Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza 21 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01234/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1234 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Attilio De Martin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via Altinate, n. 29;
contro
Ministero della Difesa, -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
-OMISSIS- "-OMISSIS-", non costituitosi in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento di sospensione di mesi tre dall'impiego in applicazione dell'Articolo 1357, comma I^ lett. a) del D.lgs. n. 66 del 2010 dall'impiego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato:
- che la domanda cautelare non è supportata dall’allegazione di un pregiudizio, derivante dall’esecuzione del provvedimento impugnato, che assuma la consistenza di un danno grave ed irreparabile;
- che infatti il ricorrente allo stato attuale ha già scontato la sanzione della sospensione dall’impiego della durata complessiva di tre mesi per circa la metà del periodo, e percepisce comunque la metà dello stipendio;
- che pertanto non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare;
- che ai fini della valutazione nel merito delle censure proposte il Collegio ritiene tuttavia di fissare sin d’ora per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 21 settembre 2022;
- che le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese della presente fase di giudizio tra le parti:
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Prima, respinge la suindicata domanda cautelare e fissa, per la trattazione del merito del ricorso, l’udienza pubblica del 21 settembre 2022.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefano Mielli | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.