Sentenza 15 aprile 1999
Massime • 1
Il divieto di somministrazione di sostanze estrogene diverse dagli stilbenici ad animali da azienda "sotto qualunque forma e per qualunque via", di cui all'art. 3 del D.Lgs 118/92, si applica anche all'ipotesi in cui gli estrogeni anabolizzanti vengano somministrati attraverso sostanze medicinali autorizzate (nella specie, "Ventipulmin") che li contengano.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/04/1999, n. 3734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3734 |
| Data del deposito : | 15 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
EG IO, Titolare dell'ALLEVAMENTO F.LLI EG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI 44, presso l'avvocato AGOSTINO GESSINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO OPPIO, MARIO TRUZZI, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
U.S.S.L. n. 45 ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL CHIESE, in persona del Commissario Regionale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA B. ANGELICO 38, presso l'avvocato V. SINOPOLI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO BINELLI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 78/96 della Pretura di MANTOVA, Sezione distaccata di CASTIGLIONE delle STIVIERE, depositata il 06/03/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/99 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Mazzola, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Sinopoli, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 27.09.93 IS ER, contitolare dell'Allevamento "F.lli IS" di Piubega, proponeva opposizione a norma degli artt. 22 e ss. l. 689/81 avverso l'ordinanza- ingiunzione 9.09.93, n. rep. 10471, dell'USSL 45 - Associazione dei Comuni del Chiese - di Asola con cui l'Amministratore Straordinario aveva ingiunto il pagamento della somma di lire 120.004.700 per la violazione dell'art., co. 2, D. Lgs. 27.01.92 n. 118 come accertata dai NAS di Cremona in data 23.10.92.
Esponeva l'opponente: -che in data 21.09.92 venivano sottoposti a campionamento presso l'allevamento "IS" di Piubega n. 23 capi bovini;
-che le analisi condotte presso l'Istituto Zooprofilattico di Brescia evidenziavano n. 4 positività di EN nelle urine;
-che l'esito era confermato anche dalla revisione delle analisi presso l'Istituto Superiore di Sanità; -che alcuni vitelli dell'allevamento erano stati sottoposti ad un trattamento con il medicinale "Ventipulmin" come da prescrizione veterinaria del 18.09.92 e le tracce di EN dovevano essere messe in relazione non già ad un trattamento illecito bensì ad una lecita somministrazione a scopo terapeutico del predetto farmaco. Ciò premesso in fatto, si opponeva all'irrogazione della sanzione deducendo l'insussistenza del fatto, l'illegittimità costituzionale del D. Lgs. 118/92 per eccesso di delega e l'erronea applicazione del D. Lgs. 118/92 anziché del D. Lgs. 119/92 (art. 36). Con sentenza del 27 novembre 1996 - 6 marzo 1997, il Pretore di Mantova, sezione distaccata di Castiglione delle Stiviere, respingeva l'opposizione, osservando, per quanto interessa in questa sede:
a) che dal combinato disposto degli art - 3 e 6 D. Lgs. n. 118 del 1992 emergeva che era vietata in ogni caso la somministrazione di sostanze ad effetto anabolizzante ad animali da azienda destinati all'ingrasso;
b) che il Ventipulmin, pur essendo un medicinale regolarmente registrato ed in vendita, era ad effetto anabolizzante, come provato dalla CTU;
c) che per trattamento terapeutico si intendeva solo quello rivolto alla cura della infertilità (art. 1, lett. b) , e non la cura di un disturbo respiratorio, come nella specie;
d) che non era applicabile la disciplina del D. Lgs. 27.1.1992 n. 119, la quale regolamenta la produzione, prescrizione,
somministrazione ed utilizzo dei medicinali veterinari e non l'uso delle sostanze anabolizzanti sotto forma di medicinali. Avverso la sentenza del pretore ER IS ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
La Azienda USSL Ambito Territoriale n. 20, già USSL n. 45 - Associazione dei Comuni del Chiese ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il controricorso è inammissibile.
Ai sensi dell'art. 370, comma primo, c.p.c., la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificare al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso (di giorni venti dall'ultima notificazione, ex art. 369, comma primo, c.p.c.). Poiché il ricorso è stato notificato il 24 marzo 1997, al momento della notifica del controricorso (10 giugno 1997), il termine di cui all'art. 370 cit. era ampiamente decorso.
La tesi della controricorrente, secondo cui l'art. 370 non sarebbe applicabile alla fase di legittimità avverso ordinanze di cui alla legge n. 689 del 1981 non può essere condivisa. L'art. 23 di tale legge si limita a prevedere la ricorribilità della sentenza in cassazione, senza apportare alcuna deroga al procedimento per cassazione, disciplinato dal codice di rito (artt. 360 e segg.).
2. Con il primo mezzo d'impugnazione il ricorrente lamenta violazione ed errata applicazione dell'art. 3 D. L. vo 118/92. La sentenza impugnata aveva errato nel ritenere che il Ventipulmin, medicinale regolarmente registrato e in vendita, nonché, nella specie, prescritto con ricetta dal veterinario, abbia un effetto anabolizzante, in quanto in tale farmaco è presente il principio attivo denominato EN. Sostanza ad azione anabolizzante è invece il EN, quale sostanza pura, somministrato però a dosi molto più elevate di quelle usate in terapia e comunque somministrato per lunghi periodi di tempo. L'art. 3, comma 20, del D. Lgs. 118 del 1992 non è applicabile al caso in esame, ma a quei casi di somministrazione di EN allo stato puro e quindi capaci di produrre un effetto anabolizzante.
2.1. Il motivo non è fondato.
L'art. 3 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 118 prescrive che, fatti salvi i casi previsti dall'art. 6, comma 1, chi somministra ad animali da azienda "sotto qualunque forma e per qualunque via" (...) altre sostanze estrogene, diverse dagli stilbenici, o sostanze ad azione androgena o gestagena, nonché altre sostanze ad effetto anabolizzante è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (comma 2) e che alla stessa sanzione pecuniaria prevista dal comma 2 soggiace chi somministra ad animali da azienda destinati all'ingrasso le sostanze indicate al medesimo comma (comma 3).
L'art. 6, comma 1, stabilisce che, "in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2," è consentito somministrare agli animali da azienda, l'esclusi quelli destinati all'ingrasso", sostanze ad azione estrogena, diverse dagli stilbenici, androgena o gestagena, contenute in specialità medicinali registrate," a fine di trattamenti:
terapeutico, di sincronizzazione del ciclo estrale, di interruzione di gestazione indesiderata, di miglioramento della fertilità e di preparazione dei donatori e delle ricettrici per l'impianto di embrioni.
Ora, l'ampiezza della formula usata dall'art. 3, comma 2, che vieta la somministrazione di una serie di sostanze (tra cui quelle ad effetto anabolizzante) "sotto qualunque forma e per qualunque via" è tale da ricomprendere anche la somministrazione delle medesime sostanze attraverso medicinali che le contengano. Tale conclusione trova conferma nel riportato art. 6 che consente, a determinati fini, la somministrazione di alcune sostanze (tra le quali non sono compresi gli anabolizzanti), contenute in specialità medicinali registrate, "in deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2". il che significa che tale divieto comprende non solo la somministrazione della sostanza allo stato puro, come sostenuto dal ricorrente, ma anche la somministrazione delle sostanze attraverso medicinali che le contengano, come è avvenuto nella specie (in quanto la sentenza impugnata ha accertato che il "VENTIPULMIN", pur essendo un medicinale autorizzato, contiene però una sostanza ad effetto anabolizzante, il EN).
Poiché nell'art. 6 comma 1 non sono comprese le sostanze anabolizzanti, non è nemmeno configurabile. rispetto ad esse, la deroga al divieto di cui all'art. 3, comma 2, al fine di un trattamento terapeutico (da intendersi nel senso di somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate ai sensi dell'art. 6 per curare un disturbo della fertilità, come precisato dall'art. 1, lett. b, del D. Lgs. n. 118 del 1992). Avendo la sentenza impugnata fatto applicazione di questi principi, deve escludersi la sussistenza del denunziato vizio di violazione ed errata applicazione di legge.
3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia omessa o contraddittoria motivazione
La stessa sentenza aveva ammesso che il "VENTIPULMIN" contenendo una sostanza "betaagonista" poteva essere utilizzato per trattamenti con specialità medicinali. Ne consegue che il farmaco può essere utilizzato lecitamente e non ha alcun effetto anabolizzante. Tale effetto è ottenibile solo con la somministrazione di alti dosaggi di principio attivo puro, il EN (5/6 volte in più di quanto non vi sia nel farmaco Ventipulmin).
3.1. Anche questo motivo è destituito di fondamento. Il fatto che un medicinale veterinario sia autorizzato non esclude che il suo uso possa essere vietato dalla legge (vedi i rilievi formulati in sede di esame del precedente motivo) nei confronti di alcune categorie di animali che si trovano in situazioni particolari, come ha ritenuto, per gli animali di azienda destinati all'ingrasso, il pretore con motivazione adeguata e coerente. Si osserva, infatti, nella sentenza impugnata che "è ben vero che il "VENTIPULMIN", contenendo sostanza "betaantagonista" (cfr. CTU) può essere utilizzato per trattamenti con specialità medicinali (v. D.M. 28.05.92 in G.U. 27.06.92) e tuttavia esso, nello stesso tempo, contiene sostanza ad affetto anabolizzante e quindi cade sotto il tassativo divieto di cui all'art. 3 D-Lgs. 118/92".
4. Il ricorso deve essere, pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come nel dispositivo, limitatamente alle difese svolte in udienza, vanno poste a carico del ricorrente in considerazione della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in lire 3.500. 000 per onorari e in L 29.200 per esborsi.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 1999