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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/07/2025, n. 3594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3594 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
n. 26733/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi SIg. ri Magistrati: dr. CA Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 26733/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale e contestuale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex C.F._1 Controparte_1 C.F._2 art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 5.01.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mondragone (CE) al n. 2, parte II serie A, anno 2022;
-considerato che le parti si sono separate dinanzi al Giudice all'udienza del 10.06.2025, chiedendo un breve differimento per il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiuntamente depositate in vista dell'udienza cartolare del 8.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA
pagina1 di 5 la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del
8.07.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“A) I coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede, con il solo obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
B) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e sita in Spinea (VE), via Bologna, 4, con gli arredi e corredi ivi presenti, venga assegnata alla SI.ra che qui continuerà a vivere con il figlio e presso la quale il minore manterrà Pt_1 la residenza.
C) Per il figlio CA si disponga l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore e relative alla salute, all'istruzione, a sistema educativo. Ciascun genitore avrà l'obbligo di fornire reciprocamente ogni notizia di rilievo che riguardi il minore.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza del minore presso di sé.
Vista la tenera età del bambino, CA starà con il papà, senza la presenza della mamma, tutti i fine settimana alternando l'incontro o il sabato o la domenica, o la mattina o il pomeriggio, previa comunicazione e accordo con la SI.ra
Pt_1
Nei giorni di festa e in particolare a Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, CA starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni, ma essi potranno concordare di trascorrere con il figlio una mezza giornata in ciascuno di questi giorni, in considerazione delle esigenze del bambino. Le festività ravvicinate nel tempo saranno alternate tra i genitori (ad esempio se il minore starà con il papà il giorno di Natale, trascorrerà la festività di Santo
Stefano con la mamma).
A partire dai tre anni, o in un momento successivo in ragione delle esigenze di CA e delle indicazioni che i genitori potranno avere dalla pediatra e dagli specialisti che seguono CA nella sua crescita, il piccolo potrà iniziare a trascorrere il fine settimana con il papà. A fine settimana alternati quindi il SI. si recherà a prendere CA presso la casa CP_1 familiare il sabato mattina e lo terrà con sé fino alla domenica sera alle 20,00, quando lo riaccompagnerà presso la casa familiare a Spinea, via Bologna 4. Durante le vacanze di Natale il minore potrà trascorrere con il papà metà delle vacanze natalizie, indicativamente dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1, alternando detti periodi tra i genitori di anno in anno. Potrà trascorrere con il papà tre giorni anche durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con la madre la permanenza nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi stabiliranno di anno in anno i periodi da trascorrere con CA, garantendo comunque che il piccolo trascorra con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze stesse e alternando di anno in anno con la madre la permanenza nel giorno di Ferragosto. I genitori alterneranno tra loro di volta in volta le altre festività o i c.d. “ponti”.
pagina2 di 5 La sig.ra favorirà la frequentazione del minore CA con i nonni paterni e comunque con la famiglia Parte_1
. CP_1
D) Entrambi i genitori beneficeranno dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992 per poter assistere il minore.
E) Il SI. si impegna a cedere senza corrispettivo alla SI.ra , che si impegna ad accettare, Controparte_1 Parte_1 la propria quota del 50% della proprietà indivisa degli immobili siti in Spinea (VE), via Bologna, 4 – costituente la casa familiare, così come meglio descritti nell'atto notarile di compravendita a firma del Notaio Rep. 492 Per_1
Racc. 358 del 17.04.2019 (comprensivo di tutti gli arredi e corredi che lo compongono, salvo i beni personali che il sig.
provvederà ad asportare), con pertinenze, dipendenze ed adiacenze, nello stato di fatto e di diritto in cui Controparte_1 attualmente si trovano, con le più ampie garanzie di legge circa l'evizione, la legittima proprietà e la libertà da trascrizioni pregiudizievoli a lui imputabili che, eventualmente, si obbliga a cancellare a propria cura e spese. In conseguenza di tale trasferimento la SI.ra , già proprietaria del 50% degli immobili, diverrà piena ed unica proprietaria degli Parte_1 stessi.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono attualmente gravati da mutuo ipotecario fondiario intestato al SI.
[...]
con scadenza al 17.04.2044. Il trasferimento degli immobili dal SI. alla SI.ra CP_1 Controparte_1 [...]
è condizionato alla adesione dell'Istituto di Credito erogante il mutuo all'accollo del mutuo solo in capo alla Pt_1
SI.ra e con totale liberazione del SI. . Parte_1 Controparte_1
La SI.ra quindi, a fronte dell'impegno al trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il Parte_1 mutuo ipotecario fondiario ancora in essere nei confronti della banca erogante, mutuo registrato a Venezia in data
24.04.2019, n. 5378, Serie 1T– Iscritto a Venezia il 26.04.2019 R.G. 14150 R.P. 2346. Per tale accollo la banca erogante ha già espresso il suo parere favorevole comunicando una delibera di massima che dovrà essere confermata in seguito al provvedimento di omologa delle condizioni di separazione.
I beni oggetto dell'attribuzione sono così catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati: Comune di Spinea – Via Bologna, 4, Foglio 12
- mapp. 133, sub. 5, Cat. A/3, cl. 2, vani 7,5, superficie catastale 171 mq, P. T/1
- mapp 133, sub. 6, Cat. C/6, cl. 5, mq 15, superficie catastale 18 mq, P. T;
- mapp 133, sub. 4, P. T – B.C.N.C.
Catasto Terreni: Comune di Spinea – Via Bologna, 4, Foglio 12
- mapp 512, area rurale comprese l'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato, nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
Gli atti pubblici necessari per il trasferimento della proprietà e per l'accollo del mutuo verranno stipulati tra le parti usufruendo dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987 giacché l'accordo di cui al presente punto costituisce elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della soluzione della crisi coniugale. Le spese degli atti pubblici saranno a carico della
SI.ra così come ogni imposta e spesa (ad esempio APE, spese tecniche, spese bancarie - anche per l'accollo Parte_1 del mutuo- ecc ...) che si rendesse necessaria per la stipula degli stessi. I rogiti dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
pagina3 di 5 F) La SI.ra si accolla sin da ora il pagamento della rata mensile di mutuo indicato al punto E) Parte_1 manlevando il SI. da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito erogante. Controparte_1
G) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Pt_1 del figlio, l'importo di € 400,00. La somma, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sarà versata a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente della SI.ra entro il 15 di ogni mese. Pt_1
I genitori provvederanno inoltre a dividere al 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, salvo quanto previsto per le spese di baby sitter di cui al successivo punto L), secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui espressamente richiamato ed allegato.
H) L'assegno unico per il figlio verrà corrisposto per intero alla SI.ra Pt_1
I) I genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per il figlio al 50%.
L) I SIg. e concordano di utilizzare la somma mensilmente versata a titolo di indennità Parte_1 Controparte_1 per il figlio CA per visite, terapie, percorsi e ausili che siano necessari per sostenere le sue necessità particolari.
Oltre a ciò, e sempre che vi siano risorse disponibili, essi concordano che attingeranno da questa risorsa per il pagamento della baby sitter nelle occasioni in cui CA debba essere accudito e siano impossibilitati a farlo sia i genitori che i nonni. I genitori continueranno a prelevare dall'indennità anche parte della retta dell'asilo nido corrispondente all'importo del bonus nido che essi hanno richiesto, ma che ad oggi non è stato ancora versato: nei mesi in cui il bonus non verrà corrisposto essi continueranno ad attingere dall'indennità la somma corrispondente e verseranno ciascuno per il 50% la differenza necessaria per coprire la retta.
Ogni prelievo di danaro dal libretto ove è accredita l'indennità di CA dovrà essere concordato tra i genitori. La SI.ra fornirà semestralmente al SI. l'estratto conto delle operazioni eseguite sul libretto fornendo, ove Pt_1 CP_1 necessario, le relative pezze giustificative.
M) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nulla a titolo di reciproco mantenimento.
N) La SI.ra dichiara di nulla pretendere dal SI. in ordine alle rate di mutuo dalla stessa corrisposte Pt_1 CP_1 dal mese di agosto 2024 ad oggi. Le parti inoltre si danno atto di aver composto e definito ogni loro rapporto nonché di avere definito, anche in via transattiva, ogni pendenza anche di carattere patrimoniale, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto;
conseguentemente dichiarano di non avere alcuna altra pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, anche in relazione al rapporto matrimoniale, né altri reciproci rapporti di debito/credito.
O) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minorenne.
P) Spese di lite per il presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 8.07.2025.
pagina4 di 5 Il Presidente relatore
Dr. CA Azzolini
pagina5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dagli Ill. mi SIg. ri Magistrati: dr. CA Azzolini - Presidente relatore - dr. Matteo Del Vesco - giudice - dr. Vincenzo Ciliberti - giudice - pronunzia la presente
S E N T E N Z A nel proc. n. 26733/2024 RG
-esaminato il ricorso per separazione personale e contestuale presentato da (C.F. Parte_1
) nei confronti di (C.F. ) ex C.F._1 Controparte_1 C.F._2 art. 473 bis 12 ss. c.p.c.;
-rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 5.01.2022, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Mondragone (CE) al n. 2, parte II serie A, anno 2022;
-considerato che le parti si sono separate dinanzi al Giudice all'udienza del 10.06.2025, chiedendo un breve differimento per il raggiungimento di un accordo sulle condizioni di separazione;
-considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiuntamente depositate in vista dell'udienza cartolare del 8.07.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione e si sono separate consensualmente alle condizioni indicate nelle predette note d'udienza;
-ritenuto che le condizioni concordate appaiano conformi alla legge e indichino compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi delle parti, e non si pongano in contrasto con l'interesse materiale e morale della prole minore, e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 12 e ss. cod. proc. civ.,
OMOLOGA
pagina1 di 5 la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate all'udienza cartolare del
8.07.2025 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ratifica le conclusioni tutte esposte dalle parti nelle loro conclusioni congiunte e di seguito integralmente riportate:
“A) I coniugi vivranno separatamente, libero ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede, con il solo obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio.
B) La casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi e sita in Spinea (VE), via Bologna, 4, con gli arredi e corredi ivi presenti, venga assegnata alla SI.ra che qui continuerà a vivere con il figlio e presso la quale il minore manterrà Pt_1 la residenza.
C) Per il figlio CA si disponga l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per il minore e relative alla salute, all'istruzione, a sistema educativo. Ciascun genitore avrà l'obbligo di fornire reciprocamente ogni notizia di rilievo che riguardi il minore.
Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale disgiuntamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione per i periodi di permanenza del minore presso di sé.
Vista la tenera età del bambino, CA starà con il papà, senza la presenza della mamma, tutti i fine settimana alternando l'incontro o il sabato o la domenica, o la mattina o il pomeriggio, previa comunicazione e accordo con la SI.ra
Pt_1
Nei giorni di festa e in particolare a Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, CA starà con ciascuno dei genitori ad anni alterni, ma essi potranno concordare di trascorrere con il figlio una mezza giornata in ciascuno di questi giorni, in considerazione delle esigenze del bambino. Le festività ravvicinate nel tempo saranno alternate tra i genitori (ad esempio se il minore starà con il papà il giorno di Natale, trascorrerà la festività di Santo
Stefano con la mamma).
A partire dai tre anni, o in un momento successivo in ragione delle esigenze di CA e delle indicazioni che i genitori potranno avere dalla pediatra e dagli specialisti che seguono CA nella sua crescita, il piccolo potrà iniziare a trascorrere il fine settimana con il papà. A fine settimana alternati quindi il SI. si recherà a prendere CA presso la casa CP_1 familiare il sabato mattina e lo terrà con sé fino alla domenica sera alle 20,00, quando lo riaccompagnerà presso la casa familiare a Spinea, via Bologna 4. Durante le vacanze di Natale il minore potrà trascorrere con il papà metà delle vacanze natalizie, indicativamente dal 24.12 al 30.12 o dal 31.12 al 6.1, alternando detti periodi tra i genitori di anno in anno. Potrà trascorrere con il papà tre giorni anche durante le festività pasquali, alternando di anno in anno con la madre la permanenza nei giorni di Pasqua e Pasquetta. Per quanto riguarda le vacanze estive i coniugi stabiliranno di anno in anno i periodi da trascorrere con CA, garantendo comunque che il piccolo trascorra con il padre almeno due settimane, anche non consecutive, nel corso delle vacanze stesse e alternando di anno in anno con la madre la permanenza nel giorno di Ferragosto. I genitori alterneranno tra loro di volta in volta le altre festività o i c.d. “ponti”.
pagina2 di 5 La sig.ra favorirà la frequentazione del minore CA con i nonni paterni e comunque con la famiglia Parte_1
. CP_1
D) Entrambi i genitori beneficeranno dei permessi retribuiti previsti dalla legge 104/1992 per poter assistere il minore.
E) Il SI. si impegna a cedere senza corrispettivo alla SI.ra , che si impegna ad accettare, Controparte_1 Parte_1 la propria quota del 50% della proprietà indivisa degli immobili siti in Spinea (VE), via Bologna, 4 – costituente la casa familiare, così come meglio descritti nell'atto notarile di compravendita a firma del Notaio Rep. 492 Per_1
Racc. 358 del 17.04.2019 (comprensivo di tutti gli arredi e corredi che lo compongono, salvo i beni personali che il sig.
provvederà ad asportare), con pertinenze, dipendenze ed adiacenze, nello stato di fatto e di diritto in cui Controparte_1 attualmente si trovano, con le più ampie garanzie di legge circa l'evizione, la legittima proprietà e la libertà da trascrizioni pregiudizievoli a lui imputabili che, eventualmente, si obbliga a cancellare a propria cura e spese. In conseguenza di tale trasferimento la SI.ra , già proprietaria del 50% degli immobili, diverrà piena ed unica proprietaria degli Parte_1 stessi.
Gli immobili oggetto di trasferimento sono attualmente gravati da mutuo ipotecario fondiario intestato al SI.
[...]
con scadenza al 17.04.2044. Il trasferimento degli immobili dal SI. alla SI.ra CP_1 Controparte_1 [...]
è condizionato alla adesione dell'Istituto di Credito erogante il mutuo all'accollo del mutuo solo in capo alla Pt_1
SI.ra e con totale liberazione del SI. . Parte_1 Controparte_1
La SI.ra quindi, a fronte dell'impegno al trasferimento della proprietà, si impegna ad accollarsi per intero il Parte_1 mutuo ipotecario fondiario ancora in essere nei confronti della banca erogante, mutuo registrato a Venezia in data
24.04.2019, n. 5378, Serie 1T– Iscritto a Venezia il 26.04.2019 R.G. 14150 R.P. 2346. Per tale accollo la banca erogante ha già espresso il suo parere favorevole comunicando una delibera di massima che dovrà essere confermata in seguito al provvedimento di omologa delle condizioni di separazione.
I beni oggetto dell'attribuzione sono così catastalmente censiti:
Catasto Fabbricati: Comune di Spinea – Via Bologna, 4, Foglio 12
- mapp. 133, sub. 5, Cat. A/3, cl. 2, vani 7,5, superficie catastale 171 mq, P. T/1
- mapp 133, sub. 6, Cat. C/6, cl. 5, mq 15, superficie catastale 18 mq, P. T;
- mapp 133, sub. 4, P. T – B.C.N.C.
Catasto Terreni: Comune di Spinea – Via Bologna, 4, Foglio 12
- mapp 512, area rurale comprese l'area coperta e scoperta sulla quale sorge il fabbricato, nonché tutte le parti comuni ai sensi dell'art. 1117 c.c.;
Gli atti pubblici necessari per il trasferimento della proprietà e per l'accollo del mutuo verranno stipulati tra le parti usufruendo dei benefici fiscali di cui all'art. 19 L. 74/1987 giacché l'accordo di cui al presente punto costituisce elemento funzionale ed imprescindibile ai fini della soluzione della crisi coniugale. Le spese degli atti pubblici saranno a carico della
SI.ra così come ogni imposta e spesa (ad esempio APE, spese tecniche, spese bancarie - anche per l'accollo Parte_1 del mutuo- ecc ...) che si rendesse necessaria per la stipula degli stessi. I rogiti dovranno avvenire entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza di separazione dei coniugi.
pagina3 di 5 F) La SI.ra si accolla sin da ora il pagamento della rata mensile di mutuo indicato al punto E) Parte_1 manlevando il SI. da ogni obbligazione nei confronti dell'istituto di credito erogante. Controparte_1
G) Il SI. corrisponderà mensilmente alla SI.ra a titolo di contributo per il mantenimento Controparte_1 Pt_1 del figlio, l'importo di € 400,00. La somma, soggetta a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT del costo della vita, sarà versata a mezzo bonifico bancario continuativo sul conto corrente della SI.ra entro il 15 di ogni mese. Pt_1
I genitori provvederanno inoltre a dividere al 50% le spese straordinarie necessarie per il figlio, salvo quanto previsto per le spese di baby sitter di cui al successivo punto L), secondo le previsioni del Protocollo del Tribunale di Venezia da intendersi qui espressamente richiamato ed allegato.
H) L'assegno unico per il figlio verrà corrisposto per intero alla SI.ra Pt_1
I) I genitori beneficeranno delle detrazioni fiscali per il figlio al 50%.
L) I SIg. e concordano di utilizzare la somma mensilmente versata a titolo di indennità Parte_1 Controparte_1 per il figlio CA per visite, terapie, percorsi e ausili che siano necessari per sostenere le sue necessità particolari.
Oltre a ciò, e sempre che vi siano risorse disponibili, essi concordano che attingeranno da questa risorsa per il pagamento della baby sitter nelle occasioni in cui CA debba essere accudito e siano impossibilitati a farlo sia i genitori che i nonni. I genitori continueranno a prelevare dall'indennità anche parte della retta dell'asilo nido corrispondente all'importo del bonus nido che essi hanno richiesto, ma che ad oggi non è stato ancora versato: nei mesi in cui il bonus non verrà corrisposto essi continueranno ad attingere dall'indennità la somma corrispondente e verseranno ciascuno per il 50% la differenza necessaria per coprire la retta.
Ogni prelievo di danaro dal libretto ove è accredita l'indennità di CA dovrà essere concordato tra i genitori. La SI.ra fornirà semestralmente al SI. l'estratto conto delle operazioni eseguite sul libretto fornendo, ove Pt_1 CP_1 necessario, le relative pezze giustificative.
M) I coniugi danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non richiedere nulla a titolo di reciproco mantenimento.
N) La SI.ra dichiara di nulla pretendere dal SI. in ordine alle rate di mutuo dalla stessa corrisposte Pt_1 CP_1 dal mese di agosto 2024 ad oggi. Le parti inoltre si danno atto di aver composto e definito ogni loro rapporto nonché di avere definito, anche in via transattiva, ogni pendenza anche di carattere patrimoniale, salva l'esecuzione di quanto sopra previsto;
conseguentemente dichiarano di non avere alcuna altra pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, anche in relazione al rapporto matrimoniale, né altri reciproci rapporti di debito/credito.
O) I genitori si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio anche per il figlio minorenne.
P) Spese di lite per il presente procedimento integralmente compensate tra le parti.”;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, 8.07.2025.
pagina4 di 5 Il Presidente relatore
Dr. CA Azzolini
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