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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/12/2024, n. 5013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5013 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N.R.G. 9778/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 9778/2024, promosso da: nato in [...] l'[...]; Parte_1 con il patrocinio dell'avv. Gianluca MONTI;
RICORRENTE contro
(Questura di Cremona); Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 7.11.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex art. 16 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 depositato il 3.8.2024, ha Parte_1 impugnato e chiesto di sospendere il provvedimento n. Cat. A12/2024/imm nr. 330 A.d.l del 22.7.2024 (a lui notificato in pari data), con cui la Questura di Cremona ha dichiarato l'irricevibilità dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari da lui presentata il 26.1.2024, in quanto coniuge convivente (dal 22.1.2024) della cittadina rumena (nata in [...] il Persona_1
5.12.1998), regolarmente soggiornante in Italia.
Nel ricorso, lo straniero ha lamentato l'avvenuta applicazione, da parte dell'amministrazione resistente, dell'ordinaria disciplina di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in luogo di quella più favorevole prevista per i familiari dei cittadini dell'Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione dagli artt. 2 e 7 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 (norme con le quali è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva 2004/38/CE).
Il ricorrente ha, pertanto, chiesto l'accertamento del suo diritto al rilascio della carta di soggiorno per familiare di cittadino dell'Unione europea, con vittoria di spese (da distrarre in favore del procuratore antistatario).
2. Il si è costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Pag. 1 di 3 Stato di Brescia, già nella fase cautelare in data 27.8.2024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese. Ciò sulla scorta della ritenuta insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 30 d.lgs. 286/1998 per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari (in ragione, a tacer d'altro, della condizione di irregolarità sul territorio nazionale di destinatario di un Parte_1 provvedimento di espulsione antecedente alle nozze) e della pretesa inapplicabilità al ricorrente della disciplina di cui al d.lgs. 30/2007, dal momento che egli sarebbe familiare (coniuge) di una cittadina
“statica” dell'Unione ( avrebbe difatti esercitato il proprio diritto alla libera Persona_1 circolazione prima della celebrazione del matrimonio con il ricorrente).
Contestualmente alla costituzione e poi in data 28.10.2024, parte resistente ha depositato in atti relazione redatta il 26.8.2024 dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona sulla posizione soggettiva del ricorrente.
3. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 7.11.2024, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
In data 6.11.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento.
2. cittadino albanese, è pacificamente coniuge dal 22.1.2024 della cittadina rumena Parte_1
regolarmente soggiornante in Italia (v. doc. 2 del fascicolo di parte ricorrente), Persona_1 con la quale egli convive a Casale OL (CR) in via Roma n. 17 (v. il certificato contestuale di stato civile, di residenza, di stato di famiglia e anagrafico di matrimonio sub doc. 4 del fascicolo del ricorrente).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'amministrazione resistente, costei non può certo qualificarsi come cittadina “statica” dell'Unione europea, avendo ella esercitato il proprio diritto alla libera circolazione trasferendosi in Italia.
La circostanza dell'anteriorità di tale trasferimento rispetto alle nozze con l'odierno ricorrente
(arbitrariamente valorizzata dalla Questura di Cremona nella relazione del 26.8.2024 in atti) è del tutto irrilevante ai fini dell'individuazione di quale cittadina “statica” ovvero Persona_1
“mobile”” dell'Unione: come chiarito dalla stessa Comunicazione della Commissione C/2023/1392 citata da parte resistente, la direttiva 2004/38/CE e, conseguentemente, il d.lgs. 30/2007 si applicano a tutti i cittadini europei che si recano o soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza e ai familiari che li accompagnano o raggiungono in tale Stato membro, senza distinzioni e con conseguente esclusione dall'applicazione della normativa più favorevole solo dei «cittadini dell'Unione che non hanno mai fatto uso del loro diritto di libera circolazione e hanno sempre soggiornato in uno Stato membro di cui possiedono la cittadinanza»: v., in proposito, CGUE, 15 novembre 2011, C-256/11, Dereci e altri).
Accompagnando la coniuge rumena cittadina “mobile” dell'Unione europea Persona_1 regolarmente soggiornante in Italia (v. gli artt. 2, comma 1, lett. b, n. 1, e 7, comma 2, d.lgs. 30/2007), ha, dunque, diritto al soggiorno sul territorio nazionale e al rilascio dell'invocata carta di Parte_1 soggiorno ex art. 10 d.lgs. cit.
3. L'amministrazione resistente è soccombente formale e totale (art. 91, comma 1, c.p.c.) e deve essere, pertanto, condannata al pagamento delle spese di lite, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m.
Pag. 2 di 3 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza svolgimento di attività istruttoria, trovano applicazione i parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale;
è liquidato il compenso per le sole prime due fasi, in quanto le difese successive a quella introduttive si sono risolte, in termini sostanziali, nel richiamo alle deduzioni e alle argomentazioni in precedenza già svolte.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 1.453,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
A fronte dell'istanza ex art. 93, comma 1, c.p.c. contenuta nel ricorso, tali spese vanno distratte in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, accerta il diritto di nato in [...] l'[...], al soggiorno sul territorio italiano Parte_1 per un periodo superiore a tre mesi, in qualità di familiare della cittadina dell'Unione europea
[...]
nata in [...] il [...], e al conseguente rilascio della carta di soggiorno di cui Persona_1 all'art. 10 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30; ordina alla Questura competente di provvedere in conformità; visti gli artt. 91, comma 1, e 93, comma 1, c.p.c., condanna il al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, spese Controparte_1 che liquida in complessivi euro 1.453,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge;
dispone la distrazione di tali spese in favore dell'avv. Gianluca Monti del foro di Cremona, dichiaratosi anticipatario.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 5 dicembre 2024.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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