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Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/07/2024, n. 26126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26126 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: CH EN nato a [...] il [...] CH CC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE 'd'APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDEI3RANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi uditi i difensori: L'avv. MASSIMO CONTI che insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. GABRIELE SPREMOLLA che insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26126 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 25.5.2018, ha assolto Clemente e OC CC da una delle condotte di bancarotta fraudolenta loro ascritte (una dissipazione di 54.000 euro, contestata al n. 2 del capo di imputazione); ha dichiarato la prescrizione rispetto ad un'altra, riqualificata ex art. 217 I. fall. (quella di aggravamento del dissesto da ritardato fallimento;
n. 4 dell'imputazione) ed escluse tutte le circostanze aggravanti ha rideterminato la pena nei confronti di OC Musciac:chio ed ha confermato la pena nei confronti di Clemente CC. Gli imputati sono stati entrambi condannati in relazione all'unica contestazione di bancarotta fraudolenta residua, quella documentale di cui al n. 3 dell'unico capo (la condotta di cui al n. 1 era stata già esclusa dal giudice di primo grado). Gli imputati rispondono del reato cori riguardo al fallimento della Masterpiece s.r.I., dichiarato il 9.7.2014, ed alle rispettive qualità di amministratore legale (Clemente CC) e amministratore di fatto (Roc:co CC) della società in decozione. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite distinti atti di impugnazione e i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di OC CC, proposto dall'avv. Spremolla, deduce quattro motivi di censura. 3.1. Il primo argomento che la difesa eccepisce denuncia violazione dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al divieto di bis in idem ed all'archiviazione del proc. n. 661 del 2016, iscritto per i medesimi fatti, ipotizzati come reato di cui all'art. 217 I. fall. ed archiviati sulla scorta della relazione del curatore per l'insussistenza di ipotesi di reato. Ciononostante, dopo alcune denunce relative alla sottrazione di un escavatore in leasing, il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto la riapertura delle indagini ed il procedimento era poi proseguito sino all'esito oggi impugnato, anche per l'ipotesi di accusa residua dopo la sentenza d'appello, la quale, tuttavia, era stata inserita già nella prima relazione del curatore ed era stata archiviata, sicchè deve ritenersi preclusa la possibilità di una condanna che superi la precedente decisione di archiviazione per i medesimi fatti. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall. La tesi del ricorrente è che dalle prove in atti - ed avendo la Corte assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di Clii al punto n. 2 della contestazione, in quanto il credito di oltre 54.000 euro oggetto dell'imputazione era stato ritenuto pagato 2 in saldo di un effettivo rapporto commerciale - si comprende che la documentazione contabile non risulta confusa o mai depositata, ma, al più, consegnata in ritardo alla curatela. 3.3. La terza censura muove nuovamente da un vizio di motivazione mancante e contraddittoria, in relazione alla verifica del dolo specifico e del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente sostiene che la condotta integri un'omessa tenuta delle scritture contabili, reato a dolo specifico, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, e, quindi, ancor meno attribuibile al ricorrente, amministratore di fatto non coinvolto nella gestione formale della società fallita, senza la prova di una sua piena consapevolezza;
prova alla cui verifica la Corte non ha dedicato alcun passaggio motivazionalle. 3.4. Un ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria quanto alla mancata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale. La difesa ritiene contraddittorio che la Corte sia giunta a qualificare il punto 4 della contestazione ai sensi dell'art. 217 I. fall. e non abbia fatto altrettanto con la fattispecie di cui al punto 3, in relazione alla quale si è affermata la fraudolenza senza motivare adeguatamente sulla prova della proiezione delle condotte di inidonea tenuta delle scritture contabili a recare pregiudizio ai creditori. 4. Il ricorso di Clemente CC, difeso dall'avv. Conti, eccepisce tre motivi diversi. 4.1. La prima censura proposta è sostanzialmente sovrapponibile a quella di OC CC e dedicata ad eccepire la violazione dell'art. 649, cornma 2, cod. proc. pen. e del divieto di bis in idem nel caso di specie, per le ragioni già esposte ed esaminate al par. 3.1.: la condotta contestata all'imputato rientrava già tra quelle oggetto di archiviazione all'esito di una prima fase delle indagini e non potrebbe essere riproposta in mancanza di una revoca del decreto di archiviazione e del solo provvedimento di riapertura delle indagini riguardo al diverso fatto di cui al punto 1 della contestazione (in relazione al quale il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza assolutoria). 4.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente e contraddittoria con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla mancata riqualificazione del reato in bancarotta semplice, come invece deciso dal giudice di secondo grado in relazione a quello di cui al punto 4 della contestazione (aggravamento del dissesto da ritardo nella richiesta di fallimento) 4.2.a. Con una distinta ragione di impugnazione, nell'ambito del secondo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legge per avere la sentenza d'appello configurato il reato di sottrazione delle scritture contabili della società fallita, contestato formalmente al ricorrente nell'imputazione, come fattispecie a dolo generico, laddove essa configura un delitto a dolo specifico, anche sotto forma della loro omessa tenuta, che rappresenta 3 la conclusione cui si giunge nella condanna. Tale approdo è contrario alla giurisprudenza di legittimità dominante (si cita, da ultimo, Sez. 4, n. 208 del 2023, n.m.). 4.2.b Un'ulteriore eccezione evidenzia la contraddittorietà dei passaggi attraverso i quali la Corte descrive la condotta dell'imputato di confusa e disordinata tenuta delle scritture contabili, con accenti chiaramente colposi, e le conclusioni cui giunge configurando comunque il reato doloso. Manca, in ogni caso, un'adeguata motivazione sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, tanto più necessaria qualora si tratti di una delle ipotesi normativa costruite con dolo specifico e si sia esclusa la componente dolosa nella collegata condotta distrattiva. 4.3. L'ultimo motivo di ricorso ripropone gli argomenti con i quali si è eccepito il vizio di motivazione contraddittoria nella prima parte del secondo motivo di censura e aggiunge l'inadeguatezza dell'argomentare della sentenza impugnata avuto riguardo al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell'affermazione di colpevolezza nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Il primo motivo di ricorso di entrambi gli atti di impugnazione, dall'oggetto comune dedicato alla denuncia di violazione del principio del ne bis in idem, è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. I ricorrenti hanno espresso le loro ragioni con argomenti piuttosto confusi nella loro esposizione, che avrebbero invece richiesto sicuramente una miglior dovizia di particolari espositivi, utile a comprendere precisamente la denunciata viola2:ione del principio di ne bis in idem previsto quale cardine dell'ordinamento processuale penale dall'art. 649 cod. proc. pen. Ad ogni buon conto, i ricorrenti non si confrontano con la giurisprudenza di legittimità consolidata - confortata dalle affermazioni anche della Corte costituzionale - che ha chiarito come, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799, cui ha dato nuovo respiro la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 200 del 2016). 4 Viceversa, non sussiste bis in idem se la sfasatura delle imputazioni non dipende da una differente qualificazione giuridica del titolo di imputazione della responsabilità, bensì dall'individuazione di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle rispettive componenti strutturali (così ancora la sentenza Donati). Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno chiarito adeguatamente l'esistenza di fatti identici alla base della loro richiesta di ritenere sussistente un'ipotesi di bis in idem, chiusa, nel primo procedimento, da un decreto di archiviazione cui doveva fare necessariamente da contrappeso un provvedimento formale di riapertura delle indagini relative, preceduto da un decreto di revoca della stessa archiviazione. Anzi, dalla prospettazione difensiva sembra emergere il contrario, quantomeno rispetto all'unica condotta tuttora in gioco, vale a dire la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al n. 3 dell'imputazione. 3. Tutti gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi, dedicati a contestare la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono fondati ed intrinsecamente collegati, sicchè per economia si procede ad un loro esame congiunto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata (a pag. 22) sembra riportare la condotta ad un'ipotesi di tenuta fraudolenta della contabilità, in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio societario, ipotesi correttamente valutata a dolo generico, ma la sentenza si determina a tale soluzione, in parte, con motivazione intrinsicarnente contraddittoria;
per altra parte, in maniera del tutto disallineata dalla fattispecie dolosa prevista dall'arrt. 216 I.fall. poichè si evoca un criterio attributivo della responsabilità di ordine colposo. La giurisprudenza di legittimità è richiamata in modo superficiale neppure vi è confronto con l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 8/4/2022, Scarponi, Rv. 283659). Di conseguenza, a contrario, se la bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata derubricata ai sensi dell'art. 217 I. fall. (e, nella specie, dichiarata prescritta), si spezza il nesso di collegamento funzionale tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relative al medesimo fallimento ed inizialmente contestate;
pertanto, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili deve essere valorizzata nella sua componente dolosa in via autonoma, con motivazione più pregnante e adeguata. A meno che non si voglia ricondurre anch'essa all'area di punibilità dell'art. 217 I. fail., ragione di dubbio che ha formato oggetto di motivi appositi da parte dei ricorrenti, i 5 quali hanno evidenziato il deficit del tessuto argomentativo della sentenza impugnata nell'individuazione degli indicatori di fraudolenza della condotta di bancarotta documentale. Ed in effetti, in più punti la sentenza si limita ad evidenziare una tenuta disordinata delle scritture, con modalità di incerta lettura, senza aggiungere elementi che confortino il necessario paradigma doloso del reato previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. Manca, quindi, anzitutto, una chiara presa di posizione sul discrimine tra la bancarotta semplice documentale, in cui è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, e la bancarotta fraudolenta documentale, in cui tale requisito si atteggia come evento del reato (Sez. 5, n. 11390 del 9/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729; Sez. 5, n. 32051 del 24/6/2014, Corasaniti, Rv. 260774). Emerge, altresì, l'esigenza di fare chiarezza sulla tipologia di condotte oggettive di bancarotta documentale effettivamente accertate nel processo mediante la piattaforma probatoria, in ragione anche della contestazione strutturata con indicazione plurima (sottrazione e tenuta fraudolenta), al fine eventualmente di ribadire la sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi dolosa di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., che, come noto, rispondono a paradigmi differenti di epifania oggettiva e di coefficiente soggettivo. Ed invero, il Collegio rammenta come la giurisprudenza dominante ritenga oramai da L tempo che l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture. Quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, la prima, invece, nelle sue diverse fenomenologie, si atteggia come fattispecie a dolo specifico, vale a dire lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Marigliano, Rv. 279838 e Sez. 5, n. 18634 del 1/12/2017, Autunno, Rv. 269904). Evidente, quindi, la necessità di riesamina la fattispecie, da parte del giudice di merito, che, nella sentenza impugnata, si è affidato a troppo vaghe asserzioni, sostanziamente prive di confronto con la giurisprudenza richiamata, per attuare le doverose verifiche sopra evidenziate, anche alla luce del criterio generale di affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 3.1. Discende dalle precedenti argomentazioni la necessità di disporre annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze che, nel riesaminare la vicenda alla luce delle prove in atti, si atterrà ai principi di diritto enunciati, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. 6
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso il 15 marzo 2024.
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDEI3RANCACCIO; udito il Sostituto Procuratore Generale LUIGI GIORDANO che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi uditi i difensori: L'avv. MASSIMO CONTI che insiste nell'accoglimento del ricorso;
L'avv. GABRIELE SPREMOLLA che insiste nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 26126 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 15/03/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 25.5.2018, ha assolto Clemente e OC CC da una delle condotte di bancarotta fraudolenta loro ascritte (una dissipazione di 54.000 euro, contestata al n. 2 del capo di imputazione); ha dichiarato la prescrizione rispetto ad un'altra, riqualificata ex art. 217 I. fall. (quella di aggravamento del dissesto da ritardato fallimento;
n. 4 dell'imputazione) ed escluse tutte le circostanze aggravanti ha rideterminato la pena nei confronti di OC Musciac:chio ed ha confermato la pena nei confronti di Clemente CC. Gli imputati sono stati entrambi condannati in relazione all'unica contestazione di bancarotta fraudolenta residua, quella documentale di cui al n. 3 dell'unico capo (la condotta di cui al n. 1 era stata già esclusa dal giudice di primo grado). Gli imputati rispondono del reato cori riguardo al fallimento della Masterpiece s.r.I., dichiarato il 9.7.2014, ed alle rispettive qualità di amministratore legale (Clemente CC) e amministratore di fatto (Roc:co CC) della società in decozione. 2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati, tramite distinti atti di impugnazione e i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di OC CC, proposto dall'avv. Spremolla, deduce quattro motivi di censura. 3.1. Il primo argomento che la difesa eccepisce denuncia violazione dell'art. 649, comma 2, cod. proc. pen. in relazione al divieto di bis in idem ed all'archiviazione del proc. n. 661 del 2016, iscritto per i medesimi fatti, ipotizzati come reato di cui all'art. 217 I. fall. ed archiviati sulla scorta della relazione del curatore per l'insussistenza di ipotesi di reato. Ciononostante, dopo alcune denunce relative alla sottrazione di un escavatore in leasing, il pubblico ministero aveva chiesto ed ottenuto la riapertura delle indagini ed il procedimento era poi proseguito sino all'esito oggi impugnato, anche per l'ipotesi di accusa residua dopo la sentenza d'appello, la quale, tuttavia, era stata inserita già nella prima relazione del curatore ed era stata archiviata, sicchè deve ritenersi preclusa la possibilità di una condanna che superi la precedente decisione di archiviazione per i medesimi fatti. 3.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia mancanza e contraddittorietà della motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla sussistenza del reato di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall. La tesi del ricorrente è che dalle prove in atti - ed avendo la Corte assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva di Clii al punto n. 2 della contestazione, in quanto il credito di oltre 54.000 euro oggetto dell'imputazione era stato ritenuto pagato 2 in saldo di un effettivo rapporto commerciale - si comprende che la documentazione contabile non risulta confusa o mai depositata, ma, al più, consegnata in ritardo alla curatela. 3.3. La terza censura muove nuovamente da un vizio di motivazione mancante e contraddittoria, in relazione alla verifica del dolo specifico e del dolo generico del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Il ricorrente sostiene che la condotta integri un'omessa tenuta delle scritture contabili, reato a dolo specifico, a dispetto di quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, e, quindi, ancor meno attribuibile al ricorrente, amministratore di fatto non coinvolto nella gestione formale della società fallita, senza la prova di una sua piena consapevolezza;
prova alla cui verifica la Corte non ha dedicato alcun passaggio motivazionalle. 3.4. Un ultimo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione contraddittoria quanto alla mancata derubricazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice documentale. La difesa ritiene contraddittorio che la Corte sia giunta a qualificare il punto 4 della contestazione ai sensi dell'art. 217 I. fall. e non abbia fatto altrettanto con la fattispecie di cui al punto 3, in relazione alla quale si è affermata la fraudolenza senza motivare adeguatamente sulla prova della proiezione delle condotte di inidonea tenuta delle scritture contabili a recare pregiudizio ai creditori. 4. Il ricorso di Clemente CC, difeso dall'avv. Conti, eccepisce tre motivi diversi. 4.1. La prima censura proposta è sostanzialmente sovrapponibile a quella di OC CC e dedicata ad eccepire la violazione dell'art. 649, cornma 2, cod. proc. pen. e del divieto di bis in idem nel caso di specie, per le ragioni già esposte ed esaminate al par. 3.1.: la condotta contestata all'imputato rientrava già tra quelle oggetto di archiviazione all'esito di una prima fase delle indagini e non potrebbe essere riproposta in mancanza di una revoca del decreto di archiviazione e del solo provvedimento di riapertura delle indagini riguardo al diverso fatto di cui al punto 1 della contestazione (in relazione al quale il giudice di primo grado ha pronunciato sentenza assolutoria). 4.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente e contraddittoria con riguardo alla condanna per il reato di bancarotta fraudolenta documentale ed alla mancata riqualificazione del reato in bancarotta semplice, come invece deciso dal giudice di secondo grado in relazione a quello di cui al punto 4 della contestazione (aggravamento del dissesto da ritardo nella richiesta di fallimento) 4.2.a. Con una distinta ragione di impugnazione, nell'ambito del secondo motivo di ricorso, la difesa eccepisce violazione di legge per avere la sentenza d'appello configurato il reato di sottrazione delle scritture contabili della società fallita, contestato formalmente al ricorrente nell'imputazione, come fattispecie a dolo generico, laddove essa configura un delitto a dolo specifico, anche sotto forma della loro omessa tenuta, che rappresenta 3 la conclusione cui si giunge nella condanna. Tale approdo è contrario alla giurisprudenza di legittimità dominante (si cita, da ultimo, Sez. 4, n. 208 del 2023, n.m.). 4.2.b Un'ulteriore eccezione evidenzia la contraddittorietà dei passaggi attraverso i quali la Corte descrive la condotta dell'imputato di confusa e disordinata tenuta delle scritture contabili, con accenti chiaramente colposi, e le conclusioni cui giunge configurando comunque il reato doloso. Manca, in ogni caso, un'adeguata motivazione sul coefficiente soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, tanto più necessaria qualora si tratti di una delle ipotesi normativa costruite con dolo specifico e si sia esclusa la componente dolosa nella collegata condotta distrattiva. 4.3. L'ultimo motivo di ricorso ripropone gli argomenti con i quali si è eccepito il vizio di motivazione contraddittoria nella prima parte del secondo motivo di censura e aggiunge l'inadeguatezza dell'argomentare della sentenza impugnata avuto riguardo al canone di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio ai fini dell'affermazione di colpevolezza nei confronti del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono parzialmente fondati, per le ragioni che si indicheranno di seguito. 2. Il primo motivo di ricorso di entrambi gli atti di impugnazione, dall'oggetto comune dedicato alla denuncia di violazione del principio del ne bis in idem, è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. I ricorrenti hanno espresso le loro ragioni con argomenti piuttosto confusi nella loro esposizione, che avrebbero invece richiesto sicuramente una miglior dovizia di particolari espositivi, utile a comprendere precisamente la denunciata viola2:ione del principio di ne bis in idem previsto quale cardine dell'ordinamento processuale penale dall'art. 649 cod. proc. pen. Ad ogni buon conto, i ricorrenti non si confrontano con la giurisprudenza di legittimità consolidata - confortata dalle affermazioni anche della Corte costituzionale - che ha chiarito come, ai fini della preclusione connessa al principio "ne bis in idem", l'identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (Sez. U, n. 34655 del 28/6/2005, Donati, Rv. 231799, cui ha dato nuovo respiro la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 200 del 2016). 4 Viceversa, non sussiste bis in idem se la sfasatura delle imputazioni non dipende da una differente qualificazione giuridica del titolo di imputazione della responsabilità, bensì dall'individuazione di fattispecie ontologicamente autonome per una diversità delle rispettive componenti strutturali (così ancora la sentenza Donati). Ebbene, nel caso di specie, i ricorrenti non hanno chiarito adeguatamente l'esistenza di fatti identici alla base della loro richiesta di ritenere sussistente un'ipotesi di bis in idem, chiusa, nel primo procedimento, da un decreto di archiviazione cui doveva fare necessariamente da contrappeso un provvedimento formale di riapertura delle indagini relative, preceduto da un decreto di revoca della stessa archiviazione. Anzi, dalla prospettazione difensiva sembra emergere il contrario, quantomeno rispetto all'unica condotta tuttora in gioco, vale a dire la contestazione di bancarotta fraudolenta documentale di cui al n. 3 dell'imputazione. 3. Tutti gli ulteriori motivi di entrambi i ricorsi, dedicati a contestare la sussistenza del reato sotto il profilo oggettivo e soggettivo, sono fondati ed intrinsecamente collegati, sicchè per economia si procede ad un loro esame congiunto. Nel caso di specie, la sentenza impugnata (a pag. 22) sembra riportare la condotta ad un'ipotesi di tenuta fraudolenta della contabilità, in guisa da impedire la ricostruzione del patrimonio societario, ipotesi correttamente valutata a dolo generico, ma la sentenza si determina a tale soluzione, in parte, con motivazione intrinsicarnente contraddittoria;
per altra parte, in maniera del tutto disallineata dalla fattispecie dolosa prevista dall'arrt. 216 I.fall. poichè si evoca un criterio attributivo della responsabilità di ordine colposo. La giurisprudenza di legittimità è richiamata in modo superficiale neppure vi è confronto con l'orientamento secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma 1, n. 2 legge fall., il dolo, generico, può essere desunto, con metodo logico-presuntivo, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta l'evento fenomenico dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è di regola funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 33575 del 8/4/2022, Scarponi, Rv. 283659). Di conseguenza, a contrario, se la bancarotta fraudolenta patrimoniale è stata derubricata ai sensi dell'art. 217 I. fall. (e, nella specie, dichiarata prescritta), si spezza il nesso di collegamento funzionale tra le ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, relative al medesimo fallimento ed inizialmente contestate;
pertanto, la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili deve essere valorizzata nella sua componente dolosa in via autonoma, con motivazione più pregnante e adeguata. A meno che non si voglia ricondurre anch'essa all'area di punibilità dell'art. 217 I. fail., ragione di dubbio che ha formato oggetto di motivi appositi da parte dei ricorrenti, i 5 quali hanno evidenziato il deficit del tessuto argomentativo della sentenza impugnata nell'individuazione degli indicatori di fraudolenza della condotta di bancarotta documentale. Ed in effetti, in più punti la sentenza si limita ad evidenziare una tenuta disordinata delle scritture, con modalità di incerta lettura, senza aggiungere elementi che confortino il necessario paradigma doloso del reato previsto dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. Manca, quindi, anzitutto, una chiara presa di posizione sul discrimine tra la bancarotta semplice documentale, in cui è estraneo al fatto tipico descritto dall'art. 217, comma secondo, legge fall. il requisito dell'impedimento della ricostruzione del volume d'affari o del patrimonio del fallito, e la bancarotta fraudolenta documentale, in cui tale requisito si atteggia come evento del reato (Sez. 5, n. 11390 del 9/12/2020, dep. 2021, Cammarota, Rv. 280729; Sez. 5, n. 32051 del 24/6/2014, Corasaniti, Rv. 260774). Emerge, altresì, l'esigenza di fare chiarezza sulla tipologia di condotte oggettive di bancarotta documentale effettivamente accertate nel processo mediante la piattaforma probatoria, in ragione anche della contestazione strutturata con indicazione plurima (sottrazione e tenuta fraudolenta), al fine eventualmente di ribadire la sussistenza dell'una o dell'altra ipotesi dolosa di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., che, come noto, rispondono a paradigmi differenti di epifania oggettiva e di coefficiente soggettivo. Ed invero, il Collegio rammenta come la giurisprudenza dominante ritenga oramai da L tempo che l'occultamento delle scritture contabili, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), legge fall. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture. Quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi, la prima, invece, nelle sue diverse fenomenologie, si atteggia come fattispecie a dolo specifico, vale a dire lo scopo di recare pregiudizio ai creditori (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Marigliano, Rv. 279838 e Sez. 5, n. 18634 del 1/12/2017, Autunno, Rv. 269904). Evidente, quindi, la necessità di riesamina la fattispecie, da parte del giudice di merito, che, nella sentenza impugnata, si è affidato a troppo vaghe asserzioni, sostanziamente prive di confronto con la giurisprudenza richiamata, per attuare le doverose verifiche sopra evidenziate, anche alla luce del criterio generale di affermazione della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. 3.1. Discende dalle precedenti argomentazioni la necessità di disporre annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Firenze che, nel riesaminare la vicenda alla luce delle prove in atti, si atterrà ai principi di diritto enunciati, ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen. 6
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Firenze. Così deciso il 15 marzo 2024.