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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/11/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
C O R T E D'A P P E L L O
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
3) dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 441/2022 R.G., vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante - Commissario Straordinario dott. (CF e PI Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Panuccio, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 il suo studio in Reggio Calabria, via Pietro Foti n. 1, PEC: Email_1
;
APPELLANTE
e
(C.F. e P.IVA Controparte_1
) in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zazzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Santi Maurizio Spina in Reggio Calabria, Via San Francesco Da Paola 14/A, PEC: ; Email_2
APPELLATO
RAGIONI DELLA MOTIVAZIONE
Con atto di appello del 16 settembre 2022, il Parte_1 mpugnava la sentenza n. 790/2022 emessa in primo grado dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria in data 28.2.2022, chiedendone la riforma.
In data 18.11.2022 si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 12 giugno 2025. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta. Neppure alla successiva udienza del 23 ottobre 2025, le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, l'art. 89 legge n. 353 del 1990, abrogando l'art. 357 c.p.c., ha disposto che ogni declaratoria di improcedibilità dell'appello ha natura di sentenza e dunque deve contenere la pronuncia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 02/11/2016, n. 22151).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa siccome dichiarato dagli appellanti, pari ad € 209.566,66, e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, tenuto conto della circostanza che si tratta di una pronuncia di improcedibilità e del correlato grado di impegno richiesto.
Le competenze, pertanto, sono liquidate come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – Parte_1 Parte_1 nei confronti di così Controparte_1 provvede:
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, liquidate in € 7.160,00, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams il 31 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone
di Reggio Calabria
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati:
1) dr. Natalino SAPONE Presidente
2) dr.ssa Federica RENDE Consigliere Relatore
3) dr.ssa Rosa Maria BOVA Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 441/2022 R.G., vertente
TRA
in Parte_1 persona del legale rappresentante - Commissario Straordinario dott. (CF e PI Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. Roberta Panuccio, elettivamente domiciliato presso P.IVA_1 il suo studio in Reggio Calabria, via Pietro Foti n. 1, PEC: Email_1
;
APPELLANTE
e
(C.F. e P.IVA Controparte_1
) in persona dei Commissari Straordinari e legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Zazzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Santi Maurizio Spina in Reggio Calabria, Via San Francesco Da Paola 14/A, PEC: ; Email_2
APPELLATO
RAGIONI DELLA MOTIVAZIONE
Con atto di appello del 16 settembre 2022, il Parte_1 mpugnava la sentenza n. 790/2022 emessa in primo grado dal
[...]
Tribunale di Reggio Calabria in data 28.2.2022, chiedendone la riforma.
In data 18.11.2022 si costituiva il chiedendo il rigetto dell'appello e la Controparte_1 conferma della sentenza impugnata.
Dopo taluni differimenti disposti d'ufficio, la prima effettiva udienza di trattazione si svolgeva in data 12 giugno 2025. A quella data, l'appellante non depositava note di trattazione scritta. Neppure alla successiva udienza del 23 ottobre 2025, le parti depositavano note di trattazione scritta, nonostante la Cancelleria avesse inviato tempestivamente rituale comunicazione del differimento dell'udienza e del decreto che ne disponeva la modalità di trattazione.
Pertanto, avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dall'appellante, l'impugnazione deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 348, comma II, c.p.c. a mente del quale: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.”
Quanto alle spese del presente giudizio, l'art. 89 legge n. 353 del 1990, abrogando l'art. 357 c.p.c., ha disposto che ogni declaratoria di improcedibilità dell'appello ha natura di sentenza e dunque deve contenere la pronuncia sulle spese, stante il suo carattere consequenziale e accessorio rispetto alla definizione del giudizio (Cass. civ., Sez. VI - 02/11/2016, n. 22151).
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza e devono essere poste integralmente a carico dell'appellante.
Alla liquidazione si procede tenuto conto del valore della causa siccome dichiarato dagli appellanti, pari ad € 209.566,66, e sulla base dei parametri stabiliti dal D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 147/2022, facendo riferimento alla misura minima prevista dagli stessi parametri, tenuto conto della circostanza che si tratta di una pronuncia di improcedibilità e del correlato grado di impegno richiesto.
Le competenze, pertanto, sono liquidate come segue:
Fase di studio della controversia, valore minimo: € 1.489,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 956,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.163,00
Fase decisionale, valore minimo: € 2.552,00
Compenso tabellare (valori minimi) € 7.160,00, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge.
Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 si dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da – Parte_1 Parte_1 nei confronti di così Controparte_1 provvede:
1. Visto l'art. 348, comma II cod. proc. civ, dichiara l'appello improcedibile.
2. Condanna parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata
[...]
delle spese del presente Controparte_2 grado di giudizio, liquidate in € 7.160,00, oltre spese generali (15%), c.p.a. e i.v.a., se dovute, come per legge.
3. Dà atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, di aver emesso una pronuncia di improcedibilità dell'appello.
Così deciso nella camera di consiglio svoltasi da remoto sulla piattaforma Microsoft Teams il 31 ottobre 2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Federica Rende dott. Natalino Sapone