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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/04/2025, n. 5398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5398 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 45048/2020
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avvocato Angelo SALUSTRI GALLI,
Per parte convenuta l'avvocato Massimo Leva, in sostituzione dell'avvocato Elsa
GENTILE ELSA.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice a quelle indicate nell'atto di citazione e parte convenuta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione della causa, il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito,
emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45048/2020
promossa da:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Salustri Galli, Parte_2
indirizzo digitale, pec. giusta procura unita Email_1
all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
contro
, C.F. , sede Controparte_1 P.IVA_2
Contr legale in Milano, Via Restelli n. 3, di seguito per brevità anche solo “ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
Pag. 2 di 10 giusta procura allegata telematicamente al presente atto, dagli Avv.ti Giammarco
Navarra, indirizzo digitale, pec: , e Elsa Email_2
Gentile, indirizzo digitale, pec: Email_3
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
per parte attrice: Accertare che la Compagnia è debitrice Controparte_1
della della somma di €. 7.000,00, ovvero della somma Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA ed interessi ex D.Lgs 231/2002 e
succ. mod., dalla data del 31 luglio 2019 all'effettivo saldo, quale corrispettivo delle
opere di cui in premessa realizzate dall'istante e, per l'effetto, voglia condannate la
medesima al pagamento di detta somma ed Controparte_1
interessi in favore della Con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Per parte convenuta:In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'improcedibilità
della domanda di per mancato esperimento della procedura di Parte_1
negoziazione assistita obbligatoria;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
attiva di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dalla Parte_1
quest'ultima; Nel merito: - rigettare tutte le domande svolte da Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel suesteso atto;
-
condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore di
di una somma da liquidarsi in via equitativa a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno e/o ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; con condanna
Pag. 3 di 10 al pagamento delle spese e compensi (oltre iva, c.p.a. e spese generali) del presente
giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
legale rappresentante evocava in giudizio la Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di
[...] CP_3
accertare che la è debitrice della Controparte_1 [...]
della somma di €. 7.000,00, ovvero della somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia, quale corrispettivo delle opere di cui in premessa realizzate
dall'istante, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la più oltre anche Controparte_1
Contr semplicemente , contestando in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attrice e contestando le merito la domanda, rassegnando le conclusioni, come in epigrafe rassegnate.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice con provvedimento del 15/06/2022.
La causa istruita a mezzo di acquisizione di prova testimoniale articolata da entrambi le parti.
Pag. 4 di 10 All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 25/03/2025, con assegnazione di termine alle parti per note sino a dieci giorni prima, rinviata poi all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Risulta esperito con esito negativo la negoziazione assistita.
La domanda dell'attrice non si palesa fondata e deve essere rigettata per quanto in appresso.
A fondamento della domanda narrava l'attrice che la Controparte_1
quale gestore, tra gli altri, dell'albergo Hotels Roma Cicerone, sito in Roma, via
[...]
Cicerone 55/c, alla fine di giugno 2019, l'allora direttore dell'albergo, Dott. Persona_2
in un incontro alla presenza del Sig. che rappresentava la e Testimone_1 Parte_1
dell'Arch. aveva commissionato alla stessa alcune opere di Persona_3
ristrutturazione della camera n. 308 e del bagno annesso;
che le opere commissionate per la camera da letto consistevano in: rimozione della moquette presente;
posa in opera parquet laminato;
fornitura e posa in opera di battiscopa;
raschiatura, stuccatura e verniciatura con tre mani di tinta delle pareti e del soffitto;
revisione delle finestre;
che le opere commissionate per il bagno consistevano in: demolizione del pavimento e del rivestimento presente;
f.po pavimento e rivestimento in marmo di Carrara;
demolizione vasca da bagno esistente;
f.po doccia completa di accessori e sportelli in cristallo;
rimozione dei sanitari e sostituzione dei medesimi con modelli a sospensione;
rifacimento parziale stuccatura e verniciatura con tre mani di tinta, schermatura idraulica;
sostituzione della rubinetteria;
f.po di una nuova porta;
raschiatura, stuccatura e verniciatura con tre mani di tinta;
che il prezzo concordato per la realizzazione di tali opere ammontava ad €. 7.000,00, oltre IVA;
che i
Pag. 5 di 10 lavori erano stati realizzati nel luglio 2019 e che a fine luglio, terminato il cantiere, la camera era stata riconsegnata all'Hotel con le opere commissionate perfettamente eseguite;
che le ripetute richieste di pagamento avanzate dalla nei confronti della Parte_1
(doc. 1 fasc. di parte) erano rimaste inevase e che la Controparte_1
stessa aveva replicato alla lettera inviata a mezzo PEC (cfr. doc.
2-5 fasc. di CP_1
parte), affermando di non avere mai commissionato tali opere alla (cfr. Parte_1
doc. 6 fasc. di parte).
Ciò posto, l'attrice, assumeva la sussistenza dell'obbligazione sorta in capo alla convenuta nella persona del direttore della struttura alberghiera, per conto della CNA,
atteso che le opere realizzate si potevano considerare come opere di manutenzione ordinaria della struttura, tese a mantenere in efficienza camere e servizi, e che la gestione di tali attività rientrava ampiamente nelle competenze del direttore.
L'attrice peraltro argomentava, che in ogni caso la CNA sarebbe stata tenuta al pagamento quanto meno per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
nella misura ritenuta di giustizia, tale punto non è tuttavia riportato nelle conclusioni della domanda.
La domanda fondata sul titolo, contratto verbale di appalto sorto tra i soggetti persone giuridiche, proposta in via giudiziale dalla società attrice risulta essere stata contestata in via stragiudiziale dalla società convenuta, con pec del 6/12/2019, ove si contestava la sussistenza di alcun incarico a per l'esecuzione dei lavori Parte_1
presso l'Hotel Cicerone.
La domanda non si palesa fondata per quanto in appresso.
Pag. 6 di 10 All'esito delle risultanze processuale si ritiene di esaminare in primo luogo la fondatezza della domanda attorea in punto di legittimazione ad agire.
Nella specie non si ravvisa il rapporto giuridicamente rilevante invocato dall'attrice di contratto di appalto intervenuto verbalmente tra persone fisiche, vale a dire, da un lato,
il Signor che a dire dell'attrice, rappresentava la società attrice Testimone_2
all'incontro di fine giugno 2019, e dall'altro, l'allora Direttore Persona_2
quest'ultimo avrebbe commissionato alcune opere di ristrutturazione della stanza n. 308
e del bagno annesso, sarebbe sorto tra due soggetti con personalità giuridica, da un lato la , la Controparte_4 Controparte_5
non vi è alcun elemento giuridicamente rilevante che supporta la legittimazione
[...]
ad obbligare le rispettive società dei soggetti innanzi indicati.
Del tutto irrilevante è la presenza dell'Arch. chiamato a riferire Persona_3
dell'incontro in sede giudiziale.
Il Direttore dell'albergo, qualifica peraltro che non è possibile Persona_2
dichiararsi accertata giudizialmente, e con la loro asserita Testimone_1
manifestazione verbale, non possono assumere obbligazioni che ricadono nella sfera giuridica della persona giuridica;
la loro attività, come persone fisiche, non si ritiene possa far sorgere un rapporto giuridicamente rilevante per le società che essi rappresentano.
Ne consegue che i rapporti amicali ed informali tra i soggetti persone fisiche, come pare sia accaduto nel caso che ci occupa, non possono automaticamente ricadere sulla società
della cui compagine gli stessi fanno parte, nei termini invocati nella domanda giudiziale prospettata dall'attrice.
Pag. 7 di 10 La questione impone l'esame del concetto di “legittimazione ad agire”. Quest'ultimo si inquadra nel concetto di “diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio.
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione.
L'art 2907 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità
giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, stante il disposto dell'art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, può affermarsi che tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Ciò non di meno, nel caso che ci occupa non si ritiene che l'attrice abbia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, che attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda.
La titolarità del diritto non riguarda la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare,
è, quindi, un elemento costitutivo della domanda.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sent. 2951/2016, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. La parte pertanto non può limitarsi ad allegare
Pag. 8 di 10 che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè
dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona.
Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la parte attrice deve dare la prova dei fatti/diritto su cui si fonda la titolarità del diritto, che costituisce fondamento della domanda.
Nella fattispecie, la titolarità del diritto in capo alla società attrice non può dirsi provata in positivo dall'attore e neppure in conseguenza del comportamento della società
convenuta, che ha negato di aver commissionato alcun incarico alla società attrice.
Invero le testimonianze assunte di entrambi le parti non sono univoche, precise e circostanziate, e non sono sufficienti e adeguate per poter dichiarare l'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di appalto intervenuto tra le parti, presone giuridiche, nei termini e modalità prospettate dalla parte attrice.
Ne consegue che la domanda attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Non si ravvisa una condotta della parte connotata da dolo o colpa grave nella attivata azione giudiziale e pertanto non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda dell'attrice.
Pag. 9 di 10 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta, le spese di lite, che si liquidano complessivi € 2.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 18,10.
Roma, 08/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
XVII SEZIONE
N. R.G. 45048/2020
VERBALE DI CAUSA
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Paola Ragozzo, sono comparsi:
Per parte attrice l'avvocato Angelo SALUSTRI GALLI,
Per parte convenuta l'avvocato Massimo Leva, in sostituzione dell'avvocato Elsa
GENTILE ELSA.
E' presente ai fini della pratica forense il dott. . Persona_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi rispettivamente, parte attrice a quelle indicate nell'atto di citazione e parte convenuta a quelle riportate nella comparsa di costituzione e risposta.
Dopo breve discussione della causa, il giudice si ritira in Camera di consiglio e, all'esito,
emana il provvedimento che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
XVII SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Ragozzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45048/2020
promossa da:
C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Salustri Galli, Parte_2
indirizzo digitale, pec. giusta procura unita Email_1
all'atto di citazione.
PARTE ATTRICE
contro
, C.F. , sede Controparte_1 P.IVA_2
Contr legale in Milano, Via Restelli n. 3, di seguito per brevità anche solo “ ”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente,
Pag. 2 di 10 giusta procura allegata telematicamente al presente atto, dagli Avv.ti Giammarco
Navarra, indirizzo digitale, pec: , e Elsa Email_2
Gentile, indirizzo digitale, pec: Email_3
Oggetto: Appalto
Conclusioni:
per parte attrice: Accertare che la Compagnia è debitrice Controparte_1
della della somma di €. 7.000,00, ovvero della somma Parte_1
maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre IVA ed interessi ex D.Lgs 231/2002 e
succ. mod., dalla data del 31 luglio 2019 all'effettivo saldo, quale corrispettivo delle
opere di cui in premessa realizzate dall'istante e, per l'effetto, voglia condannate la
medesima al pagamento di detta somma ed Controparte_1
interessi in favore della Con vittoria delle spese di lite. Parte_1
Per parte convenuta:In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'improcedibilità
della domanda di per mancato esperimento della procedura di Parte_1
negoziazione assistita obbligatoria;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione
attiva di e, per l'effetto, rigettare tutte le domande svolte dalla Parte_1
quest'ultima; Nel merito: - rigettare tutte le domande svolte da Parte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel suesteso atto;
-
condannare la società in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al pagamento in favore di
di una somma da liquidarsi in via equitativa a Controparte_1
titolo di risarcimento del danno e/o ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; con condanna
Pag. 3 di 10 al pagamento delle spese e compensi (oltre iva, c.p.a. e spese generali) del presente
giudizio.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamati quanto al fatto e allo svolgimento del processo, tutti gli atti ed i verbali di causa, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., si osserva quanto segue.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la in persona del Parte_1
legale rappresentante evocava in giudizio la Parte_2 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo di
[...] CP_3
accertare che la è debitrice della Controparte_1 [...]
della somma di €. 7.000,00, ovvero della somma maggiore o minore Parte_1
ritenuta di giustizia, quale corrispettivo delle opere di cui in premessa realizzate
dall'istante, rassegnando le conclusioni come riportate in epigrafe.
Si costituiva in giudizio la più oltre anche Controparte_1
Contr semplicemente , contestando in via preliminare il difetto di legittimazione dell'attrice e contestando le merito la domanda, rassegnando le conclusioni, come in epigrafe rassegnate.
A seguito di variazione tabellare la causa veniva assegnata a questo giudice con provvedimento del 15/06/2022.
La causa istruita a mezzo di acquisizione di prova testimoniale articolata da entrambi le parti.
Pag. 4 di 10 All'esito, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. al 25/03/2025, con assegnazione di termine alle parti per note sino a dieci giorni prima, rinviata poi all'odierna udienza ex art. 281 sexies c.p.c.
Risulta esperito con esito negativo la negoziazione assistita.
La domanda dell'attrice non si palesa fondata e deve essere rigettata per quanto in appresso.
A fondamento della domanda narrava l'attrice che la Controparte_1
quale gestore, tra gli altri, dell'albergo Hotels Roma Cicerone, sito in Roma, via
[...]
Cicerone 55/c, alla fine di giugno 2019, l'allora direttore dell'albergo, Dott. Persona_2
in un incontro alla presenza del Sig. che rappresentava la e Testimone_1 Parte_1
dell'Arch. aveva commissionato alla stessa alcune opere di Persona_3
ristrutturazione della camera n. 308 e del bagno annesso;
che le opere commissionate per la camera da letto consistevano in: rimozione della moquette presente;
posa in opera parquet laminato;
fornitura e posa in opera di battiscopa;
raschiatura, stuccatura e verniciatura con tre mani di tinta delle pareti e del soffitto;
revisione delle finestre;
che le opere commissionate per il bagno consistevano in: demolizione del pavimento e del rivestimento presente;
f.po pavimento e rivestimento in marmo di Carrara;
demolizione vasca da bagno esistente;
f.po doccia completa di accessori e sportelli in cristallo;
rimozione dei sanitari e sostituzione dei medesimi con modelli a sospensione;
rifacimento parziale stuccatura e verniciatura con tre mani di tinta, schermatura idraulica;
sostituzione della rubinetteria;
f.po di una nuova porta;
raschiatura, stuccatura e verniciatura con tre mani di tinta;
che il prezzo concordato per la realizzazione di tali opere ammontava ad €. 7.000,00, oltre IVA;
che i
Pag. 5 di 10 lavori erano stati realizzati nel luglio 2019 e che a fine luglio, terminato il cantiere, la camera era stata riconsegnata all'Hotel con le opere commissionate perfettamente eseguite;
che le ripetute richieste di pagamento avanzate dalla nei confronti della Parte_1
(doc. 1 fasc. di parte) erano rimaste inevase e che la Controparte_1
stessa aveva replicato alla lettera inviata a mezzo PEC (cfr. doc.
2-5 fasc. di CP_1
parte), affermando di non avere mai commissionato tali opere alla (cfr. Parte_1
doc. 6 fasc. di parte).
Ciò posto, l'attrice, assumeva la sussistenza dell'obbligazione sorta in capo alla convenuta nella persona del direttore della struttura alberghiera, per conto della CNA,
atteso che le opere realizzate si potevano considerare come opere di manutenzione ordinaria della struttura, tese a mantenere in efficienza camere e servizi, e che la gestione di tali attività rientrava ampiamente nelle competenze del direttore.
L'attrice peraltro argomentava, che in ogni caso la CNA sarebbe stata tenuta al pagamento quanto meno per ingiustificato arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c.,
nella misura ritenuta di giustizia, tale punto non è tuttavia riportato nelle conclusioni della domanda.
La domanda fondata sul titolo, contratto verbale di appalto sorto tra i soggetti persone giuridiche, proposta in via giudiziale dalla società attrice risulta essere stata contestata in via stragiudiziale dalla società convenuta, con pec del 6/12/2019, ove si contestava la sussistenza di alcun incarico a per l'esecuzione dei lavori Parte_1
presso l'Hotel Cicerone.
La domanda non si palesa fondata per quanto in appresso.
Pag. 6 di 10 All'esito delle risultanze processuale si ritiene di esaminare in primo luogo la fondatezza della domanda attorea in punto di legittimazione ad agire.
Nella specie non si ravvisa il rapporto giuridicamente rilevante invocato dall'attrice di contratto di appalto intervenuto verbalmente tra persone fisiche, vale a dire, da un lato,
il Signor che a dire dell'attrice, rappresentava la società attrice Testimone_2
all'incontro di fine giugno 2019, e dall'altro, l'allora Direttore Persona_2
quest'ultimo avrebbe commissionato alcune opere di ristrutturazione della stanza n. 308
e del bagno annesso, sarebbe sorto tra due soggetti con personalità giuridica, da un lato la , la Controparte_4 Controparte_5
non vi è alcun elemento giuridicamente rilevante che supporta la legittimazione
[...]
ad obbligare le rispettive società dei soggetti innanzi indicati.
Del tutto irrilevante è la presenza dell'Arch. chiamato a riferire Persona_3
dell'incontro in sede giudiziale.
Il Direttore dell'albergo, qualifica peraltro che non è possibile Persona_2
dichiararsi accertata giudizialmente, e con la loro asserita Testimone_1
manifestazione verbale, non possono assumere obbligazioni che ricadono nella sfera giuridica della persona giuridica;
la loro attività, come persone fisiche, non si ritiene possa far sorgere un rapporto giuridicamente rilevante per le società che essi rappresentano.
Ne consegue che i rapporti amicali ed informali tra i soggetti persone fisiche, come pare sia accaduto nel caso che ci occupa, non possono automaticamente ricadere sulla società
della cui compagine gli stessi fanno parte, nei termini invocati nella domanda giudiziale prospettata dall'attrice.
Pag. 7 di 10 La questione impone l'esame del concetto di “legittimazione ad agire”. Quest'ultimo si inquadra nel concetto di “diritto all'azione” e cioè nel diritto di agire in giudizio.
Il nostro ordinamento, come noto, riconosce, e pone a suo fondamento, il diritto all'azione che viene affermato sia nel codice civile che nella Costituzione.
L'art 2907 c.c. stabilisce che: “alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità
giudiziaria su domanda della parte” e, parimenti, l'art 24 Cost. dichiara: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”.
La legittimazione ad agire serve, quindi, ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio e, di conseguenza, stante il disposto dell'art. 81 c.p.c., a norma del quale “fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui”, può affermarsi che tale titolarità spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare.
Ciò non di meno, nel caso che ci occupa non si ritiene che l'attrice abbia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo, che attiene al merito della causa, cioè alla fondatezza della domanda.
La titolarità del diritto non riguarda la prospettazione, ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio ne sia effettivamente il titolare,
è, quindi, un elemento costitutivo della domanda.
Come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sent. 2951/2016, la parte che promuove un giudizio deve prospettare di esser parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve, poi, provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. La parte pertanto non può limitarsi ad allegare
Pag. 8 di 10 che un diritto sussiste, ma deve allegare che quel diritto gli appartiene, deve cioè
dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona.
Sul piano dell'onere probatorio, in base alla ripartizione fissata dall'art. 2697 c.c., la parte attrice deve dare la prova dei fatti/diritto su cui si fonda la titolarità del diritto, che costituisce fondamento della domanda.
Nella fattispecie, la titolarità del diritto in capo alla società attrice non può dirsi provata in positivo dall'attore e neppure in conseguenza del comportamento della società
convenuta, che ha negato di aver commissionato alcun incarico alla società attrice.
Invero le testimonianze assunte di entrambi le parti non sono univoche, precise e circostanziate, e non sono sufficienti e adeguate per poter dichiarare l'accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di appalto intervenuto tra le parti, presone giuridiche, nei termini e modalità prospettate dalla parte attrice.
Ne consegue che la domanda attrice non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
Non si ravvisa una condotta della parte connotata da dolo o colpa grave nella attivata azione giudiziale e pertanto non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96
c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'effettiva attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta la domanda dell'attrice.
Pag. 9 di 10 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta, le spese di lite, che si liquidano complessivi € 2.200,00, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., allegata a verbale chiuso alle ore 18,10.
Roma, 08/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Ragozzo
Pag. 10 di 10