Ordinanza collegiale 8 aprile 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 31/07/2025, n. 1829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1829 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01829/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00078/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 78 del 2025, proposto da
NC MI, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Calafato, con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Agrigento, via Dante n. 5;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale/I.N.P.S., con sede in Roma, via Ciro il Grande, n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati NC Gramuglia, Tiziana Giovanna Norrito, NC Velardi, dell’Ufficio dell’Avvocatura Regionale dell’Istituto, tutti con domicilio digitale come da REGINDE ed elettivo in Palermo, via Maggiore Toselli, n. 5;
per l’accertamento dell’illegittimità
- del silenzio opposto dall’Istituto alle richieste del ricorrente, in relazione all’istanza del sig. MI NC, notificata il 15.12.2023, tesa ad ottenere il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6 bis d.l. n. 387/1987;
- nonché di ogni altro atto o provvedimento, presupposto o connesso al precedente, con riserva di eventuali motivi aggiunti;
e per l’accertamento della spettanza al ricorrente del beneficio di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione della indennità di buonuscita (T.F.S.), mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 il dott. Mario Bonfiglio e udito per la parte ricorrente il difensore, avvocato Calafato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.1) Agendo ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm., parte ricorrente ha domandato a questo Tribunale di annullare il silenzio opposto dall’Istituto Nazione Previdenza Sociale (di seguito I.N.P.S.) alla sua istanza (notificata il 15.12.2023) finalizzata al ricalcolo dell’indennità di buonuscita, mercé l’inclusione nel quantum debeatur degli importi connessi al beneficio dei “sei scatti”, di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987; nonché di accertare e dichiarare la doverosità del ricalcolo di tale indennità nel senso auspicato.
A supporto delle suddette domande ha esposto di avere fatto parte dell’Arma dei Carabinieri e di essere andata in congedo il 19.12.2018, con contribuzione utile ai fini pensionistici di 42 anni, 3 mesi e 1 giorno ed un’età anagrafica di 57 anni.
In diritto ha prospettato che tali presupposti erano più che sufficienti per il riconoscimento del beneficio dei “sei scatti”, originariamente previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato ed in seguito esteso in via pretoria anche ai componenti dei Corpi di Polizia militare, tra i quali l’Arma dei Carabinieri.
1.2) Costituitosi in giudizio l’Istituto intimato, ad esito della camera di consiglio del 25.03.2025 è stata adottata l’ordinanza collegiale n. 776, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 32 cod. proc. amm. il mutamento del rito processuale, in favore di quello ordinario, peculiare delle domande incardinate dinanzi questo Tribunale.
Quindi, scambiate le difese scritte, di cui all’art. 73 cod. proc. amm., all’udienza pubblica del 19.06.2025, ascoltato il difensore di parte ricorrente, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.1) Il ricorso è fondato per le ragioni che seguono.
Giova premettere che le questioni connesse alle domande dirette al riconoscimento del beneficio dei “sei scatti” in favore degli appartenenti ai Corpi di Polizia militare andati in congedo sono state oggetto di diverse pronunzie di questo Tribunale, tra cui la recente sentenza T.A.R.S. Palermo, Sez. III, 17.03.2025, n. 575.
In tale sede è stato definitivamente chiarito, con considerazioni che questo Collegio condivide e fa proprie, che il beneficio in discorso deve essere riconosciuto a chi sia stato collocato, avendo compiuto i 55 anni di età anagrafica e con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, per diverse e concorrenti considerazioni.
Innanzitutto, l’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 dispone l’attribuzione dei “sei scatti” periodici di stipendio, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n. 503/1192 (attinente l’importo della pensione) al suo comma 1 per quel che concerne i casi di cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda; ed al successivo comma 2 con riferimento al personale, che cessa dal servizio a domanda, ma previo pagamento della restante contribuzione previdenziale, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. Detta disposizione è applicabile però ai soli fini del calcolo della base pensionabile, come si evince dalla lettera della medesima ( sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile ) nonché dal riferimento all’articolo 13 del d. lgs. n. 503/1992, che (come anticipato) riguarda l’importo della pensione.
L’art. 4 cit. non modifica quindi il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione all’attribuzione dei “sei scatti” contributivi, di cui all’art. 6 bis del d.l. n. 387/1987 (cfr. in senso conforme C.G.A.R.S., Sez. Giurisdizionale, sent. 28.06.2022, n. 770).
Inoltre, l’estensione del beneficio in questione agli appartenenti ai Corpi di Polizia militare ha un sicuro fondamento normativo, in quanto disposto dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, recante il Codice Ordinamento Militare, ai sensi del quale “Al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6 bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472”.
In altri termini, mercé la disposizione in discorso il Codice dell’Ordinamento militare si è limitato, per così dire, a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle Forze di Polizia ad Ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle Forze di Polizia, così come delineato dell’art. 6 bis d.l. n. 387/1987 (cfr. in senso conforme C.G.A.R.S., Sez. Giurisdizionale, sent. n. 770/2022 cit.).
2.2) Rispetto a tali assunti le controdeduzioni dell’I.N.P.S. risultano prive di qualsiasi pregio.
Invero, le domande del genere di quella oggetto del decidere devono essere incardinate contro l’Istituto intimato, piuttosto che avverso l’Amministrazione di appartenenza del dipendente, donde l’infondatezza dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dall’I.N.P.S. (cfr. Cons. Stato, Sez. II, sent. 14.10.2024, n. 8238).
Inoltre, nessuna implicazione può scaturire dal mancato rispetto del termine “decadenziale”, di cui all’art. 6 bis d.l. n. 387/1987, dato che il rispetto del suddetto termine è funzionale soltanto a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo a quello dell’istanza dell’interessato. Di talché si tratta non di una vera e propria decadenza, quanto di un onere per l’interessato, che incide esclusivamente sulla tempistica di soddisfazione della sua aspettativa di collocamento in congedo (cfr. T.A.R.S. Palermo, Sez. III, sent. n. 575/2025 cit.).
In ordine poi all’eccezione di prescrizione estintiva formulata dall’Istituto intimato, la stessa risulta infondata, sol che si consideri la diffida inviata dal ricorrente a mezzo pec in data 15.12.2023, versata in atti, con cui i termini di prescrizione sono stati interrotti tempestivamente.
Infine, sull’eccezione di illegittimità costituzionale della disciplina, di cui al prefato art. 6 bis , per violazione degli articoli 3 e 81 Cost., si tratta di questione, in merito alla quale questo Tribunale ha già avuto modo di pronunciarsi, dichiarandone l’infondatezza (T.A.R.S. Palermo, Sez. V, sent. 27.01.2023, n. 196).
3) In considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate il Tribunale dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Mario Bonfiglio, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mario Bonfiglio | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO