Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/1970, n. 305
CASS
Sentenza 9 febbraio 1970

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Massime2

Qualora piu parti abbiano proposto, nello stesso giudizio, una pluralita di domande contrapposte fra loro dipendenti e, nella fase di primo grado, essendo deceduta una di esse, il processo non sia stato riassunto nei confronti di tutti gli eredi, il rinvio della causa al primo giudice da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art 383, terzo comma, cod proc civ, deve estendersi all'intero procedimento e non soltanto alla domanda proposta dalla parte defunta, rispetto alla quale e direttamente sorta la necessita dell'integrazione del contraddittorio. ( V 2934-69, massima n 342785).*

Qualora nel corso del giudizio muoia una delle parti, la sua legittimazione, attiva o passiva, si trasmette congiuntamente a tutti gli eredi, i quali si trovano in una situazione di litisconsorzio necessario, qualunque sia la natura del rapporto dedotto in lite. Pertanto, se il processo non e stato riassunto nei confronti di tutti i coeredi, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi non citati.*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 09/02/1970, n. 305
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 305
    Data del deposito : 9 febbraio 1970

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