Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1962, n. 3227
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Sentenza 29 novembre 1962

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Quando il giudice esercita i suoi poteri critici sulle relazioni dei consulenti tecnici resta nell'ambito del principio iudex debet iudicare secundum alligata et probata.*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice, e ne costituisce facolta insindacabile, il chiedere chiarimenti ai consulenti di ufficio o disporre la rinnovazione delle consulenze.*

L'eventuale contrasto fra un'ordinanza e il suo contenuto dispositivo ed una successiva sentenza, non puo integrare, data l'autonomia formale dei provvedimenti, il vizio di contraddittorieta nella motivazione della sentenza.*

L'omissione di motivazione d'una consulenza di parte non puo costituire vizio di attivita del giudice, se dalla censura risulta che le conclusioni del consulente di parte erano uguali a quelle del consulente di ufficio, in dissenso motivato dalle quali il giudice decise la causa. La confutazione della consulenza di ufficio, in tal caso, vale a confortare anche quella di parte.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/11/1962, n. 3227
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3227
    Data del deposito : 29 novembre 1962

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