Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1955, n. 1064
Articolo 2
Versione
19 dicembre 1955
Art. 1.
L'indicazione della paternita' e della maternita' sara' omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.
Entrata in vigore il 19 dicembre 1955
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