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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/07/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.L. 623/2025
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 623/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Tomassoli Filippo e Garattoni Gianfrancesco;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Rolando Barbara e Dal Bo Daniela;
CP_1
premesso
• che il ricorrente, pensionato e aderente alla Cassa professionale convenuta, veniva sottoposto ad un contributo di solidarietà, sulla base della delibera dell'assemblea dei delegati del 2013 e della successiva delibera del 29 novembre 2017 con cui il contributo veniva prorogato anche per il quinquennio 2019 – 2023;
• che questi proponeva un primo ricorso con cui chiedeva di dichiararsi l'illegittimità di tale delibera e del relativo prelievo;
tale ricorso veniva accolto con sentenza 491/2022 e la CP_2 restituiva gli importi trattenuti sino al 31 dicembre 2021. Lamentava però il ricorrente che l'ente riprendeva ad effettuare le trattenute a decorrere dal gennaio 2022; depositava quindi il presente di corso al fine di far dichiarare l'illegittimità di questo comportamento con condanna della alla restituzione di quanto trattenuto;
CP_2
• che la convenuta si costituiva confermando l'effettività della trattenuta e chiedendo di rigettare il ricorso;
• che il giudice invitava le parti a discutere in merito all'intervenuto giudicato;
considera
1. Il precedente ricorso, di tenore assolutamente analogo al presente, concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità delle delibere della e la conseguente condanna CP_2 alla restituzione di quanto trattenuto: la domanda veniva accolta dal giudice.
2. È infatti sufficiente leggere la sentenza 491/2022 per constatare che il giudice in allora adito ha dichiarato che “deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità delle delibere della
CNPADC che hanno introdotto il contributo di solidarietà applicato al ricorrente, e disposta la restituzione delle somme illegittimamente trattenute, previa valutazione dell'eccezione di prescrizione”; non può quindi trovare accoglimento l'eccezione, contenuta in memoria costitutiva, in merito alla irrilevanza di tale sentenza;
con la pronuncia citata il Tribunale non
1 R.G.L. 623/2025
si è limitato a sostenere l'illegittimità del contributo di solidarietà ma, come appena evidenziato, ha dichiarato anche l'illegittimità delle delibere che lo hanno introdotto;
3. La declaratoria di illegittimità di tali delibere è cosa diversa rispetto all'inibitoria di reiterare il comportamento in futuro: la prima ha una portata demolitoria delle attuali delibere, mentre la seconda riguarda il divieto, per il futuro, di adottare atti analoghi.
4. Il contenuto della sentenza già emanata tra le parti non riguarda esclusivamente la restituzione dei contributi trattenuti sino al dicembre 2021, ma si estende all'affermazione dell'illegittimità della delibera sulla base della quale la ha nuovamente effettuato le CP_2 trattenute oggetto del presente giudizio. Tale comportamento è contrario al giudicato intervenuto tra le parti.
5. Il ricorso deve quindi essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell'effettivo valore di causa, indicato dalla convenuta.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna Parte convenuta a restituire gli importi trattenuti al ricorrente dal gennaio
2022 sino ad oggi, oltre interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
641 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 623/2025, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Tomassoli Filippo e Garattoni Gianfrancesco;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Rolando Barbara e Dal Bo Daniela;
CP_1
premesso
• che il ricorrente, pensionato e aderente alla Cassa professionale convenuta, veniva sottoposto ad un contributo di solidarietà, sulla base della delibera dell'assemblea dei delegati del 2013 e della successiva delibera del 29 novembre 2017 con cui il contributo veniva prorogato anche per il quinquennio 2019 – 2023;
• che questi proponeva un primo ricorso con cui chiedeva di dichiararsi l'illegittimità di tale delibera e del relativo prelievo;
tale ricorso veniva accolto con sentenza 491/2022 e la CP_2 restituiva gli importi trattenuti sino al 31 dicembre 2021. Lamentava però il ricorrente che l'ente riprendeva ad effettuare le trattenute a decorrere dal gennaio 2022; depositava quindi il presente di corso al fine di far dichiarare l'illegittimità di questo comportamento con condanna della alla restituzione di quanto trattenuto;
CP_2
• che la convenuta si costituiva confermando l'effettività della trattenuta e chiedendo di rigettare il ricorso;
• che il giudice invitava le parti a discutere in merito all'intervenuto giudicato;
considera
1. Il precedente ricorso, di tenore assolutamente analogo al presente, concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità delle delibere della e la conseguente condanna CP_2 alla restituzione di quanto trattenuto: la domanda veniva accolta dal giudice.
2. È infatti sufficiente leggere la sentenza 491/2022 per constatare che il giudice in allora adito ha dichiarato che “deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità delle delibere della
CNPADC che hanno introdotto il contributo di solidarietà applicato al ricorrente, e disposta la restituzione delle somme illegittimamente trattenute, previa valutazione dell'eccezione di prescrizione”; non può quindi trovare accoglimento l'eccezione, contenuta in memoria costitutiva, in merito alla irrilevanza di tale sentenza;
con la pronuncia citata il Tribunale non
1 R.G.L. 623/2025
si è limitato a sostenere l'illegittimità del contributo di solidarietà ma, come appena evidenziato, ha dichiarato anche l'illegittimità delle delibere che lo hanno introdotto;
3. La declaratoria di illegittimità di tali delibere è cosa diversa rispetto all'inibitoria di reiterare il comportamento in futuro: la prima ha una portata demolitoria delle attuali delibere, mentre la seconda riguarda il divieto, per il futuro, di adottare atti analoghi.
4. Il contenuto della sentenza già emanata tra le parti non riguarda esclusivamente la restituzione dei contributi trattenuti sino al dicembre 2021, ma si estende all'affermazione dell'illegittimità della delibera sulla base della quale la ha nuovamente effettuato le CP_2 trattenute oggetto del presente giudizio. Tale comportamento è contrario al giudicato intervenuto tra le parti.
5. Il ricorso deve quindi essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dell'effettivo valore di causa, indicato dalla convenuta.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- condanna Parte convenuta a restituire gli importi trattenuti al ricorrente dal gennaio
2022 sino ad oggi, oltre interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
641 oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e CU, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Torino, 9 luglio 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
2