TAR
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/12/2025, n. 2711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2711 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00759/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02711 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00759/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2025, proposto dalla società Siciliana
Pasti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Livia Lo Cascio e Rosario Papania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 31795 del 26.2.2025, con la quale l'amministrazione ha ritenuto di non concedere l'adeguamento dei prezzi, richiesto in data 2.1.2025. N. 00759/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LU UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l., in atto affidataria del servizio di ristorazione degenti dell'ASP di Trapani, domanda l'annullamento della nota prot. n.
31795 del 26.2.2025, con la quale l'amministrazione ha ritenuto di non concedere l'adeguamento dei prezzi, richiesto in data 2.1.2025 (ai sensi dell'art. 3 del disciplinare e alla luce dell'intervenuta pubblicazione, nel settembre 2024, dell'aggiornamento dei prezzi di riferimento per la ristorazione ospedaliera da parte di ANAC).
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, parte ricorrente articola il ricorso su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del contratto di appalto e dell'art. 3 del disciplinare di gara
– eccesso di potere e illogicità manifesta.
2.- Si costituiva l'ASP di Trapani che concludeva per l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice ordinario) e, in subordine, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Le parti, nel corso del giudizio, depositavano documenti e memorie, insistendo nelle relative posizioni difensive.
4.- All'udienza pubblica del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. N. 00759/2025 REG.RIC.
6.- L'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.
Tale disposizione è interpretata univocamente in giurisprudenza nel senso che le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture e di adeguamento dei prezzi degli appalti dei lavori sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia se la contestazione attenga alla spettanza del riconoscimento sia se attenga all'importo come quantificato nel provvedimento amministrativo impugnato, “a meno che non si tratti di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione” (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024 n. 1069; sez. V, 6 dicembre 2023 n.
10569).
Infatti, sebbene l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi sia venuto assumendo, “una portata ampia e generale che ha comportato il superamento del tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, N. 00759/2025 REG.RIC.
che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria” (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2022 n. 3935; in termini v. anche Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2020 n.
21990; sez. un., 1° febbraio 2019 n. 3160).
Nel caso di specie, la fonte dell'obbligo di revisione dei prezzi sarebbe costituita dalla clausola di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara a mente del quale: “a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità”.
Tale clausola configura un vero e proprio obbligo di adeguamento dei prezzi che è certo nell'an e nel quantum, perché la revisione annuale, operativa dopo dodici mesi dall'avvio del contratto, è agganciata automaticamente alla dinamica dei prezzi standard rilevati da ANAC e agli elenchi dei prezzi rilevati da ISTAT e, come reso palese dall'indicazione “in aumento o in diminuzione”, la stessa non è stata apposta nell'esclusivo interesse dell'appaltatore, potendo operare anche in suo danno – e a beneficio del committente pubblico – in caso di variazione negativa.
Pertanto, si tratta di dare mera esecuzione ad una clausola contrattuale che regola convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione, come del resto si evince nella richiesta di revisione dei prezzi effettuata dalla ricorrente, che fa riferimento all'attivazione della clausola contrattuale de qua sia in punto di doverosità del procedimento revisionale, sia per quanto riguarda il nuovo prezzo da applicare (“i nuovi corrispettivi (oltre iva) saranno i seguenti: 1. Colazione: € 1,432; 2. Pranzo: € N. 00759/2025 REG.RIC.
7,16; 3. Cena: € 5,728; 4. Ulteriori servizi vari: € 2,864; 5. diete speciali composte da prima colazione, pastina, frutta cotta e acqua a pranzo e cena: € 11,456”).
Come è stato ribadito recentemente dalla giurisprudenza, ove non residui in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità nel riconoscimento del diritto alla revisione del canone (né nell'an né nel quantum) “la giurisdizione è del giudice ordinario, dovendosi l'istanza della ricorrente correttamente classificare quale richiesta di adempimento di una previsione contrattuale già puntualmente disciplinata sia in ordine all'an (…) che al quantum” (Tar Lazio, Roma, sez. II-ter,
13 marzo 2025, n. 5241).
L'art. 3 del disciplinare di gara, recepito nel contratto, individua, dunque, con carattere determinato i presupposti oggettivi (vale a dire la decorrenza dalla seconda annualità ed il superamento della soglia del 10% rispetto ai prezzi di riferimento vigenti alla data di gara), i parametri di calcolo e i limiti dell'istituto, escludendo qualsiasi spazio di valutazione discrezionale in capo alla Stazione Appaltante. In presenza di una clausola siffatta, la posizione soggettiva dell'appaltatore si configura come diritto di credito all'adempimento, subordinato al verificarsi del presupposto contrattuale; correlativamente, l'Amministrazione non esercita un potere autoritativo, ma adempie ad un vincolo negoziale. Ne consegue che la controversia non attiene all'esercizio di potestà pubbliche né all'annullamento di un atto autoritativo, ma alla verifica dell'an e del quantum di una obbligazione di derivazione contrattuale, connotata da criteri predeterminati e non discrezionali. Tale inquadramento colloca la controversia al di fuori dell'ambito di cui all'art. 133, c. 1, lett. e), c.p.a., e radica la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici quando non sia in contestazione l'esercizio di potere pubblicistico, ma la mera interpretazione o applicazione di disposizioni contrattuali.
L'istruttoria svolta dall'ASP, richiamata dalla stessa ricorrente a fondamento della tesi sulla giurisdizione amministrativa, non trasforma l'attività svolta dalla resistente in N. 00759/2025 REG.RIC.
esercizio di prerogative pubbliche: essa costituisce unicamente attività ricognitiva e di verifica dei presupposti contrattuali, funzionale all'adempimento, priva di contenuto autoritativo.
Su fattispecie analoghe a quella di cui al presente giudizio, questo TAR si è pronunciato, ex multis, con le sentenze n. 311-312-313/2024 (e precedenti ivi richiamati), affermando che:
“Come già rilevato da questo Tribunale in analoghe controversie incardinate dalla ricorrente:
- “… la predetta previsione contrattuale costituisce una clausola di adeguamento del corrispettivo ancorata a specifici criteri e parametri predeterminati;
- ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. amm., le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia che afferisca alla determinazione dell'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 2157);
- si individua un'eccezione alla predetta regola di riparto della giurisdizione rinvenibile «nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente
l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria» (Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2022, n.
3935);
- nello specifico è stato affermato che, «nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di N. 00759/2025 REG.RIC.
cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria» (Cass. civ., sez. un., 22 novembre 2021, n. 35952, ord.);
- non è pertinente il mero richiamo alla disciplina ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006
(applicabile al caso di specie) poiché a fronte di una specifica clausola negoziale di regolamentazione e di adeguamento del corrispettivo in cui è riconosciuta ex ante la spettanza, nella quale sono individuate sia le tempistiche sia i criteri e i parametri per determinare l'importo, nessuna residua discrezionalità o potere di supremazia in capo alla Stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 giugno 2022, n.
1380), giacché anche la questione vertente sulla sua interpretazione – che costituisce
l'oggetto del presente giudizio – rimanda ai criteri generali di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. nell'ottica dell'accertamento dell'effettiva portata di un diritto soggettivo dell'impresa (Cass. Civ., sez. un., 13 luglio 2015, n. 14559, ord.) e non di un rapporto autoritativo” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11/05/2023, n. 1543/2023).”.
7. - Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
8.- Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia. N. 00759/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU UO OR NO
IL SEGRETARIO N. 00759/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 02711 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00759/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 759 del 2025, proposto dalla società Siciliana
Pasti S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Beatrice Miceli e Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Livia Lo Cascio e Rosario Papania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della nota prot. n. 31795 del 26.2.2025, con la quale l'amministrazione ha ritenuto di non concedere l'adeguamento dei prezzi, richiesto in data 2.1.2025. N. 00759/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. LU UO
e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, parte ricorrente, s.r.l., in atto affidataria del servizio di ristorazione degenti dell'ASP di Trapani, domanda l'annullamento della nota prot. n.
31795 del 26.2.2025, con la quale l'amministrazione ha ritenuto di non concedere l'adeguamento dei prezzi, richiesto in data 2.1.2025 (ai sensi dell'art. 3 del disciplinare e alla luce dell'intervenuta pubblicazione, nel settembre 2024, dell'aggiornamento dei prezzi di riferimento per la ristorazione ospedaliera da parte di ANAC).
Premessa la sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, parte ricorrente articola il ricorso su un unico motivo di diritto: violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del contratto di appalto e dell'art. 3 del disciplinare di gara
– eccesso di potere e illogicità manifesta.
2.- Si costituiva l'ASP di Trapani che concludeva per l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (in favore del giudice ordinario) e, in subordine, per l'infondatezza del ricorso nel merito.
3.- Le parti, nel corso del giudizio, depositavano documenti e memorie, insistendo nelle relative posizioni difensive.
4.- All'udienza pubblica del 2.12.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
5.- Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario. N. 00759/2025 REG.RIC.
6.- L'art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell'ipotesi di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché quelle relative ai provvedimenti applicativi dell'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'articolo 133, commi 3 e 4, dello stesso decreto”.
Tale disposizione è interpretata univocamente in giurisprudenza nel senso che le controversie in tema di revisione dei prezzi degli appalti di servizi e forniture e di adeguamento dei prezzi degli appalti dei lavori sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo sia se la contestazione attenga alla spettanza del riconoscimento sia se attenga all'importo come quantificato nel provvedimento amministrativo impugnato, “a meno che non si tratti di dare mera esecuzione a clausole contrattuali che regolino convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione” (Cons. Stato, sez. V, 2 febbraio 2024 n. 1069; sez. V, 6 dicembre 2023 n.
10569).
Infatti, sebbene l'ambito della giurisdizione esclusiva in materia di revisione dei prezzi sia venuto assumendo, “una portata ampia e generale che ha comportato il superamento del tradizionale orientamento interpretativo secondo cui al giudice amministrativo spettavano le sole controversie relative all'an della pretesa alla revisione del prezzo, mentre competevano al giudice ordinario le questioni inerenti alla quantificazione del compenso, tale regola incontra un limite nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, N. 00759/2025 REG.RIC.
che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria” (cfr. Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2022 n. 3935; in termini v. anche Cass. civ., sez. un., 12 ottobre 2020 n.
21990; sez. un., 1° febbraio 2019 n. 3160).
Nel caso di specie, la fonte dell'obbligo di revisione dei prezzi sarebbe costituita dalla clausola di cui all'art. 3 del Disciplinare di Gara a mente del quale: “a partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al 10% rispetto al prezzo originario. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità”.
Tale clausola configura un vero e proprio obbligo di adeguamento dei prezzi che è certo nell'an e nel quantum, perché la revisione annuale, operativa dopo dodici mesi dall'avvio del contratto, è agganciata automaticamente alla dinamica dei prezzi standard rilevati da ANAC e agli elenchi dei prezzi rilevati da ISTAT e, come reso palese dall'indicazione “in aumento o in diminuzione”, la stessa non è stata apposta nell'esclusivo interesse dell'appaltatore, potendo operare anche in suo danno – e a beneficio del committente pubblico – in caso di variazione negativa.
Pertanto, si tratta di dare mera esecuzione ad una clausola contrattuale che regola convenzionalmente l'an ed il quantum della revisione, come del resto si evince nella richiesta di revisione dei prezzi effettuata dalla ricorrente, che fa riferimento all'attivazione della clausola contrattuale de qua sia in punto di doverosità del procedimento revisionale, sia per quanto riguarda il nuovo prezzo da applicare (“i nuovi corrispettivi (oltre iva) saranno i seguenti: 1. Colazione: € 1,432; 2. Pranzo: € N. 00759/2025 REG.RIC.
7,16; 3. Cena: € 5,728; 4. Ulteriori servizi vari: € 2,864; 5. diete speciali composte da prima colazione, pastina, frutta cotta e acqua a pranzo e cena: € 11,456”).
Come è stato ribadito recentemente dalla giurisprudenza, ove non residui in capo all'Amministrazione alcun margine di discrezionalità nel riconoscimento del diritto alla revisione del canone (né nell'an né nel quantum) “la giurisdizione è del giudice ordinario, dovendosi l'istanza della ricorrente correttamente classificare quale richiesta di adempimento di una previsione contrattuale già puntualmente disciplinata sia in ordine all'an (…) che al quantum” (Tar Lazio, Roma, sez. II-ter,
13 marzo 2025, n. 5241).
L'art. 3 del disciplinare di gara, recepito nel contratto, individua, dunque, con carattere determinato i presupposti oggettivi (vale a dire la decorrenza dalla seconda annualità ed il superamento della soglia del 10% rispetto ai prezzi di riferimento vigenti alla data di gara), i parametri di calcolo e i limiti dell'istituto, escludendo qualsiasi spazio di valutazione discrezionale in capo alla Stazione Appaltante. In presenza di una clausola siffatta, la posizione soggettiva dell'appaltatore si configura come diritto di credito all'adempimento, subordinato al verificarsi del presupposto contrattuale; correlativamente, l'Amministrazione non esercita un potere autoritativo, ma adempie ad un vincolo negoziale. Ne consegue che la controversia non attiene all'esercizio di potestà pubbliche né all'annullamento di un atto autoritativo, ma alla verifica dell'an e del quantum di una obbligazione di derivazione contrattuale, connotata da criteri predeterminati e non discrezionali. Tale inquadramento colloca la controversia al di fuori dell'ambito di cui all'art. 133, c. 1, lett. e), c.p.a., e radica la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice naturale delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione di contratti pubblici quando non sia in contestazione l'esercizio di potere pubblicistico, ma la mera interpretazione o applicazione di disposizioni contrattuali.
L'istruttoria svolta dall'ASP, richiamata dalla stessa ricorrente a fondamento della tesi sulla giurisdizione amministrativa, non trasforma l'attività svolta dalla resistente in N. 00759/2025 REG.RIC.
esercizio di prerogative pubbliche: essa costituisce unicamente attività ricognitiva e di verifica dei presupposti contrattuali, funzionale all'adempimento, priva di contenuto autoritativo.
Su fattispecie analoghe a quella di cui al presente giudizio, questo TAR si è pronunciato, ex multis, con le sentenze n. 311-312-313/2024 (e precedenti ivi richiamati), affermando che:
“Come già rilevato da questo Tribunale in analoghe controversie incardinate dalla ricorrente:
- “… la predetta previsione contrattuale costituisce una clausola di adeguamento del corrispettivo ancorata a specifici criteri e parametri predeterminati;
- ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. amm., le controversie in tema di revisione prezzi sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sia che la contestazione riguardi la spettanza della stessa, sia che afferisca alla determinazione dell'esatto suo importo come quantificato dal concreto provvedimento applicativo (Cons. Stato, Sez. III, 7 luglio 2022, n. 2157);
- si individua un'eccezione alla predetta regola di riparto della giurisdizione rinvenibile «nel caso in cui sia in contestazione esclusivamente
l'espletamento di una prestazione già puntualmente prevista nel contratto e disciplinata in ordine all'an ed al quantum del corrispettivo, giacché in tale evenienza la controversia incardinata dall'appaltatore ai fini della percezione del compenso revisionale ha ad oggetto una mera pretesa di adempimento contrattuale e, quindi, comporta l'accertamento dell'esistenza di un diritto soggettivo, che ricade nell'ambito della giurisdizione ordinaria» (Cass. civ., sez. un., 8 febbraio 2022, n.
3935);
- nello specifico è stato affermato che, «nelle controversie relative alla clausola di revisione del prezzo negli appalti di opere e servizi pubblici, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in conformità alla previsione di N. 00759/2025 REG.RIC.
cui al D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. e), n. 2), sussiste nell'ipotesi in cui il contenuto della clausola implichi la permanenza di una posizione di potere in capo alla P.A. committente, attribuendo a quest'ultima uno spettro di valutazione discrezionale nel disporre la revisione, mentre, nella contraria ipotesi in cui la clausola individui puntualmente e compiutamente un obbligo della parte pubblica del contratto, deve riconoscersi la corrispondenza di tale obbligo ad un diritto soggettivo dell'appaltatore, il quale fa valere una mera pretesa di adempimento contrattuale, come tale ricadente nell'ambito della giurisdizione ordinaria» (Cass. civ., sez. un., 22 novembre 2021, n. 35952, ord.);
- non è pertinente il mero richiamo alla disciplina ex art. 115 del d.lgs. n. 163/2006
(applicabile al caso di specie) poiché a fronte di una specifica clausola negoziale di regolamentazione e di adeguamento del corrispettivo in cui è riconosciuta ex ante la spettanza, nella quale sono individuate sia le tempistiche sia i criteri e i parametri per determinare l'importo, nessuna residua discrezionalità o potere di supremazia in capo alla Stazione appaltante (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 16 giugno 2022, n.
1380), giacché anche la questione vertente sulla sua interpretazione – che costituisce
l'oggetto del presente giudizio – rimanda ai criteri generali di cui agli artt. 1362 e ss.
c.c. nell'ottica dell'accertamento dell'effettiva portata di un diritto soggettivo dell'impresa (Cass. Civ., sez. un., 13 luglio 2015, n. 14559, ord.) e non di un rapporto autoritativo” (cfr. T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 11/05/2023, n. 1543/2023).”.
7. - Stante quanto precede, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Parte ricorrente potrà riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario, nel termine di legge (art. 11, co. 2, c.p.a.), salve le preclusioni e decadenze eventualmente intervenute.
8.- Le spese possono trovare compensazione tra le parti, tenuto conto del carattere in rito della presente pronuncia. N. 00759/2025 REG.RIC.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
OR NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
LU UO, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU UO OR NO
IL SEGRETARIO N. 00759/2025 REG.RIC.