Articolo 1 della Legge 14 febbraio 1963, n. 280
Articolo 2
Versione
10 aprile 1963
Art. 1.
L' articolo 1 della legge 24 luglio 1942, n. 1023 , e' modificato come segue:
"E' Istituito presso il Ministero del commercio con l'estero un Fondo a gestione autonoma per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero (F. A. B.).
Le borse vengono conferite, con le norme previsto dall'articolo 3, a cittadini italiani, i quali intendano recarsi all'estero per addestrarsi nella pratica degli scambi con l'estero".
Entrata in vigore il 10 aprile 1963