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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 02/10/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7707/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/07/2025 da on il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA Parte_1
E
NA D'IO con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 24/05/2003 in D), con atto trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di (UD), al n. 2, Controparte_1
Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2003;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (01.10.2004) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
Oggetto: separazione consensuale (21.01.2008), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri NA D'IO e
[...] il cui matrimonio è stato celebrato in data 24/05/2003 in Parte_1
CASTIONS DI STRADA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASTIONS DI STRADA (UD), al N. 2, Parte
2, Serie A, Ufficio 1, anno 2003, alle seguenti condizioni:
A. autorizza i coniugi a vivere separatamente con facoltà di risiedere ove ritengano opportuno;
B. prende atto che la casa coniugale di Udine Via del Maglio 16/a intestata al Sig. resta al medesimo, in quanto proprietario, che Parte_1 ivi continuerà a vivere con i figli con il benestare della Sig.ra D'OS avendo la stessa reperito altra sistemazione abitativa. Dà atto che la sig.ra D'OS si è impegnata ad asportare dalla casa familiare i propri beni personali e i beni individuati d'accordo con il marito, che non avanza alcuna pretesa sui beni già prelevati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso e, entro il medesimo termine, si è impegnata a consegnare le chiavi dell'immobile al sig. Parte_1
C. dispone che il sig. atteso che la sig.ra D'OS ha Parte_1 contratto il mutuo per l'acquisto dell'immobile ove ha dovuto trasferirsi a vivere, contribuisca al mantenimento della moglie versando alla stessa a far data da giugno 2025 un assegno mensile di € 325,00, assegno da versare a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dal mese di giugno 2026;
D. con riguardo al figlio minore, dispone che resti collocato presso Per_2 il padre presso cui manterrà la residenza anagrafica e che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio, assumendo in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio minore. Dà atto che le parti concordano l'obbligo di comunicare variazioni del domicilio o della residenza come per legge, anche mediante lo scambio dei numeri telefonici, soprattutto nell'interesse della conservazione dei rapporti con il figlio;
E. dispone che la Sig.ra D'OS possa vedere e tenere presso di sé il figlio, quasi maggiorenne, senza limitazioni di sorta e con contatti diretti con il medesimo e secondo il suo gradimento, in considerazione dell'età del ragazzo, anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali;
Tendenzialmente, nel rispetto delle esigenze e dei desideri del figlio minore, lo stesso trascorrerà pari tempo con l'uno e l'altro genitore, così come dà atto che farà il figlio maggiorenne, occupandosi i genitori delle esigenze degli stessi;
F. dispone che i genitori provvedano al mantenimento dei figli e Per_2
in egual modo e in forma diretta nei periodi di rispettiva Per_1 frequentazione, auspicabilmente 15 giorni al mese con ciascun genitore;
G. le spese straordinarie sostenute per i figli sono poste tra i genitori al
60% a carico del padre e 40% a carico della madre come da protocollo
Ondif in uso presso il Tribunale di Udine comprendendo tra l'altro vestiario, spese mediche, spese scolastiche, spese universitarie
(previamente concordate quelle fuori sede), trasporti, attività extrascolastiche, il mantenimento dell'auto in uso ai figli (benzina, manutenzione, assicurazione, bollo ecc.). Prende atto che, per quanto attiene le spese di vestiario, i genitori dovranno previamente concordare la spesa se superiore a € 250,00;
H. dà atto che l'assegno universale sia percepito da entrambi i genitori al
50% ciascuno come per legge;
I. dà atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico sono ripartite al 60/40% fra i genitori laddove sia possibile, diversamente saranno al 50/50%;
L. prende atto che i genitori – consapevoli dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del ragazzo con ciascuno di essi;
dà atto che si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
M. dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato
Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti nell'interesse del minore;
N. dà atto che le parti dichiarano, quindi, di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto stabilito nella presente sentenza di separazione.
O. dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto dell'accordo trasfuso nel ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti;
P. spese legali compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIONS DI STRADA
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie
A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 7707/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 10/07/2025 da on il proc. e dom. avv. ZILLI RAMONA Parte_1
E
NA D'IO con il proc. e dom. avv. MARTINIS ILARIA avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 24/05/2003 in D), con atto trascritto nel Registro degli Controparte_1
Atti di Matrimonio del Comune di (UD), al n. 2, Controparte_1
Parte 2, Serie A, Ufficio 1, anno 2003;
- preso atto che dall'unione sono nati i figli (01.10.2004) Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
Oggetto: separazione consensuale (21.01.2008), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri NA D'IO e
[...] il cui matrimonio è stato celebrato in data 24/05/2003 in Parte_1
CASTIONS DI STRADA (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di CASTIONS DI STRADA (UD), al N. 2, Parte
2, Serie A, Ufficio 1, anno 2003, alle seguenti condizioni:
A. autorizza i coniugi a vivere separatamente con facoltà di risiedere ove ritengano opportuno;
B. prende atto che la casa coniugale di Udine Via del Maglio 16/a intestata al Sig. resta al medesimo, in quanto proprietario, che Parte_1 ivi continuerà a vivere con i figli con il benestare della Sig.ra D'OS avendo la stessa reperito altra sistemazione abitativa. Dà atto che la sig.ra D'OS si è impegnata ad asportare dalla casa familiare i propri beni personali e i beni individuati d'accordo con il marito, che non avanza alcuna pretesa sui beni già prelevati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso e, entro il medesimo termine, si è impegnata a consegnare le chiavi dell'immobile al sig. Parte_1
C. dispone che il sig. atteso che la sig.ra D'OS ha Parte_1 contratto il mutuo per l'acquisto dell'immobile ove ha dovuto trasferirsi a vivere, contribuisca al mantenimento della moglie versando alla stessa a far data da giugno 2025 un assegno mensile di € 325,00, assegno da versare a mezzo bonifico bancario in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT dal mese di giugno 2026;
D. con riguardo al figlio minore, dispone che resti collocato presso Per_2 il padre presso cui manterrà la residenza anagrafica e che i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale sul figlio, assumendo in accordo tra loro le decisioni di maggiore interesse riguardanti il figlio minore. Dà atto che le parti concordano l'obbligo di comunicare variazioni del domicilio o della residenza come per legge, anche mediante lo scambio dei numeri telefonici, soprattutto nell'interesse della conservazione dei rapporti con il figlio;
E. dispone che la Sig.ra D'OS possa vedere e tenere presso di sé il figlio, quasi maggiorenne, senza limitazioni di sorta e con contatti diretti con il medesimo e secondo il suo gradimento, in considerazione dell'età del ragazzo, anche durante le vacanze estive, natalizie e pasquali;
Tendenzialmente, nel rispetto delle esigenze e dei desideri del figlio minore, lo stesso trascorrerà pari tempo con l'uno e l'altro genitore, così come dà atto che farà il figlio maggiorenne, occupandosi i genitori delle esigenze degli stessi;
F. dispone che i genitori provvedano al mantenimento dei figli e Per_2
in egual modo e in forma diretta nei periodi di rispettiva Per_1 frequentazione, auspicabilmente 15 giorni al mese con ciascun genitore;
G. le spese straordinarie sostenute per i figli sono poste tra i genitori al
60% a carico del padre e 40% a carico della madre come da protocollo
Ondif in uso presso il Tribunale di Udine comprendendo tra l'altro vestiario, spese mediche, spese scolastiche, spese universitarie
(previamente concordate quelle fuori sede), trasporti, attività extrascolastiche, il mantenimento dell'auto in uso ai figli (benzina, manutenzione, assicurazione, bollo ecc.). Prende atto che, per quanto attiene le spese di vestiario, i genitori dovranno previamente concordare la spesa se superiore a € 250,00;
H. dà atto che l'assegno universale sia percepito da entrambi i genitori al
50% ciascuno come per legge;
I. dà atto che le detrazioni fiscali per i figli a carico sono ripartite al 60/40% fra i genitori laddove sia possibile, diversamente saranno al 50/50%;
L. prende atto che i genitori – consapevoli dell'importanza per il figlio minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori - si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del ragazzo con ciascuno di essi;
dà atto che si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro;
M. dà atto che i genitori si impegnano a collaborare per ogni adempimento burocratico si rendesse necessario, es. richiesta certificato
Isee, iscrizioni scolastiche, rilascio documenti nell'interesse del minore;
N. dà atto che le parti dichiarano, quindi, di null'altro aver reciprocamente da pretendere ad alcun titolo o ragione, neppure restitutorio e/o risarcitorio e/o indennitario, fatta eccezione per quanto stabilito nella presente sentenza di separazione.
O. dà atto che le parti dichiarano di aver perfettamente compreso il contenuto dell'accordo trasfuso nel ricorso e di averne accettato integralmente il contenuto e i suoi effetti;
P. spese legali compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CASTIONS DI STRADA
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.2, Parte 2, Serie
A, Ufficio 1, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 30/09/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini