le spese di lite sostenute da , relative al primo grado di giudizio, in Euro 1.205,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna alla restituzione, in favore di delle somme pagate Controparte_1 Parte_1
a titolo di eccedenti la mi .205,00, oltre spese Parte_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna - previa compensazione nella misura di un terzo - l'appellante a rifondere a CP_1
le spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che si liquidano
[...]
1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CROTONE
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1904/2020 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio degli avv.ti DI BARTOLO ANTONIO, TESORIERE FRANCESCO, DI BARTOLO
CATERINA, DI BARTOLO EMANUELE, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VONA Controparte_1 C.F._1
MARIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
PI CA
APPELLATO/I
CONCLUSIONI
Come in atti.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione del 21.06.2016, ritualmente notificato, conveniva in Controparte_1 giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Petilia Policastro RO LL e la al fine Controparte_2 di ottenere il risarcimento dei danni subìti a seguito di un incidente stradale verificatosi in agro del
Comune di Petilia Policastro, lungo la via Canalette.
In particolare, parte attrice allegava e deduceva: che in data 5.10.2015 si trovava in qualità di pedone lungo la Via Canalette, allorquando RO LL, alla guida della propria vettura Ford Fiesta Tg. DM558FJ, assicurata per la r.c.a. presso la compagnia nell'uscire in retromarcia da una Parte_1 traversa e con l'intento di immettersi lungo la via Canalette, non si avvedeva della signora CP_1 che in quel momento transitava a piedi lungo la predetta via e la investiva, facendola cadere rovinosamente a terra;
che ad esito dell'incidente l'attrice riportava lesioni e veniva soccorsa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Crotone per le necessarie cure e dove gli veniva diagnosticata una distorsione ginocchio sx con PRB lesione collaterale mediale;
che la compagnia assicurativa, ad esito di visita legale del proprio fiduciario, comunicava che non era possibile formulare alcuna proposta di risarcimento;
che pertanto adiva le vie giudiziali.
Si costituiva in giudizio la chiedendo il rigetto integrale della domanda attorea Parte_1 ritenendola priva di qualsivoglia fondamento sia sul piano fattuale che sul piano giuridico, nonché sprovvista di prova. Sollevava numerosi dubbi in ordine alla dinamica del sinistro e rilevava che dal verbale di pronto soccorso si evinceva che il sinistro si sarebbe verificato in un altro luogo. In subordine chiedeva dichiarazione di corresponsabilità dell'attrice nella causazione del sinistro, non avendo adottato tutte le cautele del caso.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi e CTU medico-legale.
All'udienza del 9.06.2020 la causa veniva trattenuta per la decisione.
Con sentenza n. 234/2020 depositata in data 29.07.2020, il giudice di pace di Petilia Policastro accoglieva la domanda formulata dall'attore e condannava i convenuti al risarcimento dei danni subiti da , liquidati nella somma di € 6.207,48 comprensiva di spese mediche Parte_2 documentate e spese di CTU, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
1.1. Con atto di appello ritualmente notificato la proponeva appello chiedendone Parte_1 l'integrale riforma per carenza di prova dei fatti addotti sia nell'an che nel quantum. Deduceva che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretare le prove emerse in giudizio nonché le conclusioni del consulente d'ufficio. In particolare, il giudice di prime cure non avrebbe tenuto in considerazione né le annotazioni sul referto di pronto soccorso, né la parte della consulenza ove veniva espressamente riportato che le modalità realizzative dell'evento erano in contrasto con la dicitura del referto “incidente in altri luoghi”. Lamentava, altresì, l'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto l'esclusiva responsabilità della danneggiata per l'assunzione di un comportamento imprudente o, quanto meno, il concorso di colpa della stessa. La sentenza avrebbe poi errato nel liquidare il danno morale nella misura di un quarto del danno biologico, difformemente all'orientamento della Suprema Corte che riconosce tale voce di danno solo se adeguatamente provato, senza alcun automatismo risarcitorio. Lamentava, altresì, l'erronea liquidazione delle spese legali, operata in modo difforme dalle tariffe ed al di sopra dei parametri connessi all'attività svolta ed al valore della domanda.
pagina 2 di 6 All'udienza del 2.02.2023, dato atto dell'acquisizione del fascicolo di primo grado, veniva respinta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, venivano rigettate le istanze istruttorie reiterate in appello e veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni per il giorno
18.05.2023.
Dopo alcuni rinvii disposti per esigenze legate al carico del ruolo e per l'assenza per congedo del giudice assegnatario della causa, all'udienza del 9.01.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione con rinuncia alla concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
2. Per quanto riguarda la doglianza dell'appellata costituita di inammissibilità Controparte_1 dell'appello per difetto della specificità dei motivi si osserva che il presente atto di appello supera il vaglio di ammissibilità in quanto l'appellante ha esposto con sufficiente grado di specificità le ragioni poste a sostegno del gravame. Al riguardo deve evidenziarsi che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'atto deve presentare, dal punto di vista contenutistico, i motivi idonei a delimitare l'oggetto dell'impugnazione in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum e, dunque, le singole parti della sentenza investite dai motivi di censura nonché indicare le ragioni specifiche di dissenso, indicando gli errori e le omissioni in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado, sì da consentire una ragionata e puntuale valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata, e le modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento: la specificità dei motivi di appello non deve essere, dunque, intesa in senso formalistico, ma deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire la delimitazione in modo esatto dell'ambito di riesame invocato dall'appellante nei termini predetti (cfr. Cass. civ. 12606 del 2015).
Orbene, avuto riguardo al caso di specie, è agevole rilevare che l'appellante ha soddisfatto i predetti requisiti, non essendosi limitato a motivare l'atto di appello con un generico rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio o con un mero richiamo alla sentenza, potendosi evincere de plano dalla lettura dell'atto il rispetto delle prescrizioni contenute nell'articolo in questione;
in particolare, l'appellante ha censurato le specifiche parti della sentenza di primo grado e la ricostruzione del fatto, le soluzioni e la motivazione adottata nella sentenza di primo grado che apparivano non complete.
3. Quanto al merito, l'appello è solo parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
3.1. Avuto riguardo alle censure in ordine alla errata valutazione del complessivo compendio probatorio nel primo grado di giudizio, nonché alla mancata considerazione del documento rappresentato dal referto di Pronto Soccorso con la dicitura “incidente in altri luoghi”, si osserva quanto segue.
In primo luogo, come correttamente rilevato dalla parte appellata, il giudice di prime cure nell'ordinanza del 30.08.2018 (ordinanza a cui la sentenza rinvia) prendeva espressa posizione sul contenuto del referto di Pronto Soccorso rilevando che: “dall'esame della documentazione in atti e all'esito della prova testimoniale assunta da codesto giudicante, emerge chiaramente che la sig.ra
è stata vittima di un sinistro stradale causato dal sig. LL RO, conducente Controparte_1 dell'autovettura “Ford Fiesta”, tg. DM558FJ. La circostanza contestata da parte convenuta che la sig.ra ha dichiarato al pronto soccorso al medico di turno che l'incidente si Controparte_1 sarebbe verificato in altri luoghi non assume prova rilevante ai fini della verificazione dell'accaduto. Infatti, come statuito dal costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, condiviso da codesto giudice “Il referto del Pronto Soccorso, in quanto atto pubblico, fa piena prova pagina 3 di 6 del fatto che il paziente abbia dichiarato al medico di turno le circostanze riportate nel certificato stesso, oltre agli atti dal medesimo compiuti o che questi attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non prova anche la veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni stesse. La veridicità del contenuto delle dichiarazioni, pertanto, può essere contrastata ed accertata con tutti i mezzi di prova consentite dalla legge. Sotto tale profilo, infatti il referto non è vincolante e lo stesso paziente ben potrebbe dimostrare di aver riferito ai sanitari circostanze non veritiere” (Trib. Cs. n. 1048/2007, Sent. Cass. 4/08/2009,
Sent. Cass. n. 18868/2015) -..omississ..””.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la dicitura “incidente in altri luoghi” del referto di Pronto Soccorso (v. all. 3 atto di citazione) sia caratterizzata da una genericità tale da non poter stabilire con precisione il contenuto delle dichiarazioni rese ai sanitari e da non poter assumere un valore probatorio rilevante. In ogni caso, in adesione ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, correttamente richiamato dal giudice di prime cure, il valore di prova legale del certificato medico di Pronto Soccorso “non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge” (v. ex multis Cass., Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022). Ebbene, da una valutazione del complessivo compendio probatorio versato in atti, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia compiuto una corretta ricostruzione dei fatti, valorizzando correttamente sia le dichiarazioni dei testimoni escussi (della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, avendo rilasciato dichiarazioni precise e concordanti) sia le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio (che ha acclarato come non sussistano dubbi afferenti l'idoneità della dinamica dell'incidente a causare le lesioni riportate dalla ). CP_1
Né tanto meno parte appellante ha mosso specifici rilievi in merito all'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, muovendo specifiche contestazioni solo in relazione alla mancata “corretta indicazione del veicolo”. Ebbene, dal tenore delle dichiarazioni rese dai testimoni emerge sia la chiara individuazione del veicolo (vettura Ford Fiesta) sia la precisa ricostruzione della dinamica del sinistro (l'auto stava effettuando una manovra di retromarcia per immettersi sulla Via Canalette, percorsa a piedi dalla
, quando ha urtato il pedone sul fianco sinistro) – v. dichiarazioni dei testi e CP_1 Testimone_1
Testimone_2
Alla luce delle superiori considerazioni deve dunque ritenersi corretta la motivazione del giudice di prime cure che ha riconosciuto sussistente l'an debeatur.
3.2. Avuto riguardo alla doglianza relativa all'erroneità della sentenza per non avere riconosciuto l'esclusiva colpa dell'attrice o, quanto meno, il concorso di colpa della stessa, è agevole replicare che la sentenza di primo grado contiene una ampia motivazione sul punto, corredata dal puntuale richiamo a precedenti della giurisprudenza di legittimità. Ritiene pertanto il Tribunale che il giudice di prime cure abbia correttamente individuato la condotta imprudente del conducente, consistente in una manovra in retromarcia su una traversa che si immetteva su una strada principale, manovra che avrebbe dovuto essere eseguita con estrema cautela, lentamente e con pieno controllo dello spazio retrostante costituendo una operazione anomala (v. ex multis, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3367 del 20/02/2015: “La manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone, ivi compresi i terzi trasportati, i quali, logicamente e giustificatamente, fanno affidamento sul possesso e l'applicazione da parte del guidatore di tali adeguate conoscenze e competenze tecniche”). pagina 4 di 6 D'altro canto, non può essere ravvisato un comportamento imprudente da parte della per il CP_1 solo fatto di trovarsi “in strada e fuori da attraversamento pedonale” (v. atto di appello, p. 15), potendosi escludere la responsabilità del conducente solo a fronte di un comportamento improvviso e anomalo del pedone, non riscontrabile nel caso in questione.
Deve dunque concludersi, come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure e sulla scorta delle concrete circostanze del caso sopra evidenziate, che la condotta del pedone non abbia assunto rilevanza causale nella produzione dell'evento.
3.4. Quanto al motivo di appello relativo alla lamentata erronea liquidazione del danno non patrimoniale, per avere riconosciuto il danno morale come automatica frazione del danno biologico, si osserva quanto segue. Se è vero quanto dedotto dall'appellante, ovvero che il danno morale deve essere adeguatamente provato e che non sussiste alcuna automaticità rispetto al danno biologico, l'applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano in uso al momento del deposito della sentenza (in base ai principi espressi, tra le altre, da Cass., 13 dicembre 2016 n. 25485), senza riconoscimento di incrementi per sofferenza soggettiva né per personalizzazione del danno, conduce alla liquidazione di una somma complessivamente superiore rispetto a quella riconosciuta dal giudice di prime cure (€ 3.093,00 per il danno biologico risarcibile + € 4.900,00 per il danno biologico temporaneo).
Ne consegue che, in assenza di appello incidentale, tale capo della sentenza non può essere riformato.
3.5. Deve, invece, ritenersi fondato il motivo di appello relativo all'erronea liquidazione delle spese legali, ritenuta dall'appellante “difforme dalle tariffe ed al di sopra dei parametri connessi all'attività svolta ed al valore della domanda”.
Al riguardo, come correttamente evidenziato dall'appellante, si evidenzia che il giudice di prime cure ha liquidato una somma superiore ai valori massimi (cfr. D.M. n. 55/2014, giudizi di competenza del giudice di pace, scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00) senza motivare un simile scostamento dai valori di cui al predetto D.M. (v. sul punto, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 7892 del 22.03.2024: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo, non è soggetto a sindacato di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo.”)
Deve quindi procedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado, secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, con applicazione dei valori medi;
spese processuali che si stima quindi equo liquidare in € 1.205,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
4. Quanto al regolamento delle spese del presente giudizio, deve rilevarsi che sussistono le condizioni per una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti, nella misura di un terzo, tenuto conto dell'accoglimento della domanda di riforma del capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese di lite;
spese processuali che vengono pertanto poste a carico della parte appellante per i restanti due terzi e liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, dell'effettiva attività difensiva espletata, della natura dell'affare e del valore della controversia, con applicazione dei valori medi.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Crotone, sezione civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, ogni altra istanza, difesa, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
- annulla, in accoglimento dell'appello proposto dalla il capo della sentenza Parte_1 impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite , liquida le spese di lite sostenute da , relative al primo grado di giudizio, in Euro 1.205,00 per Controparte_1 compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- condanna alla restituzione, in favore di delle somme pagate Controparte_1 Parte_1
a titolo di eccedenti la mi .205,00, oltre spese Parte_1 generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna - previa compensazione nella misura di un terzo - l'appellante a rifondere a CP_1
le spese di lite relative al secondo grado di giudizio, che si liquidano
[...]
1.701,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Crotone, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Sofia Nobile de Santis
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