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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1348/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1348/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURRONE Parte_1 C.F._1
MICHELA FORTUNATA
e
SA ZA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PURRONE C.F._2
MICHELA FORTUNATA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“VOGLIA
Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nella Chiesa parrocchiale di Colere (BG), in data 04.08.2012 ordinando all'Ufficiale diStato Civile del Comune di
Colere (BG) a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e SA ZA hanno contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario il 04/08/2012 a Colere (BG), e dalla loro unione non sono nati figli.
Il giorno 10.12.2014 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 12/01/2015 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Colere il 04/08/2012 tra e SA ZA trascritto nei registri dello Parte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 6; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di COLERE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA
Il Tribunale in composizione collegiale in persona dei magistrati:
dott. Marco Tremolada Presidente dott. Dario Colasanti Giudice dott.ssa Marta Paganini Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1348/2024 promossa con ricorso congiunto da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PURRONE Parte_1 C.F._1
MICHELA FORTUNATA
e
SA ZA (C.F. , con il patrocinio dell'avv. PURRONE C.F._2
MICHELA FORTUNATA
con l'intervento del
Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI
“VOGLIA
Accertare l'impossibilità di ricostruire l'unione morale e spirituale della famiglia e per l'effetto:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato nella Chiesa parrocchiale di Colere (BG), in data 04.08.2012 ordinando all'Ufficiale diStato Civile del Comune di
Colere (BG) a mezzo rituale comunicazione, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
2) Disporre che i ricorrenti continuino a vivere separati portandosi reciproco rispetto;
3) Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
I coniugi e SA ZA hanno contratto matrimonio con Parte_1
rito concordatario il 04/08/2012 a Colere (BG), e dalla loro unione non sono nati figli.
Il giorno 10.12.2014 sono comparsi davanti al Presidente del Tribunale di Lecco nel procedimento di separazione personale, conclusosi in data 12/01/2015 con il decreto di omologa delle condizioni stabilite consensualmente.
Con ricorso per divorzio congiunto ex artt. 473 bis.47 e 473 bis.51 c.p.c. depositato in data
22/10/2024, i coniugi hanno richiesto pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., avendo i coniugi fatto richiesta di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, è stata data comunicazione al
Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51, terzo comma c.p.c. e sono state depositate note scritte nel termine assegnato.
La domanda diretta a ottenere la pronuncia di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è meritevole di accoglimento;
risulta infatti decorso il termine iniziale minimo per la proposizione della domanda previsto dall'art. 3 n. 2), lett. b) l. n. 898/1970, dovendo ritenersi giudizialmente accertato, in assenza di contrarie eccezioni, il carattere ininterrotto della separazione.
La volontà manifestata dalle parti di porre termine alla loro esperienza coniugale esclude che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita.
Sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
la domanda congiunta dei coniugi può, infatti, essere recepita poiché regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario a Colere il 04/08/2012 tra e SA ZA trascritto nei registri dello Parte_1
Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2012, parte II, serie A, numero 6; 2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alle parti e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni stabilite concordemente dalle parti, come sopra indicate, da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di COLERE per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Lecco, 20/01/2025
Il giudice relatore Il Presidente dott.ssa Marta Paganini dott. Marco Tremolada