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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/09/2025, n. 12144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12144 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 60970/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60970 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, pendente tra
P. IVA società di diritto Parte_1 P.IVA_1 spagnolo che, per effetto di fusione, a valere dal 30.12.2016, ha incorporato Controparte_1 in persona del Dirigente Procuratore Dott. (nato a [...] il [...]), giusti
[...] Persona_1 poteri conferiti con procura ad lites in data 9.11.11 per atto Notaio di Roma Rep. 39639 Persona_2
– Racc. 18060, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Vittoria n. 10, presso lo Studio dell'Avv.
Giancarlo Castagni, che la difende e la rappresenta, unitamente all'Avv. Cristiano Migli, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- ricorrente -
e
(già , P. IVA in persona del Presidente del Consiglio di CP_2 CP_3 P.IVA_2
Amministrazione, Avv. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Gianluca Brancadoro, CP_4
Carlo Mirabile e Marcella Felerico, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Brenta, n. 2/A, presso lo studio legale Brancadoro-Mirabile
- resistente -
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come in atti.
pagina 1 di 6 FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato, (di seguito Parte_1 Pt_1 proponeva nei confronti di (divenuta di seguito o CP_3 CP_2 CP_3 CP_2 domanda di accertamento della natura prededucibile ex art. 111, co. 2, l. fall., in luogo di quella chirografaria riconosciuta in sede di concordato preventivo n. 63/2018 del Tribunale di Roma, del credito vantato nei confronti di a titolo di premi per due polizze cauzionali (nn. DE0619182 e CP_2
AN0601192) stipulate in favore dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Jonio – Porto di Taranto.
La ricorrente, a fondamento della domanda, esponeva:
- di aver stipulato con (all'epoca , in data 26.01.2015 e 26.04.2017, due polizze CP_2 CP_3 cauzionali (nn. DE0619182 e AN0601192) a garanzia, rispettivamente, dell'adempimento sia degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto di appalto n. 01/15 rep. n. 586 dell'11 febbraio 2015 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di interventi di drenaggio presso il Porto di Taranto, sia degli obblighi e oneri assunti in relazione all'anticipazione ottenuta in base alla legge per l'esecuzione dell'appalto per gli indicati interventi di drenaggio;
- di aver regolarmente incassato, sia prima che dopo l'ammissione di al concordato preventivo, CP_3
i premi di polizza, ad eccezione di quelli maturati alle date del 27 gennaio 2018 (per la polizza
DE0619182), del 20 aprile 2018 e del 20 luglio 2018 (per la polizza AN0601192), per un valore di complessivi € 103.283,07 (v. doc. 4);
- che, in data 28.09.2018, depositava domanda di concordato preventivo in continuità aziendale CP_3
e prevedeva, nella relazione ex art. 172 l.fall., tra i contratti posti in continuità, l'appalto presso il Porto di Taranto garantito dalle citate polizze cauzionali a beneficio dell'Autorità Portuale del Mar Jonio –
Porto di Taranto (cfr. doc. 3);
- che i premi di polizza maturati successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo sono stati integralmente corrisposti in denaro, mentre quelli per cui è causa sono stati classificati, nella relazione ex art. 172 l.fall., come crediti chirografari – e non, invece, come prededucibili – e quindi soddisfatti, come da Piano, “mediante l'attribuzione di azioni quotate di di nuova emissione e CP_3 di strumenti finanziari partecipativi” (cfr. doc. 3);
- che l'impegno del garante “ad assumere il rischio autonomo dell'inadempimento alle obbligazioni del soggetto garantito: indipendentemente se realizzatasi in data pre o post concordato” e il mancato scioglimento del contratto da parte dei Commissari, depongono nel senso dell'erroneità della classificazione del credito come chirografario concorsuale, stante il nesso di funzionalità con gli interessi della massa richiesto dall'art. 111 l. fall. per il riconoscimento della natura prededucibile del relativo credito. pagina 2 di 6 Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare che il credito per premi di polizza (ut sopra, pari a complessivi € 103.283,07) - nell'ipotesi di Concordato con continuità ove si prevede la prosecuzione del rapporto garantito - dev'esser integralmente riconosciuto in prededuzione anche con riferimento a quanto avrebbe dovuto esser già corrisposto dalla società in bonis prima della data di presentazione della domanda di Concordato con continuità”.
Con comparsa dell'1/09/2022, si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_2 della domanda avversaria, in quanto infondata in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione, veniva disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario, vista la natura delle questioni oggetto di causa, rinviando all'udienza del 12.04.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova e concedendo alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
A tale udienza entrambe le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni, attesa la natura squisitamente in diritto della questione oggetto di causa.
Il Giudice, ritenuta la natura documentale della controversia, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata per i seguenti motivi.
Occorre muovere anzitutto dal disposto dell'art. 111 l. fall., richiamato da parte ricorrente a fondamento della propria domanda di accertamento della natura prededucibile del credito da essa vantato in questa sede.
In base al comma 2 dell'art. 111 citato, sono considerati crediti prededucibili – che, in quanto tali, “sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)” del medesimo art. 111 l. fall. –
“quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”. La norma individua, quindi, tre categorie di crediti prededucibili.
Ora, posto che il credito per cui è causa certamente non rientra tra quelli qualificati come prededucibili da una specifica disposizione di legge, deve verificarsi se lo stesso è sussumibile nell'ambito di una delle altre due categorie individuate dalla predetta norma.
Ebbene, risulta dagli atti (v. doc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo di parte ricorrente) che il credito vantato da non è sorto “in occasione” del concordato, posto che i premi oggetto di tale credito Pt_1 erano esigibili in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato da parte di CP_3
pagina 3 di 6 Ed invero, la domanda di concordato è stata depositata da parte resistente in data 28.09.2018, mentre i supplementi di premio per cui è causa – che, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della polizza fideiussoria n. DE0619182 e dell'art. 2 della polizza n. AN0601192, erano “dovuti in via anticipata” all'atto della firma della relativa appendice di polizza – sono maturati: in data 27.01.2018 per il periodo annuale dal 27.01.2018 al 26.01.2019 (premio della polizza DE0619182, per euro 77.678,16); in data
20.04.2018 per il periodo trimestrale dal 20.04.2018 al 20.07.2018 (premio della polizza AN0601192, per euro 12.802,45); in data 20.07.2018 per il periodo trimestrale dal 20.07.2018 al 20.10.2018 (premio della polizza AN0601192, per euro 12.802,46).
Non assume invece alcun rilievo la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che i periodi di garanzia coperti dai suddetti premi non si erano esauriti al momento del deposito della domanda di concordato, perché ciò che rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 l. fall. è il momento in cui è sorto il credito della cui natura prededucibile o meno si discute.
Deve, a questo punto, accertarsi se, ai fini della prededuzione (art. 111, comma 2, l. fall.), sussiste almeno un nesso di funzionalità del credito di per i menzionati premi delle polizze Pt_1 fideiussorie rispetto alla procedura concordataria di CP_3
A tal fine, è utile soffermarsi preliminarmente sul concetto di funzionalità del credito. Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, da ultimo, chiarito che il parametro della funzionalità
“esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio” ed è configurabile per “crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura” purché vi sia “una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato;
essa appare più appropriata ad ospitare la fattispecie di causa (…), poiché l'atto originante il credito risulta essere stato espletato proprio in vista del concordato o del suo successo”; “detta relazione, pur superando un primo approccio utilitaristico in concreto e dunque della prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio (Cass. 8534/2013), ha assunto – nella varietà delle formule definitorie – un sostanziale assestamento entro una qualità strumentale riconoscibile ex ante e per quanto con oscillazioni sulla rappresentazione più o meno presunta e dunque automatica nel nesso con il prosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto;
la funzionalità può dirsi sussistente allora quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore” (così Cass., SS.UU., sent. n. 42093 del 31 dicembre 2021).
pagina 4 di 6 Ebbene, il superamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro ex post, quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una procedura concorsuale, induce senz'altro ad escludere che il credito di fosse funzionale alle finalità del “Concordato Astaldi”. Pt_1
Ed infatti, nel caso di specie, deve senza dubbio negarsi che la sottoscrizione delle polizze fideiussorie per cui è causa – atto originante il credito di – sia avvenuta “proprio in vista del Pt_1 concordato o del suo successo”, essendo quest'ultimo intervenuto a distanza di anni dalla sottoscrizione delle polizze, così come non è certamente ravvisabile alcuna “relazione di inerenza necessaria allo scopo” del concordato.
Al riguardo, deve altresì precisarsi che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, è solo ed esclusivamente il contratto di appalto, e non anche le polizze cauzionali che lo garantiscono, ad apportare le “utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali)” o il vantaggio per la massa dei creditori richiesti per la sussistenza del nesso di funzionalità ex art. 111 l. fall. con la massa e con la continuità aziendale di CP_3
Ciò, del resto, trova conferma nella natura di contratto autonomo di garanzia, privo del carattere di accessorietà rispetto al contatto principale (l'appalto appunto), delle polizze fideiussorie de quibus
(cfr. le clausole negoziali di tali contratti, di cui ai doc. 1 e 2 allegati al fascicolo di parte ricorrente, e la pertinente normativa pubblicistica, v. spec. art. 113, co. 2, D Lgs. 163/2006).
Ed invero, ai fini della prededucibilità dei crediti nelle procedure concorsuali, il necessario collegamento funzionale con la procedura, menzionato dall'art. 111 legge fall., “va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare” (cfr. ex multis Cass., civ., sent. n. 3402 del 5 marzo 2012).
Ebbene, considerata la natura di garanzia autonoma delle polizze fideiussorie per cui è causa, è evidente che il pagamento dei relativi supplementi di premio, quale corrispettivo della prestazione della garanzia stessa da parte di non avrebbe recato alcun vantaggio alla massa dei creditori, atteso Pt_1 che il mancato pagamento degli stessi non avrebbe potuto essere opposto da alla Stazione Pt_1
Appaltante creditrice e, quindi, non avrebbe in alcun caso potuto determinare la decadenza di CP_3 dall'appalto ai sensi dell'art. 113, co. 4, del d.lgs. 163/2006 (decadenza, peraltro, prevista espressamente solo in caso di mancata costituzione della garanzia).
Infine, giova aggiungere che, al momento di presentazione della domanda di concordato da parte di la prestazione di garanzia da parte di con riferimento ai periodi coperti dai CP_3 Pt_1 premi per cui è causa, era stata quasi del tutto eseguita da parte della stessa Pt_1
pagina 5 di 6 Pertanto, deve recisamente escludersi che sussista un nesso di funzionalità del credito azionato da per i menzionati supplementi di premio delle polizze fideiussorie rispetto alla procedura Pt_1 concordataria di CP_3
Per tutto quanto esposto, assorbita ogni altra deduzione e/o eccezione dedotte dalle parti, va esclusa la natura prededucibile ex art. 111, co. 2, l. fall. del credito vantato da nei confronti di Pt_1
a titolo di premi per le due polizze cauzionali n. DE0619182 e n. AN0601192, e, per l'effetto, CP_2 va integralmente rigettata la domanda di parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel contraddittorio di disattesa o assorbita Parte_1 CP_2 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di accertamento proposta dalla ricorrente Parte_1
- condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese fisse di iscrizione a ruolo, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2.9.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024).
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
In persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60970 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno
2021, pendente tra
P. IVA società di diritto Parte_1 P.IVA_1 spagnolo che, per effetto di fusione, a valere dal 30.12.2016, ha incorporato Controparte_1 in persona del Dirigente Procuratore Dott. (nato a [...] il [...]), giusti
[...] Persona_1 poteri conferiti con procura ad lites in data 9.11.11 per atto Notaio di Roma Rep. 39639 Persona_2
– Racc. 18060, elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Vittoria n. 10, presso lo Studio dell'Avv.
Giancarlo Castagni, che la difende e la rappresenta, unitamente all'Avv. Cristiano Migli, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo
- ricorrente -
e
(già , P. IVA in persona del Presidente del Consiglio di CP_2 CP_3 P.IVA_2
Amministrazione, Avv. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Gianluca Brancadoro, CP_4
Carlo Mirabile e Marcella Felerico, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Brenta, n. 2/A, presso lo studio legale Brancadoro-Mirabile
- resistente -
Conclusioni: all'udienza di precisazione delle conclusioni le parti concludevano come in atti.
pagina 1 di 6 FATTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. ritualmente notificato, (di seguito Parte_1 Pt_1 proponeva nei confronti di (divenuta di seguito o CP_3 CP_2 CP_3 CP_2 domanda di accertamento della natura prededucibile ex art. 111, co. 2, l. fall., in luogo di quella chirografaria riconosciuta in sede di concordato preventivo n. 63/2018 del Tribunale di Roma, del credito vantato nei confronti di a titolo di premi per due polizze cauzionali (nn. DE0619182 e CP_2
AN0601192) stipulate in favore dell'Autorità del Sistema Portuale del Mar Jonio – Porto di Taranto.
La ricorrente, a fondamento della domanda, esponeva:
- di aver stipulato con (all'epoca , in data 26.01.2015 e 26.04.2017, due polizze CP_2 CP_3 cauzionali (nn. DE0619182 e AN0601192) a garanzia, rispettivamente, dell'adempimento sia degli obblighi ed oneri stabiliti dal contratto di appalto n. 01/15 rep. n. 586 dell'11 febbraio 2015 per la progettazione esecutiva e l'esecuzione di interventi di drenaggio presso il Porto di Taranto, sia degli obblighi e oneri assunti in relazione all'anticipazione ottenuta in base alla legge per l'esecuzione dell'appalto per gli indicati interventi di drenaggio;
- di aver regolarmente incassato, sia prima che dopo l'ammissione di al concordato preventivo, CP_3
i premi di polizza, ad eccezione di quelli maturati alle date del 27 gennaio 2018 (per la polizza
DE0619182), del 20 aprile 2018 e del 20 luglio 2018 (per la polizza AN0601192), per un valore di complessivi € 103.283,07 (v. doc. 4);
- che, in data 28.09.2018, depositava domanda di concordato preventivo in continuità aziendale CP_3
e prevedeva, nella relazione ex art. 172 l.fall., tra i contratti posti in continuità, l'appalto presso il Porto di Taranto garantito dalle citate polizze cauzionali a beneficio dell'Autorità Portuale del Mar Jonio –
Porto di Taranto (cfr. doc. 3);
- che i premi di polizza maturati successivamente al deposito della domanda di concordato preventivo sono stati integralmente corrisposti in denaro, mentre quelli per cui è causa sono stati classificati, nella relazione ex art. 172 l.fall., come crediti chirografari – e non, invece, come prededucibili – e quindi soddisfatti, come da Piano, “mediante l'attribuzione di azioni quotate di di nuova emissione e CP_3 di strumenti finanziari partecipativi” (cfr. doc. 3);
- che l'impegno del garante “ad assumere il rischio autonomo dell'inadempimento alle obbligazioni del soggetto garantito: indipendentemente se realizzatasi in data pre o post concordato” e il mancato scioglimento del contratto da parte dei Commissari, depongono nel senso dell'erroneità della classificazione del credito come chirografario concorsuale, stante il nesso di funzionalità con gli interessi della massa richiesto dall'art. 111 l. fall. per il riconoscimento della natura prededucibile del relativo credito. pagina 2 di 6 Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva di “accertare e dichiarare che il credito per premi di polizza (ut sopra, pari a complessivi € 103.283,07) - nell'ipotesi di Concordato con continuità ove si prevede la prosecuzione del rapporto garantito - dev'esser integralmente riconosciuto in prededuzione anche con riferimento a quanto avrebbe dovuto esser già corrisposto dalla società in bonis prima della data di presentazione della domanda di Concordato con continuità”.
Con comparsa dell'1/09/2022, si costituiva in giudizio chiedendo l'integrale rigetto CP_2 della domanda avversaria, in quanto infondata in diritto.
All'esito della prima udienza di trattazione, veniva disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario, vista la natura delle questioni oggetto di causa, rinviando all'udienza del 12.04.2023 per l'ammissione dei mezzi di prova e concedendo alle parti i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c.
A tale udienza entrambe le parti chiedevano rinvio per la precisazione delle conclusioni, attesa la natura squisitamente in diritto della questione oggetto di causa.
Il Giudice, ritenuta la natura documentale della controversia, rinviava la stessa per la precisazione delle conclusioni e all'esito dell'udienza la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
***
La domanda di parte ricorrente è infondata e, pertanto, va rigettata per i seguenti motivi.
Occorre muovere anzitutto dal disposto dell'art. 111 l. fall., richiamato da parte ricorrente a fondamento della propria domanda di accertamento della natura prededucibile del credito da essa vantato in questa sede.
In base al comma 2 dell'art. 111 citato, sono considerati crediti prededucibili – che, in quanto tali, “sono soddisfatti con preferenza ai sensi del primo comma n. 1)” del medesimo art. 111 l. fall. –
“quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge”. La norma individua, quindi, tre categorie di crediti prededucibili.
Ora, posto che il credito per cui è causa certamente non rientra tra quelli qualificati come prededucibili da una specifica disposizione di legge, deve verificarsi se lo stesso è sussumibile nell'ambito di una delle altre due categorie individuate dalla predetta norma.
Ebbene, risulta dagli atti (v. doc. 1, 2 e 3 allegati al fascicolo di parte ricorrente) che il credito vantato da non è sorto “in occasione” del concordato, posto che i premi oggetto di tale credito Pt_1 erano esigibili in data anteriore alla presentazione della domanda di concordato da parte di CP_3
pagina 3 di 6 Ed invero, la domanda di concordato è stata depositata da parte resistente in data 28.09.2018, mentre i supplementi di premio per cui è causa – che, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della polizza fideiussoria n. DE0619182 e dell'art. 2 della polizza n. AN0601192, erano “dovuti in via anticipata” all'atto della firma della relativa appendice di polizza – sono maturati: in data 27.01.2018 per il periodo annuale dal 27.01.2018 al 26.01.2019 (premio della polizza DE0619182, per euro 77.678,16); in data
20.04.2018 per il periodo trimestrale dal 20.04.2018 al 20.07.2018 (premio della polizza AN0601192, per euro 12.802,45); in data 20.07.2018 per il periodo trimestrale dal 20.07.2018 al 20.10.2018 (premio della polizza AN0601192, per euro 12.802,46).
Non assume invece alcun rilievo la circostanza, dedotta dalla ricorrente, che i periodi di garanzia coperti dai suddetti premi non si erano esauriti al momento del deposito della domanda di concordato, perché ciò che rileva ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 l. fall. è il momento in cui è sorto il credito della cui natura prededucibile o meno si discute.
Deve, a questo punto, accertarsi se, ai fini della prededuzione (art. 111, comma 2, l. fall.), sussiste almeno un nesso di funzionalità del credito di per i menzionati premi delle polizze Pt_1 fideiussorie rispetto alla procedura concordataria di CP_3
A tal fine, è utile soffermarsi preliminarmente sul concetto di funzionalità del credito. Sul punto, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno, da ultimo, chiarito che il parametro della funzionalità
“esprime un'attitudine di vantaggio per il ceto creditorio” ed è configurabile per “crediti maturati in capo a terzi, per prestazioni svolte anche prima dell'inizio della procedura” purché vi sia “una relazione di inerenza necessaria allo scopo dell'iniziativa, più che al risultato;
essa appare più appropriata ad ospitare la fattispecie di causa (…), poiché l'atto originante il credito risulta essere stato espletato proprio in vista del concordato o del suo successo”; “detta relazione, pur superando un primo approccio utilitaristico in concreto e dunque della prospettiva di una verifica ex post del citato vantaggio (Cass. 8534/2013), ha assunto – nella varietà delle formule definitorie – un sostanziale assestamento entro una qualità strumentale riconoscibile ex ante e per quanto con oscillazioni sulla rappresentazione più o meno presunta e dunque automatica nel nesso con il prosieguo concorsuale, specie se ad esito infausto;
la funzionalità può dirsi sussistente allora quando l'attività originante il credito sia ragionevolmente assunta, nella prospettazione delle circostanze ad essa coeve, proprio per assecondare, con l'instaurazione o lo svolgimento della specifica procedura concorsuale cui è volta, le utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali) su cui può contare tipologicamente, cioè secondo le regole del modello implicato, l'intera massa dei creditori, destinati a prendere posizione sulla proposta del debitore” (così Cass., SS.UU., sent. n. 42093 del 31 dicembre 2021).
pagina 4 di 6 Ebbene, il superamento della tesi della utilità in concreto e del suo riscontro ex post, quale criterio attributivo della funzionalità della prestazione ad una procedura concorsuale, induce senz'altro ad escludere che il credito di fosse funzionale alle finalità del “Concordato Astaldi”. Pt_1
Ed infatti, nel caso di specie, deve senza dubbio negarsi che la sottoscrizione delle polizze fideiussorie per cui è causa – atto originante il credito di – sia avvenuta “proprio in vista del Pt_1 concordato o del suo successo”, essendo quest'ultimo intervenuto a distanza di anni dalla sottoscrizione delle polizze, così come non è certamente ravvisabile alcuna “relazione di inerenza necessaria allo scopo” del concordato.
Al riguardo, deve altresì precisarsi che, diversamente da quanto ritenuto da parte ricorrente, è solo ed esclusivamente il contratto di appalto, e non anche le polizze cauzionali che lo garantiscono, ad apportare le “utilità (patrimoniali, aziendali, negoziali)” o il vantaggio per la massa dei creditori richiesti per la sussistenza del nesso di funzionalità ex art. 111 l. fall. con la massa e con la continuità aziendale di CP_3
Ciò, del resto, trova conferma nella natura di contratto autonomo di garanzia, privo del carattere di accessorietà rispetto al contatto principale (l'appalto appunto), delle polizze fideiussorie de quibus
(cfr. le clausole negoziali di tali contratti, di cui ai doc. 1 e 2 allegati al fascicolo di parte ricorrente, e la pertinente normativa pubblicistica, v. spec. art. 113, co. 2, D Lgs. 163/2006).
Ed invero, ai fini della prededucibilità dei crediti nelle procedure concorsuali, il necessario collegamento funzionale con la procedura, menzionato dall'art. 111 legge fall., “va inteso non soltanto con riferimento al nesso tra l'insorgere del credito e gli scopi della procedura, ma anche con riguardo alla circostanza che il pagamento del credito, ancorché avente natura concorsuale, rientri negli interessi della massa e dunque risponda agli scopi della procedura stessa, in quanto utile alla gestione fallimentare” (cfr. ex multis Cass., civ., sent. n. 3402 del 5 marzo 2012).
Ebbene, considerata la natura di garanzia autonoma delle polizze fideiussorie per cui è causa, è evidente che il pagamento dei relativi supplementi di premio, quale corrispettivo della prestazione della garanzia stessa da parte di non avrebbe recato alcun vantaggio alla massa dei creditori, atteso Pt_1 che il mancato pagamento degli stessi non avrebbe potuto essere opposto da alla Stazione Pt_1
Appaltante creditrice e, quindi, non avrebbe in alcun caso potuto determinare la decadenza di CP_3 dall'appalto ai sensi dell'art. 113, co. 4, del d.lgs. 163/2006 (decadenza, peraltro, prevista espressamente solo in caso di mancata costituzione della garanzia).
Infine, giova aggiungere che, al momento di presentazione della domanda di concordato da parte di la prestazione di garanzia da parte di con riferimento ai periodi coperti dai CP_3 Pt_1 premi per cui è causa, era stata quasi del tutto eseguita da parte della stessa Pt_1
pagina 5 di 6 Pertanto, deve recisamente escludersi che sussista un nesso di funzionalità del credito azionato da per i menzionati supplementi di premio delle polizze fideiussorie rispetto alla procedura Pt_1 concordataria di CP_3
Per tutto quanto esposto, assorbita ogni altra deduzione e/o eccezione dedotte dalle parti, va esclusa la natura prededucibile ex art. 111, co. 2, l. fall. del credito vantato da nei confronti di Pt_1
a titolo di premi per le due polizze cauzionali n. DE0619182 e n. AN0601192, e, per l'effetto, CP_2 va integralmente rigettata la domanda di parte ricorrente.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nel contraddittorio di disattesa o assorbita Parte_1 CP_2 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di accertamento proposta dalla ricorrente Parte_1
- condanna parte ricorrente, al pagamento delle spese di lite, che liquida in €10.000,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese fisse di iscrizione a ruolo, spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma il 2.9.2025
Il Giudice dott.ssa Claudia Pedrelli
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Antonio Romano, magistrato ordinario in tirocinio (D.M. 22.10.2024).
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