Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 31/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Marcello Bruno Presidente
Dott.ssa Valeria Albino Consigliere
Dott. Alessandro Ferrini Giudice ausiliario rel. riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 11/2023 avverso la sentenza n. 744/2022 del
29.11.2022 e pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale della Spezia nella causa R.G.1797/2021
Tra rappresentata e difesa dall'Avv.to Riccardo Balatri ed elettivamente domiciliata Parte_1
presso il suo studio, in Spezia (SP), Via Tazzoli n. 9
- APPELLANTE
Contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Benni ed Controparte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Spezia, Piazza Verdi n. 23
- APPELLATA
e , rappresentati e difesi dagli Avv.ti Stefano De Ferrari, CP_2 Controparte_3
Giulia De Ferrari e Paolo Signani, ed elettivamente domiciliati presso il loro studio in Spezia Via
Giovanni Minzoni n. 5
-APPELLATI-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in accoglimento dei motivi d'Appello proposto e in riforma della sentenza impugnata: previa, se del caso ed occorrendo, rimessione della causa in istruttoria al fine di espletare le prove come dedotte e richieste in primo grado da parte attrice e di
CTU, accogliere le domande svolte nanti il Tribunale di La Spezia nell'interesse di entro Parte_1 il limite di €. 50.000,00. Respingere tutte le domande comunque formulate nei confronti dell'appellante nel presente grado di giudizio perché tardive ed inammissibili. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del procedimento in favore dell'appellante”.
1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, contrariis reiectis, previa le declaratorie del caso ed in particolare previa emissione di Ordinanza ex art 348 ter c.p.c., in via preliminare, 1. Dichiarare inammissibile ex art 348 bis e ter c.p.c. l'appello proposto da , avverso la sentenza emessa Parte_1
dal Tribunale della Spezia, dr. Romano, n. 744/2022 pubblicata il 29/11/2022 rea nell'ambito del proc. civ. n. 1797/2021 rg (rep. 1282/2022 del 30/11/2022), in quanto inammissibile ed infondato in fatto e in diritto;
2. nel merito rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto Parte_1
inammissibile ed infondato in fatto e diritto.
3. Condannare al risarcimento in favore della Parte_1
convenuta per aver agito con mala fede o colpa grave ex art 96 c.p.c., da Controparte_1
liquidarsi in via equitativa.
4. In subordine, ai sensi del comma 3 dell'art 96 c.p.c. condannare
[...]
al pagamento di una somma pari al doppio delle spese processuali liquidate;
5. Con vittoria di Pt_1 spese e compensi professionali oltre spese generali ed accessori”.
PER GLI APPELLATI e : CP_2 Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis reiectis, previe le declaratorie tutte del caso e, in particolare, previa emissione dell'Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c., rifiutato il contraddittorio su qualsivoglia nuova domanda, 1) in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. l'appello proposto dalla sig.ra contro la sentenza n. 744/2022 del Parte_1
Tribunale della Spezia non avendo lo stesso una ragionevole probabilità di essere accolto;
2) Nel merito rigettare integralmente l'appello proposto dalla sig.ra in quanto inammissibile ed Parte_1
infondato in fatto ed in diritto;
3) Condannare al risarcimento dei danni nei confronti dei Parte_1 sig.ri ed per avere agito in giudizio in mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. CP_2 Controparte_3
96 co 1 c.p.c. da liquidarsi anche in via equitativa;
4) In subordine, ai sensi dell'art. 96 co 3 c.p.c. condannare al pagamento di una somma corrispondente al doppio delle spese processuali Parte_1
liquidate; 5) Con vittoria di spese e compensi professionali oltre spese generali, Iva e CNPA d distrarsi a favore degli Avvocati Stefano e Giulia De Ferrari e Paolo Signani antistatari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2021 esponeva che, a far data Parte_1 dall'anno 2016, era stata fatta oggetto di pressanti ed indebite richieste economiche da parte del dott.
, riferite ad un contratto di prestazione d'opera professionale che l'attrice negava CP_4
di avere sottoscritto. In forza di tale contratto il preteso creditore aveva ottenuto dal Tribunale della
Spezia il decreto ingiuntivo n. 372/2017, per l'importo di euro 19.742,02 oltre accessori, avverso il quale ella aveva proposto opposizione. Nonostante il formale disconoscimento della firma apposta al
2 contratto, il dott. aveva radicato una procedura di pignoramento presso terzi, che aveva CP_3 determinato la paralisi dei conti correnti accesi dall'attrice. Sospesa dal Tribunale la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, interveniva il decesso dell'opposto e la causa di merito era quindi proseguita nei confronti dei suoi eredi , e Controparte_1 Controparte_3 [...]
; la prima si costituiva facendo proprie le difese ed istanze del proprio dante causa, mentre CP_2
i secondi rimanevano contumaci. Veniva quindi esperita CTU grafologica ad esito della quale la firma apposta alla scrittura azionata in via monitoria risultava apocrifa;
a seguito di tale accertamento la procedura esecutiva si estingueva per rinuncia delle parti;
l'apocrifia della firma veniva quindi definitivamente accertata con sentenza n. 21/2021.
Ciò premesso, l'attrice evidenziava come il pignoramento di tutti i suoi risparmi avesse riverberato effetti deleteri sulla sua economia e sulla sua salute, costringendola a dover ricorrere al prestito presso conoscenti, essendo considerata persona inaffidabile presso il luogo di lavoro e presso gli istituti di credito.
Lamentava inoltre che a causa delle iniziative stragiudiziali e giudiziali del dott. aveva CP_3
contratto malattia, ciò che aveva determinato prima un demansionamento e quindi il suo licenziamento, con conseguente danno da mancato guadagno e danno biologico per le ripercussioni della vicenda sotto il profilo psico-fisico, stimabile in 14/15 punti di invalidità permanente, oltre al danno da perdita di immagine. L'attrice concludeva quindi chiedendo la condanna degli eredi convenuti al risarcimento di tutti i danni provocati dal loro dante causa, quantificati in complessivi euro 140.000,00.
ed , ritualmente intimati, si costituivano in giudizio deducendo la totale CP_2 Controparte_3 assenza di una condotta illecita del dott. e dei suoi aventi causa, nonché l'assenza di nesso CP_3 causale tra l'azione giudiziale allora promossa ed i danni lamentati dall'attrice. In particolare, evidenziavano che la pretesa creditoria del de cuius nei confronti della controparte era stata ritenuta fondata, avendo il Tribunale condannato l pagamento della somma di euro 3.500,00 a titolo Pt_1
di compenso per l'attività professionale prestata, mentre per poter configurare una responsabilità risarcitoria per la condotta processuale è indispensabile l'accertamento dell'inesistenza del diritto ex art. 96 c.p.c. Rilevavano inoltre l'inverosimiglianza dei danni ex adverso allegati con riferimento al pignoramento di una somma di euro 19.000,00 circa, avendo l'attrice percepito nell'anno 2015 la somma di euro 185.000,00 all'esito del giudizio promosso
contro
SL (giudizio nel quale si dava già atto della sussistenza delle patologie oggi nuovamente lamentate da Pt_1
Contestata infine l'esorbitante quantificazione dei danni allegati dall'attrice, concludevano per il rigetto della domanda avversaria, con condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Anche si costituiva in giudizio contestando la pretestuosità delle Controparte_1
3 richieste avversarie, in assenza di alcuna condotta illecita del dott. (il cui credito era stato CP_3
comunque riconosciuto in giudizio) e di prova degli inverosimili ed esorbitanti danni lamentati. Il
Tribunale istruiva la causa attraverso l'escussione dei testi indicati dalle parti e l'interpello dei convenuti, disponendo anche il confronto tra i testimoni richiesto dall'attrice.
Al termine dell'istruttoria il Tribunale rinviava la causa per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc, nella quale le parti si riportavano ai propri scritti ed alle note conclusive autorizzate e depositate.
Il Tribunale con l'appellata sentenza respingeva la domanda e condannava parte attrice alle spese di lite compensando per 1/3 le spese di lite tra l'attrice ed i convenuti ed , e CP_2 Controparte_3 compensando per la metà le spese di lite tra l'attrice e la convenuta . Controparte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra proponeva appello impugnando la Parte_1 decisione del Tribunale, chiedendo la riforma della sentenza con l'accoglimento dell'originaria domanda risarcitoria, sul presupposto dell'erronea valutazione svolta dal giudice che non aveva rilevato il comportamento doloso tenuto dal consulente in questa vicenda, sostenendo altresì l'errore del giudice nella mancata applicazione del disposto di cui all'art. 96 c.p.c., e comunque asserendo che sussistevano anche i requisiti per l'applicabilità dell'art. 2043 c.c.. Infine, contestava il provvedimento di rigetto di tutte le istanze istruttorie articolate a fondamento della domanda risarcitoria. L'appellante presentava istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà Parte_1
della sentenza con riferimento alla condanna alle spese legali.
Si costituivano in giudizio tutti gli appellati con comparsa di costituzione e risposta insistendo per l'infondatezza dell'appello e chiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza, nonché chiedendo il risarcimento in loro favore per avere l'appellante agito in malafede o con colpa grave ex art. 96 c.p.c.
La Corte, con ordinanza del 28.06.2023, respingeva l'istanza di sospensione non sussistendo i presupposti per l'accoglimento e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
17.09.2024. Le parti all'udienza del 17.09.2024 precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte e la causa, con ordinanza del 19.09.2024, era trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione di parte appellante è contenuta in un unico articolato motivo, con cui parte appellante lamenta che il Tribunale non avrebbe valutato il comportamento tenuto dal Dott. , il CP_4
quale aveva notificato un decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento della somma di euro 19.742,02, sulla base di un patto di quota lite sottoscritto tra le parti, la cui sottoscrizione però era stata immediatamente disconosciuta dalla sig.ra L'appellante lamenta ancora che il Tribunale ha Pt_1
ritenuto che non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 co. 2 c.p.c., e che comunque difetterebbe la
4 prova di un danno risarcibile. L'appellante insiste per l'ammissione delle prove articolate in primo grado ed ingiustamente non ammesse e per l'ammissione di CTU medico legale.
Tanto premesso, la richiesta risarcitoria promossa dall'odierna appellante trae origine da una condotta processuale illecita, in quanto il ricorso per decreto ingiuntivo emesso a favore del sig. era CP_3
stato richiesto sulla base di un accordo la cui sottoscrizione era stata disconosciuta dalla e in Pt_1
seguito dichiarata apocrifa. La lamenta in particolare i danni di natura patrimoniale e non Pt_1
patrimoniale cagionati dalla procedura esecutiva incardinata proprio in forza del suddetto decreto ingiuntivo. Quindi, il Tribunale ha inquadrato tale fattispecie in una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La Corte osserva al riguardo, in sintonia con la tradizionale interpretazione giurisprudenziale, che la domanda di risarcimento prevista nei primi due commi dell'art. 96 cpc deve essere formulata necessariamente nel giudizio che si assume temerariamente iniziato o temerariamente contrastato, ovvero nel giudizio inteso a far dichiarare l'illegittimità della trascrizione, del pignoramento o del sequestro e solo in casi eccezionali può essere proposta autonomamente. Infatti, l'art. 96 c.p.c. disciplina tutte le possibili ipotesi di risarcimento per fatti pregiudizievoli eziologicamente derivanti dall'abuso del processo, per tale intendendosi l'impiego distorto dello stesso per fini che esulano il suo scopo tipico.
Per tale ragione l'odierna appellante avrebbe dovuto promuovere la domanda di risarcimento danni ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. dinanzi al Giudice dell'opposizione all'esecuzione come statuito dalla
Corte di Cassazione con la sentenza nr.28527 dell'8.11.2018: “la domanda di risarcimento del danno derivato dall'incauta trascrizione d'un pignoramento, ai sensi dell'art. 96, comma secondo, c.p.c., può essere proposta in via autonoma solo: (a) quando non sia stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo;
(b) ovvero quando, proposta opposizione all'esecuzione, il danno patito dall'esecutato sia insorto successivamente alla definizione di tale giudizio, e sempre che si tratti di un danno nuovo ed autonomo, e non d'un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione”, dello stesso tenore la sentenza nr.
25478 del 21.09.2021: “L'istanza di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, secondo comma,
c.p.c., per aver intrapreso o compiuto, senza la normale prudenza, un'esecuzione forzata in forza di un titolo esecutivo di formazione giudiziale non definitivo successivamente caducato, deve essere proposta, di regola, in sede di cognizione, ossia nel giudizio di formazione o preordinato alla definitività del titolo esecutivo, ove quel giudizio sia ancora pendente, e non vi siano preclusioni di natura processuale. In questa ultima ipotesi, la domanda deve essere formulata al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Solo qualora sussista un'ipotesi di impossibilità di fatto o di diritto
5 all'articolazione della domanda anche in tale sede, ne è consentita la proposizione in un giudizio autonomo” e recentemente con la sentenza della Cassazione nr.36593/2023).
Va, quindi, sottolineato che la causa petendi dell'azione esercitata dall'attrice è, nella specie, certamente da inquadrare nella previsione di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., in quanto il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale, cioè l'avere esercitato in modo illegittimo ed imprudente l'azione esecutiva, sottoponendo a pignoramento i beni mobili (conti correnti, stipendio) del preteso debitore in virtù di un decreto ingiuntivo emesso sulla base di un accordo accertato non autentico.
Quindi, in quel procedimento l'odierna appellante avrebbe potuto e dovuto proporre la domanda risarcitoria, non sussistendo motivi ostativi alla sua proposizione.
Oltretutto dall'esame degli atti della procedura risulta che la sig.ra aveva partecipato al Pt_1 giudizio di esecuzione, richiedendo, però, solamente che fosse dichiarata l'estinzione dello stesso in forza delle sollecitate rinunce delle parti procedenti.
Quindi, non può ritenersi ammissibile l'instaurazione di un autonomo giudizio, neppure richiamando l'art. 2043 c.c., ovvero la norma che disciplina la generale responsabilità da fatti illeciti, in quanto la fattispecie in esame ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96
c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due disposizioni.
Ciò premesso, parte appellante non ha comunque fornito la prova del nesso causale tra l'incauto pignoramento subito ed i danni lamentati, in quanto le circostanze addotte non sono state supportate da idonea documentazione probatoria. La stessa difficoltà economica, determinata dal pignoramento,
è contraddetta da quanto dichiarato dalla stessa nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale dichiara la disponibilità a depositare un assegno circolare a garanzia dell'importo di euro
19.800,00, il che fa supporre una residua capacità reddituale.
Le stesse diagnosi certificate dalle relazioni medico legali che sarebbero derivate dalla procedura esecutiva subita, si sovrappongono a patologie preesistenti.
La Corte non ritiene poi ammissibili le prove orali dedotte, oltretutto richiamate genericamente nell'atto di appello, condividendo quanto già affermato dal Tribunale nell'ordinanza del 4.11.2022, in quanto aventi ad oggetto circostanze generiche, documentali o irrilevanti.
Conclusivamente l'appello deve essere respinto, con conferma della impugnata sentenza.
Le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 aggiornato al DM 147/2022, seguono la soccombenza dell'appellante a favore degli appellati, con l'esclusione della fase istruttoria.
Per effetto del rigetto dell'appello deve darsi atto che sussistono nel caso concreto le condizioni, previste dal comma 1-quater (quale introdotto dall'art. 17 della legge 24.12.2012 n. 228) dell'art. 13
6 del T.U. di cui al D.P.R. 30.5.2002 n. 115, per il “raddoppio” del relativo contributo unificato a carico dell'appellante.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO ogni altra diversa domanda ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando nel procedimento d'appello R.G. 11/2023 avverso la sentenza 744/2022 del 29.11.2022, emessa dal Tribunale della
Spezia e pubblicata in pari data così decide:
- Rigetta l'appello proposto da nei confronti della sentenza nr.744/2022, Parte_1
pubblicata il 29.11.2022 del Tribunale della Spezia;
- Condanna alla refusione delle spese di lite a favore degli appellati che sono Parte_1
liquidate:
o - a favore dei sig.ri ed nella misura di euro 5.917,00, (D.M. CP_2 Controparte_3
55/2014 aggiornato DM 147/2022: Fase studio € 1.029,00; Fase introduttiva €
1.418,00; Fase decisionale € 3.470) oltre spese generali e accessori di legge, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari Avvocati Stefano e Giulia De Ferrari e
Paolo Signani.
o - a favore della sig.ra nella misura di euro 5.917,00, Controparte_1
(D.M. 55/2014 aggiornato DM 147/2022: Fase studio € 1.029,00; Fase introduttiva €
1.418,00; Fase decisionale € 3.470) oltre spese generali e accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo
13, comma 1 bis.
Genova, 28 febbraio 2025
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Alessandro Ferrini Dott. Marcello Bruno
7