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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 04/06/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 83/2024
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 83/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO e dell'avv. GERVASI EMILIA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.1.2024 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2023 00005653 30 000 del
24/11/2023 e notificato, a mezzo pec, in data 14.12.2023, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 35.853,88 a titolo di contributi dovuto alla ES
Commercio e spese di notifica e riscossione, sulla scorta di quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010751/COM del 20/12/2021.
pagina 1 di 7 A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la inapplicabilità delle sanzioni nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. b della l. 388/2000, e invocato la compensazione con le somme già versate alla ES LI.
Costituito in giudizio, l' ha eccepito la tardività dell'opposizione e chiesto CP_1
respingersi le doglianze attoree e confermarsi l'avviso di addebito opposto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione documentale ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione essendovi in atti la prova della notifica via pec dell'AVA in data 14.12.2023 ed essendo il ricorso stato depositato in data
23.1.2024 e pertanto entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d. lgs. 49/1999.
2. – Le pretese dell contenute nell'avviso di addebito opposto si fondano sui rilievi CP_1
contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010751/COM del
20/12/2021, a sua volta fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016023176 del 20/12/2021.
2.1. – Con il verbale 2016023176 del 20/12/2021, c.d. verbale madre (sub fascicolo gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica CP_1
dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di
; contestato maggiori prestazioni lavorative da parte del Persona_1
lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. Per_1
2.2. – Con il verbale n. 2021010751/COM del 20/12/2021 (doc. 2 fascicolo ricorrente) gli ispettori, in conseguenza del verbale madre sopra indicato e, rilevato che la ricorrente non possedeva i requisiti per essere qualificata IAP Parte_1
(imprenditore agricolo professionale) e che pertanto non poteva essere iscritta alla
ES Lavoratori Autonomi LI, hanno iscritto la stessa alla ES CP_1
Commercianti a far data dall'1.1.2016 e calcolato la contribuzione dovuta.
3. – Parte ricorrente in giudizio non ha contestato gli accertamenti ispettivi nella parte in cui è stato disposto il passaggio della propria attività dal settore agricolo al settore pagina 2 di 7 terziario e, di conseguenza, sono stati annullati i flussi mensili nella ES LI ed
è stata pretesa la contribuzione nella ES Commercio.
La ricorrente si è limitata a contestare in giudizio l'applicazione delle sanzioni nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. b della l. 388/2000 e a richiedere la compensazione del dovuto con quanto già versato a titolo di contributi nella ES
LI.
4. – Così delimitato il thema decidendum, deve affermarsi che il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. – Con riferimento alle sanzioni civili va ricordato che l'art. 116, comma 8, della l.
388/2000 prevede che:
“8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la pagina 3 di 7 determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di
7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
(…)”
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il discrimine fra semplice
«omissione» di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e la più grave ipotesi dell'«evasione» di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, o di entrambi, - o in altri termini di pagina 4 di 7 una diversità tra la situazione "rappresentata" (id est: quella formalmente risultante dai documenti) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica giudiziale) – che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti. Al riguardo è stato inoltre affermato che anche in caso di stipulazione di contratti di lavoro privi dei requisiti di legge e riqualificati in sede ispettiva (ad es. contratto di lavoro a progetto in luogo dell'ordinario contratto di lavoro subordinato) sia integrata l'ipotesi più grave dell'evasione, integrando detta condotta un occultamento del rapporto che fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, fatta salva la possibilità di provare, con onere a carico del datore di lavoro, la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr. Cass. civ., sez. L, n.33852 del 04/12/2023; Cass. civ., sez. L, n. 13/03/2017, n. 6405).
4.1.1. – Applicando tali principi al caso in esame non può non rilevarsi che alcun occultamento degli imponibili è stato compiuto dalla ricorrente e che non vi è stato alcun occultamento della situazione di fatto complessivamente riferita alla attività svolta dalla ricorrente, attività che è stata semplicemente riqualificata (da attività agrituristica ad attività commerciale) dagli ispettori sulla scorta di una serie articolata di rilievi e valutazioni.
A ciò deve aggiungersi, a comprova del difetto di intento fraudolento in capo alla ricorrente, che la stessa era già stata destinataria in passato di accertamenti che avevano riconosciuto la correttezza dell'inquadramento dell'attività svolta nel settore agrituristico (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Del resto, lo stesso verbale di accertamento n. 2021010751/COM del 20/12/2021 (doc. 2 fascicolo ricorrente) posto a fondamento dell'AVA qui opposto reca l'indicazione di
“morosità” con riferimento al “tipo di omissione” (cfr. pag. 4 del verbale, prospetto in calce) e non è stata addotta alcuna ragione da parte dell' a giustificazione della CP_2
applicazione, in sede di AVA, del diverso e più grave regime sanzionatorio pagina 5 di 7 dell'evasione, non potendosi ritenere idonei a giustificare detta difformità i limiti alle possibilità di inserimento dei dati nei sistemi informativi interni (cfr. chiarimenti resi dall' con nota depositata in data 7.2.2025). CP_2
4.1.2. – In accoglimento delle doglianze attoree, dunque, deve ridursi l'importo dell'AVA opposto mediante ricalcolo delle sanzioni civili secondo i criteri di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della l. 388/2000, con le ulteriori precisazioni esposte di seguito.
4.2. – Può procedersi in questa sede alla compensazione di quanto richiesto a titolo di contribuzione alla ES Commercianti e quanto già versato dalla ricorrente per la medesima posizione alla ES LI (contribuzione risultata indebita nella
ES LI IAP), somma quantificata dall'Istituto in giudizio in € 14.703,72 (cfr. chiarimenti resi dall'Istituto con nota depositata in data 7.2.2025).
Alla luce dei chiarimenti resi dall' nel corso del giudizio e sopra indicati può CP_1
dunque affermarsi che a fronte di € 21.658,94 dovuti a titolo di contribuzione alla
ES Commercianti sono stati versati, indebitamente, € 14.703,72 nella ES
LI IAP.
Nulla osta alla compensazione (già richiesta da parte ricorrente in sede amministrativa, cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente) in questa sede dei due controcrediti, sussistendone i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, di modo che deve ritenersi dovuto dalla ricorrente a titolo di contribuzione alla ES Commercianti il residuo importo di €
6.955,22, con conseguente riduzione dell'importo contenuto nell'AVA opposto.
Deve al riguardo precisarsi che, in considerazione dell'estinzione per compensazione dei crediti più antichi (in questo senso si è anche espresso l'Istituto con i chiarimenti depositati in data 7.2.2025) l'importo residuo di € 6.955,22 è relativo all'anno 2019 per €
216,78, all'anno 2020 per € 3.850,52 e all'anno 2021 per € 2.887,92.
4.3. – Alla luce di tutto quanto sopra, deve quindi ridursi l'importo dell'AVA opposto ad € € 6.955,22 a titolo di contributi oltre sanzioni calcolate ex art. 116, comma 8 lett. a) l.
388/2000 e con decorrenza riferita al solo importo di contribuzione residua, ossia dal
2019 in poi.
pagina 6 di 7 5. – Quanto alle spese di lite, considerando che l'oggetto del giudizio non è esteso all'intero importo dell'AVA opposto bensì solo ad una parte di esso (quello relativo alla compensazione e alle sanzioni nella misura eccedente quella di cui alla lett. a) deve rilevarsi la completa soccombenza dell' , di modo che le spese di lite devono CP_2
essere poste a carico dello stesso. Esse sono calcolate, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa come sopra individuato e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- riduce l'importo di cui all'avviso di addebito n. n. 310 2023 00005653 30 000 del
24/11/2023 alla minor somma di € 6.955,22, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8 lett. a) l.
388/2000 con la decorrenza indicata in parte motiva;
- condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 2700 per CP_1
compenso oltre € 43 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI ASTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Lavoro, dott.ssa Elisabetta Antoci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA pronunciata ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 04/06/2025 nella causa iscritta al n. r.g.l. 83/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
PADOVANI MASSIMO e dell'avv. GERVASI EMILIA ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNASCO Controparte_1 P.IVA_1
FERNANDO
resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 23.1.2024 ha convenuto in giudizio l' Parte_1 CP_1
proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 310 2023 00005653 30 000 del
24/11/2023 e notificato, a mezzo pec, in data 14.12.2023, con il quale le è stato richiesto il pagamento della somma di € 35.853,88 a titolo di contributi dovuto alla ES
Commercio e spese di notifica e riscossione, sulla scorta di quanto contestato nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010751/COM del 20/12/2021.
pagina 1 di 7 A fondamento dell'opposizione la ricorrente ha dedotto la inapplicabilità delle sanzioni nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. b della l. 388/2000, e invocato la compensazione con le somme già versate alla ES LI.
Costituito in giudizio, l' ha eccepito la tardività dell'opposizione e chiesto CP_1
respingersi le doglianze attoree e confermarsi l'avviso di addebito opposto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione documentale ed è stata discussa all'udienza odierna.
* * * * * *
1. – Va respinta l'eccezione di tardività dell'opposizione essendovi in atti la prova della notifica via pec dell'AVA in data 14.12.2023 ed essendo il ricorso stato depositato in data
23.1.2024 e pertanto entro il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del d. lgs. 49/1999.
2. – Le pretese dell contenute nell'avviso di addebito opposto si fondano sui rilievi CP_1
contenuti nel verbale unico di accertamento e notificazione n. 2021010751/COM del
20/12/2021, a sua volta fondato sul verbale unico di accertamento e notificazione n.
2016023176 del 20/12/2021.
2.1. – Con il verbale 2016023176 del 20/12/2021, c.d. verbale madre (sub fascicolo gli ispettori hanno: disconosciuto dall'1.1.2016 la natura agrituristica CP_1
dell'attività di ristorazione esercitata dalla ricorrente;
annullato dall'1.1.2016 i rapporti di lavoro istaurati nel settore agricolo con i dipendenti ad eccezione di
; contestato maggiori prestazioni lavorative da parte del Persona_1
lavoratore negli anni 2019 e 2021 nel settore agricolo. Per_1
2.2. – Con il verbale n. 2021010751/COM del 20/12/2021 (doc. 2 fascicolo ricorrente) gli ispettori, in conseguenza del verbale madre sopra indicato e, rilevato che la ricorrente non possedeva i requisiti per essere qualificata IAP Parte_1
(imprenditore agricolo professionale) e che pertanto non poteva essere iscritta alla
ES Lavoratori Autonomi LI, hanno iscritto la stessa alla ES CP_1
Commercianti a far data dall'1.1.2016 e calcolato la contribuzione dovuta.
3. – Parte ricorrente in giudizio non ha contestato gli accertamenti ispettivi nella parte in cui è stato disposto il passaggio della propria attività dal settore agricolo al settore pagina 2 di 7 terziario e, di conseguenza, sono stati annullati i flussi mensili nella ES LI ed
è stata pretesa la contribuzione nella ES Commercio.
La ricorrente si è limitata a contestare in giudizio l'applicazione delle sanzioni nella misura di cui all'art. 116, comma 8, lett. b della l. 388/2000 e a richiedere la compensazione del dovuto con quanto già versato a titolo di contributi nella ES
LI.
4. – Così delimitato il thema decidendum, deve affermarsi che il ricorso merita accoglimento per le ragioni che seguono.
4.1. – Con riferimento alle sanzioni civili va ricordato che l'art. 116, comma 8, della l.
388/2000 prevede che:
“8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:
a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti;
se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;
la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la pagina 3 di 7 determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di
7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;
(…)”
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità il discrimine fra semplice
«omissione» di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) e la più grave ipotesi dell'«evasione» di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) è dato dall'avvenuto riscontro, in tale seconda ipotesi, di un occultamento dei rapporti o delle retribuzioni, o di entrambi, - o in altri termini di pagina 4 di 7 una diversità tra la situazione "rappresentata" (id est: quella formalmente risultante dai documenti) e quella "effettiva" (id est: quella emersa all'esito della verifica giudiziale) – che lascia presumere l'esistenza di una volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti. Al riguardo è stato inoltre affermato che anche in caso di stipulazione di contratti di lavoro privi dei requisiti di legge e riqualificati in sede ispettiva (ad es. contratto di lavoro a progetto in luogo dell'ordinario contratto di lavoro subordinato) sia integrata l'ipotesi più grave dell'evasione, integrando detta condotta un occultamento del rapporto che fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti, fatta salva la possibilità di provare, con onere a carico del datore di lavoro, la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la buona fede, onere che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta (cfr. Cass. civ., sez. L, n.33852 del 04/12/2023; Cass. civ., sez. L, n. 13/03/2017, n. 6405).
4.1.1. – Applicando tali principi al caso in esame non può non rilevarsi che alcun occultamento degli imponibili è stato compiuto dalla ricorrente e che non vi è stato alcun occultamento della situazione di fatto complessivamente riferita alla attività svolta dalla ricorrente, attività che è stata semplicemente riqualificata (da attività agrituristica ad attività commerciale) dagli ispettori sulla scorta di una serie articolata di rilievi e valutazioni.
A ciò deve aggiungersi, a comprova del difetto di intento fraudolento in capo alla ricorrente, che la stessa era già stata destinataria in passato di accertamenti che avevano riconosciuto la correttezza dell'inquadramento dell'attività svolta nel settore agrituristico (doc. 6 fascicolo ricorrente).
Del resto, lo stesso verbale di accertamento n. 2021010751/COM del 20/12/2021 (doc. 2 fascicolo ricorrente) posto a fondamento dell'AVA qui opposto reca l'indicazione di
“morosità” con riferimento al “tipo di omissione” (cfr. pag. 4 del verbale, prospetto in calce) e non è stata addotta alcuna ragione da parte dell' a giustificazione della CP_2
applicazione, in sede di AVA, del diverso e più grave regime sanzionatorio pagina 5 di 7 dell'evasione, non potendosi ritenere idonei a giustificare detta difformità i limiti alle possibilità di inserimento dei dati nei sistemi informativi interni (cfr. chiarimenti resi dall' con nota depositata in data 7.2.2025). CP_2
4.1.2. – In accoglimento delle doglianze attoree, dunque, deve ridursi l'importo dell'AVA opposto mediante ricalcolo delle sanzioni civili secondo i criteri di cui all'art. 116, comma 8, lett. a) della l. 388/2000, con le ulteriori precisazioni esposte di seguito.
4.2. – Può procedersi in questa sede alla compensazione di quanto richiesto a titolo di contribuzione alla ES Commercianti e quanto già versato dalla ricorrente per la medesima posizione alla ES LI (contribuzione risultata indebita nella
ES LI IAP), somma quantificata dall'Istituto in giudizio in € 14.703,72 (cfr. chiarimenti resi dall'Istituto con nota depositata in data 7.2.2025).
Alla luce dei chiarimenti resi dall' nel corso del giudizio e sopra indicati può CP_1
dunque affermarsi che a fronte di € 21.658,94 dovuti a titolo di contribuzione alla
ES Commercianti sono stati versati, indebitamente, € 14.703,72 nella ES
LI IAP.
Nulla osta alla compensazione (già richiesta da parte ricorrente in sede amministrativa, cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente) in questa sede dei due controcrediti, sussistendone i requisiti di certezza liquidità ed esigibilità, di modo che deve ritenersi dovuto dalla ricorrente a titolo di contribuzione alla ES Commercianti il residuo importo di €
6.955,22, con conseguente riduzione dell'importo contenuto nell'AVA opposto.
Deve al riguardo precisarsi che, in considerazione dell'estinzione per compensazione dei crediti più antichi (in questo senso si è anche espresso l'Istituto con i chiarimenti depositati in data 7.2.2025) l'importo residuo di € 6.955,22 è relativo all'anno 2019 per €
216,78, all'anno 2020 per € 3.850,52 e all'anno 2021 per € 2.887,92.
4.3. – Alla luce di tutto quanto sopra, deve quindi ridursi l'importo dell'AVA opposto ad € € 6.955,22 a titolo di contributi oltre sanzioni calcolate ex art. 116, comma 8 lett. a) l.
388/2000 e con decorrenza riferita al solo importo di contribuzione residua, ossia dal
2019 in poi.
pagina 6 di 7 5. – Quanto alle spese di lite, considerando che l'oggetto del giudizio non è esteso all'intero importo dell'AVA opposto bensì solo ad una parte di esso (quello relativo alla compensazione e alle sanzioni nella misura eccedente quella di cui alla lett. a) deve rilevarsi la completa soccombenza dell' , di modo che le spese di lite devono CP_2
essere poste a carico dello stesso. Esse sono calcolate, sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14, tenuto conto del valore di causa come sopra individuato e della assenza di istruttoria.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
- riduce l'importo di cui all'avviso di addebito n. n. 310 2023 00005653 30 000 del
24/11/2023 alla minor somma di € 6.955,22, oltre sanzioni ex art. 116, comma 8 lett. a) l.
388/2000 con la decorrenza indicata in parte motiva;
- condanna l' a rimborsare alla ricorrente le spese di lite nella misura di € 2700 per CP_1
compenso oltre € 43 per contributo unificato, rimborso forfettario spese generali, iva e cpa alle rispettive aliquote di legge.
IL GIUDICE dott.ssa Elisabetta Antoci
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