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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 12/03/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1378/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1378/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.CARDENA' Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. MINNUCCI MAURIZIO ( ) VIA BELLESI, 66 FERMO, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CARDENA' MICHELE
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSSO LUIGI
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 94 del 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna
CONCLUSIONI
La società appellante ha concluso come segue:
" Voglia la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ravenna n. 94/2023 non notificata a) accertare che la pretesa creditoria azionata dalla società non risulta provata per l'effetto revocare CP_1 l'opposto decreto ingiuntivo in quanto ingiusto, illegittimo ed infondato;
b) accertare l'esistenza di una società di fatto tra la e la società CP_1 Parte_2
[...
, anche mediante l'ammissione della prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183 comma VI n 2 cpc di parte opponente, accertare che le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento costituiscono versamenti del socio di fatto nella società LA per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto Parte_2 per il titolo azionato in favore della giusta anche eccezione ex art. 2049 c.c.; CP_1 c) Rigettare l'appello incidentale formulato dalla società Controparte_2 d) condannare la alla refusione delle spese legali del Controparte_2 doppio grado di giudizio nei confronti della società distraendo le somme a Parte_2 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adita Ecc.ma Corte pagina 1 di 5 • in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad ingiunzione proposta dalla società appellante principale perché tardivamente proposta, e per l'effetto rigettare l'appello e confermare l'ingiunzione opposta;
• in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, e confermare, così, la sentenza appellata;
• accertare e dichiarare, in ogni caso, il buon diritto della società appellata ad ottenere in restituzione gli acconti pagati in esubero e condannare, così, l'appellante al pagamento in favore della società appellata dell'importo di €
202.800,00 comprensivi di Iva 4%, o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori nella misura di cui al d. lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze degli acconti versati fino al saldo;
• con vittoria di spese e onorari anche del presente grado. In via istruttoria solo per scrupolo difensivo, nel caso l'Ill.ma Corte adita ne ravvisi la necessità o anche solo l'opportunità, si insiste per l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della società appellante e di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già oggetto di richiesta nel giudizio di 1° grado: 1) vero che i documenti di trasporto che le si esibiscono (docc. 3 e 4 in opp. a ing.) riguardano tutta la produzione consegnata dalla alla Parte_2 [...]
negli anni 2016 e 2017; 2) vero che le fatture che le si esibiscono (doc. 5 e 6 in opp. a ing.) Controparte_1 costituiscono tutte le fatture emesse dalla società LA nei confronti della Parte_2 consortile negli anni 2016 e 2017. Si indicano a testi i signori: dr res. a Controparte_1 Testimone_1 Cerignola (FG), Piazza Matteotti n. 1, e domiciliata ”. Tes_2 Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e proponevano opposizione avverso il Parte_3 Parte_2 decreto ingiuntivo - n. 799/2019 - emesso dal Tribunale di Ravenna, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di , di € 202.800,00, importo in tesi dovuto in restituzione, Controparte_1 perché a suo tempo versato a titolo di acconto sul prezzo di fornitura di prodotti frutticoli che in realtà non erano stati consegnati.
Gli opponenti deducevano che le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione violavano i requisiti di forma e di sostanza imposti dall'art. 62 D.L. 101/2012, sì che non era possibile qualificare le somme versate a fronte di tali fatture quali acconti su merce.
In secondo luogo, rilevavano la nullità della vendita effettuata per impossibilità del suo oggetto, atteso che gli acconti versati sarebbero equivalsi ad oltre 300.000 kg di prodotti frutticoli, produzione ritenuta eccedente quella reale. La fatturazione relativa ai versamenti effettuati doveva dunque considerarsi illecita poiché riferita ad operazione oggettivamente inesistente. Prospettavano, infine, l'esistenza di un contratto associativo tra e che avrebbe Parte_2 Controparte_4 giustificato il versamento anticipato di 200.000 in favore della società proprietaria dell'azienda in cambio dell'immissione di nel possesso della stessa. CP_1 Nel giudizio si costituiva , eccependo la tardività e Controparte_5 conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta da e dal Parte_3 socio e l'infondatezza nel merito delle stesse. Parte_2 Con sentenza non definitiva n. 972/2020 il Tribunale di Ravenna dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da in quanto tardiva, e disponeva la prosecuzione del giudizio per l'opposizione Parte_2 formulata dalla società LA . Parte_2 Con sentenza definitiva respingeva quest'ultima nel merito, ritenendola infondata e priva di supporto probatorio, con i seguenti passaggi logici. Premesso che non era contestato il rapporto di fornitura tra la e la società opponente, dalla quale la CP_1 prima acquistava annualmente prodotti frutticoli, e che la era solita corrispondere alla venditrice CP_1 periodici acconti sul prezzo da conguagliarsi a fine stagione all'esito delle vendite effettivamente eseguite nel corso dell'anno, fino a quando il rapporto commerciale tra le parti si era interrotto, nel 2017, il Giudice specificava che lo stesso opponente aveva dato degli acconti per circa 200.000 €, ricevuti dalla per Parte_2 fornitura di merce non effettuata. Nel merito riteneva infondata la pretesa violazione dell'art. 62 d.l. 1/2012 rilevata dall'opponente, perché gli obblighi inerenti la forma scritta dell'accordo risultavano pienamente assolti visto che tutte le fatture, emesse da a fronte degli acconti ricevuti, contenevano le indicazioni previste dall' art. 3 DM 199/12. Parte_2 Parimenti riteneva del tutto indimostrata l'allegazione della opponente, circa la stipulazione di un negozio dissimulato tra le parti, e infondata ai fini della causa l'eccezione di nullità del contratto per impossibilità per la pagina 2 di 5 di fornire la quantità di prodotto corrispondente agli acconti versati dall'opposta, atteso che la nullità Parte_2 del contratto tuttalpiù conduceva a ritenere indebiti gli acconti erogati, con il conseguente obbligo per l'opponente di procedere alla loro restituzione. Il giudicante quindi riteneva infondata l'opposizione, e confermava il decreto ingiuntivo emesso, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello articolando due motivi Parte_1 di gravame e lamentando:
1) l'erronea ricostruzione dei fatti e violazione degli art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
2) la violazione dell'art. 111 cost., comma 6, e dell'art. 2697 c.c. per carenza di motivazione in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e contraddittorietà della sentenza impugnata.
Nel giudizio si è costituita , insistendo per il rigetto dell'impugnazione Controparte_2 principale, e proponendo appello incidentale avverso la decisione che non aveva rilevato la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 27.01.2025.
***
Preliminarmente, va respinto l'appello incidentale formulato da che insiste nel ritenere tardiva e Controparte_1 conseguentemente inammissibile l'opposizione ad ingiunzione proposta dalla Parte_3
sostenendo che la notifica dell'ingiunzione nei confronti di quest'ultima si era perfezionata già
[...] con la notificazione eseguita personalmente presso i soci amministratori e legali rappresentanti, e Parte_2
rispettivamente il 3.07.2019 e il 5.07.2019, atteso che, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la Parte_2 notificazione alle società non aventi personalità giuridica può essere validamente eseguita non solo presso la sede legale della società, ma anche presso la persona fisica (o le persone fisiche) che rappresenta/rappresentano la società, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità (pag. 15 atto di appello). Pertanto, l'appellata ritiene fosse già decorso il termine per la proposizione dell'opposizione, effettuata dalla società odierna appellante solo il 23/09/2019.
Il motivo di appello è infondato, perché nel caso di specie la società ingiungente, ora appellata, non si avvalse, per la notifica alla del disposto dell'art.145 2° comma, Parte_3 indirizzando quindi la notifica alla società presso il socio nella sua qualità di legale rappresentante, ma notificò in data 28/06/2019 il decreto ingiuntivo alla presso la sua sede, Parte_3 da una parte, e a e quali soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le Parte_2 Parte_2 obbligazioni sociali (pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo), dall'altra.
La notifica ai soci non è stata fatta, quindi, nella qualità di legali rappresentanti della società; per questo vale nei confronti della società la data in cui si è perfezionata l'autonoma e specifica notifica nei confronti della destinataria, presso la sede, luogo positivamente identificato, il 15/07/2019, e l'opposizione proposta è tempestiva.
*** Nel merito, l'impugnazione principale formulata dalla difesa di è infondata, sotto entrambi gli Parte_2 aspetti articolati.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della prima decisione nella parte in cui ha ritenuto pacifica e dimostrata l'esistenza di una obbligazione restitutoria, in favore della per pagamenti fatti oltre al CP_1 valore della merce consegnata, e quindi indebiti. Ribadisce sul punto di aver contestato che la somma richiesta in via monitoria trovasse giustificazione nell'obbligo di restituzione degli acconti versati alla parte opponente per fornitura di frutta poi non effettuata, sostenendo invece che gli importi ricevuti costituivano conferimenti effettuati in virtù di un rapporto societario di fatto esistente tra le parti in causa.
Ora, è corretto, ma non pertinente il principio richiamato dalla difesa appellante a pag. 6 del proprio atto di appello: è vero che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il pagina 3 di 5 titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione, senza che la contestazione del convenuto - che pur riconosce di aver ricevuto la somma, deducendone tuttavia una diversa ragione - possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e determinare l'inversione dell'onere probatorio (cfr. da ultimo, Cass. 2732/2021). Nel caso di specie il richiamo non è pertinente perché la ingiungente non prospetta un rapporto di mutuo, e nella fattispecie è provata, contrariamente a quanto assume l'appellante, la causale dei versamenti, riferibili ad acconti su forniture: è infatti innegabile, per tutta la documentazione prodotta e il carteggio tra le parti, l'esistenza di un rapporto stabile di fornitura, origine causale dei pagamenti, che anche negli anni precedenti avvenivano a fronte della fatturazione di anticipi, salvo conguaglio. E' pure dimostrato, dagli estratti conto prodotti da l'esecuzione di versamenti esuberanti, rispetto Controparte_1 al corrispettivo dovuto per la frutta effettivamente consegnata dalla alla fine del rapporto, per un Parte_2 totale di € 200.000. Pur prescindendo dalla diretta ammissione, da parte della dell'esistenza di un debito restitutorio, si Parte_2 osserva che i pagamenti sono stati effettuati dietro emissione di fatture che la stessa formava, Parte_2 indicando appunto come causale “acconto”, nell'ambito nel rapporto di fornitura intercorso tra le parti fino al
2017. La società però, prima di emettere fattura a saldo, discostandosi dalla prassi anteriore, e senza Parte_2 migliore spiegazione, mancò di conteggiare la totalità degli “acconti” pagati dalla e fatturati Controparte_1 dalla medesima appellante nel corso dell'anno, perché delle fatture indicate nel saldo su prodotto conferito tra il 17/05/2017 e il 31/05/2018 non sono riportate le fatture da nr. 8 a 14, come confermato dall'opponente nel proprio atto di opposizione a ingiunzione (pag.13). È conseguentemente dimostrato che il prezzo dovuto per la frutta consegnata nel medesimo periodo dalla società LA, come risultate dal saldo, fu inferiore al valore degli acconti versati, e tanto basta, nel contesto, a fondare l'obbligo restitutorio in favore della consortile atteso che vi è prova pacifica del rapporto di fornitura, CP_1 che si svolgeva con modalità tali da comportare, potenzialmente, un eccesso di anticipi, e non vi è alcuna prova di una diversa causale, idonea a giustificare l'appropriazione della somma versata. A diversa conclusione neppure può giungersi considerando la prospettata violazione dell'art. 62 D.L. 101/2012, che, a dire di parte appellante, impedirebbe di considerare le fatture contestate quali acconti su merce.
E' dirimente in proposito la considerazione che l'eventuale nullità del contratto di cessione per mancanza dei requisiti di forma e di sostanza imposti dalla disposizione summenzionata comunque determinerebbe uno squilibrio tra il valore dei beni consegnati e le somme versate, e un indebito che la accipiens TI NC sarebbe tenuta a restituire.
L'appellante ha poi contestato il diritto alla restituzione delle somme, prospettando in primo grado l'esistenza di un rapporto societario di fatto tra e il sig. a mente del quale, a fronte dell'anticipato Parte_2 CP_1 versamento di € 200.000 a favore della società proprietaria dell'azienda, il sig. si immetteva nel CP_1 possesso dell'intera azienda facendone propri i frutti ed avendo quale unico acquirente la stessa consortile da sé presieduta (pag. 5 atto di appello).
Nessun rapporto societario di fatto può dirsi provato, e questo a prescindere dalla modifica della rappresentazione di tale rapporto intercorsa tra il primo grado (in cui le allegazioni dell'opponente lo riferivano al come persona fisica) e questo grado in cui la società di fatto viene piuttosto rappresentata come CP_1 intercorrente tra la (soggetto a cui debbono riferirsi i pagamenti di acconti) e la Controparte_1 Parte_2 La corrispondenza intercorsa tra e , da cui effettivamente emerge il sostegno Parte_2 Controparte_4 finanziario prestato in favore della società LA, non basta a qualificare i pagamenti effettuati quale collaborazione del socio al perseguimento degli scopi sociali (pag. 10 atto di appello), ma semmai dimostrano l'obiettivo perseguito dall'acquirente, di garantire la produzione frutticola nell'interesse comune. La stessa ha chiarito nella propria comparsa di costituzione e risposta di svolgere funzioni di Controparte_1 Organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta (OP): in tale sua veste risulta conferitaria delle produzioni agricole dei propri associati, che vengono successivamente commercializzate dall'OP medesima. Compiti precipui delle OP sono quelli di concentrare l'offerta, commercializzando in proprio nome la produzione conferita dai produttori agricoli associati, e di svolgere attività “normativa”, ovvero di adottare norme e regole vincolanti per i propri associati, allo scopo di ottenere una produzione il più omogenea possibile e che risulti conforme agli orientamenti del mercato (pag. 13 comparsa di costituzione). Ora, nelle e – mail inviate nel 2017 prospettò più volte a la messa a rischio del raccolto Parte_2 CP_1 in assenza di un suo supporto finanziario. pagina 4 di 5 Il 26.04.2017, dopo aver indicato le spese “urgentissime” di cui avrebbe dovuto farsi carico riporta: CP_1
“Per le urgentissime si tratta solo di un importo di 7.000 € circa. Cifra ridotta al minimo indispensabile per poter procedere e raccogliere prodotto sano. Altrimenti, considerati gli acconti che ci hai fornito, non vi sarà nulla da raccogliere e non sentirò, in un momento così delicato per conto dell'azienda di averne responsabilità alcuna. Ti prego di prendere molto seriamente questa mia richiesta ed evitare la catastrofe che si sta prospettando e i danni conseguenti, mettendo inoltre a rischio anche le prossime campagne e gli investimenti sui nuovi impianti”. Di nuovo, il 12.05.2017 rappresentava la concreta possibilità che le maestranze fermassero Persona_1 tutti i lavori “ad iniziare dai diradamenti per continuare con la raccolta prevista per la giornata di mercoledì 17 maggio con Tasty Red e subito dopo con e quindi . Il danno a questo punto sarebbe per Pt_4 Persona_2 tutti molto pesante e difficilmente recuperabile”. È verosimile, dunque, alla luce delle sopraesposte circostanze, che finanziasse con l'anticipo dei Controparte_1 pagamenti la , che era in difficoltà, per assicurare la continuità del raccolto nella sua veste di O.P.; Parte_2 d'altro canto l'avvenuta concessione in affitto a dei terreni di proprietà della Controparte_4 Parte_2
in parte già nel 2016, e poi integralmente dal 2018, evidenzia che la si rese
[...] Parte_2 progressivamente conto di non poter condurre direttamente e fruttuosamente le coltivazioni, e che in esito ai reiterati tentativi di far fronte alle difficoltà della società LA, le parti convennero la diretta assunzione della gestione del terreno, poi realizzatasi, in capo a dapprima, tramite stipulazione di un regolare Controparte_4 contratto di affittanza agraria con in nome e per contro della società, e di nuovo con il legale Parte_2 rappresentante di quest'ultima, Parte_2 Infine, anche in questa sede va ribadita l'irrilevanza delle prove orali articolate nel primo grado di giudizio e qui reiterate con il secondo motivo di gravame.
Tutti i capitoli di prova trovano già riscontro nella documentazione acquisita agli atti e nulla aggiungono a quanto sin d'ora emerso dallo scambio di corrispondenza intercorsa tra e che Parte_2 Controparte_4 pure è stata espressamente richiamata nei capitoli formulati.
- Entrambi gli appelli si respingono;
per questo le spese del grado si compensano per la metà, e seguono la soccombenza per la restante metà.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta gli appelli, principale ed incidentale, proposti, confermando integralmente la sentenza n. 94 del 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna;
- compensa per la metà le spese del grado, e condanna la al rimborso in favore Parte_3 della della restante metà delle spese, che liquida per l'intero in € Controparte_1
10.700,00 per compensi, oltre esborsi, Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA
2 SEZIONE CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giampiero Fiore Presidente dott. Anna Maria Rossi Consigliere Relatore dott. Bianca Maria Gaudioso Consigliere
in esito alla odierna Camera di Consiglio, udita la relazione della causa preso atto delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al N.R.G. 1378/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.CARDENA' Parte_1 P.IVA_1
MICHELE e dell'avv. MINNUCCI MAURIZIO ( ) VIA BELLESI, 66 FERMO, C.F._1 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CARDENA' MICHELE
APPELLANTE contro
, con il patrocinio dell'avv. RUSSO LUIGI, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso il difensore avv. RUSSO LUIGI
APPELLATO
Avverso la sentenza n. 94 del 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna
CONCLUSIONI
La società appellante ha concluso come segue:
" Voglia la Corte di Appello di Bologna, in accoglimento dello spiegato appello ed in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Ravenna n. 94/2023 non notificata a) accertare che la pretesa creditoria azionata dalla società non risulta provata per l'effetto revocare CP_1 l'opposto decreto ingiuntivo in quanto ingiusto, illegittimo ed infondato;
b) accertare l'esistenza di una società di fatto tra la e la società CP_1 Parte_2
[...
, anche mediante l'ammissione della prova testimoniale capitolata nella memoria ex art. 183 comma VI n 2 cpc di parte opponente, accertare che le somme oggetto dell'ingiunzione di pagamento costituiscono versamenti del socio di fatto nella società LA per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto Parte_2 per il titolo azionato in favore della giusta anche eccezione ex art. 2049 c.c.; CP_1 c) Rigettare l'appello incidentale formulato dalla società Controparte_2 d) condannare la alla refusione delle spese legali del Controparte_2 doppio grado di giudizio nei confronti della società distraendo le somme a Parte_2 favore dei procuratori dichiaratisi antistatari”.
L'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“voglia l'adita Ecc.ma Corte pagina 1 di 5 • in accoglimento del proposto appello incidentale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione ad ingiunzione proposta dalla società appellante principale perché tardivamente proposta, e per l'effetto rigettare l'appello e confermare l'ingiunzione opposta;
• in ogni caso, dichiarare inammissibile e comunque rigettare l'appello proposto perché infondato in fatto e in diritto, e confermare, così, la sentenza appellata;
• accertare e dichiarare, in ogni caso, il buon diritto della società appellata ad ottenere in restituzione gli acconti pagati in esubero e condannare, così, l'appellante al pagamento in favore della società appellata dell'importo di €
202.800,00 comprensivi di Iva 4%, o quel diverso importo che sarà ritenuto di giustizia, in ogni caso oltre interessi moratori nella misura di cui al d. lgs. n. 231/02 dalle singole scadenze degli acconti versati fino al saldo;
• con vittoria di spese e onorari anche del presente grado. In via istruttoria solo per scrupolo difensivo, nel caso l'Ill.ma Corte adita ne ravvisi la necessità o anche solo l'opportunità, si insiste per l'ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della società appellante e di prova per testi sui seguenti capitoli di prova, già oggetto di richiesta nel giudizio di 1° grado: 1) vero che i documenti di trasporto che le si esibiscono (docc. 3 e 4 in opp. a ing.) riguardano tutta la produzione consegnata dalla alla Parte_2 [...]
negli anni 2016 e 2017; 2) vero che le fatture che le si esibiscono (doc. 5 e 6 in opp. a ing.) Controparte_1 costituiscono tutte le fatture emesse dalla società LA nei confronti della Parte_2 consortile negli anni 2016 e 2017. Si indicano a testi i signori: dr res. a Controparte_1 Testimone_1 Cerignola (FG), Piazza Matteotti n. 1, e domiciliata ”. Tes_2 Controparte_3
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La e proponevano opposizione avverso il Parte_3 Parte_2 decreto ingiuntivo - n. 799/2019 - emesso dal Tribunale di Ravenna, con il quale era stato loro intimato il pagamento, in favore di , di € 202.800,00, importo in tesi dovuto in restituzione, Controparte_1 perché a suo tempo versato a titolo di acconto sul prezzo di fornitura di prodotti frutticoli che in realtà non erano stati consegnati.
Gli opponenti deducevano che le fatture poste a fondamento dell'ingiunzione violavano i requisiti di forma e di sostanza imposti dall'art. 62 D.L. 101/2012, sì che non era possibile qualificare le somme versate a fronte di tali fatture quali acconti su merce.
In secondo luogo, rilevavano la nullità della vendita effettuata per impossibilità del suo oggetto, atteso che gli acconti versati sarebbero equivalsi ad oltre 300.000 kg di prodotti frutticoli, produzione ritenuta eccedente quella reale. La fatturazione relativa ai versamenti effettuati doveva dunque considerarsi illecita poiché riferita ad operazione oggettivamente inesistente. Prospettavano, infine, l'esistenza di un contratto associativo tra e che avrebbe Parte_2 Controparte_4 giustificato il versamento anticipato di 200.000 in favore della società proprietaria dell'azienda in cambio dell'immissione di nel possesso della stessa. CP_1 Nel giudizio si costituiva , eccependo la tardività e Controparte_5 conseguente inammissibilità dell'opposizione proposta da e dal Parte_3 socio e l'infondatezza nel merito delle stesse. Parte_2 Con sentenza non definitiva n. 972/2020 il Tribunale di Ravenna dichiarava inammissibile l'opposizione proposta da in quanto tardiva, e disponeva la prosecuzione del giudizio per l'opposizione Parte_2 formulata dalla società LA . Parte_2 Con sentenza definitiva respingeva quest'ultima nel merito, ritenendola infondata e priva di supporto probatorio, con i seguenti passaggi logici. Premesso che non era contestato il rapporto di fornitura tra la e la società opponente, dalla quale la CP_1 prima acquistava annualmente prodotti frutticoli, e che la era solita corrispondere alla venditrice CP_1 periodici acconti sul prezzo da conguagliarsi a fine stagione all'esito delle vendite effettivamente eseguite nel corso dell'anno, fino a quando il rapporto commerciale tra le parti si era interrotto, nel 2017, il Giudice specificava che lo stesso opponente aveva dato degli acconti per circa 200.000 €, ricevuti dalla per Parte_2 fornitura di merce non effettuata. Nel merito riteneva infondata la pretesa violazione dell'art. 62 d.l. 1/2012 rilevata dall'opponente, perché gli obblighi inerenti la forma scritta dell'accordo risultavano pienamente assolti visto che tutte le fatture, emesse da a fronte degli acconti ricevuti, contenevano le indicazioni previste dall' art. 3 DM 199/12. Parte_2 Parimenti riteneva del tutto indimostrata l'allegazione della opponente, circa la stipulazione di un negozio dissimulato tra le parti, e infondata ai fini della causa l'eccezione di nullità del contratto per impossibilità per la pagina 2 di 5 di fornire la quantità di prodotto corrispondente agli acconti versati dall'opposta, atteso che la nullità Parte_2 del contratto tuttalpiù conduceva a ritenere indebiti gli acconti erogati, con il conseguente obbligo per l'opponente di procedere alla loro restituzione. Il giudicante quindi riteneva infondata l'opposizione, e confermava il decreto ingiuntivo emesso, con condanna dell'opponente alla refusione delle spese di lite.
Avverso la predetta decisione proponeva appello articolando due motivi Parte_1 di gravame e lamentando:
1) l'erronea ricostruzione dei fatti e violazione degli art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c.
2) la violazione dell'art. 111 cost., comma 6, e dell'art. 2697 c.c. per carenza di motivazione in merito alla mancata ammissione dei mezzi istruttori e contraddittorietà della sentenza impugnata.
Nel giudizio si è costituita , insistendo per il rigetto dell'impugnazione Controparte_2 principale, e proponendo appello incidentale avverso la decisione che non aveva rilevato la tardività e conseguente inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società. Disposta la sostituzione dell'udienza con il deposito di note, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe come da provvedimento del 27.01.2025.
***
Preliminarmente, va respinto l'appello incidentale formulato da che insiste nel ritenere tardiva e Controparte_1 conseguentemente inammissibile l'opposizione ad ingiunzione proposta dalla Parte_3
sostenendo che la notifica dell'ingiunzione nei confronti di quest'ultima si era perfezionata già
[...] con la notificazione eseguita personalmente presso i soci amministratori e legali rappresentanti, e Parte_2
rispettivamente il 3.07.2019 e il 5.07.2019, atteso che, ai sensi dell'art. 145 c.p.c., la Parte_2 notificazione alle società non aventi personalità giuridica può essere validamente eseguita non solo presso la sede legale della società, ma anche presso la persona fisica (o le persone fisiche) che rappresenta/rappresentano la società, qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità (pag. 15 atto di appello). Pertanto, l'appellata ritiene fosse già decorso il termine per la proposizione dell'opposizione, effettuata dalla società odierna appellante solo il 23/09/2019.
Il motivo di appello è infondato, perché nel caso di specie la società ingiungente, ora appellata, non si avvalse, per la notifica alla del disposto dell'art.145 2° comma, Parte_3 indirizzando quindi la notifica alla società presso il socio nella sua qualità di legale rappresentante, ma notificò in data 28/06/2019 il decreto ingiuntivo alla presso la sua sede, Parte_3 da una parte, e a e quali soci illimitatamente e solidalmente responsabili per le Parte_2 Parte_2 obbligazioni sociali (pag. 3 ricorso per decreto ingiuntivo), dall'altra.
La notifica ai soci non è stata fatta, quindi, nella qualità di legali rappresentanti della società; per questo vale nei confronti della società la data in cui si è perfezionata l'autonoma e specifica notifica nei confronti della destinataria, presso la sede, luogo positivamente identificato, il 15/07/2019, e l'opposizione proposta è tempestiva.
*** Nel merito, l'impugnazione principale formulata dalla difesa di è infondata, sotto entrambi gli Parte_2 aspetti articolati.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della prima decisione nella parte in cui ha ritenuto pacifica e dimostrata l'esistenza di una obbligazione restitutoria, in favore della per pagamenti fatti oltre al CP_1 valore della merce consegnata, e quindi indebiti. Ribadisce sul punto di aver contestato che la somma richiesta in via monitoria trovasse giustificazione nell'obbligo di restituzione degli acconti versati alla parte opponente per fornitura di frutta poi non effettuata, sostenendo invece che gli importi ricevuti costituivano conferimenti effettuati in virtù di un rapporto societario di fatto esistente tra le parti in causa.
Ora, è corretto, ma non pertinente il principio richiamato dalla difesa appellante a pag. 6 del proprio atto di appello: è vero che l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697, primo comma, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna ma anche il pagina 3 di 5 titolo da cui derivi l'obbligo di restituzione, senza che la contestazione del convenuto - che pur riconosce di aver ricevuto la somma, deducendone tuttavia una diversa ragione - possa tramutarsi in eccezione in senso sostanziale e determinare l'inversione dell'onere probatorio (cfr. da ultimo, Cass. 2732/2021). Nel caso di specie il richiamo non è pertinente perché la ingiungente non prospetta un rapporto di mutuo, e nella fattispecie è provata, contrariamente a quanto assume l'appellante, la causale dei versamenti, riferibili ad acconti su forniture: è infatti innegabile, per tutta la documentazione prodotta e il carteggio tra le parti, l'esistenza di un rapporto stabile di fornitura, origine causale dei pagamenti, che anche negli anni precedenti avvenivano a fronte della fatturazione di anticipi, salvo conguaglio. E' pure dimostrato, dagli estratti conto prodotti da l'esecuzione di versamenti esuberanti, rispetto Controparte_1 al corrispettivo dovuto per la frutta effettivamente consegnata dalla alla fine del rapporto, per un Parte_2 totale di € 200.000. Pur prescindendo dalla diretta ammissione, da parte della dell'esistenza di un debito restitutorio, si Parte_2 osserva che i pagamenti sono stati effettuati dietro emissione di fatture che la stessa formava, Parte_2 indicando appunto come causale “acconto”, nell'ambito nel rapporto di fornitura intercorso tra le parti fino al
2017. La società però, prima di emettere fattura a saldo, discostandosi dalla prassi anteriore, e senza Parte_2 migliore spiegazione, mancò di conteggiare la totalità degli “acconti” pagati dalla e fatturati Controparte_1 dalla medesima appellante nel corso dell'anno, perché delle fatture indicate nel saldo su prodotto conferito tra il 17/05/2017 e il 31/05/2018 non sono riportate le fatture da nr. 8 a 14, come confermato dall'opponente nel proprio atto di opposizione a ingiunzione (pag.13). È conseguentemente dimostrato che il prezzo dovuto per la frutta consegnata nel medesimo periodo dalla società LA, come risultate dal saldo, fu inferiore al valore degli acconti versati, e tanto basta, nel contesto, a fondare l'obbligo restitutorio in favore della consortile atteso che vi è prova pacifica del rapporto di fornitura, CP_1 che si svolgeva con modalità tali da comportare, potenzialmente, un eccesso di anticipi, e non vi è alcuna prova di una diversa causale, idonea a giustificare l'appropriazione della somma versata. A diversa conclusione neppure può giungersi considerando la prospettata violazione dell'art. 62 D.L. 101/2012, che, a dire di parte appellante, impedirebbe di considerare le fatture contestate quali acconti su merce.
E' dirimente in proposito la considerazione che l'eventuale nullità del contratto di cessione per mancanza dei requisiti di forma e di sostanza imposti dalla disposizione summenzionata comunque determinerebbe uno squilibrio tra il valore dei beni consegnati e le somme versate, e un indebito che la accipiens TI NC sarebbe tenuta a restituire.
L'appellante ha poi contestato il diritto alla restituzione delle somme, prospettando in primo grado l'esistenza di un rapporto societario di fatto tra e il sig. a mente del quale, a fronte dell'anticipato Parte_2 CP_1 versamento di € 200.000 a favore della società proprietaria dell'azienda, il sig. si immetteva nel CP_1 possesso dell'intera azienda facendone propri i frutti ed avendo quale unico acquirente la stessa consortile da sé presieduta (pag. 5 atto di appello).
Nessun rapporto societario di fatto può dirsi provato, e questo a prescindere dalla modifica della rappresentazione di tale rapporto intercorsa tra il primo grado (in cui le allegazioni dell'opponente lo riferivano al come persona fisica) e questo grado in cui la società di fatto viene piuttosto rappresentata come CP_1 intercorrente tra la (soggetto a cui debbono riferirsi i pagamenti di acconti) e la Controparte_1 Parte_2 La corrispondenza intercorsa tra e , da cui effettivamente emerge il sostegno Parte_2 Controparte_4 finanziario prestato in favore della società LA, non basta a qualificare i pagamenti effettuati quale collaborazione del socio al perseguimento degli scopi sociali (pag. 10 atto di appello), ma semmai dimostrano l'obiettivo perseguito dall'acquirente, di garantire la produzione frutticola nell'interesse comune. La stessa ha chiarito nella propria comparsa di costituzione e risposta di svolgere funzioni di Controparte_1 Organizzazione di produttori ortofrutticoli riconosciuta (OP): in tale sua veste risulta conferitaria delle produzioni agricole dei propri associati, che vengono successivamente commercializzate dall'OP medesima. Compiti precipui delle OP sono quelli di concentrare l'offerta, commercializzando in proprio nome la produzione conferita dai produttori agricoli associati, e di svolgere attività “normativa”, ovvero di adottare norme e regole vincolanti per i propri associati, allo scopo di ottenere una produzione il più omogenea possibile e che risulti conforme agli orientamenti del mercato (pag. 13 comparsa di costituzione). Ora, nelle e – mail inviate nel 2017 prospettò più volte a la messa a rischio del raccolto Parte_2 CP_1 in assenza di un suo supporto finanziario. pagina 4 di 5 Il 26.04.2017, dopo aver indicato le spese “urgentissime” di cui avrebbe dovuto farsi carico riporta: CP_1
“Per le urgentissime si tratta solo di un importo di 7.000 € circa. Cifra ridotta al minimo indispensabile per poter procedere e raccogliere prodotto sano. Altrimenti, considerati gli acconti che ci hai fornito, non vi sarà nulla da raccogliere e non sentirò, in un momento così delicato per conto dell'azienda di averne responsabilità alcuna. Ti prego di prendere molto seriamente questa mia richiesta ed evitare la catastrofe che si sta prospettando e i danni conseguenti, mettendo inoltre a rischio anche le prossime campagne e gli investimenti sui nuovi impianti”. Di nuovo, il 12.05.2017 rappresentava la concreta possibilità che le maestranze fermassero Persona_1 tutti i lavori “ad iniziare dai diradamenti per continuare con la raccolta prevista per la giornata di mercoledì 17 maggio con Tasty Red e subito dopo con e quindi . Il danno a questo punto sarebbe per Pt_4 Persona_2 tutti molto pesante e difficilmente recuperabile”. È verosimile, dunque, alla luce delle sopraesposte circostanze, che finanziasse con l'anticipo dei Controparte_1 pagamenti la , che era in difficoltà, per assicurare la continuità del raccolto nella sua veste di O.P.; Parte_2 d'altro canto l'avvenuta concessione in affitto a dei terreni di proprietà della Controparte_4 Parte_2
in parte già nel 2016, e poi integralmente dal 2018, evidenzia che la si rese
[...] Parte_2 progressivamente conto di non poter condurre direttamente e fruttuosamente le coltivazioni, e che in esito ai reiterati tentativi di far fronte alle difficoltà della società LA, le parti convennero la diretta assunzione della gestione del terreno, poi realizzatasi, in capo a dapprima, tramite stipulazione di un regolare Controparte_4 contratto di affittanza agraria con in nome e per contro della società, e di nuovo con il legale Parte_2 rappresentante di quest'ultima, Parte_2 Infine, anche in questa sede va ribadita l'irrilevanza delle prove orali articolate nel primo grado di giudizio e qui reiterate con il secondo motivo di gravame.
Tutti i capitoli di prova trovano già riscontro nella documentazione acquisita agli atti e nulla aggiungono a quanto sin d'ora emerso dallo scambio di corrispondenza intercorsa tra e che Parte_2 Controparte_4 pure è stata espressamente richiamata nei capitoli formulati.
- Entrambi gli appelli si respingono;
per questo le spese del grado si compensano per la metà, e seguono la soccombenza per la restante metà.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunziando, così decide:
- rigetta gli appelli, principale ed incidentale, proposti, confermando integralmente la sentenza n. 94 del 2023 emessa dal Tribunale di Ravenna;
- compensa per la metà le spese del grado, e condanna la al rimborso in favore Parte_3 della della restante metà delle spese, che liquida per l'intero in € Controparte_1
10.700,00 per compensi, oltre esborsi, Iva, cpa e spese generali.
Ricorrono i presupposti di cui all'art.13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte degli appellanti, principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 4 marzo 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi Dott. Giampiero Fiore
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