Articolo 2 della Legge 11 novembre 1994, n. 672
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 dicembre 1994
Art. 2. 1. Piena e intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 125 dell'accordo con la Romania, dall'articolo 124 dell'accordo con la Bulgaria, dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica ceca e dall'articolo 123 dell'accordo con la Repubblica slovacca, nonche' dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Romania e dall'articolo 8 del protocollo aggiuntivo con la Bulgaria.
Entrata in vigore il 8 dicembre 1994