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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/03/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Bari, dott. Alfonso Pappalardo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
definitiva nella causa civile iscritta al n. 822 dell'anno 2020 del Registro
Generale Affari Contenziosi
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avvocato Sergio Milano, Parte_1
elettivamente domiciliato in Bari, alla via Beatillo n. 43 (presso lo studio del predetto difensore)
APPELLANTE
CONTRO
in persona del suo legale rappresentante “pro Controparte_1
tempore”, rappresentata e difesa dall'Avvocato Angela Casamassima,
elettivamente domiciliata in Gioia del Colle, alla via R. Canudo n. 28 (presso lo studio del predetto difensore)
APPELLATA
E
CP
APPELLATO CONTUMACE
______________________________________
All'udienza del 21 novembre 2024 la causa è stata riservata per la decisione,
previa concessione, alle parti costituite, di termini per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, davanti al Giudice di Pace di Bari, e la “ CP [...]
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, al Controparte_1
fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma complessiva di € 9.035,51, oltre al danno morale, agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria, a titolo di risarcimento dei danni (da invalidità temporanea totale e parziale, danno biologico e spese mediche) da lui subite in conseguenza del sinistro stradale avvenuto, per esclusiva colpa dello
, l'8 marzo 2016, alle ore 18,30 circa, sulla S.P. Ceglie del Campo – CP
Adelfia, in agro di Valenzano.
Il tutto, con vittoria delle spese e competenze di lite.
In tale occasione il motociclo condotto dall'attore era stato tamponato dall'autocarro targato AP966NT, di proprietà di e condotto da CP
. Controparte_3
Si costituiva in giudizio la sola eccependo che, per lo stesso fatto CP_1
illecito, il aveva già citato in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento Pt_1
del solo danno al motociclo, gli odierni convenuti e che, con detta nuova domanda, l'attore aveva violato il divieto, più volte affermato dai giudici di legittimità, di frazionare in plurimi processi distinte ragioni del medesimo credito.
Concludeva chiedendo la inammissibilità e la improcedibilità della domanda,
con vittoria delle spese e competenze di lite.
Con sentenza n. 1443/19 depositata il 14 giugno 2019, il Giudice di Pace di
Bari sostanzialmente accoglieva la tesi difensiva della convenuta costituita, dichiarava improponibile ed inammissibile la domanda proposta dal e Pt_1
condannava quest'ultimo al pagamento delle spese di lite in favore della
Controparte_1
2 Avverso detta sentenza proponeva tempestivo appello il . Pt_1
Seppure in modo in parte confuso e ripetitivo, l'appellante denunciava come il primo giudice, nel dichiarare la improponibilità della domanda, avesse richiamato una giurisprudenza di legittimità circa il divieto di frazionabilità, in diversi giudizi, di pretese creditorie traenti origine dallo stesso fatto costitutivo,
senza tenere conto che detta frazionabilità è lecita e possibile tutte le volte in cui l'attore risulti assistito da un oggettivo interesse al frazionamento del credito.
Nel caso di specie il Giudice di Pace, sostituendosi al TU, aveva ritenuto che,
al momento della proposizione della domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno al motociclo, il fosse già guarito dalle lesioni subite in Pt_1
conseguenza del sinistro “de quo” e pertanto poteva già in quel giudizio chiedere il ristoro anche dei danni alla persona.
Lamentava, inoltre, come la proposizione dei due giudizi fosse da imputare alla lacunosa e scorretta gestione del danno da parte della caratterizzata, CP_1
sin dall'inizio, da una contestazione sul verificarsi del sinistro e, per l'effetto, da un ingiustificato rifiuto al ristoro dei danni materiali reclamati dal . Pt_1
Concludeva chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la condanna degli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in suo favore, della somma di euro
9.035,51, oltre danno da svalutazione monetaria ed agli interessi, con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio.
Si costituiva in giudizio la sola “ , eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c..
Nel merito, deduceva la assoluta infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto, con ogni conseguenza di legge.
La causa, non accolta dall'appellante una proposta formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c., veniva quindi istruita mediante prova testimoniale e TU.
3 L'appello (con conseguente rigetto della eccezione di inammissibilità ex art. 348
bis c.p.c.) è fondato e deve, nei limiti in seguito precisati e per quanto di ragione, essere accolto.
Il primo giudice è giunto a dichiarare “improponibile ed inammissibile” la domanda sulla base del noto principio della infrazionabilità del credito avente origine dallo stesso fatto costitutivo, attuata mediante la proposizione di plurime domande davanti allo stesso o a diversi giudici.
Il principio, già una prima volta esaurientemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza delle Sezioni unite numero 23726/2007 in ossequio ai principi della ragionevole durata del processo, del divieto di abuso del medesimo e della correttezza e buona fede processuale, è stato di recente sottoposto ad un approfondimento critico ed ha dato luogo ad un contrasto giurisprudenziale tra chi sostiene la tesi della improponibilità “tout court”
della/e domanda/e frazionata/e (per tutte: Cass. 23/4/2020, n. 8058; Cass.
16/2/2017, n. 4090) e coloro che, sulla scia di quanto implicitamente sostenuto in alcune pronunce della CEDU ed alla luce del principio sancito nell'art. 24
Cost., ritengono che, in questi casi, la domanda vada comunque esaminata e che la sanzione al divieto di frazionabilità della pretesa creditoria debba essere limitata, in caso di accoglimento, al mancato riconoscimento delle spese di lite
(da ultimo, in questo senso: Cass. 22/3/2023, n. 8184).
La sussistenza del menzionato contrasto ha giustificato la rimessione della questione alle Sezioni Unite (Cass. n. 15771/2024; Cass. ord. n. 3643/2024).
Tanto premesso, senza necessità di attendere la prossima decisione delle Sezioni
Unite, la sentenza impugnata merita di essere riformata per i motivi che ci si accinge ad illustrare.
Sul punto, anche la giurisprudenza più rigorosa in tema di infrazionabilità del credito e di conseguente improponibilità delle relative plurime domande, ritiene che, in presenza di un danno da sinistro stradale derivante da un unico fatto
4 illecito, riferito alle cose ed alle persone, l'attore non possa proporre distinte domande quando il danno “si sia verificato nella sua completezza” (Cass.
21/10/2015, n. 21318), essendo viceversa possibile la proponibilità di più
domande quando risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata e quando alla data dell'esercizio della prima azione non sia emerso l'intero panorama delle conseguenze dannose
(Cass. 25/1/2023, n. 2278; Cass. 15/10/2019, n. 26089).
Orbene, nella fattispecie in esame risulta dagli atti che il , convenne in Pt_1
giudizio davanti al Giudice di Pace di Bari gli odierni appellati, al fine di chiedere il risarcimento del danno al suo motociclo, con atto di citazione notificato il
15/10/2016.
In quella data, di circa sette mesi successiva a quella del sinistro in questione,
seppure conclusa la guarigione e venuta meno la condizione di inabilità
temporanea, non potevano certo dirsi stabilizzati i postumi da invalidità permanente incidenti sulla totale biologica (postumi accertati, nella misura del
6%, dal medico legale del , il 6 luglio 2017). Pt_1
Né può dirsi che l'odierno appellante fosse tenuto, a pena di improcedibilità della domanda, ad attendere la stabilizzazione dei postumi prima di agire per il risarcimento dei danni al motociclo, tanto più che, a fronte del rifiuto opposto dalla Compagnia, era tramontata l'ipotesi di una definizione stragiudiziale della controversia e che l'accertamento della esatta entità del danno alla persona avrebbe comportato tempi non brevi.
Ritenere, poi, come affermato nella sentenza impugnata, che “l'intero panorama delle conseguenze dannose” (Cass. 15/10/2019, n. 26089), fosse già chiaro e l'entità del danno alla persona già acquisita alla scadenza dei 50 giorni dal sinistro (28/4/2016) e comunque prima della proposizione del primo giudizio,
appare errato e non condivisibile.
5 Relativamente all' “an” della pretesa creditoria, la esistenza e la dinamica del sinistro “de quo” e la sua ascrivibilità alla esclusiva responsabilità dello CP
risultano provate dalle dichiarazioni del teste , come argomento Testimone_1
di prova, dal contenuto della sentenza n. 651/18 del Giudice di Bari, resa tra le stesse parti e passata in giudicato (nella quale detta responsabilità risulta accertata).
Relativamente al “quantum”, ritiene lo scrivente di condividere e di fare integralmente proprie le corrette, esaurienti, puntuali e non contestate argomentazioni e conclusioni contenute nella relazione del TU dott.
[...]
, il quale, con motivazioni immuni da vizi logici e giuridici, è pervenuto Per_1
a determinare in 30 giorni la durata dell'inabilità temporanea “subtotale”, in 20
giorni quella temporanea parziale al 50% e nel 4% i postumi invalidanti di carattere permanente.
Per effetto di tale determinazione, al Logoteto va riconosciuto, sulla base delle tabelle milanesi all'epoca del fatto, un danno complessivo di € 6.389,00 (di cui
€ 1.380 per 30 giorni di I.T. subtotale, € 460 per 20 giorni di I.T. parziale al
50%, € 4.305 per danno biologico da invalidità permanente ed € 244 per spese mediche documentate e ritenute congrue dal TU).
Gli appellati vanno pertanto condannati al pagamento, in favore del , di Pt_1
detta somma, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data sinistro (8/3/2016) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
La richiesta, genericamente formulata, di risarcimento del danno morale, va invece rigettata.
A riguardo, va ricordato che, se è vero che il danno morale deve essere oggetto di una autonoma valutazione e può essere liquidato separatamente al danno biologico (da ultimo: Trib Venezia, 5/10/2023, n. 1688; Cass. 1°/3/2024, n.
6 5547), è comunque necessario che il giudice, nella liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione del diritto alla salute, tenga conto di tutti i pregiudizi effettivamente subiti dalla vittima, trattandosi di una categoria onnicomprensiva, all'interno della quale deve essere ricompreso anche il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva.
In assenza, come nel caso di specie, di elementi idonei all'apprezzamento di ulteriori concrete sofferenze eventualmente subite in conseguenza di un sinistro, non può pertanto essere operata alcuna personalizzazione della liquidazione del danno (per tutte: Trib Bari, 30/3/2023, n. 1134; Cass.
13/1/2016, n. 339).
La particolarità della vicenda esaminata induce a compensare per metà, tra le parti, le spese del primo giudizio, ponendo la rimanente metà, liquidata come in dispositivo, a carico degli appellati, in solido tra loro.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, in una misura intermedia tra i minimi ed i medi tariffari, in considerazione dell'oggetto della controversia, come in dispositivo.
Vanno infine definitivamente poste a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese della disposta TU (già provvisoriamente liquidate con provvedimento del
15/5/2023) con obbligo di rimborso, in favore dell'appellante, di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto notificato il 13 gennaio 2020, da nei confronti della “ Parte_1 [...]
, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, e Controparte_1
di , contumace, avverso la sentenza n. 1443/19 del Giudice di CP
Pace di Bari, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto, condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore del , della Pt_1
7 somma di euro 6.389,00, oltre al danno da svalutazione monetaria ed agli interessi al tasso legale sull'importo devalutato alla data sinistro
(8/3/2016) e rivalutato anno per anno, secondo gli indici ISTAT, sino alla data della pubblicazione della presente sentenza.
2) Compensa per metà, tra le parti, le spese del primo grado del giudizio e pone la rimanente metà, che si liquida in € 809,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, a carico degli appellati in solido, con obbligo di rimborso in favore del procuratore del , dichiaratosi Pt_1
anticipatario;
3) Condanna gli appellati, in solido tra loro, al rimborso, in favore del procuratore dell'appellante, dichiaratosi anticipatario, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge;
4) Pone definitivamente a carico degli appellanti, in solido tra loro, le spese della espletata TU (già provvisoriamente liquidate con provvedimento del
15 maggio 2023), con obbligo di rimborso, in favore dell'appellante, di quanto da quest'ultimo a tale titolo eventualmente anticipato.
Bari, 4 marzo 2025
Il Giudice
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