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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 2420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2420 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2315/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo e Raffaele Di Girolamo
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Guarino
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellante conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza la per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il trattamento economico e normativo corrispondente ai contratti di assunzione con inquadramento per n. 47 ore settimanali ed al c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di Trasporto e Logistica e quindi alla percezione di una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato, giusta art. 36 Costituzione, e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 della somma di € 23.890,58, così come suddetto dovuta a titolo di differenze retributive
e rappresentata da: € 5.921,27 a titolo di TFR;
€ 4.011,47 a titolo di differenze economiche (periodo dal 05/04/2018 al 21/06/2019 così come calcolate); € 13.957,84 a
1 titolo di differenze economiche (periodo dal 01/10/2019 al 29/12/2020 così come calcolate) e/o di quella maggiore e/o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. la cui ammissione sin d'ora è richiesta, per le causali di cui sopra, oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.
A sostegno della domanda il ricorrente dichiarava di essere stato alle dipendenze della resistente dal 05/04/2018 al 21/06/2019, con contratto di lavoro a tempo determinato e dal 01/10/2019 e sino al 29/12/2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, prestando la propria attività con la qualifica di autista professionale liv. C3/3S CCNL
Autotrasporto Merci e Logistica.
Deduceva di aver svolto la propria attività prevalentemente in trasferta estera ed in via residuale in trasferta nazionale come lavoratore viaggiante discontinuo, di aver sempre effettuato una prestazione lavorativa di almeno 47 ore settimanali, di essersi sempre occupato del trasporto di merci sia in trasferte estere sia in trasferte nazionali e di aver sempre percepito, per tali mansioni l'indennità di trasferta e l'indennità di disagiata sede, di aver sempre percepito a titolo di retribuzione gli importi come indicati in busta paga, importi inferiori a quanto dovutogli in ragione delle mansioni concretamente svolte, siccome parametrati ad una prestazione di 39 ore settimanali.
Deduceva altresì di non aver percepito il TFR, il cui accantonamento sarebbe, in ogni caso, inferiore a quanto spettantegli in ragione delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro osservato.
Si costituiva in giudizio la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
domanda in ragione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 25/9/2019, in cui sono state definite le eventuali pendenze per il periodo sino al 21 giugno 2019. Nel merito contestava la fondatezza della domanda. Formulava altresì domanda riconvenzionale evidenziando, da un lato, che il ricorrente ha reso dimissioni volontarie in data 29/12/2020 con decorrenza dal giorno successivo, concedendo a fronte dei gg. 30 contrattualmente previsti, un preavviso di soli 1 giorni;
per cui sussiste un credito della società pari ad €
1.021,23. Chiedeva altresì la compensazione di eventuali credito con le somme dovute dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni in relazione ad una contestazione disciplinare mossa all' per aver guidato il mezzo della società per circa 700 km Pt_1
senza autorizzazione.
Il Tribunale con sentenza n. 1097 del 13.02.2024 ha accolto solo parzialmente la domanda limitatamente ai ratei di fine rapporto relativi al secondo contratto di lavoro condannando
2 la Società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.369,41, di cui € 2.615,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto depositato il 10.08.2024 Pt_1
censurandola per errore in procedendo per mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice su questione già introdotta in giudizio relativa alla dichiarata inammissibilità della domanda proposta in riferimento al primo rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Parte appellante, infatti, ritiene che il GL, al momento in cui il sig. ha dichiarato CP_3
di non aver mai firmato un verbale di conciliazione, avrebbe dovuto adottare provvedimenti volti a valutare la veridicità del verbale di conciliazione.
Circa l'errata interpretazione e valutazione delle domanda proposte in primo grado, parte appellante ritiene che il GL di prime cure ha rigettato la domanda relativa al secondo periodo lavorativo poiché, pur riconoscendo che la stessa non era basata sull'espletamento di ore di lavoro straordinario ma sulle differenze retributive ordinarie maturate, ha attribuito rilevanza decisiva al fatto che la retribuzione rappresentava comunque quella prevista per il livello 3S/C3 di inquadramento, omettendo di considerare che l'orario medio settimanale dell'appellante era fissato in 47 ore settimanali.
Ha concluso per la parziale riforma della impugnata sentenza con accoglimento integrale della domanda proposta in sede di prime cure;
con vittoria di spese di lite.
La Società appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
In via preliminare va dichiarata la ammissibilità dell'appello che contiene specifiche censure alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il verbale di conciliazione senza considerare il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dal ricorrente e nella parte in cui ha disatteso la pretesa di cui è causa finalizzata ad ottenere una integrazione retributiva considerando come dovuta una prestazione per 47 ore settimanali e, indi, per
203 ore mensili, con conseguente insufficienza di quella corrisposta per 168 ore mensili.
In virtù del principio della ragione più liquida questa Corte ritiene di esaminare preliminarmente il secondo motivo di gravame che se infondato assorbirebbe le doglianze relative alla ritenuta inammissibilità della impugnativa del verbale di conciliazione relativo al primo rapporto di lavoro per il quale risulta, comunque, erogato il trattamento di fine rapporto.
3 L'appellante pone a fondamento della pretesa l'art. 11 bis “ Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue” del CCNL
Autotrasporti Merci e Logistica a norma del quale
1. In deroga a quanto previsto dall'art.
11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06,
3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.”.
Tale previsione è riportata nell'Accordo di secondo livello del 18.12.2017 richiamato dal giudice di prime cure per ritenere la legittimità della retribuzione corrisposta al ricorrente siccome conforme a quella prevista dalla contrattazione espressamente richiamata nel contratto di lavoro.
In sintesi essendo pacifico che il ricorrente ha sempre e solo prestato attività di lavoro ordinaria per massimo 47 ore la settimana, compresi i tempi di attesa, che non sono tempi di guida, nei giorni dal lunedì al sabato e la retribuzione corrispostagli ha sempre seguito i canoni del CCNL di categoria, nonché del suddetto accordo di secondo livello, nessun emolumento ulteriore può essere riconosciuto.
Ciò perché il contratto collettivo prevede espressamente, all'art 11 bis, che per il personale viaggiante, in deroga a quanto previsto dall'art 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali tenendo conto che il lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza e di disposizione, questo perché la giornata lavorativa dell'autista oltre che dalla guida è costituita anche da tempi di attesa ai carichi che, pur costituendo impegno, non rappresentano guida e quindi non rappresentano ore lavorate.
Ne deriva che la paga mensile del lavoratore è quella data dalla tabella retributiva, così
4 come applicata al dipendente e così come retribuita (vedasi buste paga) dalla resistente in suo favore in ragione della paga mensile prevista dal CCNL.
Il divisore 168 è utilizzato solo ed esclusivamente per il calcolo dell'unità oraria, ma la paga mensile resta sempre quella data dalla tabella stessa (mensile) e giammai da una moltiplicazione automatica della paga oraria per 47 e per 4,3.
Deve, pertanto, escludersi il diritto ad una integrazione economica nei termini evocati in ricorso, con conseguente rigetto dell'appello.
Considerata la novità della questione giuridica le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Iacone Gennaro Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Giudice relatore
- dott. Luca Buccheri Giudice riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 17/06/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2315/2024 R.G.
TRA
rappresentato e difeso dagli avv. Giancarlo e Raffaele Di Girolamo
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante pro tempore - Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Guarino
APPELLATA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. l'odierno appellante conveniva in giudizio davanti al
Tribunale di Napoli – sezione lavoro e previdenza la per sentir Controparte_1 accogliere le seguenti domande: “1) accertare e dichiarare il diritto dell'istante a percepire il trattamento economico e normativo corrispondente ai contratti di assunzione con inquadramento per n. 47 ore settimanali ed al c.c.n.l. per i dipendenti delle imprese di Trasporto e Logistica e quindi alla percezione di una retribuzione adeguata alla qualità e quantità del lavoro prestato, giusta art. 36 Costituzione, e per l'effetto condannare la in p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente Controparte_2 della somma di € 23.890,58, così come suddetto dovuta a titolo di differenze retributive
e rappresentata da: € 5.921,27 a titolo di TFR;
€ 4.011,47 a titolo di differenze economiche (periodo dal 05/04/2018 al 21/06/2019 così come calcolate); € 13.957,84 a
1 titolo di differenze economiche (periodo dal 01/10/2019 al 29/12/2020 così come calcolate) e/o di quella maggiore e/o minore che sarà determinata dall'ill.mo Giudice in corso di causa anche a mezzo di C.T.U. la cui ammissione sin d'ora è richiesta, per le causali di cui sopra, oltre interessi nella misura di legge dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo.
A sostegno della domanda il ricorrente dichiarava di essere stato alle dipendenze della resistente dal 05/04/2018 al 21/06/2019, con contratto di lavoro a tempo determinato e dal 01/10/2019 e sino al 29/12/2020, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, prestando la propria attività con la qualifica di autista professionale liv. C3/3S CCNL
Autotrasporto Merci e Logistica.
Deduceva di aver svolto la propria attività prevalentemente in trasferta estera ed in via residuale in trasferta nazionale come lavoratore viaggiante discontinuo, di aver sempre effettuato una prestazione lavorativa di almeno 47 ore settimanali, di essersi sempre occupato del trasporto di merci sia in trasferte estere sia in trasferte nazionali e di aver sempre percepito, per tali mansioni l'indennità di trasferta e l'indennità di disagiata sede, di aver sempre percepito a titolo di retribuzione gli importi come indicati in busta paga, importi inferiori a quanto dovutogli in ragione delle mansioni concretamente svolte, siccome parametrati ad una prestazione di 39 ore settimanali.
Deduceva altresì di non aver percepito il TFR, il cui accantonamento sarebbe, in ogni caso, inferiore a quanto spettantegli in ragione delle mansioni svolte e dell'orario di lavoro osservato.
Si costituiva in giudizio la eccependo la inammissibilità della Controparte_1
domanda in ragione del verbale di conciliazione sottoscritto in data 25/9/2019, in cui sono state definite le eventuali pendenze per il periodo sino al 21 giugno 2019. Nel merito contestava la fondatezza della domanda. Formulava altresì domanda riconvenzionale evidenziando, da un lato, che il ricorrente ha reso dimissioni volontarie in data 29/12/2020 con decorrenza dal giorno successivo, concedendo a fronte dei gg. 30 contrattualmente previsti, un preavviso di soli 1 giorni;
per cui sussiste un credito della società pari ad €
1.021,23. Chiedeva altresì la compensazione di eventuali credito con le somme dovute dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni in relazione ad una contestazione disciplinare mossa all' per aver guidato il mezzo della società per circa 700 km Pt_1
senza autorizzazione.
Il Tribunale con sentenza n. 1097 del 13.02.2024 ha accolto solo parzialmente la domanda limitatamente ai ratei di fine rapporto relativi al secondo contratto di lavoro condannando
2 la Società resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4.369,41, di cui € 2.615,00 a titolo di trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione dalla presente decisione all'effettivo soddisfo.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' con atto depositato il 10.08.2024 Pt_1
censurandola per errore in procedendo per mancato esercizio dei poteri istruttori del giudice su questione già introdotta in giudizio relativa alla dichiarata inammissibilità della domanda proposta in riferimento al primo rapporto lavorativo intercorso tra le parti.
Parte appellante, infatti, ritiene che il GL, al momento in cui il sig. ha dichiarato CP_3
di non aver mai firmato un verbale di conciliazione, avrebbe dovuto adottare provvedimenti volti a valutare la veridicità del verbale di conciliazione.
Circa l'errata interpretazione e valutazione delle domanda proposte in primo grado, parte appellante ritiene che il GL di prime cure ha rigettato la domanda relativa al secondo periodo lavorativo poiché, pur riconoscendo che la stessa non era basata sull'espletamento di ore di lavoro straordinario ma sulle differenze retributive ordinarie maturate, ha attribuito rilevanza decisiva al fatto che la retribuzione rappresentava comunque quella prevista per il livello 3S/C3 di inquadramento, omettendo di considerare che l'orario medio settimanale dell'appellante era fissato in 47 ore settimanali.
Ha concluso per la parziale riforma della impugnata sentenza con accoglimento integrale della domanda proposta in sede di prime cure;
con vittoria di spese di lite.
La Società appellata, costituitasi in giudizio, ha eccepito la inammissibilità ed infondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
All'odierna udienza, la Corte ha deciso come da separato dispositivo.
*****
In via preliminare va dichiarata la ammissibilità dell'appello che contiene specifiche censure alla sentenza nella parte in cui ha ritenuto valido il verbale di conciliazione senza considerare il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dal ricorrente e nella parte in cui ha disatteso la pretesa di cui è causa finalizzata ad ottenere una integrazione retributiva considerando come dovuta una prestazione per 47 ore settimanali e, indi, per
203 ore mensili, con conseguente insufficienza di quella corrisposta per 168 ore mensili.
In virtù del principio della ragione più liquida questa Corte ritiene di esaminare preliminarmente il secondo motivo di gravame che se infondato assorbirebbe le doglianze relative alla ritenuta inammissibilità della impugnativa del verbale di conciliazione relativo al primo rapporto di lavoro per il quale risulta, comunque, erogato il trattamento di fine rapporto.
3 L'appellante pone a fondamento della pretesa l'art. 11 bis “ Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue” del CCNL
Autotrasporti Merci e Logistica a norma del quale
1. In deroga a quanto previsto dall'art.
11 comma 1, per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super
Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti CE 561/06,
3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali.
2. Con le modalità previste dal successivo comma 3, ai lavoratori che esercitano l'attività nelle condizioni suddette e, perciò, considerati discontinui anche a norma del R.D.L. 15/3/1923 n. 692, R.D. 10/9/1923, n. 1953, R.D. 6/12/1923, n. 2657, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo 234/07, la durata media della settimana non può superare le 58 ore. La durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 61 ore solo se su un periodo di 6 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 58 ore settimanali.”.
Tale previsione è riportata nell'Accordo di secondo livello del 18.12.2017 richiamato dal giudice di prime cure per ritenere la legittimità della retribuzione corrisposta al ricorrente siccome conforme a quella prevista dalla contrattazione espressamente richiamata nel contratto di lavoro.
In sintesi essendo pacifico che il ricorrente ha sempre e solo prestato attività di lavoro ordinaria per massimo 47 ore la settimana, compresi i tempi di attesa, che non sono tempi di guida, nei giorni dal lunedì al sabato e la retribuzione corrispostagli ha sempre seguito i canoni del CCNL di categoria, nonché del suddetto accordo di secondo livello, nessun emolumento ulteriore può essere riconosciuto.
Ciò perché il contratto collettivo prevede espressamente, all'art 11 bis, che per il personale viaggiante, in deroga a quanto previsto dall'art 11, punto 1, il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali tenendo conto che il lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza e di disposizione, questo perché la giornata lavorativa dell'autista oltre che dalla guida è costituita anche da tempi di attesa ai carichi che, pur costituendo impegno, non rappresentano guida e quindi non rappresentano ore lavorate.
Ne deriva che la paga mensile del lavoratore è quella data dalla tabella retributiva, così
4 come applicata al dipendente e così come retribuita (vedasi buste paga) dalla resistente in suo favore in ragione della paga mensile prevista dal CCNL.
Il divisore 168 è utilizzato solo ed esclusivamente per il calcolo dell'unità oraria, ma la paga mensile resta sempre quella data dalla tabella stessa (mensile) e giammai da una moltiplicazione automatica della paga oraria per 47 e per 4,3.
Deve, pertanto, escludersi il diritto ad una integrazione economica nei termini evocati in ricorso, con conseguente rigetto dell'appello.
Considerata la novità della questione giuridica le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
La Corte così decide:
a) rigetta l'appello;
b) compensa le spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della
Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.
L'Estensore Il Presidente dott.ssa Maria Chiodi dott. Gennaro Iacone
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