Articolo 50 bis del Codice delle pari opportunità
Articolo 46 bisArticolo 52
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20 febbraio 2010
Art. 50-bis. (( (Prevenzione delle discriminazioni). )) (( 1. I contratti collettivi possono prevedere misure specifiche, ivi compresi codici di condotta, linee guida e buone prassi, per prevenire tutte le forme di discriminazione sessuale e, in particolare, le molestie e le molestie sessuali nel luogo del lavoro, nelle condizioni di lavoro, nonche' nella formazione e crescita professionale. ))
Entrata in vigore il 20 febbraio 2010
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