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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 11/02/2025, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 608/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 608/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARLOCCO ANNALISA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDO CP_1 C.F._2
GAETANO con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
e con il CS Avv. ADREANI PAOLA CP_2 CP_3
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 21 OGGETTO: condizioni successive alla pronuncia di separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Ricorrente:
“1) Confermare l'affidamento dei minori al Comune di EL, in quanto il Persona_1
SInor non ha adeguate capacità genitoriali, come certificato dalle relazioni dei Servizi Sociali e CP_1 dalla perizia della CT Dott.ssa , nonché stante l'attuale incapacità dei genitori di Per_2 relazionarsi correttamente per accordarsi circa l'andamento della vita dei figli, anche in forza del fatto che la OR ne è stata totalmente estromessa. Pt_1
2) e saranno collocati in egual misura presso l'abitazione materna e presso CP_2 CP_3
l'abitazione paterna di EL, ove hanno la residenza. Tale collocamento prevede che i minori stiano a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, a decorrere dalla domenica sera.
3) Prevedere la corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli da parte del padre a favore della madre di €. 150,00 ciascuno (totale €. 300,00).
4) Non è prevista la corresponsione di alcun contributo al mantenimento a favore di ciascun coniuge, i quali sono economicamente autosufficienti.
5) Le spese straordinarie a favore dei figli verranno sostenute al 100% dal SInor CP_1
6) La OR ed il SInor percepiranno l'Assegno Unico e Universale in ragione del Pt_1 CP_1
50% ciascuno.
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo SI. Giudice non dovesse ritenere di accogliere le condizioni di cui sopra, si chiede di accogliere le seguenti
CONDIZIONI
1) Confermare l'affidamento dei minori al Comune di EL, in quanto il SInor Persona_1
non ha adeguate capacità genitoriali, come certificato dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla CP_1 perizia della CT Dott.ssa , nonché stante l'attuale incapacità dei genitori di relazionarsi Per_2 correttamente per accordarsi circa l'andamento della vita dei figli, anche in forza del fatto che la
OR ne è stata totalmente estromessa. Pt_1
2) e saranno collocati prevalentemente presso il padre, con previsione di diritti di CP_2 CP_3
visita madre/figli con giorni ed orari ben precisi, che si chiede al Giudice di delineare, a seguito di un eventuale confronto con l'Ente affidatario.
pagina 2 di 21 3) Confermare la corresponsione del contributo al mantenimento da parte della OR a Pt_1
favore dei minori, nella misura già in essere di €. 100,00 a figlio, da versarsi entro ogni giorno 20 del mese.
4) Non è prevista la corresponsione di alcun contributo al mantenimento a favore di ciascun coniuge, i quali sono economicamente autosufficienti.
5) Le spese straordinarie a favore dei figli verranno sostenute al 100% dal SInor CP_1
6) Il SInor percepirà l'Assegno Unico e Universale in ragione del 100%. CP_1
- in ogni caso:
- valutato ed accertato il comportamento contra legem posto in essere dal SInor nei confronti CP_1 della OR , in totale lesione del diritto alla bigenitorialità di quest'ultima e fortemente Pt_1
ostativo alla collaborazione genitoriale, come meglio e già argomentato negli atti depositati e nei verbali d'udienza, nonché dimostrato documentalmente, adottare ogni più opportuno provvedimento
e/o sanzione previsti dalla legge.
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Resistente:
“1) PRONUNCIARE sentenza definitiva di separazione dei coniugi, con riferimento al matrimonio contratto in Legnano in data 19.11.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 74, P. I, anno 2005);
2) DISPORRE l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre;
3) FISSARE adeguati spazi di visita e frequentazione tra la madre ed i figli minori, con necessario intervento dei Servizi Sociali competenti, tenendo conto dei desiderata dei minori medesimi, uno dei quali prossimo alla maggiore età, e l'altro adolescente, di evitare un palinsesto predefinito ed imposto, preferendo una modalità aperta e quindi ad impulso dei figli medesimi, che si attiveranno al contatto diretto con la rispettiva madre, coadiuvati in questo dal genitore collocatario;
4) DISPORRE in capo alla madre, un assegno di contributo al mantenimento, nella misura di €
150,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano e con assegno unico in forma esclusiva in favore del padre, alla luce dell'esigua somma in punto contributo ordinario, nonché agli importanti oneri di mantenimento diretto del padre.”
Curatore speciale:
pagina 3 di 21 “ e hanno manifestato la volontà di essere nuovamente sentiti personalmente dal CP_2 CP_3
Giudice, pur ribadendo la loro posizione così come espressa negli atti, ovvero che l'Ill.mo Tribunale voglia tener conto della volontà espressa dai minori nell'adozione dei provvedimenti loro concernenti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Legnano in data 19/11/2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 74, P. I, anno 2005).
Dall'unione nascevano il 26/05/2007 e il 01/02/2011. CP_2 CP_3
I coniugi acquistavano in data 23/12/2009 in comunione e con quote uguali la casa familiare sita in
DA.
Con ricorso depositato in data 09/02/2022 la SI.ra adiva il Tribunale Parte_1 in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
All'udienza Presidenziale del 05/04/2022, nella contumacia del resistente, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente e venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) I figli sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con i figli;
3) il marito lascerà la casa entro tre giorni da oggi;
4) il padre potrà tenere con sé i figli: un pomeriggio alla settimana, di preferenza il martedì o il mercoledì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con divieto di espatrio se non con il consenso della madre;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese,
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive), preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
l'assegno unico per i figli sarà percepito dalla madre;
pagina 4 di 21 6) il mutuo gravante sull'abitazione familiare sarà pagato come per legge e per contratto al 50% tra i due comproprietari”.
Successivamente, in data 08/06/2022, provvedeva a costituirsi il SI. mediante CP_1
comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza del 22/06/2022 le parti dichiaravano di aver messo in vendita la casa familiare, concordavano che le rate del mutuo venissero pagate dal resistente e che l'importo di tali rate, a partire da quella di luglio 2022 compreso, venisse distratto a favore del resistente dal ricavato dalla vendita.
Inoltre, si accordavano per avvicendarsi ogni tre giorni nell'immobile con domeniche alternate, con mantenimento diretto dei figli per le spese ordinarie e spese straordinarie interamente a carico del padre.
Con istanza del 28/10/2022 la ricorrente segnalava il mancato rispetto dei provvedimenti presidenziali da parte del resistente, che si tratteneva nella casa familiare nei giorni di spettanza materna, denigrando la moglie anche davanti ai figli, oppure, sempre nei giorni di spettanza materna, portava i figli a dormire con sé da suo fratello.
La ricorrente sosteneva l'assenza di volontà del marito di vendere l'immobile. Date le supposte violazioni dei provvedimenti presidenziali, chiedeva la riassegnazione della casa coniugale con permesso di cambiare la serratura della porta e l'intervento dei SS per verificare lo stato di alienazione parentale dei figli a danno della madre.
Il resistente negava di aver violato i provvedimenti presidenziali e, anzi, sosteneva che la moglie in più occasioni non faceva rientro a casa nei giorni di sua spettanza, sicché lui doveva occuparsi dei figli.
Riportava l'esistenza sulla casa di un'ipoteca per garantire il pagamento di un debito con l'erario da saldare a rate, circostanza ostativa ad una vendita, allo stato, dell'immobile.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa al padre e la previsione di un assegno a carico della madre nella misura di € 400 per ciascun figlio.
Con ordinanza del 30/12/2022 veniva nominato il CS per i minori e disposto l'intervento dei SS, con godimento provvisorio della casa da parte della madre, vista la disponibilità data dal padre nell'udienza del 07/12/2022 e ripristino dei provvedimenti presidenziali per il resto.
Con istanza del 16/01/2023 il resistente segnalava che la moglie aveva cambiato la serratura di casa e che i figli desideravano stare con il padre. Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale e il collocamento presso di sé dei minori con contributo da fissarsi a carico della madre.
pagina 5 di 21 Con relazione del 16/01/2023 i SS confermavano che i figli dal 07/01/2023 non volevano far rientro presso l'abitazione materna, desiderando stare con il padre e rifiutando le visite e i contatti con la madre.
La madre comunicava ai SS che nel 2021 maturava la decisione della separazione entrando in depressione e diminuendo il tempo trascorso con i figli, per cui iniziava a luglio 2022 un percorso di supporto psicologico presso il consultorio. Questo distacco della madre allontanava i figli dalla stessa.
In data 24/01/2023 veniva depositata un'annotazione di PG a seguito di una richiesta di intervento della madre, in quanto i minori si trovavano con il padre presso la casa dello zio paterno e non rientravano nella casa familiare. Dall'annotazione risultava che erano i minori a voler rimanere con il padre nella casa dello zio.
La ricorrente, in replica all'istanza del resistente e allegando una condotta di alienazione parentale, chiedeva affido esclusivo a sé o in subordine al Comune di DA, con incontri padre/figli in modalità protetta, oltre a CT psichiatrica o in subordine genitoriale sul marito.
All'udienza del 16/02/2023 il CS riferiva di aver trovato i minori tranquilli, attualmente domiciliati con il padre nella casa dello zio paterno insieme ai loro cugini e soddisfatti di questa collocazione, non disponibili ad avere contatti con la madre, per le sue modalità verbali aggressive.
Alla domanda della CS se, nell'ambito di questa collocazione in essere, pensavano di vedere la mamma nei fine settimana alternati o durante la settimana, rispondevano “che se sarà così deciso lo faranno, ma di non sentirsela al momento”. Co La riportava di non aver notato condizionamenti paterni.
I SS proponevano lo SN per riavvicinare i minori alla madre.
Nella medesima udienza si procedeva all'audizione dei minori alla presenza del CS, i quali riferivano di voler stare con il papà e di non aver subito condizionamenti. La madre aveva promesso loro un atteggiamento diverso che invece non era migliorato. Si impegnavano con il Giudice a collaborare per migliorare il rapporto con la mamma. Co Il auspicava un avvicinamento dei minori con la mamma, proponendo un collocamento paterno con diritto di visita della madre singolarmente, in modo da permettere a ciascun figlio di riallacciare il proprio rapporto con la mamma.
Sentiti i SS riferivano la necessità di preparare i ragazzi con alcuni colloqui, fatti gli approfondimenti, prima degli incontri tra la madre ed i ragazzi.
Il 18/02/2023 veniva emessa la seguente ordinanza:
“sospende il palinsesto attuale;
pagina 6 di 21 dispone l'affido dei minori all'ente, il quale regolerà i rapporti dei minori con i genitori, avviando quanto ai rapporti madre/figli gli incontri in SN, e metterà in atto gli interventi indicati nella relazione ultima nei limiti in cui non già coperti dall'indagine delegata al CT, procedersi ad una CT avente ad oggetto il ss. quesito: dispone dica il CT, acquisita la documentazione necessaria, letti gli atti, assunte le necessarie informazioni presso istituzioni o figure professionali pubbliche o private che possano fornire elementi utili ai fini della consulenza, sostenuti colloqui con le parti e con i soggetti estranei al nucleo familiare ristretto, effettuate le indispensabili indagini, sentiti i minori, quali siano le condizioni familiari ed ambientali in cui vivono attualmente questi ultimi, quale sia il loro stato materiale, psicologico ed emotivo, e, avendo riguardo al preminente interesse dei figli, come debba essere regolato il regime di affido, sperimentando comunque modalità e tempi di incontro tra di loro e la madre – dando alle parti le necessarie indicazioni -, verificando nel contempo se entrambi i genitori sono nelle condizioni per assolvere adeguatamente ai propri compiti, se sono collaborativi, quali percorsi terapeutici debbano essere eventualmente intrapresi da uno od entrambi, aiutando le parti a rapportarsi correttamente in modo da addivenire ad una cogestione della genitorialità, formulando quindi il proprio motivato parere in ordine alle modalità di affido e di collocazione dei minori in modo da assicurare a questi ultimi adeguata cura ed educazione, chiarando come debbano essere a tal fine regolamentati i rapporti con il genitore non affidario/collocatario; precisa che il CT sperimenterà le modalità di affido che riterrà più adeguate per verificare la bontà di tali indicazioni, dando le opportune indicazioni anche ai SS, e questo per un periodo di un mese, depositando la relazione conclusiva solo all'esito di tale sperimentazione;
nomina per l'incombente la D.ssa ”. Persona_3
Il 22.3.2023 veniva depositato dal PM l'avviso di conclusione delle indagini disposto nei confronti del resistente per violazione dei provvedimenti giudiziali emessi nell'ambito della separazione e per i seguenti reati:
pagina 7 di 21 Con ordinanza del 27/04/2023, sentite le parti, il CS ed il CT (che aveva nel frattempo avuto dei colloqui con i minori), si prevedeva l'organizzazione da parte dei SS degli incontri madre/figli in SN ovvero all'esterno ma con la presenza di un educatore (opzione preferibile), raccordandosi con il CT per dargli contezza dell'andamento di tale percorso;
l'assegnazione della casa al padre per viverci con i minori con spese straordinarie al 50%, nessun contributo a carico della madre e AU al padre. Si ribadiva che i documenti dei minori dovevano essere nella disponibilità del genitore collocatario, come già disposto con ordinanza del 18/02/2023.
In data 26/05/2023 il resistente faceva istanza per portare i minori 14 giorni in Albania d'estate.
I SS, con relazione del 22/06/2023, rilevavano l'elevata tensione e conflittualità genitoriale, ravvisando l'utilità di un Co.Ge. Ritenevano non vi fossero condizioni emotive dei minori per il ripristino dei rapporti con la madre, essendo previamente necessario il percorso terapeutico presso CTA. Riportavano che minori e padre vedevano le decisioni del giudizio e delle istituzioni come imposizioni trascuranti la loro volontà.
In relazione alla scuola, riferivano l'assenza di criticità di e il calo di rendimento di CP_3 CP_2
dopo le vacanze di Natale.
Nell'udienza del 28/06/2023, la CT, sentita sullo stato del percorso, riferiva quanto segue:
“ADR inizialmente sembrava che i ragazzi potessero incontrare la madre presso la CT tenuto conto dei rapporti pregressi e del riconoscimento da parte del padre delle capacità di accudimento materne.
pagina 8 di 21 Per tale ragione si era chiesto al padre di supportare i figli rispetto all'avvicinamento alla madre.
Purtroppo i ragazzi non si sono presentati all'appuntamento fissato, come preannunciato dal padre che riferiva del rifiuto dei ragazzi.
ADR li avrebbe dovuto accompagnarli il padre.
ADR preso atto di questa situazione, che è del 5 giugno, è stata attivata la rete anche attraverso il CS.
E' stato proposto un sostegno alla genitorialità per il padre, che ha accettato, ed un percorso per i minori presso il CTA, che ha esperienza rispetto a questo tipo di problemi. Stiamo aspettando un assenso paterno rispetto a quest'ultimo percorso. Di massima i minori sono riluttanti rispetto a tutto, non vogliono essere disturbati.
[…] escludendo dalla loro vita la madre, cosa che è estremamente problematica, è come se non si capisse cosa significhi per un figlio l'idea di non avere una madre.”
Rispetto al viaggio in Albania, il CT riteneva allo stato più adatto un ambiente più neutro per una vacanza.
In occasione dell'incontro presso lo studio della CT del 03/07/2023, i minori non si presentavano e neanche il padre.
Con ordinanza del 05/07/2023 veniva rigettata l'istanza del resistente di portare i figli in Albania per evitare in questa fase un appiattimento sul ramo paterno.
Con nota del 14/07/2023 la CT riferiva sull'incontro avvenuto l'11/07/2023 presso la casa familiare con i quattro membri del nucleo, ove i figli si ritiravano dall'abbraccio materno, arrabbiati per l'episodio passato in cui la madre aveva lanciato loro un piatto e per aver impedito il viaggio in
Albania.
Lasciato il tempo ai ragazzi di pensare se potevano accettare di preparare il tiramisù con la madre e la
Consulente, i figli non erano disponibili ed erano risentiti per il fatto di non essere ascoltati e seguiti nella loro decisione di non incontrare la madre.
La CT riteneva necessario rispettare e nella loro richiesta di non voler incontrare la CP_2 CP_3
madre, tuttavia pattuendo con loro un tempo massimo. Riteneva possibile uno sblocco dei minori con attività ludiche e ricreative, proponendo loro solo in un secondo tempo l'opportunità di un percorso psicoterapeutico in quanto l'imposizione del percorso in quel momento li avrebbe portati a considerare, erroneamente, la madre come artefice di tutto.
Con nota del 12/09/2023 la CT segnalava che i minori, nel corso del mese di agosto, accettavano altri incontri con la madre: due a Cislago e uno presso il parco di Legnano. Inoltre, l'avvicinamento tra i genitori e figli, seppur lento, permetteva alla madre di accedere alla comunicazione telefonica e messaggistica con i figli. I genitori riferivano una loro comunicazione più semplice ed efficace.
pagina 9 di 21 La CT ipotizzava che la famiglia, seppur lentamente, avrebbe potuto in autonomia trovare un nuovo equilibrio relazionale.
La CT ribadiva che gli interventi predisposti, educativi e psicoterapeutici, per e CP_3 CP_2
meritavano una sospensione poiché, se prepotentemente attuati, avrebbero generato nei minori una chiusura emotiva sia per il lavoro proposto, sia nei confronti della madre.
In data 01/03/2024 veniva depositato l'elaborato del CT, che dava atto che non era mai stato possibile iniziare l'attività di Spazio Neutro per il rifiuto dei minori, mentre il padre aveva iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità effettuando, però, solo cinque incontri.
La CT, al cui elaborato si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, così concludeva:
“In conclusione, si ritiene che il sig. deve accedere ad un più ampio sostegno genitoriale per CP_1
poter rinfrancare e sviluppare le aree della sua genitorialità che risultano fortemente compromesse
Un intervento professionale e un sostegno psicologico possono essere essenziali per affrontare questi problemi in modo costruttivo, al fine di garantire il benessere dei figli, contribuendo alla creazione di un ambiente familiare più sano…
In sintesi si ritiene che la signora abbia delle buone competenze genitoriali che si sono Pt_1 esplicate soprattutto durante la separazione e dopo l'interruzione dei rapporti tra lei e i figli. Ha sempre rispettato l'opinione dei figli, è stata sempre capace di collaborare con gli operatori, fidandosi ed affidandosi ed è stata capace di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.
Inoltre, è stata in grado di conservare un atteggiamento composto e adeguato, nonostante la sua situazione personale sia drammaticamente cambiata a seguito della separazione: ha perso
l'abitazione, il contatto con i figli e la tranquillità di poter lavorare serenamente.
Il grido d'aiuto della sig.ra arriva forte e pretende una risposta “dai processi giudiziari in Pt_1 corso”. Si ritiene che il suo pensiero sia logico, sostenuto da un corretto giudizio di realtà e che sia privo di dispercezioni. Il suo tono emotivo è sempre adeguato al contenuto dei suoi discorsi.
Le sue esperienze di vita traumatiche, esperite nell'ambito della sua famiglia d'origine, hanno la possibilità di essere accolte e rielaborate all'interno del percorso psicoterapeutico che la si.ra
ha attivato autonomamente… Pt_1
Si ritiene che il genitore collocatario, preferito dai figli, abbia molta responsabilità nella gestione delle visite tra i figli e l'altro genitore. Il bilancio che si può condividere, con tutti i professionisti coinvolti nelle dinamiche familiari della famiglia è che il sig. non è in grado di guidare i CP_5 CP_1
figli verso scelte che si ritengono importanti per lo sviluppo psichico dei minori: non è in grado di
pagina 10 di 21 sostenerli nel riavvicinamento alla figura materna e non è in grado di accompagnarli al percorso psicoterapeutico o agli incontri predisposti in spazio neutro. Si ritiene, pertanto che non ha alcun ascendente sui figli e non è in grado di guidarli né nel presente e, si ipotizza, nemmeno nel futuro, nelle scelte di vita più adeguate alla loro crescita.
Il risultato di questo lungo periodo di osservazione della famiglia, in cui si è dato molto spazio alle parole e alle affermazioni del sig. si è osservato che i minori hanno minimamente e solo CP_1
formalmente recuperato la relazione con la madre.
• Non si ritiene sufficiente il tempo dedicato agli incontri: 10/15 minuti a settimana;
• Non si ritiene che gli incontri siano significativi: i minori non sanno nulla di mamma;
• Non si ritiene il sig. essere un genitore competente, in questa situazione familiare, nel sostenere CP_1
i suoi figli nel riavvicinamento con la madre (attualità) e, presumibilmente, nel sostegno delle scelte future dei minori stessi;
• Si ritiene che i figli e non siano in grado di esprimere un loro pensiero o opinione CP_3 CP_2
libera e sostenibile: nelle osservazioni fino ad ora effettuate il padre è sempre stato presente agli incontri, tranne che nell'ultimo colloquio di febbraio 24, presso lo studio della Consulente;
• Si ritiene, dall'osservazione dell'incontro effettuata il 1/2/24, presso lo studio della Consulente, che
presenta un pensiero fragile, con capacità di logica compromesse, poiché per sostenere ciò che CP_3
dice deve travisare la realtà.
• Si ritiene che i minori e , attraverso le interviste individuali, le osservazioni dirette CP_2 CP_3
degli incontri con entrambi i genitori, hanno espresso sempre le stesse opinioni, poco sostenibili e molto esigue. È stato affermato, dal padre, che i minori hanno la possibilità di "decidere liberamente" sugli incontri con la madre. Tuttavia, si ritiene che tale libertà possa essere compromessa dalla presenza di un atteggiamento oppositivo da parte del padre. Infatti, si è registrato, nel corso delle osservazioni effettuate, che il padre ritiene la sig.ra responsabile di ogni azione che avviene Pt_1
intorno ai minori, attribuendole un significato negativo e/o di disturbo: chiama presto/tardi, insiste per gli incontri, per le chiamate, per i messaggi, chiama i Carabinieri, il Giudice, la CT, i servizi sociali ecc.
• Si ritiene che i minori, in un rapido futuro, potrebbero esprimere “un senso di colpa” per aver rifiutato la madre.
• Si ritiene che i minori, attualmente, vivano in un ambiente familiare poco adeguato allo sviluppo delle loro capacità emotivo/affettive e al recupero della relazione con la madre;
• Si ritiene che sia leso il diritto dei minori alla bigenitorialità.
pagina 11 di 21 Si ritiene di aver proposto, nel corso dei lavori peritali, molti interventi che, ancora oggi si ritengono validi e adeguati per la situazione che si è studiata:
• sostegno alla genitorialità per il sig. (è auspicabile una maggior frequenza); CP_1
• spazio terapeutico di ascolto per i minori;
• In accordo con la dr.ssa Colombo, si ritiene auspicabile che i minori incontrino la madre, coadiuvati da un educatore professionale. Auspicabile è che, gli incontri, abbiano una cadenza settimanale e che ogni figlio abbia uno spazio individuale con la madre. Questa proposta si ritiene percorribile a fronte degli incontri spontanei avvenuti tra figli e madre e padre, da luglio 2023 ad oggi”.
Successivamente, con relazione depositata il 15/03/2024, i SS condividevano quanto emerso dalla
CT: “Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica in conclusione quanto segue. Alla data attuale permane una situazione di elevata tensione e conflittualità tra le figure genitoriali denotata dall'assenza di una autonoma comunicazione e dialogo volto al confronto e alla presa di accordi relativa ai minori.
Nel corso dei mesi si è assistita a una graduale apertura dei minori nei confronti della figura materna, ravvisata nella possibilità di strutturare brevi momenti di incontro e sporadiche comunicazioni libere.
I momenti di incontro però, sembrano caratterizzarsi di una significativa fatica e criticità che appare dettata anche dalla compresenza dei genitori a tali momenti. Si ritiene infatti che la forte conflittualità della coppia genitoriale possa intrudere nella possibilità di ricucire il legame con la madre. Pertanto si ritiene necessario il ripristino dello Spazio neutro, come luogo di incontro neutrale, alla presenza di un operatore esterno, incaricato e formato per poter garantire uno spazio relazionale autentico e scevro delle dinamiche prettamente degli adulti.
Lo scrivente servizio nutre, infatti, una certa preoccupazione relativa all'imminente conclusione dell'ambito valutativo di CT che si ritiene abbia largamente contribuito alla possibilità di creare i sopradescritti momenti di incontro. Sembrano ad oggi mancare i presupposti per poter garantire che tali momenti possano permanere con la conclusione della valutazione: tale aspetto rende maggiormente necessario il ripristino dello Spazio Neutro, insieme agli elementi di criticità sopra descritti.
Ciò anche in correlazione a una comunicazione tra i genitori che ancora oggi risulta motto difficoltosa per le dinamiche fortemente conflittuali ancora in essere tra i due.
Per questo motivo il Servizio scrivente ipotizza l'individuazione di un Coordinatore genitoriale cui venga dato mandato, nell'interesse dei minori, di lavorare con i genitori verso l'obiettivo di una concreta e pratica co-genitorialità, facilitando la costruzione di una efficace comunicazione circa le scelte e le informazioni che riguardano i minori.
pagina 12 di 21 Si ritiene al contempo utile, nell'interesse dei minori e della situazione familiari, la prosecuzione dei percorsi di sostegno in essere (supporto alla genitorialità e sostegno psicologico) per ciascun genitore”.
In data 18/03/2024 veniva pronunciata sentenza di separazione fra le parti (n. 408/2024). Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva previsto:
“- devono essere attuate le proposte operative suggerite dal CT, considerato che, pur essendovi stato un lieve miglioramento nei rapporti madre-figli, la situazione pare sostanzialmente in stallo, considerato che da settembre 2023 non risultano esservi state modifiche. In particolare, l'intervento di un educatore può essere funzionale a dare sostanza agli incontri madre-figli. La circostanza che i ragazzi i pomeriggi abbiano impegni sportivi e scolastici non consente sicuramente di ritenere sufficienti gli incontri settimanali di 15 / 30 minuti che ad oggi si svolgono, considerato che il recupero del rapporto con la madre deve ritenersi prioritario, anche a scapito di ulteriori attività;
- avendo la madre trovato occupazione, deve essere posto a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento, pari ad € 100,00 per figlio”.
Veniva, inoltre, accertato che i minori ed il padre non erano rientrati nella casa familiare nonostante l'assegnazione, come peraltro riportato anche nella CT e dai SS. Veniva, quindi, previsto che l'uso della casa fosse regolato dalle norme sulla comproprietà.
Successivamente il resistente, con istanza del 29/05/2024, chiedeva di autorizzare i figli ad andare almeno 10 giorni in Albania con il padre.
La CS con note del 28/06/2024 riportava lo stato di serenità dei minori, che si erano trasferiti con il padre in una villetta costruita da quest'ultimo a EL.
Riferivano di incontrare la mamma settimanalmente per circa una mezz'ora o al Parco Sempione o in una pasticceria per merenda, ritenendo tale modalità adeguata alle loro necessità, e dichiaravano di non voler cambiare e/o integrare lo svolgimento degli incontri con la mamma.
Manifestavano il forte desiderio di recarsi per un periodo di vacanza in Albania presso i nonni paterni, riferendo che era sempre stata un'abitudine familiare sino a due anni fa. Riportavano che si sarebbero recati nello stesso periodo anche gli zii paterni e cugini di DA presso i quali avevano abitato sino al trasferimento a EL.
La ricorrente, con replica di giugno 2024, segnalava la pendenza del procedimento penale n. 5728/22
R.G.N.R. nei confronti del SInor per inosservanza di provvedimenti, minacce, lesioni personali CP_1
e lesioni connesse alla circolazione, con citazione diretta a giudizio e udienza fissata per il 16/02/2026.
I SS, con relazione del 12/07/2024, descrivevano i minori come sereni e la nuova casa del padre come adeguata. Riportavano, inoltre, che i minori non avevano particolari problemi a scuola. Segnalavano,
pagina 13 di 21 però, il “persistere di una difficoltà di accesso da parte dei minori e, al contempo, una scarsa facilitazione e adesione anche da parte della figura paterna al progetto di aiuto e all'intervento da parte dei Servizi”. Circa il “periodo di vacanza in Albania, il Servizio non rileva alla data attuale motivi ostativi a tale viaggio.”
Nell'udienza del 17/07/2024 la ricorrente autorizzava il viaggio dei minori.
Con istanza del 03/10/2024, la ricorrente chiedeva di definire gli incontri madre-minori; d'estate si era previsto che facessero colazione con la madre la domenica ma questo avveniva solo due volte e poi dopo il ritorno dall'Albania i minori non rispondevano più alla madre.
Con decreto del 04/10/2024 si segnalava la vigenza del provvedimento del 14/03/2024 che dava mandato ai SS per regolare gli incontri madre e figli alla presenza dell'educatore.
Con relazione del 11/11/2024, i SS di EL, competenti a seguito del trasferimento dei minori, segnalavano:
pagina 14 di 21 ”
La ricorrente, con note dell'11/11/2024, segnalava che durante il colloquio congiunto organizzato presso l'Ente tra Gagliano e in data 05/11/2024, veniva determinato che la madre avrebbe visto i CP_1
figli secondo le seguenti modalità:
- Ogni Lunedì la madre andrà a prendere agli allenamenti e lo riaccompagna a casa;
CP_3
- Ogni Giovedì la madre andrà a prendere agli allenamenti e lo riaccompagna a casa;
CP_2
- Ogni Domenica sera, la madre insieme a e ceneranno insieme. CP_2 CP_3
Tale statuizione veniva immediatamente disattesa, persistendo la mancanza di visite madre-figli dal
28/07/2024.
In data 13/12/2024, la ricorrente faceva istanza di disporre un calendario visite straordinario per il periodo natalizio, cui il resistente replicava che la madre prendesse contatto direttamente con i figli ai fini di organizzare autonomamente gli incontri.
Il CS riferiva che i minori ribadivano come le continue richieste della madre non direttamente a loro
(riferivano, infatti, di non essere stati mai contattati dalla mamma né telefonicamente né tramite messaggi) per organizzare le visite, li portassero ad allontanarsi sempre più dalla stessa.
pagina 15 di 21 Con decreto del 19/12/2024 si disponeva che la madre dei minori potesse vederli durante il periodo di chiusura delle scuole almeno due volte (di più ove i minori avessero espresso una volontà in tal senso), in una data scelta dai minori insieme alla madre.
Madre e figli si trovavano per fare colazione, senza la presenza del SInor le mattine del 24 e 31 CP_1
dicembre.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
1) Affido e collocamento dei minori
All'esito dell'istruttoria, deve essere confermato l'affido dei minori al Comune di residenza in relazione all'ambito medico, scolastico, educativo, di collocamento e regolamentazione dei rapporti madre/figli, in considerazione delle conclusioni della CT, delle relazioni dei SS, dell'incapacità (o non volontà) del padre di accompagnare i minori in un sincero riavvicinamento alla figura materna, con conseguente compromissione del loro diritto alla bigenitorialità.
Indubbiamente, la madre commetteva alcuni errori nella gestione della separazione, come peraltro riconosciuto dalla stessa e per i quali si scusava (ad esempio, per aver lanciato verso i minori un piatto, senza colpirli). Dette condotte, però, di per sé non giustificherebbero il rifiuto della figura materna messo in atto dai minori, come evidenziato dal CS, dai SS e dalla CT. In particolare, quest'ultima rilevava:
“Si ritiene che i figli percepiscono la madre come genitore più caotico e aggressivo, che non è in grado di contrastare la forza paterna;
la calma del padre può conferire loro un senso di protezione.
Le dinamiche emerse dalla coppia genitoriale sono dinamiche che riguardano una coppia genitoriale coniugale dove le forze e le risorse dei due protagonisti si sono espresse sempre nel rispetto dell'uno dell'altro e, soprattutto la signora, è stata capace di sottomettersi alla forza e alla volontà del padre trovando, per tanti anni di vita matrimoniale, equilibri che hanno avuto una ricaduta positiva sulla crescita dei figli. I figli, hanno sempre ritenuto la madre un riferimento affettivo e affettuoso e con lei hanno avuto sempre un rapporto di scambio e di intimità. Il rapporto col padre è sempre stato un rapporto di rispetto, trasmesso anche dall'assoggettamento della madre verso il padre. La modalità comunicativa attuale della madre rimane troppo distonica rispetto alla modalità agita negli anni di matrimonio: i figli non la riconoscono”.
Inoltre, fra i due coniugi allo stato non vi è alcuna forma non solo di collaborazione, ma nemmeno di comunicazione. Il padre si trasferiva in una nuova casa a EL con i minori senza nemmeno avvisare la madre, né le trasmetteva alcuna informazione relativa ad altri aspetti della vita dei figli, coinvolgendola solo in caso di necessità di firma di documenti.
pagina 16 di 21 Si osserva, poi, che nel momento in cui non viene adottato esplicitamente alcun provvedimento (come da fine agosto 2024 a dicembre 2024), i minori sospendono ogni incontro con la madre.
Ancora, alcune delle allegazioni della madre su episodi di violenza nei propri confronti da parte del padre risultano suffragati dalla documentazione prodotta (si veda il verbale del PS del 12.12.2021 che riporta trauma contusivo con prognosi di 21 giorni - doc. 4 della ricorrente).
Inoltre, dalle registrazioni depositate dalla ricorrente su chiavetta USB l'11.11.2022 (file 6, 12), il tenore delle conversazioni risulta aggressivo.
In detto contesto, non si ravvisano soluzioni alternative all'affido all'ente, a tutela degli stessi minori.
Quanto al collocamento, deve essere confermato il collocamento dei minori presso il padre. CP_2 compirà diciott'anni a maggio 2025 e ha già quattordici anni. Considerata la loro età, la CP_3
necessità di non separare i fratelli, apparsi molto uniti, e tenuto conto del fatto che non sono emersi atti di violenza del padre nei loro confronti, si deve tenere conto della loro volontà, espressa sia al Giudice durante l'audizione che ai SS, al CT, al CS.
Quanto al rapporto madre/figli, considerato che i minori rifiutano di presentarsi a tutti gli incontri programmati dai SS, si dispone che la madre ed i minori continuino, al momento, ad incontrarsi con cadenza almeno settimanale, con accordi diretti fra la madre e i figli, senza la presenza del padre. In caso di mancato accordo, si dispone che la madre vada a recuperare i figli dagli allenamenti di calcio, come già previsto dai SS.
I SS sociali affidatari manterranno il monitoraggio e procederanno all'introduzione dell'ADM nonché, ove ne ravvisino i presupposti e costruito un rapporto di fiducia con i minori, a prevedere che agli incontri madre/figli partecipi anche un educatore al fine di dare sostanza e rendere significativi detti momenti.
Il CS riportava che i minori incontravano la madre il 24 ed il 31 dicembre 2024, con le consuete modalità (cioè in una pasticceria). “A tali ultimi incontri i minori hanno partecipato con piacere proprio perché è stata lasciata loro la libertà di confrontarsi con la mamma e decidere quando vedersi.
Il CS ritiene che sia proprio questa la modalità che intendano i minori quando chiedono “incontri liberi” con la mamma: ovvero che vi sia un contatto diretto tra la mamma ed i figli, senza alcun intermediario, dettato dalla spontaneità del momento sia da parte loro che da parte del genitore scevro da imposizioni od obblighi di sorta
Si ricorda, infatti, che e hanno da sempre comunicato a tutte le figure professionali CP_2 CP_3
presenti in questo giudizio (Giudice, CS, CT, Servizi Sociali) che i rapporti con la madre devono
pagina 17 di 21 essere lasciati alla loro libera determinazione, senza imposizioni e senza che vi sia l'intervento di nessuno”.
Al contempo, lo stesso CS rilevava che detta modalità di incontri, che andava avanti da settembre 2023
e che aveva subito una sospensione da settembre 2024 a dicembre 2024 per volontà dei minori, non era sufficiente per reintrodurre la figura materna nella vita dei minori.
Pertanto, considerate la volontà dei minori e la loro età, si deve tenere conto del loro desiderio di non essere forzati nell'instaurare nuovamente un significativo rapporto con la madre. Al contempo, è necessario che, laddove vi sia una maggiore disponibilità dei minori, vengano apprestati gli strumenti necessari per dare sostanza a questo rapporto.
Si invitano, inoltre, i genitori a proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità (quanto al padre) e nel percorso terapeutico già volontariamente intrapreso (quanto alla madre).
Dall'affido all'ente, infine, discende l'apertura della vigilanza.
2) Contributo economico
La madre domandava, in caso di collocamento dei minori presso il padre, di versare per ciascun figlio €
100. Chiedeva che le spese straordinarie venissero sostenute solo dal padre, il quale avrebbe inoltre percepito integralmente l'AU.
Il padre, invece, chiedeva che il contributo per figlio a carico della madre venisse quantificato in €150 per minore (aumentato ad € 250 nella comparsa conclusionale), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava di percepire integralmente l'AU.
Considerato che il padre è l'unico a provvedere al mantenimento diretto dei minori, dal deposito della sentenza, l'assegno a carico della madre deve essere aumentato ad € 150 per figlio. Le spese straordinarie, poi, devono essere poste al 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre. L'AU deve essere percepito interamente dal padre, essendovi su detto ultimo punto un accordo fra le parti.
Per il periodo precedente devono rimanere vigenti i provvedimenti provvisori di volta in volta assunti, considerati gli eventi succedutisi nel corso del procedimento (cambio di collocamento, reperimento di un'attività lavorativa da parte della madre, accordo delle parti sull'AU).
Le condizioni economiche delle parti sono le seguenti (si veda la documentazione depositata da ottobre
2024): il reddito lordo della ricorrente dalle due CU 2023 risulta di € 12.756 e dalle tre CU 2024 di €
11.746,16. Per entrambi gli anni, vi è una CU di INPS, in quanto la ricorrente lavorava solo per alcuni mesi e negli altri percepiva la Naspi.
pagina 18 di 21 Dalle nove buste paga relative al 2024, la ricorrente risulta sempre assunta a tempo determinato ed aver percepito € 8.527,65 netti, corrispondenti ad € 947,51 netti al mese (non si è tenuto conto della tredicesima).
Non risulta avere spese abitative, vivendo insieme ai propri genitori.
Le tre CU 2023 prodotte dal resistente, invece, riportano un reddito lordo di € 14.457. Per il 2023, le due CU2024 riportano il reddito lordo di € 17.400,75, come risulta anche dalle dichiarazioni dei redditi.
Per il 2024, il resistente depositava una sola busta paga di € 1.000 netti.
Si consideri, però, che il ricorrente ha aperto un'impresa artigiana, di cui è Controparte_6
socio unico e amministratore e dalla quale nel 2023 riceveva come compenso amministratore somme molto variabili, da € 1.000 ad € 3.500 netti al mese.
Inoltre dagli e/c 2024 risultano da gennaio a luglio versamenti in contanti pari ad € 3.550.
Il resistente percepisce anche l'AU, che ammonta ad € 400.
Spese di lite
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite fra le parti devono essere integralmente compensate e le spese di CT devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti.
Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Come risulta dall'ordinanza di nomina del CS, infatti, questa veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
pagina 19 di 21 Le spese del CS vengono liquidate tenendo conto che la sua nomina avveniva nel 2023 e, quindi, non svolgeva la medesima attività processuale delle altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) affida i minori e al Comune di residenza, allo stato EL, in CP_2 CP_3 relazione all'ambito sanitario, educativo, scolastico, di collocamento, regolamentazione dei rapporti madre/figli;
2) dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso il padre;
3) disciplina la frequentazione madre/figli come in parte motiva;
4) conferma il mandato ai Servizi Sociali di EL e DA per il mantenimento del monitoraggio e ai Servizi Sociali di EL per l'attivazione dell'educativa domiciliare presso la casa paterna e di tutti i necessari interventi a sostegno dei minori e per gli adempimenti di cui in parte motiva;
5) dispone che la ricorrente provveda al mantenimento ordinario dei figli minori versando al resistente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della sentenza, la somma di €
150 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il
30% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano. Per il periodo pregresso, si confermano i provvedimenti provvisori ed urgenti;
6) dispone che l'AU venga percepito dal padre;
7) condanna e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 CP_1 all'Erario – o al curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi €
4.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
8) pone le spese di CT definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
; CP_1
9) compensa le spese di lite fra i genitori dei minori;
10) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori e CP_2 CP_3
residenti in [...];
[...]
11) dispone che i SS del Comune di EL e di DA relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31 agosto 2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
pagina 20 di 21 Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di EL
e DA nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 6/02/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Prima CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Maria Eugenia Pupa Presidente
Dr.ssa Manuela Palvarini Giudice
Dr.ssa Alessandra Ardito Giudice Estensore
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 608/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
BARLOCCO ANNALISA con domicilio eletto come da procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. LOMBARDO CP_1 C.F._2
GAETANO con domicilio eletto come da procura in atti
RESISTENTE
e con il CS Avv. ADREANI PAOLA CP_2 CP_3
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 21 OGGETTO: condizioni successive alla pronuncia di separazione giudiziale
CONCLUSIONI
All'udienza del 12/11/2024, tenutasi ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Ricorrente:
“1) Confermare l'affidamento dei minori al Comune di EL, in quanto il Persona_1
SInor non ha adeguate capacità genitoriali, come certificato dalle relazioni dei Servizi Sociali e CP_1 dalla perizia della CT Dott.ssa , nonché stante l'attuale incapacità dei genitori di Per_2 relazionarsi correttamente per accordarsi circa l'andamento della vita dei figli, anche in forza del fatto che la OR ne è stata totalmente estromessa. Pt_1
2) e saranno collocati in egual misura presso l'abitazione materna e presso CP_2 CP_3
l'abitazione paterna di EL, ove hanno la residenza. Tale collocamento prevede che i minori stiano a settimane alterne con l'uno e con l'altro genitore, a decorrere dalla domenica sera.
3) Prevedere la corresponsione di un contributo al mantenimento dei figli da parte del padre a favore della madre di €. 150,00 ciascuno (totale €. 300,00).
4) Non è prevista la corresponsione di alcun contributo al mantenimento a favore di ciascun coniuge, i quali sono economicamente autosufficienti.
5) Le spese straordinarie a favore dei figli verranno sostenute al 100% dal SInor CP_1
6) La OR ed il SInor percepiranno l'Assegno Unico e Universale in ragione del Pt_1 CP_1
50% ciascuno.
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo SI. Giudice non dovesse ritenere di accogliere le condizioni di cui sopra, si chiede di accogliere le seguenti
CONDIZIONI
1) Confermare l'affidamento dei minori al Comune di EL, in quanto il SInor Persona_1
non ha adeguate capacità genitoriali, come certificato dalle relazioni dei Servizi Sociali e dalla CP_1 perizia della CT Dott.ssa , nonché stante l'attuale incapacità dei genitori di relazionarsi Per_2 correttamente per accordarsi circa l'andamento della vita dei figli, anche in forza del fatto che la
OR ne è stata totalmente estromessa. Pt_1
2) e saranno collocati prevalentemente presso il padre, con previsione di diritti di CP_2 CP_3
visita madre/figli con giorni ed orari ben precisi, che si chiede al Giudice di delineare, a seguito di un eventuale confronto con l'Ente affidatario.
pagina 2 di 21 3) Confermare la corresponsione del contributo al mantenimento da parte della OR a Pt_1
favore dei minori, nella misura già in essere di €. 100,00 a figlio, da versarsi entro ogni giorno 20 del mese.
4) Non è prevista la corresponsione di alcun contributo al mantenimento a favore di ciascun coniuge, i quali sono economicamente autosufficienti.
5) Le spese straordinarie a favore dei figli verranno sostenute al 100% dal SInor CP_1
6) Il SInor percepirà l'Assegno Unico e Universale in ragione del 100%. CP_1
- in ogni caso:
- valutato ed accertato il comportamento contra legem posto in essere dal SInor nei confronti CP_1 della OR , in totale lesione del diritto alla bigenitorialità di quest'ultima e fortemente Pt_1
ostativo alla collaborazione genitoriale, come meglio e già argomentato negli atti depositati e nei verbali d'udienza, nonché dimostrato documentalmente, adottare ogni più opportuno provvedimento
e/o sanzione previsti dalla legge.
- con vittoria di spese diritti ed onorari.”
Resistente:
“1) PRONUNCIARE sentenza definitiva di separazione dei coniugi, con riferimento al matrimonio contratto in Legnano in data 19.11.2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 74, P. I, anno 2005);
2) DISPORRE l'affidamento congiunto dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso il padre;
3) FISSARE adeguati spazi di visita e frequentazione tra la madre ed i figli minori, con necessario intervento dei Servizi Sociali competenti, tenendo conto dei desiderata dei minori medesimi, uno dei quali prossimo alla maggiore età, e l'altro adolescente, di evitare un palinsesto predefinito ed imposto, preferendo una modalità aperta e quindi ad impulso dei figli medesimi, che si attiveranno al contatto diretto con la rispettiva madre, coadiuvati in questo dal genitore collocatario;
4) DISPORRE in capo alla madre, un assegno di contributo al mantenimento, nella misura di €
150,00 per ciascun figlio, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo il
Protocollo in uso presso la Corte d'Appello di Milano e con assegno unico in forma esclusiva in favore del padre, alla luce dell'esigua somma in punto contributo ordinario, nonché agli importanti oneri di mantenimento diretto del padre.”
Curatore speciale:
pagina 3 di 21 “ e hanno manifestato la volontà di essere nuovamente sentiti personalmente dal CP_2 CP_3
Giudice, pur ribadendo la loro posizione così come espressa negli atti, ovvero che l'Ill.mo Tribunale voglia tener conto della volontà espressa dai minori nell'adozione dei provvedimenti loro concernenti”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
I SIg.ri e contraevano matrimonio civile in Parte_1 CP_1
Legnano in data 19/11/2005 (matrimonio trascritto nei registri degli atti di matrimonio di detto Comune al n. 74, P. I, anno 2005).
Dall'unione nascevano il 26/05/2007 e il 01/02/2011. CP_2 CP_3
I coniugi acquistavano in data 23/12/2009 in comunione e con quote uguali la casa familiare sita in
DA.
Con ricorso depositato in data 09/02/2022 la SI.ra adiva il Tribunale Parte_1 in epigrafe chiedendo l'emissione della pronuncia di separazione stante l'intollerabilità della convivenza coniugale.
All'udienza Presidenziale del 05/04/2022, nella contumacia del resistente, le parti venivano autorizzate a vivere separatamente e venivano adottati i seguenti provvedimenti provvisori:
“1) I figli sono affidati congiuntamente ai genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2) la casa coniugale, con quanto l'arreda viene assegnata alla madre, la quale l'abiterà con i figli;
3) il marito lascerà la casa entro tre giorni da oggi;
4) il padre potrà tenere con sé i figli: un pomeriggio alla settimana, di preferenza il martedì o il mercoledì, dalle 17,00 alle 21,00; a fine-settimana alterni, dal venerdì pomeriggio dall'uscita di scuola, alla domenica sera alle ore 21,00; sempre secondo il criterio dell'alternanza, durante le vacanze natalizie dal 23 al 30 dicembre, ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le vacanze pasquali tre giorni consecutivi;
tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive con divieto di espatrio se non con il consenso della madre;
5) il padre verserà alla madre, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, l'importo di € 250,00 mensili per ciascun figlio, importo da versarsi entro il 10 di ogni mese, a decorrere dal presente mese,
e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, dentistiche, scolastiche, ludico-sportive), preventivamente concordate e debitamente documentate, salvo urgenza;
l'assegno unico per i figli sarà percepito dalla madre;
pagina 4 di 21 6) il mutuo gravante sull'abitazione familiare sarà pagato come per legge e per contratto al 50% tra i due comproprietari”.
Successivamente, in data 08/06/2022, provvedeva a costituirsi il SI. mediante CP_1
comparsa di risposta con la quale aderiva alla domanda di separazione formulando autonome istanze in ordine alla regolamentazione dei rapporti conseguenti.
All'udienza del 22/06/2022 le parti dichiaravano di aver messo in vendita la casa familiare, concordavano che le rate del mutuo venissero pagate dal resistente e che l'importo di tali rate, a partire da quella di luglio 2022 compreso, venisse distratto a favore del resistente dal ricavato dalla vendita.
Inoltre, si accordavano per avvicendarsi ogni tre giorni nell'immobile con domeniche alternate, con mantenimento diretto dei figli per le spese ordinarie e spese straordinarie interamente a carico del padre.
Con istanza del 28/10/2022 la ricorrente segnalava il mancato rispetto dei provvedimenti presidenziali da parte del resistente, che si tratteneva nella casa familiare nei giorni di spettanza materna, denigrando la moglie anche davanti ai figli, oppure, sempre nei giorni di spettanza materna, portava i figli a dormire con sé da suo fratello.
La ricorrente sosteneva l'assenza di volontà del marito di vendere l'immobile. Date le supposte violazioni dei provvedimenti presidenziali, chiedeva la riassegnazione della casa coniugale con permesso di cambiare la serratura della porta e l'intervento dei SS per verificare lo stato di alienazione parentale dei figli a danno della madre.
Il resistente negava di aver violato i provvedimenti presidenziali e, anzi, sosteneva che la moglie in più occasioni non faceva rientro a casa nei giorni di sua spettanza, sicché lui doveva occuparsi dei figli.
Riportava l'esistenza sulla casa di un'ipoteca per garantire il pagamento di un debito con l'erario da saldare a rate, circostanza ostativa ad una vendita, allo stato, dell'immobile.
Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa al padre e la previsione di un assegno a carico della madre nella misura di € 400 per ciascun figlio.
Con ordinanza del 30/12/2022 veniva nominato il CS per i minori e disposto l'intervento dei SS, con godimento provvisorio della casa da parte della madre, vista la disponibilità data dal padre nell'udienza del 07/12/2022 e ripristino dei provvedimenti presidenziali per il resto.
Con istanza del 16/01/2023 il resistente segnalava che la moglie aveva cambiato la serratura di casa e che i figli desideravano stare con il padre. Chiedeva, pertanto, l'assegnazione della casa coniugale e il collocamento presso di sé dei minori con contributo da fissarsi a carico della madre.
pagina 5 di 21 Con relazione del 16/01/2023 i SS confermavano che i figli dal 07/01/2023 non volevano far rientro presso l'abitazione materna, desiderando stare con il padre e rifiutando le visite e i contatti con la madre.
La madre comunicava ai SS che nel 2021 maturava la decisione della separazione entrando in depressione e diminuendo il tempo trascorso con i figli, per cui iniziava a luglio 2022 un percorso di supporto psicologico presso il consultorio. Questo distacco della madre allontanava i figli dalla stessa.
In data 24/01/2023 veniva depositata un'annotazione di PG a seguito di una richiesta di intervento della madre, in quanto i minori si trovavano con il padre presso la casa dello zio paterno e non rientravano nella casa familiare. Dall'annotazione risultava che erano i minori a voler rimanere con il padre nella casa dello zio.
La ricorrente, in replica all'istanza del resistente e allegando una condotta di alienazione parentale, chiedeva affido esclusivo a sé o in subordine al Comune di DA, con incontri padre/figli in modalità protetta, oltre a CT psichiatrica o in subordine genitoriale sul marito.
All'udienza del 16/02/2023 il CS riferiva di aver trovato i minori tranquilli, attualmente domiciliati con il padre nella casa dello zio paterno insieme ai loro cugini e soddisfatti di questa collocazione, non disponibili ad avere contatti con la madre, per le sue modalità verbali aggressive.
Alla domanda della CS se, nell'ambito di questa collocazione in essere, pensavano di vedere la mamma nei fine settimana alternati o durante la settimana, rispondevano “che se sarà così deciso lo faranno, ma di non sentirsela al momento”. Co La riportava di non aver notato condizionamenti paterni.
I SS proponevano lo SN per riavvicinare i minori alla madre.
Nella medesima udienza si procedeva all'audizione dei minori alla presenza del CS, i quali riferivano di voler stare con il papà e di non aver subito condizionamenti. La madre aveva promesso loro un atteggiamento diverso che invece non era migliorato. Si impegnavano con il Giudice a collaborare per migliorare il rapporto con la mamma. Co Il auspicava un avvicinamento dei minori con la mamma, proponendo un collocamento paterno con diritto di visita della madre singolarmente, in modo da permettere a ciascun figlio di riallacciare il proprio rapporto con la mamma.
Sentiti i SS riferivano la necessità di preparare i ragazzi con alcuni colloqui, fatti gli approfondimenti, prima degli incontri tra la madre ed i ragazzi.
Il 18/02/2023 veniva emessa la seguente ordinanza:
“sospende il palinsesto attuale;
pagina 6 di 21 dispone l'affido dei minori all'ente, il quale regolerà i rapporti dei minori con i genitori, avviando quanto ai rapporti madre/figli gli incontri in SN, e metterà in atto gli interventi indicati nella relazione ultima nei limiti in cui non già coperti dall'indagine delegata al CT, procedersi ad una CT avente ad oggetto il ss. quesito: dispone dica il CT, acquisita la documentazione necessaria, letti gli atti, assunte le necessarie informazioni presso istituzioni o figure professionali pubbliche o private che possano fornire elementi utili ai fini della consulenza, sostenuti colloqui con le parti e con i soggetti estranei al nucleo familiare ristretto, effettuate le indispensabili indagini, sentiti i minori, quali siano le condizioni familiari ed ambientali in cui vivono attualmente questi ultimi, quale sia il loro stato materiale, psicologico ed emotivo, e, avendo riguardo al preminente interesse dei figli, come debba essere regolato il regime di affido, sperimentando comunque modalità e tempi di incontro tra di loro e la madre – dando alle parti le necessarie indicazioni -, verificando nel contempo se entrambi i genitori sono nelle condizioni per assolvere adeguatamente ai propri compiti, se sono collaborativi, quali percorsi terapeutici debbano essere eventualmente intrapresi da uno od entrambi, aiutando le parti a rapportarsi correttamente in modo da addivenire ad una cogestione della genitorialità, formulando quindi il proprio motivato parere in ordine alle modalità di affido e di collocazione dei minori in modo da assicurare a questi ultimi adeguata cura ed educazione, chiarando come debbano essere a tal fine regolamentati i rapporti con il genitore non affidario/collocatario; precisa che il CT sperimenterà le modalità di affido che riterrà più adeguate per verificare la bontà di tali indicazioni, dando le opportune indicazioni anche ai SS, e questo per un periodo di un mese, depositando la relazione conclusiva solo all'esito di tale sperimentazione;
nomina per l'incombente la D.ssa ”. Persona_3
Il 22.3.2023 veniva depositato dal PM l'avviso di conclusione delle indagini disposto nei confronti del resistente per violazione dei provvedimenti giudiziali emessi nell'ambito della separazione e per i seguenti reati:
pagina 7 di 21 Con ordinanza del 27/04/2023, sentite le parti, il CS ed il CT (che aveva nel frattempo avuto dei colloqui con i minori), si prevedeva l'organizzazione da parte dei SS degli incontri madre/figli in SN ovvero all'esterno ma con la presenza di un educatore (opzione preferibile), raccordandosi con il CT per dargli contezza dell'andamento di tale percorso;
l'assegnazione della casa al padre per viverci con i minori con spese straordinarie al 50%, nessun contributo a carico della madre e AU al padre. Si ribadiva che i documenti dei minori dovevano essere nella disponibilità del genitore collocatario, come già disposto con ordinanza del 18/02/2023.
In data 26/05/2023 il resistente faceva istanza per portare i minori 14 giorni in Albania d'estate.
I SS, con relazione del 22/06/2023, rilevavano l'elevata tensione e conflittualità genitoriale, ravvisando l'utilità di un Co.Ge. Ritenevano non vi fossero condizioni emotive dei minori per il ripristino dei rapporti con la madre, essendo previamente necessario il percorso terapeutico presso CTA. Riportavano che minori e padre vedevano le decisioni del giudizio e delle istituzioni come imposizioni trascuranti la loro volontà.
In relazione alla scuola, riferivano l'assenza di criticità di e il calo di rendimento di CP_3 CP_2
dopo le vacanze di Natale.
Nell'udienza del 28/06/2023, la CT, sentita sullo stato del percorso, riferiva quanto segue:
“ADR inizialmente sembrava che i ragazzi potessero incontrare la madre presso la CT tenuto conto dei rapporti pregressi e del riconoscimento da parte del padre delle capacità di accudimento materne.
pagina 8 di 21 Per tale ragione si era chiesto al padre di supportare i figli rispetto all'avvicinamento alla madre.
Purtroppo i ragazzi non si sono presentati all'appuntamento fissato, come preannunciato dal padre che riferiva del rifiuto dei ragazzi.
ADR li avrebbe dovuto accompagnarli il padre.
ADR preso atto di questa situazione, che è del 5 giugno, è stata attivata la rete anche attraverso il CS.
E' stato proposto un sostegno alla genitorialità per il padre, che ha accettato, ed un percorso per i minori presso il CTA, che ha esperienza rispetto a questo tipo di problemi. Stiamo aspettando un assenso paterno rispetto a quest'ultimo percorso. Di massima i minori sono riluttanti rispetto a tutto, non vogliono essere disturbati.
[…] escludendo dalla loro vita la madre, cosa che è estremamente problematica, è come se non si capisse cosa significhi per un figlio l'idea di non avere una madre.”
Rispetto al viaggio in Albania, il CT riteneva allo stato più adatto un ambiente più neutro per una vacanza.
In occasione dell'incontro presso lo studio della CT del 03/07/2023, i minori non si presentavano e neanche il padre.
Con ordinanza del 05/07/2023 veniva rigettata l'istanza del resistente di portare i figli in Albania per evitare in questa fase un appiattimento sul ramo paterno.
Con nota del 14/07/2023 la CT riferiva sull'incontro avvenuto l'11/07/2023 presso la casa familiare con i quattro membri del nucleo, ove i figli si ritiravano dall'abbraccio materno, arrabbiati per l'episodio passato in cui la madre aveva lanciato loro un piatto e per aver impedito il viaggio in
Albania.
Lasciato il tempo ai ragazzi di pensare se potevano accettare di preparare il tiramisù con la madre e la
Consulente, i figli non erano disponibili ed erano risentiti per il fatto di non essere ascoltati e seguiti nella loro decisione di non incontrare la madre.
La CT riteneva necessario rispettare e nella loro richiesta di non voler incontrare la CP_2 CP_3
madre, tuttavia pattuendo con loro un tempo massimo. Riteneva possibile uno sblocco dei minori con attività ludiche e ricreative, proponendo loro solo in un secondo tempo l'opportunità di un percorso psicoterapeutico in quanto l'imposizione del percorso in quel momento li avrebbe portati a considerare, erroneamente, la madre come artefice di tutto.
Con nota del 12/09/2023 la CT segnalava che i minori, nel corso del mese di agosto, accettavano altri incontri con la madre: due a Cislago e uno presso il parco di Legnano. Inoltre, l'avvicinamento tra i genitori e figli, seppur lento, permetteva alla madre di accedere alla comunicazione telefonica e messaggistica con i figli. I genitori riferivano una loro comunicazione più semplice ed efficace.
pagina 9 di 21 La CT ipotizzava che la famiglia, seppur lentamente, avrebbe potuto in autonomia trovare un nuovo equilibrio relazionale.
La CT ribadiva che gli interventi predisposti, educativi e psicoterapeutici, per e CP_3 CP_2
meritavano una sospensione poiché, se prepotentemente attuati, avrebbero generato nei minori una chiusura emotiva sia per il lavoro proposto, sia nei confronti della madre.
In data 01/03/2024 veniva depositato l'elaborato del CT, che dava atto che non era mai stato possibile iniziare l'attività di Spazio Neutro per il rifiuto dei minori, mentre il padre aveva iniziato il percorso di sostegno alla genitorialità effettuando, però, solo cinque incontri.
La CT, al cui elaborato si rinvia e le cui conclusioni questo Giudice condivide in quanto le considerazioni svolte dal Ctu sono frutto di seria e completa valutazione degli elementi in atti e dalle stesse non emergono incoerenze ovvero contraddizioni logiche, così concludeva:
“In conclusione, si ritiene che il sig. deve accedere ad un più ampio sostegno genitoriale per CP_1
poter rinfrancare e sviluppare le aree della sua genitorialità che risultano fortemente compromesse
Un intervento professionale e un sostegno psicologico possono essere essenziali per affrontare questi problemi in modo costruttivo, al fine di garantire il benessere dei figli, contribuendo alla creazione di un ambiente familiare più sano…
In sintesi si ritiene che la signora abbia delle buone competenze genitoriali che si sono Pt_1 esplicate soprattutto durante la separazione e dopo l'interruzione dei rapporti tra lei e i figli. Ha sempre rispettato l'opinione dei figli, è stata sempre capace di collaborare con gli operatori, fidandosi ed affidandosi ed è stata capace di chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.
Inoltre, è stata in grado di conservare un atteggiamento composto e adeguato, nonostante la sua situazione personale sia drammaticamente cambiata a seguito della separazione: ha perso
l'abitazione, il contatto con i figli e la tranquillità di poter lavorare serenamente.
Il grido d'aiuto della sig.ra arriva forte e pretende una risposta “dai processi giudiziari in Pt_1 corso”. Si ritiene che il suo pensiero sia logico, sostenuto da un corretto giudizio di realtà e che sia privo di dispercezioni. Il suo tono emotivo è sempre adeguato al contenuto dei suoi discorsi.
Le sue esperienze di vita traumatiche, esperite nell'ambito della sua famiglia d'origine, hanno la possibilità di essere accolte e rielaborate all'interno del percorso psicoterapeutico che la si.ra
ha attivato autonomamente… Pt_1
Si ritiene che il genitore collocatario, preferito dai figli, abbia molta responsabilità nella gestione delle visite tra i figli e l'altro genitore. Il bilancio che si può condividere, con tutti i professionisti coinvolti nelle dinamiche familiari della famiglia è che il sig. non è in grado di guidare i CP_5 CP_1
figli verso scelte che si ritengono importanti per lo sviluppo psichico dei minori: non è in grado di
pagina 10 di 21 sostenerli nel riavvicinamento alla figura materna e non è in grado di accompagnarli al percorso psicoterapeutico o agli incontri predisposti in spazio neutro. Si ritiene, pertanto che non ha alcun ascendente sui figli e non è in grado di guidarli né nel presente e, si ipotizza, nemmeno nel futuro, nelle scelte di vita più adeguate alla loro crescita.
Il risultato di questo lungo periodo di osservazione della famiglia, in cui si è dato molto spazio alle parole e alle affermazioni del sig. si è osservato che i minori hanno minimamente e solo CP_1
formalmente recuperato la relazione con la madre.
• Non si ritiene sufficiente il tempo dedicato agli incontri: 10/15 minuti a settimana;
• Non si ritiene che gli incontri siano significativi: i minori non sanno nulla di mamma;
• Non si ritiene il sig. essere un genitore competente, in questa situazione familiare, nel sostenere CP_1
i suoi figli nel riavvicinamento con la madre (attualità) e, presumibilmente, nel sostegno delle scelte future dei minori stessi;
• Si ritiene che i figli e non siano in grado di esprimere un loro pensiero o opinione CP_3 CP_2
libera e sostenibile: nelle osservazioni fino ad ora effettuate il padre è sempre stato presente agli incontri, tranne che nell'ultimo colloquio di febbraio 24, presso lo studio della Consulente;
• Si ritiene, dall'osservazione dell'incontro effettuata il 1/2/24, presso lo studio della Consulente, che
presenta un pensiero fragile, con capacità di logica compromesse, poiché per sostenere ciò che CP_3
dice deve travisare la realtà.
• Si ritiene che i minori e , attraverso le interviste individuali, le osservazioni dirette CP_2 CP_3
degli incontri con entrambi i genitori, hanno espresso sempre le stesse opinioni, poco sostenibili e molto esigue. È stato affermato, dal padre, che i minori hanno la possibilità di "decidere liberamente" sugli incontri con la madre. Tuttavia, si ritiene che tale libertà possa essere compromessa dalla presenza di un atteggiamento oppositivo da parte del padre. Infatti, si è registrato, nel corso delle osservazioni effettuate, che il padre ritiene la sig.ra responsabile di ogni azione che avviene Pt_1
intorno ai minori, attribuendole un significato negativo e/o di disturbo: chiama presto/tardi, insiste per gli incontri, per le chiamate, per i messaggi, chiama i Carabinieri, il Giudice, la CT, i servizi sociali ecc.
• Si ritiene che i minori, in un rapido futuro, potrebbero esprimere “un senso di colpa” per aver rifiutato la madre.
• Si ritiene che i minori, attualmente, vivano in un ambiente familiare poco adeguato allo sviluppo delle loro capacità emotivo/affettive e al recupero della relazione con la madre;
• Si ritiene che sia leso il diritto dei minori alla bigenitorialità.
pagina 11 di 21 Si ritiene di aver proposto, nel corso dei lavori peritali, molti interventi che, ancora oggi si ritengono validi e adeguati per la situazione che si è studiata:
• sostegno alla genitorialità per il sig. (è auspicabile una maggior frequenza); CP_1
• spazio terapeutico di ascolto per i minori;
• In accordo con la dr.ssa Colombo, si ritiene auspicabile che i minori incontrino la madre, coadiuvati da un educatore professionale. Auspicabile è che, gli incontri, abbiano una cadenza settimanale e che ogni figlio abbia uno spazio individuale con la madre. Questa proposta si ritiene percorribile a fronte degli incontri spontanei avvenuti tra figli e madre e padre, da luglio 2023 ad oggi”.
Successivamente, con relazione depositata il 15/03/2024, i SS condividevano quanto emerso dalla
CT: “Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica in conclusione quanto segue. Alla data attuale permane una situazione di elevata tensione e conflittualità tra le figure genitoriali denotata dall'assenza di una autonoma comunicazione e dialogo volto al confronto e alla presa di accordi relativa ai minori.
Nel corso dei mesi si è assistita a una graduale apertura dei minori nei confronti della figura materna, ravvisata nella possibilità di strutturare brevi momenti di incontro e sporadiche comunicazioni libere.
I momenti di incontro però, sembrano caratterizzarsi di una significativa fatica e criticità che appare dettata anche dalla compresenza dei genitori a tali momenti. Si ritiene infatti che la forte conflittualità della coppia genitoriale possa intrudere nella possibilità di ricucire il legame con la madre. Pertanto si ritiene necessario il ripristino dello Spazio neutro, come luogo di incontro neutrale, alla presenza di un operatore esterno, incaricato e formato per poter garantire uno spazio relazionale autentico e scevro delle dinamiche prettamente degli adulti.
Lo scrivente servizio nutre, infatti, una certa preoccupazione relativa all'imminente conclusione dell'ambito valutativo di CT che si ritiene abbia largamente contribuito alla possibilità di creare i sopradescritti momenti di incontro. Sembrano ad oggi mancare i presupposti per poter garantire che tali momenti possano permanere con la conclusione della valutazione: tale aspetto rende maggiormente necessario il ripristino dello Spazio Neutro, insieme agli elementi di criticità sopra descritti.
Ciò anche in correlazione a una comunicazione tra i genitori che ancora oggi risulta motto difficoltosa per le dinamiche fortemente conflittuali ancora in essere tra i due.
Per questo motivo il Servizio scrivente ipotizza l'individuazione di un Coordinatore genitoriale cui venga dato mandato, nell'interesse dei minori, di lavorare con i genitori verso l'obiettivo di una concreta e pratica co-genitorialità, facilitando la costruzione di una efficace comunicazione circa le scelte e le informazioni che riguardano i minori.
pagina 12 di 21 Si ritiene al contempo utile, nell'interesse dei minori e della situazione familiari, la prosecuzione dei percorsi di sostegno in essere (supporto alla genitorialità e sostegno psicologico) per ciascun genitore”.
In data 18/03/2024 veniva pronunciata sentenza di separazione fra le parti (n. 408/2024). Con ordinanza emessa in pari data la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva previsto:
“- devono essere attuate le proposte operative suggerite dal CT, considerato che, pur essendovi stato un lieve miglioramento nei rapporti madre-figli, la situazione pare sostanzialmente in stallo, considerato che da settembre 2023 non risultano esservi state modifiche. In particolare, l'intervento di un educatore può essere funzionale a dare sostanza agli incontri madre-figli. La circostanza che i ragazzi i pomeriggi abbiano impegni sportivi e scolastici non consente sicuramente di ritenere sufficienti gli incontri settimanali di 15 / 30 minuti che ad oggi si svolgono, considerato che il recupero del rapporto con la madre deve ritenersi prioritario, anche a scapito di ulteriori attività;
- avendo la madre trovato occupazione, deve essere posto a carico di quest'ultima un assegno di mantenimento, pari ad € 100,00 per figlio”.
Veniva, inoltre, accertato che i minori ed il padre non erano rientrati nella casa familiare nonostante l'assegnazione, come peraltro riportato anche nella CT e dai SS. Veniva, quindi, previsto che l'uso della casa fosse regolato dalle norme sulla comproprietà.
Successivamente il resistente, con istanza del 29/05/2024, chiedeva di autorizzare i figli ad andare almeno 10 giorni in Albania con il padre.
La CS con note del 28/06/2024 riportava lo stato di serenità dei minori, che si erano trasferiti con il padre in una villetta costruita da quest'ultimo a EL.
Riferivano di incontrare la mamma settimanalmente per circa una mezz'ora o al Parco Sempione o in una pasticceria per merenda, ritenendo tale modalità adeguata alle loro necessità, e dichiaravano di non voler cambiare e/o integrare lo svolgimento degli incontri con la mamma.
Manifestavano il forte desiderio di recarsi per un periodo di vacanza in Albania presso i nonni paterni, riferendo che era sempre stata un'abitudine familiare sino a due anni fa. Riportavano che si sarebbero recati nello stesso periodo anche gli zii paterni e cugini di DA presso i quali avevano abitato sino al trasferimento a EL.
La ricorrente, con replica di giugno 2024, segnalava la pendenza del procedimento penale n. 5728/22
R.G.N.R. nei confronti del SInor per inosservanza di provvedimenti, minacce, lesioni personali CP_1
e lesioni connesse alla circolazione, con citazione diretta a giudizio e udienza fissata per il 16/02/2026.
I SS, con relazione del 12/07/2024, descrivevano i minori come sereni e la nuova casa del padre come adeguata. Riportavano, inoltre, che i minori non avevano particolari problemi a scuola. Segnalavano,
pagina 13 di 21 però, il “persistere di una difficoltà di accesso da parte dei minori e, al contempo, una scarsa facilitazione e adesione anche da parte della figura paterna al progetto di aiuto e all'intervento da parte dei Servizi”. Circa il “periodo di vacanza in Albania, il Servizio non rileva alla data attuale motivi ostativi a tale viaggio.”
Nell'udienza del 17/07/2024 la ricorrente autorizzava il viaggio dei minori.
Con istanza del 03/10/2024, la ricorrente chiedeva di definire gli incontri madre-minori; d'estate si era previsto che facessero colazione con la madre la domenica ma questo avveniva solo due volte e poi dopo il ritorno dall'Albania i minori non rispondevano più alla madre.
Con decreto del 04/10/2024 si segnalava la vigenza del provvedimento del 14/03/2024 che dava mandato ai SS per regolare gli incontri madre e figli alla presenza dell'educatore.
Con relazione del 11/11/2024, i SS di EL, competenti a seguito del trasferimento dei minori, segnalavano:
pagina 14 di 21 ”
La ricorrente, con note dell'11/11/2024, segnalava che durante il colloquio congiunto organizzato presso l'Ente tra Gagliano e in data 05/11/2024, veniva determinato che la madre avrebbe visto i CP_1
figli secondo le seguenti modalità:
- Ogni Lunedì la madre andrà a prendere agli allenamenti e lo riaccompagna a casa;
CP_3
- Ogni Giovedì la madre andrà a prendere agli allenamenti e lo riaccompagna a casa;
CP_2
- Ogni Domenica sera, la madre insieme a e ceneranno insieme. CP_2 CP_3
Tale statuizione veniva immediatamente disattesa, persistendo la mancanza di visite madre-figli dal
28/07/2024.
In data 13/12/2024, la ricorrente faceva istanza di disporre un calendario visite straordinario per il periodo natalizio, cui il resistente replicava che la madre prendesse contatto direttamente con i figli ai fini di organizzare autonomamente gli incontri.
Il CS riferiva che i minori ribadivano come le continue richieste della madre non direttamente a loro
(riferivano, infatti, di non essere stati mai contattati dalla mamma né telefonicamente né tramite messaggi) per organizzare le visite, li portassero ad allontanarsi sempre più dalla stessa.
pagina 15 di 21 Con decreto del 19/12/2024 si disponeva che la madre dei minori potesse vederli durante il periodo di chiusura delle scuole almeno due volte (di più ove i minori avessero espresso una volontà in tal senso), in una data scelta dai minori insieme alla madre.
Madre e figli si trovavano per fare colazione, senza la presenza del SInor le mattine del 24 e 31 CP_1
dicembre.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza.
1) Affido e collocamento dei minori
All'esito dell'istruttoria, deve essere confermato l'affido dei minori al Comune di residenza in relazione all'ambito medico, scolastico, educativo, di collocamento e regolamentazione dei rapporti madre/figli, in considerazione delle conclusioni della CT, delle relazioni dei SS, dell'incapacità (o non volontà) del padre di accompagnare i minori in un sincero riavvicinamento alla figura materna, con conseguente compromissione del loro diritto alla bigenitorialità.
Indubbiamente, la madre commetteva alcuni errori nella gestione della separazione, come peraltro riconosciuto dalla stessa e per i quali si scusava (ad esempio, per aver lanciato verso i minori un piatto, senza colpirli). Dette condotte, però, di per sé non giustificherebbero il rifiuto della figura materna messo in atto dai minori, come evidenziato dal CS, dai SS e dalla CT. In particolare, quest'ultima rilevava:
“Si ritiene che i figli percepiscono la madre come genitore più caotico e aggressivo, che non è in grado di contrastare la forza paterna;
la calma del padre può conferire loro un senso di protezione.
Le dinamiche emerse dalla coppia genitoriale sono dinamiche che riguardano una coppia genitoriale coniugale dove le forze e le risorse dei due protagonisti si sono espresse sempre nel rispetto dell'uno dell'altro e, soprattutto la signora, è stata capace di sottomettersi alla forza e alla volontà del padre trovando, per tanti anni di vita matrimoniale, equilibri che hanno avuto una ricaduta positiva sulla crescita dei figli. I figli, hanno sempre ritenuto la madre un riferimento affettivo e affettuoso e con lei hanno avuto sempre un rapporto di scambio e di intimità. Il rapporto col padre è sempre stato un rapporto di rispetto, trasmesso anche dall'assoggettamento della madre verso il padre. La modalità comunicativa attuale della madre rimane troppo distonica rispetto alla modalità agita negli anni di matrimonio: i figli non la riconoscono”.
Inoltre, fra i due coniugi allo stato non vi è alcuna forma non solo di collaborazione, ma nemmeno di comunicazione. Il padre si trasferiva in una nuova casa a EL con i minori senza nemmeno avvisare la madre, né le trasmetteva alcuna informazione relativa ad altri aspetti della vita dei figli, coinvolgendola solo in caso di necessità di firma di documenti.
pagina 16 di 21 Si osserva, poi, che nel momento in cui non viene adottato esplicitamente alcun provvedimento (come da fine agosto 2024 a dicembre 2024), i minori sospendono ogni incontro con la madre.
Ancora, alcune delle allegazioni della madre su episodi di violenza nei propri confronti da parte del padre risultano suffragati dalla documentazione prodotta (si veda il verbale del PS del 12.12.2021 che riporta trauma contusivo con prognosi di 21 giorni - doc. 4 della ricorrente).
Inoltre, dalle registrazioni depositate dalla ricorrente su chiavetta USB l'11.11.2022 (file 6, 12), il tenore delle conversazioni risulta aggressivo.
In detto contesto, non si ravvisano soluzioni alternative all'affido all'ente, a tutela degli stessi minori.
Quanto al collocamento, deve essere confermato il collocamento dei minori presso il padre. CP_2 compirà diciott'anni a maggio 2025 e ha già quattordici anni. Considerata la loro età, la CP_3
necessità di non separare i fratelli, apparsi molto uniti, e tenuto conto del fatto che non sono emersi atti di violenza del padre nei loro confronti, si deve tenere conto della loro volontà, espressa sia al Giudice durante l'audizione che ai SS, al CT, al CS.
Quanto al rapporto madre/figli, considerato che i minori rifiutano di presentarsi a tutti gli incontri programmati dai SS, si dispone che la madre ed i minori continuino, al momento, ad incontrarsi con cadenza almeno settimanale, con accordi diretti fra la madre e i figli, senza la presenza del padre. In caso di mancato accordo, si dispone che la madre vada a recuperare i figli dagli allenamenti di calcio, come già previsto dai SS.
I SS sociali affidatari manterranno il monitoraggio e procederanno all'introduzione dell'ADM nonché, ove ne ravvisino i presupposti e costruito un rapporto di fiducia con i minori, a prevedere che agli incontri madre/figli partecipi anche un educatore al fine di dare sostanza e rendere significativi detti momenti.
Il CS riportava che i minori incontravano la madre il 24 ed il 31 dicembre 2024, con le consuete modalità (cioè in una pasticceria). “A tali ultimi incontri i minori hanno partecipato con piacere proprio perché è stata lasciata loro la libertà di confrontarsi con la mamma e decidere quando vedersi.
Il CS ritiene che sia proprio questa la modalità che intendano i minori quando chiedono “incontri liberi” con la mamma: ovvero che vi sia un contatto diretto tra la mamma ed i figli, senza alcun intermediario, dettato dalla spontaneità del momento sia da parte loro che da parte del genitore scevro da imposizioni od obblighi di sorta
Si ricorda, infatti, che e hanno da sempre comunicato a tutte le figure professionali CP_2 CP_3
presenti in questo giudizio (Giudice, CS, CT, Servizi Sociali) che i rapporti con la madre devono
pagina 17 di 21 essere lasciati alla loro libera determinazione, senza imposizioni e senza che vi sia l'intervento di nessuno”.
Al contempo, lo stesso CS rilevava che detta modalità di incontri, che andava avanti da settembre 2023
e che aveva subito una sospensione da settembre 2024 a dicembre 2024 per volontà dei minori, non era sufficiente per reintrodurre la figura materna nella vita dei minori.
Pertanto, considerate la volontà dei minori e la loro età, si deve tenere conto del loro desiderio di non essere forzati nell'instaurare nuovamente un significativo rapporto con la madre. Al contempo, è necessario che, laddove vi sia una maggiore disponibilità dei minori, vengano apprestati gli strumenti necessari per dare sostanza a questo rapporto.
Si invitano, inoltre, i genitori a proseguire con il percorso di sostegno alla genitorialità (quanto al padre) e nel percorso terapeutico già volontariamente intrapreso (quanto alla madre).
Dall'affido all'ente, infine, discende l'apertura della vigilanza.
2) Contributo economico
La madre domandava, in caso di collocamento dei minori presso il padre, di versare per ciascun figlio €
100. Chiedeva che le spese straordinarie venissero sostenute solo dal padre, il quale avrebbe inoltre percepito integralmente l'AU.
Il padre, invece, chiedeva che il contributo per figlio a carico della madre venisse quantificato in €150 per minore (aumentato ad € 250 nella comparsa conclusionale), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Domandava di percepire integralmente l'AU.
Considerato che il padre è l'unico a provvedere al mantenimento diretto dei minori, dal deposito della sentenza, l'assegno a carico della madre deve essere aumentato ad € 150 per figlio. Le spese straordinarie, poi, devono essere poste al 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre. L'AU deve essere percepito interamente dal padre, essendovi su detto ultimo punto un accordo fra le parti.
Per il periodo precedente devono rimanere vigenti i provvedimenti provvisori di volta in volta assunti, considerati gli eventi succedutisi nel corso del procedimento (cambio di collocamento, reperimento di un'attività lavorativa da parte della madre, accordo delle parti sull'AU).
Le condizioni economiche delle parti sono le seguenti (si veda la documentazione depositata da ottobre
2024): il reddito lordo della ricorrente dalle due CU 2023 risulta di € 12.756 e dalle tre CU 2024 di €
11.746,16. Per entrambi gli anni, vi è una CU di INPS, in quanto la ricorrente lavorava solo per alcuni mesi e negli altri percepiva la Naspi.
pagina 18 di 21 Dalle nove buste paga relative al 2024, la ricorrente risulta sempre assunta a tempo determinato ed aver percepito € 8.527,65 netti, corrispondenti ad € 947,51 netti al mese (non si è tenuto conto della tredicesima).
Non risulta avere spese abitative, vivendo insieme ai propri genitori.
Le tre CU 2023 prodotte dal resistente, invece, riportano un reddito lordo di € 14.457. Per il 2023, le due CU2024 riportano il reddito lordo di € 17.400,75, come risulta anche dalle dichiarazioni dei redditi.
Per il 2024, il resistente depositava una sola busta paga di € 1.000 netti.
Si consideri, però, che il ricorrente ha aperto un'impresa artigiana, di cui è Controparte_6
socio unico e amministratore e dalla quale nel 2023 riceveva come compenso amministratore somme molto variabili, da € 1.000 ad € 3.500 netti al mese.
Inoltre dagli e/c 2024 risultano da gennaio a luglio versamenti in contanti pari ad € 3.550.
Il resistente percepisce anche l'AU, che ammonta ad € 400.
Spese di lite
Considerata la reciproca soccombenza, le spese di lite fra le parti devono essere integralmente compensate e le spese di CT devono essere definitivamente poste a carico solidale delle parti.
Infine, devono essere poste a carico dei genitori le spese del CS. Il fatto che quest'ultimo sia stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato comporta solo che il CS dovrà chiedere il pagamento del compenso liquidato all'Erario, ma tale circostanza non esime le parti dal pagamento dei compensi in favore dell'Erario.
Come risulta dall'ordinanza di nomina del CS, infatti, questa veniva resa necessaria dalla conflittualità delle parti.
Ai fini della liquidazione delle spese, si rileva che in tema di patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 133 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo D.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità (Cass. n. 777/2021).
pagina 19 di 21 Le spese del CS vengono liquidate tenendo conto che la sua nomina avveniva nel 2023 e, quindi, non svolgeva la medesima attività processuale delle altre parti.
P.Q.M.
il Tribunale, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) affida i minori e al Comune di residenza, allo stato EL, in CP_2 CP_3 relazione all'ambito sanitario, educativo, scolastico, di collocamento, regolamentazione dei rapporti madre/figli;
2) dispone che i minori siano collocati prevalentemente presso il padre;
3) disciplina la frequentazione madre/figli come in parte motiva;
4) conferma il mandato ai Servizi Sociali di EL e DA per il mantenimento del monitoraggio e ai Servizi Sociali di EL per l'attivazione dell'educativa domiciliare presso la casa paterna e di tutti i necessari interventi a sostegno dei minori e per gli adempimenti di cui in parte motiva;
5) dispone che la ricorrente provveda al mantenimento ordinario dei figli minori versando al resistente, entro il 5 di ogni mese, con decorrenza dal deposito della sentenza, la somma di €
150 per figlio, annualmente rivalutabile ex indici Istat costo vita, e provvedendo a pagare il
30% delle spese straordinarie regolate come da Protocollo vigente della Corte d'Appello di
Milano. Per il periodo pregresso, si confermano i provvedimenti provvisori ed urgenti;
6) dispone che l'AU venga percepito dal padre;
7) condanna e , in solido tra loro, a rifondere Parte_1 CP_1 all'Erario – o al curatore speciale dei figli minori (ove non venisse confermata la sua ammissione anticipata e provvisoria al beneficio) – le spese di lite che liquida in complessivi €
4.000,00 oltre rimborso spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
8) pone le spese di CT definitivamente a carico di e Parte_1 [...]
; CP_1
9) compensa le spese di lite fra i genitori dei minori;
10) dispone l'apertura di un procedimento di vigilanza a favore dei minori e CP_2 CP_3
residenti in [...];
[...]
11) dispone che i SS del Comune di EL e di DA relazionino al GT del procedimento di cui sopra semestralmente (prima relazione entro il 31 agosto 2025) impregiudicato il dovere di segnalare senza ritardo eventuali situazioni pregiudizievoli per i minori.
pagina 20 di 21 Manda alla cancelleria per quanto di competenza, ivi compresa la trasmissione ai SS di EL
e DA nonchè al GT del Tribunale di Busto Arsizio per l'apertura di un fascicolo in relazione al monitoraggio dei SS.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio del 6/02/2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott.ssa Alessandra Ardito dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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