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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/04/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Il Tribunale di Cagliari, nella persona della Dott.ssa Silvia Sotgia in funzione di Giudice Onorario di
Tribunale, sezione lavoro, ha pronunciato nella pubblica udienza del 17 aprile 2025 ai sensi dell'art. 429
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nelle cause riunite di previdenza iscritte ai nn. 2883/19, 3360/19 e 3765/19 r.a.c.l., promosse da: con sede legale in Cagliari nella Via Sardegna n. 49, in persona dell'Amministratore Parte_1
e legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avvocato Enzo Pinna, Parte_2 elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio di quest'ultimo, in virtù di procura margine speciale in atti
OPPONENTE
CONTRO
e Controparte_1 [...]
in persona dei legali rappresentanti pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliati in Cagliari, presso l'Ufficio Legale dello stesso , rappresentati e CP_1 difesi, unitamente e/o disgiuntamente, dagli avvocati Mariantonietta Piras e Stefania Sotgia in virtù di procura generale alle liti in atti
RESISTENTE
A) Con il primo ricorso ritualmente depositato in data 19 luglio 2019 (contraddistinto al n. racl.
2883/2019) la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 325 2019 0000 97 CP_ 01 21 0000, formato l'8 giugno 2019, con il quale l' ha richiesto il pagamento della contribuzione dovuta a titolo di Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativo al controllo della posizione contributiva per il periodo da luglio - settembre 2018, di importo totale pari ad € 3.692,36 comprensivo di spese di notifica e compensi di riscossione. CP_ A1) In punto di fatto, parte opponente ha dedotto che la pretesa dell' trae presumibilmente origine dalla comunicazione telematica 14 maggio 2018 (doc. 4), con la quale l' , a seguito della variazione CP_1 della natura giuridica della società opponente da SAS a SRL in data 17/10/2013, ha provveduto a revocare dal mese di novembre 2013 il codice 3V, invitandola ad aprire una nuova posizione da tale data e a provvedere all'eliminazione degli Uniemens già trasmessi sulla matricola 1708512783 e a ritrasmetterli sulla nuova matricola 1700263871, avvisando che, in assenza di riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, la matricola vecchia sarebbe stata chiusa d'ufficio.
In particolare, la difesa opponente ha dedotto che: - la società esercita l'attività di ristorazione e gestisce il ristorante denominato “Antica Parte_1
Cagliari”; i cui soci sono: Amministratore Unico e socio al 95%; socia al Parte_2 Persona_1
5% (doc. 5);
- in precedenza, la fino al 17 ottobre 2013, era una società in accomandita semplice, Parte_1 denominata socio accomandatario, mentre socio accomandante era Controparte_3
Persona_1
- ha sempre svolto l'attività di gestione, amministrazione ed organizzazione dell'azienda, Parte_2 sia quando era esercitata in forma di S.a.s., sia attualmente con la mentre non ha mai Pt_1 Persona_1 svolto alcuna attività, neppure di gestione, amministrazione ed organizzazione della S.a.s. e della Pt_1
- ha sempre operato alle dipendenze della IFOLD, Istituto Formazione Lavoro Donne Persona_1 CP_ (docc. 6 e 7) ed è sempre stata iscritta alla gestione previdenziale per i lavoratori dipendenti, che l' non ha mai contestato;
CP_1
- la richiesta di variazione della ragione sociale, avvenuta ai sensi dell'art. 2498 c.c., è stata inviata telematicamente in data 12 novembre 2013 senza che l'Ente convenuto eccepisse alcunché (doc. 8);
- in data 14 maggio 2018, l' ha provveduto a revocare tutte le agevolazioni inviando le CP_1 Pt_3 relative note di rettifica, intimando l'apertura di una nuova posizione e il rinvio degli Uniemens su un nuovo numero di matricola;
- la Società, quindi, ha inviato un altro sollecito in data 27 maggio 2019 (doc. 9) chiedendo di poter inviare alla nuova matricola assegnata gli Uniemens regolarmente inviati alla matricola 1708512783, con CP_ decorrenza dal mese di giugno 2018, data in cui l' ha chiuso la matricola in oggetto con effetto retroattivo a decorrere al mese di ottobre 2013.
A2) L'opponente ha dedotto che da una semplice violazione formale non discende, di certo, la perdita delle agevolazioni, soprattutto in un'ipotesi, come quella in esame, in base alla quale la Società, non solo aveva effettuato tutti gli adempimenti formali in buona fede, ma anche versato regolarmente i contributi previdenziali ed assistenziali come per legge (Docc. 10 - 12: LUL;
Uniemens inviati telematicamente all' ; attestante la regolarità della alla data del 20/11/2017). CP_1 CP_4 Parte_1
La ha dato atto di aver provveduto al pagamento dell'importo di € 1.105.25, oggetto Parte_1 dell'avviso di addebito, al solo fine di evitare di subire procedure esecutive, chiedendo, quindi, che l' CP_1 venga condannato alla restituzione della predetta somma.
Tanto premesso, parte opponente ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito, in via principale, di dichiarare illegittimo ed annullare l'avviso di addebito contro cui si ricorre, e, per l'effetto, dichiarare infondata e rigettare la domanda o pretesa dell' Controparte_1
, con vittoria delle spese.
[...] CP_ B1) L' ha resistito in giudizio con memoria di costituzione del 10 novembre 2020 allegando che, con l'avviso di addebito opposto, l' ha richiesto alla Società odierna opponente la contribuzione CP_1 dovuta alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti per il periodo luglio-ottobre2018.
In punto di fatto, l'Ente ha allegato:
- di aver ricevuto, in data 12 novembre 2013, mediante cassetto previdenziale distinte comunicazioni:
2 la prima inerente alla variazione dell'indirizzo della Sede operativa e/o legale, la seconda relativa alla
Part trasformazione della Società (da SAS a (docc.5 e 6);
- la prima richiesta – di variazione dell'indirizzo – è stata accolta, mentre la seconda richiesta è stata respinta, richiedendo alla società, fin dal 2013, una nuova iscrizione;
il tutto, sulla base delle disposizioni interne dell'Istituto che prevedevano “l'apertura di una nuova posizione aziendale contraddistinta da un nuovo numero di matricola”;
- nel maggio 2018, “in occasione di una normale attività di controllo delle aziende, l rilevava CP_1 che “per la matricola 1708512783 ”, nonostante si fosse proceduto Controparte_3 alla trasformazione, non era stata inviata alcuna richiesta di apertura di nuova matricola e si invitava
l'Azienda, a regolarizzare la propria posizione”, con comunicazione trasmessa mediante cassetto previdenziale in data 14 maggio 2018. “Contestualmente, veniva comunicata la revoca del codice di autorizzazione 3V”, stante l'assenza dei requisiti previsti per legge;
- a seguito della suddetta comunicazione, lo studio di consulenza dell'azienda ha fissato un appuntamento per il 20 giugno 2018, .in tale occasione è stata aperta una nuova matricola (1710263871) con la quale provvedere al rinvio dell' da novembre 2013 per la società CP_5 Parte_1
- in data 27 maggio del 2019 la Società ha richiesto di poter provvedere all'invio degli con CP_5 la nuova matricola dal mese di giugno 2018, e la richiesta è in fase di accoglimento. CP_ B2) In diritto, l' ha dedotto che l'opponente non ha regolarizzato per esclusiva responsabilità, la propria posizione: pertanto, poiché i contributi versati e i conguagli operati dall'azienda non corrispondevano alla situazione formale del fascicolo aziendale ed ai codici di autorizzazione attributi,
l' ha emesso le relative di note di rettifica per conguagli indebiti, da cui è scaturito l'avviso di addebito CP_1 impugnato.
Quanto al diritto a fruire della riduzione del pagamento del contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex CUAF), l' ha allegato che, a seguito della trasformazione della società – CP_1 da S.a.s. a a far data dal 17.10.2013, sono venuti meno i requisiti che avevano permesso all'azienda Pt_1 di fruire di tale riduzione.
Infatti, come evidenziato dalla Relazione dell'Ufficio Amministrativo: “i soggetti destinatari della riduzione sono i “commercianti” iscritti alla gestione commercianti dell Con circolare n.190 del CP_1
2000, l disciplina anche l'applicabilità alle imprese commerciali costituite in forma di s.r.l. di tale CP_1 riduzione specificando che, in caso di s.r.l. costituite da due soci, è necessaria l'iscrizione di entrambi. Dei due soci della solamente il signor risulta essere iscritto mentre per Parte_1 Parte_2 ammissione dello stesso ricorrente la signora non è iscrivibile a tale gestione in quanto Persona_1 svolge un'attività di lavoro dipendente a tempo pieno.” CP_ L' ha, pertanto, concluso chiedendo di rigettare l'avverso ricorso e, per l'effetto, dichiarare la società opponente tenuta al pagamento, in favore dell delle somme di cui all'avviso opposto ovvero CP_1 alla minor o maggior somma che dovesse risultare all'esito del giudizio, con vittoria di spese.
2) Con il secondo ricorso ritualmente depositato in data 9 settembre 2019 (contraddistinto al n. racl.
3360/2019) la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 325 2019 000 35193
3 CP_ 31 0000, formato il 9 agosto 2019, con il quale l' ha richiesto il pagamento della contribuzione dovuta nell'ambito della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativo al controllo della posizione contributiva per il periodo da dicembre 2017 – marzo 2018, di importo totale pari ad € 1.386,33 comprensivo di spese di notifica e compensi di riscossione, riproponendo le motivazioni di cui al primo ricorso, solo ulteriormente specificando che dal 2 luglio 2019 è diventato socio unico della Parte_2
Parte_4
[...CP_ ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle medesime motivazioni allegate nella prima memoria difensiva.
3) Con il terzo ricorso ritualmente depositato in data 11 ottobre 2019 (contraddistinto al n. racl.
3765/19) la società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito 325 2019 000 38684 CP_ 81 000, formato il 24 settembre 2019, con il quale l ha richiesto il pagamento della contribuzione dovuta nell'ambito della Gestione Aziende con lavoratori dipendenti e relativo al controllo della posizione contributiva per il periodo da dicembre 2018, di importo totale pari ad € 1.695,05 comprensivo di spese di notifica e compensi di riscossione, riproponendo le motivazioni già riportate. CP_ L' ha resistito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso sulla base delle medesime motivazioni allegate con la prima memoria difensiva.
Le cause sono state riunite, stante la connessione soggettiva ed oggettiva, con provvedimento del
20.11.2020, sono state istruite con produzioni documentali e all'odierna udienza sono state tenute a decisione sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi.
***
I ricorsi sono fondati e devono, pertanto, trovare accoglimento.
4) Si evidenzia preliminarmente che gli avvisi di addebito impugnati sono stati emessi per il recupero degli sgravi usufruiti indebitamente, secondo l'ente impositore, per il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex . Pt_3 CP_ Il codice di autorizzazione 3V è attribuito dall' per individuare le aziende commerciali tenute a versare un'aliquota contributiva più bassa per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex
Cassa Unica Assegni Familiari), nella misura ridotta così come prevista dall'art. 20, comma 1, n. Pt_3
1, L. 16 aprile 1974, n. 114, di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 30/1974.
La suindicata normativa, infatti, dispone che le aziende operanti nel settore terziario e turismo, con il titolare iscritto alla gestione commercianti, abbiano il diritto di usufruire del codice di autorizzazione
(indicato con la sigla “3V”), che prevede un particolare regime contributivo per il finanziamento degli assegni familiari, in conseguenza del quale i contributi sulle retribuzioni dei propri dipendenti sono calcolati sulla base di una aliquota inferiore rispetto all'aliquota ordinaria, prevista per tutti gli altri settori del comparto pubblici esercizi, con titolari non iscritti alla gestione commercianti.
Secondo la ricostruzione della normativa effettuata dalla più recente giurisprudenza di merito, che si ritiene di condividere, in quanto conforme ai principi generali espressi in materia dalla Suprema Corte:
“L'art. 20, comma 1, n. 1 oltre all'aliquota stabilita per la determinazione del contributo dovuto alla ex
CUAF, specifica i due requisiti richiesti congiuntamente per la fruizione del predetto beneficio:
4 1) i datori di lavoro devono essere “commercianti”;
2) i datori di lavoro devono essere iscritti negli elenchi nominativi per l'assicurazione contro le malattie della propria categoria.
Il primo requisito non è mai stato modificato rispetto al testo originale, mentre il secondo requisito, a seguito della soppressione delle Casse mutue di malattia, è stato sostituito dalla iscrizione negli elenchi della Gestione speciale dei commercianti per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Poiché la L. n. 662/1996 non ha modificato la L. n. 114/ 1974, l'applicazione dell'aliquota CUAF ridotta continua ad essere subordinata alla verifica delle condizioni richiamate nei periodi precedenti.
La riduzione contributiva in oggetto deve ritenersi destinata quindi ai soli soggetti indicati con il termine “commercianti” che risultino essere iscritti alla gestione speciale dei commercianti.
Rientrano in tale categoria coloro che esercitano le attività già disciplinate dalla L. 11 giugno 1971,
n. 426, recante “Norme sull'esercizio dell'attività di vendita di merci e sull'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande”, in vigore alla data di promulgazione della L. n. 114 del 1974.
La citata L. n. 426/1971, e successive modificazioni e integrazioni, disciplinava le attività di vendita all'ingrosso o al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ed aveva istituito il
Registro degli esercenti il commercio (R.E.C.) in cui dovevano essere iscritti, obbligatoriamente, coloro che intendevano esercitare tali attività.
Alle predette attività è stata aggiunta, a decorrere dal 1° giugno 1983, quella ricettiva di cui all'art. 5 della L. 17 maggio 1983, n. 217, i cui titolari sono stati inseriti, a norma del medesimo articolo, in una sezione speciale del R.E.C.
L'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, rubricato: «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59», ha abrogato la L. n. 426/1971, nonché il D.M. 4 agosto 1988, n. 375, recante “Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio”, ad esclusione dell'art. 56 comma 9, istitutivo di speciali tabelle merceologiche per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio ed i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, e delle disposizioni concernenti il registro esercenti il commercio relativamente alle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed all'attività ricettiva.
Poiché l'art. 4 del citato D.Lgs. n. 114/1998 limita l'ambito di applicazione del medesimo decreto agli esercenti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio, anche a mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza o presso il domicilio dei consumatori, i criteri sopra indicati per l'individuazione dei destinatari del beneficio in oggetto sono integralmente confermati.
L'art. 1, comma 203 della L. n. 662/ 1996 ha poi espressamente escluso, per i soci di società a responsabilità limitata, il requisito della “piena responsabilità dell'impresa e dell'assunzione di tutti gli oneri e dei rischi connessi alla sua gestione”, assimilando, di fatto, ai fini dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, i predetti soci a quelli delle società in nome collettivo.
In particolare, l'art. 1, comma 202, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto l'estensione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti
5 di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni e integrazioni, ai soggetti che esercitino, in
qualità di lavoratori autonomi, le attività di cui all'art. 49, comma 1, lettera d), della L. 9 marzo 1989, n.
88, con esclusione dei professionisti e degli artisti.
Il successivo comma 203 del predetto art. 1, (che ha sostituito il primo comma dell'art. 29 della L. 3 giugno 1975, n. 160), ha poi parzialmente modificato i requisiti richiesti per l'individuazione dei soggetti obbligati all'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e per effetto di tale norma, sembrerebbero essere assoggettati all'obbligo assicurativo citato anche i soci di imprese costituite nella forma giuridica di società a responsabilità limitata, purché siano di fatto i titolari dell'impresa e partecipino personalmente all'attività sociale, con carattere di abitualità e prevalenza.
Infatti, con la L. n. 662/1996, all'art. 1, comma 203, il legislatore ha esteso l'obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni (cioè, l'IVS) a: “i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Emerge anche dagli atti di causa che in relazione all'interpretazione di queste disposizioni, è sorto il problema dell'applicabilità o meno, alle società a responsabilità limitata con due soli soci di cui solo
l'effettivo titolare iscritto alla gestione commercianti, della contribuzione dovuta per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare (ex nella misura ridotta” (cfr. Tribunale di Arezzo sentenza Pt_3
151/2019 del 16 luglio 2019, conforme ex multis anche Tribunale di Santa Maria Capua Vetere sentenza n.
1941/2023 del 16 ottobre 2023, Corte d'Appello di Torino n. 23/2021 del 19 gennaio 2021).
Non sfugge a questo Giudice che la circolare n. 190/2000, richiamata negli atti difensivi dell'Ente, nega alla con due soci la concessione del codice 3V, in assenza dell'iscrizione di entrambi i soci alla gestione Pt_1 commercianti.
In particolare, la circolare n. 190/2000, dopo aver richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma CP_1
203, della legge n. 662/1996 – secondo cui, alle condizioni ivi indicate, sono soggetti all'obbligo assicurativo in esame anche i soci di società a responsabilità limitata – conclude che, poiché i soci di una
S.r.l., al pari di quelli di una S.n.c., possono rivestire tale qualifica pur senza svolgere attività imprenditoriale caratterizzata da assunzione diretta di rischio e responsabilità, tali società possono essere considerate “datori di lavoro commercianti” qualora la maggioranza dei soci risulti iscritta alla Gestione commercianti. Nel caso di specie, l' considera sussistente tale maggioranza solo qualora entrambi i CP_1 soci risultino iscritti.
6 Tuttavia, tale interpretazione non appare condivisibile, in quanto si fonda su una lettura della norma che trascende sia il dato letterale sia la ratio legis.
Dalla disciplina dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662/1996 emerge, infatti, che una società commerciale, il cui titolare partecipi personalmente all'attività aziendale con i caratteri della prevalenza ed abitualità, e in base a questi requisiti debba iscriversi alla gestione commercianti, avrà diritto di applicare l'aliquota contributiva corrispondente al codice di autorizzazione 3V, a prescindere dall'iscrizione alla gestione commercianti del secondo socio.
La disposizione è chiara sia nel suo tenore letterale, sia nell'applicazione concreta: l'obbligo assicurativo è circoscritto esclusivamente al soggetto che, all'interno della compagine sociale, esercita personalmente l'attività d'impresa in modo abituale e prevalente.
La finalità della norma è infatti quella di obbligare chi, pur rivestendo la qualifica di socio, “mandi avanti” la società svolgendo in concreto un'attività operativa e assumendo responsabilità gestionali dirette.
In sostanza, la disposizione realizza un'equiparazione tra i soci di piccole S.r.l. che esercitano personalmente e direttamente l'attività d'impresa, e altre figure imprenditoriali – individuali o collettive – quali, ad esempio, i soci amministratori di S.n.c., i quali sono obbligati a iscriversi alla Gestione commercianti in ragione della loro operatività.
Diversamente, nel caso delle società di capitali, la normativa prevede espressamente l'obbligo di iscrizione alla Gestione commercianti solo in capo all'amministratore che svolga anche un'attività operativa abituale e prevalente. Non è mai individuata, in via autonoma, la mera qualità di socio quale presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'obbligo contributivo.
Alla luce di queste considerazioni, è evidente che il codice 3V spetta per il solo fatto che il socio titolare di una s.r.l., gestisca la società abitualmente e sia iscritto alla gestione commercianti (sul punto cfr. Corte
Appello Milano, 18/05/2018, n.794, ad avviso della quale: “L'espressione 'qualora la maggioranza dei soci sia iscritta negli elenchi nominativi della gestione commercianti, in qualità di titolare' in una società di capitali, quale una s.r.l., ove il titolare è da intendersi come l'amministratore, espressione della maggioranza, tale maggioranza è rappresentata da coloro che hanno la maggioranza del capitale, per cui sussiste l'obbligo dell'iscrizione alla gestione commercianti, ai fini delle agevolazioni, solo per colui che ha la maggioranza del capitale e costui deve, altresì, partecipare personalmente all'attività aziendale con
i caratteri della continuità e prevalenza”).
Orbene, nel caso di specie, le quote della società opponente risultavano, fino al 2 luglio 2019, quando
è diventato socio unico, detenute esclusivamente da due soci ovvero con il Parte_2 Parte_2
95% e con il 5%. Persona_1
È dunque, che rappresenta la maggioranza dei soci della società, è amministratore unico Parte_2 della società e, altresì, svolge la propria attività nell'impresa commerciale partecipando al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza.
A nulla rileva, quindi, la mancata iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti di Per_1 che risulta essere mera socia di capitale non prestando alcuna attività nell'impresa.
[...]
Del resto, tale interpretazione trova, altresì, riscontro nella sentenza Cassazione civile, sez. lav.,
7 02/08/2021, n.22088), seppur riferita alle società in accomandita semplice, da cui emerge la non necessità
di iscrizione di tutti i soci, bensì solo di quelli che assumono realmente la titolarità giuridica ed economica della società: “Ai fini dell'applicazione, alle società in accomandita semplice, dell'aliquota agevolata prevista dall'art. 20 del d.l. n. 30 del1974, conv. con modif. dalla l. n. 114/74, per i contributi dovuti alla cassa unica per gli assegni familiari dai datori di lavoro iscritti negli elenchi nominativi degli esercenti attività commerciale per l'assicurazione di malattia di cui alla l. n. 1397/1960, e successive modifiche, rileva esclusivamente l'iscrizione dei soci accomandatari che, rispondendo illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, si assumono il rischio giuridico ed economico dell'attività imprenditoriale, e non quella dei soci accomandanti, che non hanno la titolarità giuridica ed economica della società” .
Alla luce delle sopraesposte considerazioni, quindi, non sussistendo il presupposto per l'iscrizione alla CP_ gestione commercianti della socia di capitali l' ha errato nella mancata attribuzione del Persona_1 codice 3V e, quindi, nella mancata applicazione del beneficio contributivo, con la conseguenza che gli avvisi di addebiti oggetto dei ricorsi riuniti finalizzati al recupero di tali sgravi debbano essere annullati.
Poiché nelle more del giudizio, come allegato nei ricorsi introduttivi e comprovato con i documenti depositati in data 04.04.2025, la società opponente ha depositato istanza di rateizzazione in data 11.10.2019, relativamente anche ai tre avvisi di addebito opposti e corrisposto n. 66 rate sulle n. 72 accordate, condanna CP_ l' alla restituzione delle somme pagate in relazione agli avvisi di addebiti annullati, da calcolarsi in via amministrativa.
Le spese di lite sono integralmente compensate stante la novità della questione giuridica affrontata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- per i motivi di cui in epigrafe dichiara l'inesistenza del debito contributivo di cui agli avvisi di addebito opposti che, per l'effetto, annulla;
CP_
- condanna l' alla restituzione delle somme pagate in relazione agli avvisi di addebito oggetto di annullamento sulla base del piano di rateizzazione 11.10.2019 da calcolarsi in sede amministrativa;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio
Così deciso in Cagliari, 17 aprile 2025
Il Gop
Dott.ssa Silvia Sotgia
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