TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 1774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1774 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15802/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. ALBERTO DE GIORGIO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
e , CP_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. LUIGI DE PASCALE, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuti/opposti
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 22.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 5719/16, questo Tribunale ha dichiarato risolto il contratto del 15.11.2001, con il quale e CP_1 Controparte_2
Pagina 1 di 9 avevano concesso in locazione, a e ad CP_2 Parte_1 Pt_2
la quota indivisa del 50% dell'immobile sito in Portici (NA), v.
[...]
Libertà traversa sinistra, 18, condannando i soccombenti a immettere la loro controparte nella codetenzione dello stesso.
Su tali presupposti, e CP_1 Controparte_2
hanno intimato precetto agli obbligati, per ottenere la reimmissione nella codetenzione del suddetto cespite, libero da persone e cose;
quindi,
l'ufficiale giudiziario, su istanza dei creditori, ha notificato conforme preavviso di rilascio.
Gli esecutati, con ricorso ex art. 615, c. II, del 29.5.2018, si sono opposti alla procedura intrapresa nei loro confronti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione ed eccependo: 1) la mancata individuazione del titolo esecutivo;
2) la loro qualità di comproprietari dell'immobile, che osta al rilascio dello stesso in favore degli istanti;
3) l'interversione della detenzione, in precedenza esercitata dagli opponenti sull'immobile, in possesso del medesimo.
Con ordinanza dell'11-12.3.2019, il g.e. ha rigettato l'istanza di sospensione e, nel medesimo atto, provvedendo su istanza ex art. 610 c.p.c.,
ha indicato all'ufficiale giudiziario le modalità dell'esecuzione.
Gli opponenti hanno quindi instaurato il presente giudizio a cognizione pinea, proseguendo nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., l'opposizione intrapresa dinanzi al g.e. e reiterando i motivi di doglianza già formulati nella fase sommaria.
1.1. Il provvedimento dell'11-12.3.2019, con il quale è stata chiusa la fase sommaria, non contiene indicazione del termine entro il quale instaurare
Pagina 2 di 9 il giudizio di merito.
Ciò implica che le parti possano chiedere l'integrazione di quell'ordinanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. ovvero che possano autonomamente instaurare, entro il termine di sei mesi ivi previsto, il giudizio a cognizione piena (v. Cass., Sez. III-VI, n. 5060/14).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno prescelto tale seconda facoltà,
esercitandola con ricorso depositato il 28.5.2019 e notificato in data imprecisata, ma anteriore al 24.6.2019.
La riassunzione nel merito deve dunque ritenersi tempestiva.
2. Non può in primo luogo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché, nonostante gli opponenti abbiano di fatto reimmesso gli opposti nella codetenzione dell'immobile, ciò è avvenuto forzatamente,
con il ministero dell'ufficiale giudiziario, non già per spontanea adesione alle loro richieste;
è, inoltre, tuttora controverso il diritto dei convenuti di ottenere la liberazione dell'immobile da persone e cose.
3. Il primo motivo di opposizione, con il quale gli esecutati eccepiscono l'ineseguibilità del titolo, perché privo dei dati catastali del cespite da rilasciare e, di conseguenza, della chiara indicazione del suo oggetto, non può essere accolto.
Sebbene, invero, la sentenza non contenga le coordinate catastali dell'immobile conteso, essa lo identifica comunque in termini sufficientemente precisi, menzionandolo come locale terraneo sito in Portici
(NA), v. Libertà Traversa sinistra, 18, di mq 277.
La precisa indicazione della sua ubicazione consente pertanto di individuarlo in modo univoco, né, peraltro, gli opponenti hanno
Pagina 3 di 9 concretamente avuto difficoltà a farlo, avendo, anzi, dedotto ulteriori circostanze in tesi ostative all'esecuzione e specificamente inerenti a un singolo e determinato immobile, ben noto alle parti.
4. Con il secondo motivo di opposizione, gli esecutati sostengono che il titolo sia ineseguibile nei loro confronti, in quanto comproprietari dell'immobile che ne forma oggetto.
Quest'ultimo, invero, è nella titolarità, comune e indivisa, di tutte le parti del procedimento.
Gli odierni convenuti, nell'anno 2001, concessero in locazione la loro quota a e a , i quali, già Parte_1 Controparte_2
proprietari del restante 50%, conseguirono in tal modo la piena disponibilità
del cespite, utilizzandolo per condurvi la propria attività commerciale.
Il suddetto contratto è stato poi dichiarato risolto con la sentenza azionata.
Gli attori, tuttavia, sostengono che i diritti dominicali da loro vantati sull'immobile, radicando in loro favore un'autonoma facoltà di ritenzione,
impediscano di portare la sentenza in esecuzione in loro danno e di ottenere,
per tale via, la cessazione dell'attività imprenditoriale ivi svolta, dovendo piuttosto gli altri condividenti esperire, a tal fine, un procedimento ex art. 1105, c, IV, c.c.
4.1. L'eccezione sopra riassunta si risolve in una censura della decisione assunta dal giudice della cognizione con la sentenza n. 5719/16.
Dalla lettura della stessa, infatti, si comprende che già in quella sede fu posta la questione in esame e che il Tribunale concluse, affermando che l'assetto dominicale dell'immobile, sopra riportato, non è di ostacolo a una
Pagina 4 di 9 pronuncia di risoluzione del contratto di locazione (v. pg. 2 e 3 della sentenza) né all'accertamento del conseguente obbligo, in capo ai conduttori,
di reimmettere i comproprietari locatori nella codetenzione del cespite, da attuarsi nelle forme descritte dall'art. 608 c.p.c.
D'altronde, come chiarito nella sentenza stessa, oggetto di tale obbligazione non è la disponibilità esclusiva dell'immobile nella sua interezza, ma d'utilizzo ella quota ideale spettante ai creditori procedenti,
senza pregiudizio per l'analogo diritto esistente in capo ai loro contraddittori.
Ebbene, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 24027/09). Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
L'eccezione in esame, in quanto volta a ottenere una rivalutazione della decisione adottata con il titolo azionato, che ha riconosciuto il diritto degli odierni convenuti di rientrare nella codetenzione dell'immobile, non è
pertanto in questa sede ammissibile.
4.2. Gli opponenti sembrano anche sostenere che, al di là
dell'irrefragabilità del giudicato formatosi in ordine alle rispettive posizioni giuridiche delle parti e, dunque, al diritto dei convenuti di essere immessi nella codetenzione del bene, la sentenza sarebbe, in concreto, insuscetttibile
Pagina 5 di 9 di esecuzione, non sussistendo una quota materiale da attribuire ai creditori procedenti ed essendo il bene devoluto, nella sua interezza, all'esercizio dell'attività commerciale da loro svolta.
Tali considerazioni non possono essere, tuttavia, condivise, poiché il materiale ottenimento della codetenzione, disposta con il titolo azionato, non presuppone necessariamente l'individuazione di distinte porzioni dell'immobile sulle quali esercitare in via esclusiva i rispettivi diritti delle parti.
Al contrario, essa può ottenersi semplicemente consentendo ai creditori procedenti le medesime facoltà di accesso all'immobile del quale godevano,
in via esclusiva, gli odierni opponenti: ciò può realizzarsi consegnando ai primi le chiavi della porta di ingresso del cespite o altro mezzo materiale idoneo a consentire loro libero accesso al medesimo.
I persistenti dissidi esistenti fra le parti potranno, a quel punto, essere risolti con l'azione prevista dall'art. 1105, c. IV, c.c.
4.3. Quanto, invece, alla liberazione dell'immobile da cose e persone,
che pure gli opponenti contestano possa essere invocata dalle loro controparti, va osservato che, invero, manca nel titolo esecutivo una condanna in tal senso.
Neanche essa può ritenersi implicita nella decisione, poiché, al contrario, il giudice della cognizione, avendo presente l'assetto dominicale dell'immobile, stabilì che i locatori dovessero rientrare nella codetenzione dello stesso, ovverosia che dovessero esercitare su di esso un godimento concorrente con quello dei conduttori, anch'essi comproprietari.
Ciò consente di escludere l'esistenza, in capo a questi ultimi,
Pagina 6 di 9 dell'obbligo di liberare completamente il cespite, che sarebbe incompatibile con l'accertamento della loro pari facoltà di godimento dello stesso.
Fermo restando, pertanto, il loro dovere di riconoscere i convenuti quali codetentori e di compiere, conseguentemente, le attività materiali necessarie a ottenere tale risultato concreto, con la consegna delle chiavi,
ogni ulteriore dissidio esistente fra le parti circa le modalità di utilizzo del cespite va reputato rimesso ad altra sede processuale, ovverosia, in particolare, all'eventuale procedimento ex art. 1105 cit.
In tali termini, pertanto, l'opposizione va accolta, negando il diritto dei convenuti di ottenere la liberazione dell'intero immobile da persone e cose.
Contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto in alcuni passaggi delle loro difese, tale richiesta è stata da loro espressamente formulata nell'atto di precetto, reiterata nel preavviso di rilascio notificato su loro istanza e coltivata nel corso dell'esecuzione (v. verbale del 30.5.2019 redatto dall'ufficiale giudiziario, al quale i procedenti chiedevano di procedere la liberazione del locale).
5. Con l'ultimo motivo di opposizione, gli esecutati sostengono di avere mutato la detenzione a suo tempo esercitata sull'immobile in possesso,
con la conseguenza che il titolo sarebbe divenuto ineseguibile nei loro confronti.
Tale eccezione è infondata.
In primo luogo, la missiva del 17.1.2017, cui gli istanti annettono il valore giuridico di opposizione integrante interversione del possesso,
contiene esplicita ammissione dell'altrui diritto di comproprietà
sull'immobile, accompagnata dall'offerta del pagamento di un'indennità di
Pagina 7 di 9 occupazione mensile.
Ciò è all'evidenza incompatibile con la volontà, propria dell'animus
possidendi, di negare l'altruità della cosa posseduta.
In secondo luogo, va rimarcato che l'art. 1141 c.c., invocato dagli opponenti, nel riferirsi al mutamento della detenzione in possesso, si limita a descriverne le modalità, senza tuttavia far conseguire all'atto di opposizione del detentore l'attitudine a estinguere gli altrui diritti sul bene conteso.
Pertanto, accertato con sentenza il diritto di e di CP_1
di ottenere la codetenzione dell'immobile, Controparte_2
l'opposta volontà espressa dagli obbligati, se anche avente i caratteri formali dell'interversione prevista dall'art. 1141 c.c., non può certo caducare l'autorità della sentenza pronunciata fra le parti, né può fondare un rinnovato diritto di ritenzione in capo agli obbligati.
Diversamente opinando, chiunque si rifiuti di eseguire un comando giudiziale di rilascio potrebbe per ciò solo affermare di non essere tenuto a osservarlo;
ma ciò è, evidentemente, del tutto irrazionale, oltre che incompatibile con la natura di titolo esecutivo delle sentenze e con il valore del giudicato.
6. Le spese di lite sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e da nei confronti di e Pt_1 Parte_2 CP_1
di , disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_2
provvede:
Pagina 8 di 9
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere a esecuzione, sulla base del titolo indicato in motivazione, per la liberazione dell'immobile, ivi menzionato,
da persone e cose;
2. rigetta, nel resto, l'opposizione;
3. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11/02/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 15802/2019 r.g.a.c., vertente
TRA
e con il patrocinio Parte_1 Parte_2
dell'avv. ALBERTO DE GIORGIO, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,
attori/opponenti
CONTRO
e , CP_1 Controparte_2
con il patrocinio dell'avv. LUIGI DE PASCALE, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,
convenuti/opposti
***
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.).
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo della partecipazione all'udienza del 22.10.2024, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 5719/16, questo Tribunale ha dichiarato risolto il contratto del 15.11.2001, con il quale e CP_1 Controparte_2
Pagina 1 di 9 avevano concesso in locazione, a e ad CP_2 Parte_1 Pt_2
la quota indivisa del 50% dell'immobile sito in Portici (NA), v.
[...]
Libertà traversa sinistra, 18, condannando i soccombenti a immettere la loro controparte nella codetenzione dello stesso.
Su tali presupposti, e CP_1 Controparte_2
hanno intimato precetto agli obbligati, per ottenere la reimmissione nella codetenzione del suddetto cespite, libero da persone e cose;
quindi,
l'ufficiale giudiziario, su istanza dei creditori, ha notificato conforme preavviso di rilascio.
Gli esecutati, con ricorso ex art. 615, c. II, del 29.5.2018, si sono opposti alla procedura intrapresa nei loro confronti, chiedendo la sospensione dell'esecuzione ed eccependo: 1) la mancata individuazione del titolo esecutivo;
2) la loro qualità di comproprietari dell'immobile, che osta al rilascio dello stesso in favore degli istanti;
3) l'interversione della detenzione, in precedenza esercitata dagli opponenti sull'immobile, in possesso del medesimo.
Con ordinanza dell'11-12.3.2019, il g.e. ha rigettato l'istanza di sospensione e, nel medesimo atto, provvedendo su istanza ex art. 610 c.p.c.,
ha indicato all'ufficiale giudiziario le modalità dell'esecuzione.
Gli opponenti hanno quindi instaurato il presente giudizio a cognizione pinea, proseguendo nel merito, ai sensi dell'art. 616 c.p.c., l'opposizione intrapresa dinanzi al g.e. e reiterando i motivi di doglianza già formulati nella fase sommaria.
1.1. Il provvedimento dell'11-12.3.2019, con il quale è stata chiusa la fase sommaria, non contiene indicazione del termine entro il quale instaurare
Pagina 2 di 9 il giudizio di merito.
Ciò implica che le parti possano chiedere l'integrazione di quell'ordinanza ai sensi dell'art. 289 c.p.c. ovvero che possano autonomamente instaurare, entro il termine di sei mesi ivi previsto, il giudizio a cognizione piena (v. Cass., Sez. III-VI, n. 5060/14).
Nel caso di specie, gli opponenti hanno prescelto tale seconda facoltà,
esercitandola con ricorso depositato il 28.5.2019 e notificato in data imprecisata, ma anteriore al 24.6.2019.
La riassunzione nel merito deve dunque ritenersi tempestiva.
2. Non può in primo luogo essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché, nonostante gli opponenti abbiano di fatto reimmesso gli opposti nella codetenzione dell'immobile, ciò è avvenuto forzatamente,
con il ministero dell'ufficiale giudiziario, non già per spontanea adesione alle loro richieste;
è, inoltre, tuttora controverso il diritto dei convenuti di ottenere la liberazione dell'immobile da persone e cose.
3. Il primo motivo di opposizione, con il quale gli esecutati eccepiscono l'ineseguibilità del titolo, perché privo dei dati catastali del cespite da rilasciare e, di conseguenza, della chiara indicazione del suo oggetto, non può essere accolto.
Sebbene, invero, la sentenza non contenga le coordinate catastali dell'immobile conteso, essa lo identifica comunque in termini sufficientemente precisi, menzionandolo come locale terraneo sito in Portici
(NA), v. Libertà Traversa sinistra, 18, di mq 277.
La precisa indicazione della sua ubicazione consente pertanto di individuarlo in modo univoco, né, peraltro, gli opponenti hanno
Pagina 3 di 9 concretamente avuto difficoltà a farlo, avendo, anzi, dedotto ulteriori circostanze in tesi ostative all'esecuzione e specificamente inerenti a un singolo e determinato immobile, ben noto alle parti.
4. Con il secondo motivo di opposizione, gli esecutati sostengono che il titolo sia ineseguibile nei loro confronti, in quanto comproprietari dell'immobile che ne forma oggetto.
Quest'ultimo, invero, è nella titolarità, comune e indivisa, di tutte le parti del procedimento.
Gli odierni convenuti, nell'anno 2001, concessero in locazione la loro quota a e a , i quali, già Parte_1 Controparte_2
proprietari del restante 50%, conseguirono in tal modo la piena disponibilità
del cespite, utilizzandolo per condurvi la propria attività commerciale.
Il suddetto contratto è stato poi dichiarato risolto con la sentenza azionata.
Gli attori, tuttavia, sostengono che i diritti dominicali da loro vantati sull'immobile, radicando in loro favore un'autonoma facoltà di ritenzione,
impediscano di portare la sentenza in esecuzione in loro danno e di ottenere,
per tale via, la cessazione dell'attività imprenditoriale ivi svolta, dovendo piuttosto gli altri condividenti esperire, a tal fine, un procedimento ex art. 1105, c, IV, c.c.
4.1. L'eccezione sopra riassunta si risolve in una censura della decisione assunta dal giudice della cognizione con la sentenza n. 5719/16.
Dalla lettura della stessa, infatti, si comprende che già in quella sede fu posta la questione in esame e che il Tribunale concluse, affermando che l'assetto dominicale dell'immobile, sopra riportato, non è di ostacolo a una
Pagina 4 di 9 pronuncia di risoluzione del contratto di locazione (v. pg. 2 e 3 della sentenza) né all'accertamento del conseguente obbligo, in capo ai conduttori,
di reimmettere i comproprietari locatori nella codetenzione del cespite, da attuarsi nelle forme descritte dall'art. 608 c.p.c.
D'altronde, come chiarito nella sentenza stessa, oggetto di tale obbligazione non è la disponibilità esclusiva dell'immobile nella sua interezza, ma d'utilizzo ella quota ideale spettante ai creditori procedenti,
senza pregiudizio per l'analogo diritto esistente in capo ai loro contraddittori.
Ebbene, l'opposizione all'esecuzione, quando quest'ultima sia stata eseguita o minacciata in forza di titoli di origine giudiziale, non può essere formulata sulla base di motivi attinenti al merito del rapporto controverso e definito con il provvedimento divenuto esecutivo (v., ex multis, Cass., Sez.
III, n. 24027/09). Tali ragioni di doglianza, infatti, per costante giurisprudenza, devono essere devolute al giudice che ha emesso il titolo contestato o all'organo competente per l'impugnazione, mentre l'opposizione a precetto può essere coltivata solo sulla base di vizi attinenti alla notificazione o sulla base di circostanze sopravvenute.
L'eccezione in esame, in quanto volta a ottenere una rivalutazione della decisione adottata con il titolo azionato, che ha riconosciuto il diritto degli odierni convenuti di rientrare nella codetenzione dell'immobile, non è
pertanto in questa sede ammissibile.
4.2. Gli opponenti sembrano anche sostenere che, al di là
dell'irrefragabilità del giudicato formatosi in ordine alle rispettive posizioni giuridiche delle parti e, dunque, al diritto dei convenuti di essere immessi nella codetenzione del bene, la sentenza sarebbe, in concreto, insuscetttibile
Pagina 5 di 9 di esecuzione, non sussistendo una quota materiale da attribuire ai creditori procedenti ed essendo il bene devoluto, nella sua interezza, all'esercizio dell'attività commerciale da loro svolta.
Tali considerazioni non possono essere, tuttavia, condivise, poiché il materiale ottenimento della codetenzione, disposta con il titolo azionato, non presuppone necessariamente l'individuazione di distinte porzioni dell'immobile sulle quali esercitare in via esclusiva i rispettivi diritti delle parti.
Al contrario, essa può ottenersi semplicemente consentendo ai creditori procedenti le medesime facoltà di accesso all'immobile del quale godevano,
in via esclusiva, gli odierni opponenti: ciò può realizzarsi consegnando ai primi le chiavi della porta di ingresso del cespite o altro mezzo materiale idoneo a consentire loro libero accesso al medesimo.
I persistenti dissidi esistenti fra le parti potranno, a quel punto, essere risolti con l'azione prevista dall'art. 1105, c. IV, c.c.
4.3. Quanto, invece, alla liberazione dell'immobile da cose e persone,
che pure gli opponenti contestano possa essere invocata dalle loro controparti, va osservato che, invero, manca nel titolo esecutivo una condanna in tal senso.
Neanche essa può ritenersi implicita nella decisione, poiché, al contrario, il giudice della cognizione, avendo presente l'assetto dominicale dell'immobile, stabilì che i locatori dovessero rientrare nella codetenzione dello stesso, ovverosia che dovessero esercitare su di esso un godimento concorrente con quello dei conduttori, anch'essi comproprietari.
Ciò consente di escludere l'esistenza, in capo a questi ultimi,
Pagina 6 di 9 dell'obbligo di liberare completamente il cespite, che sarebbe incompatibile con l'accertamento della loro pari facoltà di godimento dello stesso.
Fermo restando, pertanto, il loro dovere di riconoscere i convenuti quali codetentori e di compiere, conseguentemente, le attività materiali necessarie a ottenere tale risultato concreto, con la consegna delle chiavi,
ogni ulteriore dissidio esistente fra le parti circa le modalità di utilizzo del cespite va reputato rimesso ad altra sede processuale, ovverosia, in particolare, all'eventuale procedimento ex art. 1105 cit.
In tali termini, pertanto, l'opposizione va accolta, negando il diritto dei convenuti di ottenere la liberazione dell'intero immobile da persone e cose.
Contrariamente a quanto dagli stessi sostenuto in alcuni passaggi delle loro difese, tale richiesta è stata da loro espressamente formulata nell'atto di precetto, reiterata nel preavviso di rilascio notificato su loro istanza e coltivata nel corso dell'esecuzione (v. verbale del 30.5.2019 redatto dall'ufficiale giudiziario, al quale i procedenti chiedevano di procedere la liberazione del locale).
5. Con l'ultimo motivo di opposizione, gli esecutati sostengono di avere mutato la detenzione a suo tempo esercitata sull'immobile in possesso,
con la conseguenza che il titolo sarebbe divenuto ineseguibile nei loro confronti.
Tale eccezione è infondata.
In primo luogo, la missiva del 17.1.2017, cui gli istanti annettono il valore giuridico di opposizione integrante interversione del possesso,
contiene esplicita ammissione dell'altrui diritto di comproprietà
sull'immobile, accompagnata dall'offerta del pagamento di un'indennità di
Pagina 7 di 9 occupazione mensile.
Ciò è all'evidenza incompatibile con la volontà, propria dell'animus
possidendi, di negare l'altruità della cosa posseduta.
In secondo luogo, va rimarcato che l'art. 1141 c.c., invocato dagli opponenti, nel riferirsi al mutamento della detenzione in possesso, si limita a descriverne le modalità, senza tuttavia far conseguire all'atto di opposizione del detentore l'attitudine a estinguere gli altrui diritti sul bene conteso.
Pertanto, accertato con sentenza il diritto di e di CP_1
di ottenere la codetenzione dell'immobile, Controparte_2
l'opposta volontà espressa dagli obbligati, se anche avente i caratteri formali dell'interversione prevista dall'art. 1141 c.c., non può certo caducare l'autorità della sentenza pronunciata fra le parti, né può fondare un rinnovato diritto di ritenzione in capo agli obbligati.
Diversamente opinando, chiunque si rifiuti di eseguire un comando giudiziale di rilascio potrebbe per ciò solo affermare di non essere tenuto a osservarlo;
ma ciò è, evidentemente, del tutto irrazionale, oltre che incompatibile con la natura di titolo esecutivo delle sentenze e con il valore del giudicato.
6. Le spese di lite sono compensate, in ragione della reciproca soccombenza delle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
e da nei confronti di e Pt_1 Parte_2 CP_1
di , disattesa ogni contraria istanza, così Controparte_2
provvede:
Pagina 8 di 9
1. accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto,
accerta e dichiara l'inesistenza del diritto dei convenuti di procedere a esecuzione, sulla base del titolo indicato in motivazione, per la liberazione dell'immobile, ivi menzionato,
da persone e cose;
2. rigetta, nel resto, l'opposizione;
3. compensa le spese.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
NAPOLI, 11/02/2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
Pagina 9 di 9