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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 21/06/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1182\2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
Nel procedimento iscritto al n.1182 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.03.1993 ed ivi elettivamente domiciliata in via G. Rizzo n. 143 presso lo studio dell'avv. Maria Pagano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 10.09.1989, ed ivi elettivamente domiciliato in via G. Rizzo n. 39 presso lo studio dell'avv. Armadillo Patrizia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Con ricorso ex art. 437 bis e ss., ha premesso: di aver Parte_1
avuto una relazione con dalla quale è nata la figlia Controparte_1
(cl. 2009) e che le parti sono addivenute ad una irreversibile crisi del Per_1
proprio rapporto sentimentale. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso di lei, in subordine l'affido condiviso alle parti;
che fosse disciplinato l'esercizio del diritto di visita paterno;
che fosse posto a carico di lui un obbligo al mantenimento della figlia, dell'importo di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto di disporre l'affido condiviso della figlia, con collocamento presso l'abitazione materna;
di regolamentarne l'esercizio di visita e le modalità di mantenimento ordinario con la corresponsione di un assegno di mantenimento non superiore ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e la percezione dell'assegno unico interamente in favore della ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
21.02.2025, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 12.03.2025.
Espletata l'istruttoria orale mediante l'audizione della figlia della coppia, all'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo in
2 proprio favore della figlia minore. Di contro, il ne ha chiesto CP_1
l'affidamento condiviso.
A tal riguardo, il criterio fondamentale cui deve attenersi il Collegio è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155 c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, che verrà espressa sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016).
La centralità dell'interesse del minore giustifica la scelta di un regime piuttosto che dell'altro, ma senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per affidare la figlia in via esclusiva alla madre, atteso che non emerge una inidoneità educativa ovvero una
3 manifesta carenza genitoriale del padre (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale). Sul punto, i
Servizi sociali del Comune di Milazzo hanno dato evidenza che “allo stato attuale non vi siano elementi che possano far ritenere la sussistenza di elementi di pregiudizio a carico della minore”. (v. relazione depositata in atti il 21.02.2025).
Sebbene, allo stato, sussistano forti contrasti nel rapporto tra il CP_1
e la figlia (quest'ultima, sentita all'udienza del 4.04.2025 ha riferito “In questo momento non ho nessun rapporto con mio padre e non ho voglia di vederlo”, “Mio padre non mi manca”), le circostanze allegate dalla ricorrente non appaiono talmente gravi da comportare la necessità dell'affidamento esclusivo. La infatti, ha riferito ai Servizi Sociali che le “motivazioni che hanno Pt_1
spinto… dopo molteplici anni, a regolamentare il regime di affidamento e mantenimento della figlia con il sig. ” sono dovute alle “accuse mosse CP_1
dal predetto relativamente alla non ammissione al secondo anno del Liceo
Classico della minore e alle critiche relative all'assecondarla nella decisione di cambiare indirizzo scolastico” (v. ancora relazione dei Servizi sociali). Mentre, non si ravvisa una situazione di grave disinteresse da parte del resistente, il quale ha, piuttosto, chiesto disporsi l'affidamento condiviso e ha dichiarato “Non pensavo che mi sarei trovato in questa situazione perché ho sempre avuto buoni rapporti con mia figlia. Ci siamo frequentati, abbiamo avuti rapporti, cioè abbiamo viaggiato e mangiato insieme. Tutto ciò fino all'estate. Ci vedevamo periodicamente, ogni paio di giorni. Ultimamente ha iniziato a non rispondermi”
(v. processo verbale del 21.02.2025). Similmente, la ha esposto “In Pt_1
quest'ultimo periodo suo padre non è presente. Prima si vedevano di più. Nel
2022 mia figlia ha avuto un periodo brutto, si è “chiusa” ed ha così iniziato un
4 percorso dalla psicologa. Al termine di questo percorso, mia figlia si è allontanata da lui... Si sono visti ad agosto e poi a gennaio, solo perché è stato contattato dagli assistenti sociali” (v. processo verbale del 21.02.2025) e la stessa ha raccontato agli Assistenti Sociali “che era legata anche al padre ma, a Per_1
suo dire, con il passare del tempo e dopo la nascita della sua nuova famiglia le cose sono cambiate.” (v. ancora relazione dei S.S., ove gli Assistenti Sociali evidenziano anche che la minore ha raccontato “episodi che riflettono il risentimento verso i comportamenti della figura paterna e la gelosia nei riguardi
“di suo figlio””, v. deposito del 21.02.2025). Ulteriormente, entrambe le parti
“sono concordi nell'affermare che il sig. ha potuto liberamente CP_1
frequentare la minore, anche portandola con sé presso la casa dove viveva assieme alla madre, allo zio e alla nonna”; che la minore “frequentava, dapprima, in maniera regolare (una, due volte a settimana), successivamente più sporadicamente (una volta al mese) e attualmente raramente, talvolta solo tramite messaggi sul cellulare”, ed è stato dato atto che lo stesso ha CP_1
contribuito al mantenimento della minore “quando poteva e quando gli veniva chiesto”, anche in funzione del fatto che in passato spesso ha effettuato lavori saltuari che non gli garantivano entrate regolari” (v. relazione dei S.S.), così come anche emerso dalle dichiarazioni della “All'inizio vivevo con i Pt_1
miei genitori quindi non gli chiedevo nulla, solo di tanto in tanto, perché sapevo che lui non lavorava regolarmente. I primi due anni acquistava latte e pannolini.
Dopo, di tanto in tanto mi dava €.50. Quando ho saputo che lavorava, gli ho chiesto soldi e mi ha versato €.100,00/€.120,00 per sole tre volte.” (v. processo verbale del 21.02.2025). La ha, infine, lamentato che “lui spesso non Pt_1
c'è e non riesco ad es. ad ottenere alcune firme di cui occorre avere la sua
5 autorizzazione” (processo verbale del 21.02.2025), tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione da cui poter desumere in modo obiettivo un atteggiamento disinteressato o oppositivo del rispetto alle circostanze narrate. CP_1
Appare evidente, dunque, che le allegazioni rese dalla madre a sostegno della propria domanda non consentano di addivenire ad un giudizio di inidoneità genitoriale paterna, non essendo stato fornito alcun elemento concretamente idoneo a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio all'affido congiunto della minore.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, può ritenersi che l'affido condiviso sia la modalità che meglio garantisce il diritto della minore alla bigenitorialità e che, al contempo, le difficoltà relazionali tra il padre e possano essere superate Per_1
attraverso l'intervento dei Servizi Sociali con l'ausilio del Consultorio Familiare territorialmente competenti, anziché precludendo la possibilità ad entrambi i genitori di contribuire, in condizioni di parità alla crescita educazionale della figlia. Il dovrà quindi operare, anche attraverso l'ausilio degli Enti CP_1
competenti, per incrementare la propria responsabilizzazione e le relazioni con la minore, al fine di garantire la serenità della stessa (v. ancora conclusioni dei
Servizi Sociali sul punto “Al fine di recuperare la relazione con la figlia, la scrivente ritiene importante e opportuno che il sig. si impegni CP_1
attivamente nell'intraprendere azioni destinate a recuperare la fiducia della minore nella figura paterna”, relazione depositata il 21.02.2025).
Allo stato, dunque, appare opportuno, non disporre nulla in ordine ad eventuali incontri fra la minore ed il padre, stante l'emersa assoluta contrarietà di ad avere rapporti col genitore. Mentre, occorre disporre che gli stessi Per_1
Servizi provvedano ad avviare le parti, per il tramite del Consultorio Familiare
6 territorialmente competente, ad un percorso di educazione alla genitorialità condivisa, per poter successivamente intraprendere, attraverso le strutture che il medesimo Servizio individuerà, un percorso di mediazione finalizzato all'attenuazione dei conflitti e alla ripresa del dialogo nell'interesse preminente della figlia. Di talché, a seguito di questo percorso, non appena i Servizi sociali riterranno sussistenti le condizioni, si adotteranno i protocolli standard per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, compresi pernotti e festività.
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”.
Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). Non si può ritenere il genitore esonerato
7 dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli, tenuto conto che il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite) e che in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito tale obbligo persiste.
Nel caso di specie, la ha dichiarato di essere, allo stato, priva di Pt_1
occupazione, che ella ha lavorato in passato, ma “ora sono casalinga. Vivo con il mio attuale compagno” (v. processo verbale del 21.02.2025), con il quale ha costituito un nuovo nucleo familiare e con cui ha avuto un'altra figlia, Per_2
Dall'isee familiare emerge un reddito di €.3.244,90 per l'anno 2023 (v. isee versato in atti con l'atto di ricorso). Ella risulta essere titolare esclusivamente di un conto corrente con saldo di €.400,00 (v. autocertificazione reddituale e CUD
CP_ 2024 depositati il 31.01.2025). Ha dichiarato altresì di percepire l' per le sue figlie (dall'estratto conto versato in atti, emerge che ella ha percepito l'importo mensile di €.398,60 nelle date 17.06.2024, il 16.05.2024, il 17.04, etc. v. allegato del 31.01.2025). Diversamente, il svolge attività lavorativa in qualità CP_1
di operaio edile presso la “La Malfa group S.r.l.”, di Milazzo, percependo uno stipendio mensile di €.1.100,00 e €.12.000,00 annui. Egli ha altresì dichiarato di essere contitolare di un'autovettura (v. autocertificazione reddituale depositata il
15.01.2025) e di essere stato riconosciuto, con decorrenza del 14.06.2023,
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%”, con percentuale del 50%, dalla commissione medica INPS (v. verbale INPS versato in atti con la comparsa di costituzione). Dalla documentazione fiscale in
8 atti, si evince che egli ha percepito nell'anno d'imposta 2021 l'importo di €.
10.516,26 (per l'attività lavorativa svolta dall'1.05.2020 al 16.07.2021) e di
€.36,40 (per un solo giorno di attività lavorativa); nell'anno d'imposta 2022
l'importo di €.11.526,00 (per l'attività lavorativa svolta dal 6.09.2021 al
31.07.2022); nell'anno d'imposta 2023 l'importo di €.7.901,64 per l'attività lavorativa svolta dall'1.01.2023 al 10.09.2023), di €.2.428,10 (per l'attività lavorativa svolta dal 2.11.2023 al 5.12.2023) e di €.1.634,25 (per l'attività lavorativa svolta dall'1.02.2023 al 28.02.2023), (v. documentazione versata in atti il 15.01.2025). Egli ha altresì dichiarato di aver costituito un nuovo nucleo familiare con la sig.ra , dalla quale ha avuto un figlio, (di cui è CP_3 Per_3
stata accertata l'invalidità con verbale inps del 2023, depositata in atti in pari data). Egli ha altresì dichiarato di risiedere in un'abitazione a Milazzo, per la quale versa l'importo mensile di € 500,00, oltre alle utenze (v. comparsa di costituzione in atti).
Alla luce degli elementi dedotti in giudizio, preso atto della condizione economica in cui versano i genitori e tenuto conto dell'allocazione esclusiva della figlia presso la madre, il Collegio ritiene di porre a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
[...] Per_1
corrispondendo mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €.200,00 mensili con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli
9 di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero
10 minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Per quanto concerne l'assegno unico familiare, stante l'accordo del
[...]
sul punto, va disposto che esso venga percepito direttamente e CP_1
interamente dalla salvo diverso accordo tra le parti e Pt_1
indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
In considerazione della natura e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1182 \2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. affida ad entrambi i genitori la figlia minore, , Persona_4
con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlia secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. prescrive ai Servizi sociali territorialmente competenti di concerto con il Consultorio familiare la predisposizione in favore delle parti e della minore di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versamento, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
della somma mensile di €.200,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse della minore;
11 4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da Parte_1
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Marino Merlo Giudice rel.-est. dott.ssa Viviana Scaramuzza Giudice
Nel procedimento iscritto al n.1182 \2024 R.G. vertente tra:
c.f.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.03.1993 ed ivi elettivamente domiciliata in via G. Rizzo n. 143 presso lo studio dell'avv. Maria Pagano che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente e
, c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
il 10.09.1989, ed ivi elettivamente domiciliato in via G. Rizzo n. 39 presso lo studio dell'avv. Armadillo Patrizia, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito nella Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente: SENTENZA
Con ricorso ex art. 437 bis e ss., ha premesso: di aver Parte_1
avuto una relazione con dalla quale è nata la figlia Controparte_1
(cl. 2009) e che le parti sono addivenute ad una irreversibile crisi del Per_1
proprio rapporto sentimentale. Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto che fosse disposto l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, con collocamento presso di lei, in subordine l'affido condiviso alle parti;
che fosse disciplinato l'esercizio del diritto di visita paterno;
che fosse posto a carico di lui un obbligo al mantenimento della figlia, dell'importo di € 600,00, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Si è costituito , il quale ha contestato quanto Controparte_1
contenuto nel ricorso avversario. Ha chiesto di disporre l'affido condiviso della figlia, con collocamento presso l'abitazione materna;
di regolamentarne l'esercizio di visita e le modalità di mantenimento ordinario con la corresponsione di un assegno di mantenimento non superiore ad € 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
e la percezione dell'assegno unico interamente in favore della ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti per l'udienza del
21.02.2025, sono stati pronunziati i provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza del 12.03.2025.
Espletata l'istruttoria orale mediante l'audizione della figlia della coppia, all'udienza del 22.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
La ricorrente ha chiesto che venga disposto l'affidamento esclusivo in
2 proprio favore della figlia minore. Di contro, il ne ha chiesto CP_1
l'affidamento condiviso.
A tal riguardo, il criterio fondamentale cui deve attenersi il Collegio è sempre costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli, previsto, in passato, dall'art. 155 c.c. e oggi, dall'art. 337 quater c.c. Disposizione, quest'ultima, introdotta con la novella di cui alla L. n. 54/2006 e che ha imposto al giudice di privilegiare la soluzione che appaia più idonea ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore e a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare. Per il perseguimento di tale scopo, la norma demanda lo svolgimento di un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, che verrà espressa sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l'apprezzamento della personalità del genitore ed ancora con valutazione sulla concreta possibilità e volontà di gestione anche quotidiana delle esigenze dei minori (cfr. Cass. n. 14728 del 19/07/2016).
La centralità dell'interesse del minore giustifica la scelta di un regime piuttosto che dell'altro, ma senza che ciò equivalga necessariamente ad una valutazione di disvalore di uno dei genitori o di sua inadeguatezza genitoriale, atteso che l'opzione della concentrazione dell'affido su uno solo dei genitori può essere dettata anche dalla considerazione che per contingenti condizioni di vita l'altro non è nella possibilità di assicurare la costante collaborazione e le tempestive interlocuzioni dalle quali non può prescindere l'affido congiunto.
Nel caso di specie, non ricorrono i presupposti per affidare la figlia in via esclusiva alla madre, atteso che non emerge una inidoneità educativa ovvero una
3 manifesta carenza genitoriale del padre (valutazione che deve essere posta a fondamento di qualsiasi decisione di affidamento monogenitoriale). Sul punto, i
Servizi sociali del Comune di Milazzo hanno dato evidenza che “allo stato attuale non vi siano elementi che possano far ritenere la sussistenza di elementi di pregiudizio a carico della minore”. (v. relazione depositata in atti il 21.02.2025).
Sebbene, allo stato, sussistano forti contrasti nel rapporto tra il CP_1
e la figlia (quest'ultima, sentita all'udienza del 4.04.2025 ha riferito “In questo momento non ho nessun rapporto con mio padre e non ho voglia di vederlo”, “Mio padre non mi manca”), le circostanze allegate dalla ricorrente non appaiono talmente gravi da comportare la necessità dell'affidamento esclusivo. La infatti, ha riferito ai Servizi Sociali che le “motivazioni che hanno Pt_1
spinto… dopo molteplici anni, a regolamentare il regime di affidamento e mantenimento della figlia con il sig. ” sono dovute alle “accuse mosse CP_1
dal predetto relativamente alla non ammissione al secondo anno del Liceo
Classico della minore e alle critiche relative all'assecondarla nella decisione di cambiare indirizzo scolastico” (v. ancora relazione dei Servizi sociali). Mentre, non si ravvisa una situazione di grave disinteresse da parte del resistente, il quale ha, piuttosto, chiesto disporsi l'affidamento condiviso e ha dichiarato “Non pensavo che mi sarei trovato in questa situazione perché ho sempre avuto buoni rapporti con mia figlia. Ci siamo frequentati, abbiamo avuti rapporti, cioè abbiamo viaggiato e mangiato insieme. Tutto ciò fino all'estate. Ci vedevamo periodicamente, ogni paio di giorni. Ultimamente ha iniziato a non rispondermi”
(v. processo verbale del 21.02.2025). Similmente, la ha esposto “In Pt_1
quest'ultimo periodo suo padre non è presente. Prima si vedevano di più. Nel
2022 mia figlia ha avuto un periodo brutto, si è “chiusa” ed ha così iniziato un
4 percorso dalla psicologa. Al termine di questo percorso, mia figlia si è allontanata da lui... Si sono visti ad agosto e poi a gennaio, solo perché è stato contattato dagli assistenti sociali” (v. processo verbale del 21.02.2025) e la stessa ha raccontato agli Assistenti Sociali “che era legata anche al padre ma, a Per_1
suo dire, con il passare del tempo e dopo la nascita della sua nuova famiglia le cose sono cambiate.” (v. ancora relazione dei S.S., ove gli Assistenti Sociali evidenziano anche che la minore ha raccontato “episodi che riflettono il risentimento verso i comportamenti della figura paterna e la gelosia nei riguardi
“di suo figlio””, v. deposito del 21.02.2025). Ulteriormente, entrambe le parti
“sono concordi nell'affermare che il sig. ha potuto liberamente CP_1
frequentare la minore, anche portandola con sé presso la casa dove viveva assieme alla madre, allo zio e alla nonna”; che la minore “frequentava, dapprima, in maniera regolare (una, due volte a settimana), successivamente più sporadicamente (una volta al mese) e attualmente raramente, talvolta solo tramite messaggi sul cellulare”, ed è stato dato atto che lo stesso ha CP_1
contribuito al mantenimento della minore “quando poteva e quando gli veniva chiesto”, anche in funzione del fatto che in passato spesso ha effettuato lavori saltuari che non gli garantivano entrate regolari” (v. relazione dei S.S.), così come anche emerso dalle dichiarazioni della “All'inizio vivevo con i Pt_1
miei genitori quindi non gli chiedevo nulla, solo di tanto in tanto, perché sapevo che lui non lavorava regolarmente. I primi due anni acquistava latte e pannolini.
Dopo, di tanto in tanto mi dava €.50. Quando ho saputo che lavorava, gli ho chiesto soldi e mi ha versato €.100,00/€.120,00 per sole tre volte.” (v. processo verbale del 21.02.2025). La ha, infine, lamentato che “lui spesso non Pt_1
c'è e non riesco ad es. ad ottenere alcune firme di cui occorre avere la sua
5 autorizzazione” (processo verbale del 21.02.2025), tuttavia, non ha prodotto alcuna documentazione da cui poter desumere in modo obiettivo un atteggiamento disinteressato o oppositivo del rispetto alle circostanze narrate. CP_1
Appare evidente, dunque, che le allegazioni rese dalla madre a sostegno della propria domanda non consentano di addivenire ad un giudizio di inidoneità genitoriale paterna, non essendo stato fornito alcun elemento concretamente idoneo a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio all'affido congiunto della minore.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, può ritenersi che l'affido condiviso sia la modalità che meglio garantisce il diritto della minore alla bigenitorialità e che, al contempo, le difficoltà relazionali tra il padre e possano essere superate Per_1
attraverso l'intervento dei Servizi Sociali con l'ausilio del Consultorio Familiare territorialmente competenti, anziché precludendo la possibilità ad entrambi i genitori di contribuire, in condizioni di parità alla crescita educazionale della figlia. Il dovrà quindi operare, anche attraverso l'ausilio degli Enti CP_1
competenti, per incrementare la propria responsabilizzazione e le relazioni con la minore, al fine di garantire la serenità della stessa (v. ancora conclusioni dei
Servizi Sociali sul punto “Al fine di recuperare la relazione con la figlia, la scrivente ritiene importante e opportuno che il sig. si impegni CP_1
attivamente nell'intraprendere azioni destinate a recuperare la fiducia della minore nella figura paterna”, relazione depositata il 21.02.2025).
Allo stato, dunque, appare opportuno, non disporre nulla in ordine ad eventuali incontri fra la minore ed il padre, stante l'emersa assoluta contrarietà di ad avere rapporti col genitore. Mentre, occorre disporre che gli stessi Per_1
Servizi provvedano ad avviare le parti, per il tramite del Consultorio Familiare
6 territorialmente competente, ad un percorso di educazione alla genitorialità condivisa, per poter successivamente intraprendere, attraverso le strutture che il medesimo Servizio individuerà, un percorso di mediazione finalizzato all'attenuazione dei conflitti e alla ripresa del dialogo nell'interesse preminente della figlia. Di talché, a seguito di questo percorso, non appena i Servizi sociali riterranno sussistenti le condizioni, si adotteranno i protocolli standard per l'esercizio del diritto di visita da parte del padre, compresi pernotti e festività.
Con riferimento al mantenimento dei figli minori, l'art. 337 ter c.c., dispone che “Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunta da ciascun genitore”.
Il versamento dell'assegno è una modalità di mantenimento indiretto attraverso il quale un genitore adempie al suo obbligo di concorrere alle spese necessarie alla crescita dei figli che non siano prevalentemente con lo stesso conviventi. La misura dell'assegno indiretto, se non concordata, è giudizialmente stabilita in proporzione alla capacità reddituale e patrimoniale dell'obbligato al fine di assicurare al figlio, considerato il concorrente obbligo dell'altro genitore, il soddisfacimento delle sue esigenze primarie e di crescita tendenzialmente assicurandogli il medesimo tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei suoi genitori (art. 337-ter comma 4 c.c.). Non si può ritenere il genitore esonerato
7 dall'obbligo imposto dalla legge di mantenere il proprio figlio in caso di disoccupazione e/o di grave difficoltà economica. Nondimeno, lo stato detentivo del genitore, di per sé, non esime dall'obbligo di mantenimento dei figli, tenuto conto che il detenuto potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in carcere, pensioni, rendite) e che in mancanza di prova dell'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito tale obbligo persiste.
Nel caso di specie, la ha dichiarato di essere, allo stato, priva di Pt_1
occupazione, che ella ha lavorato in passato, ma “ora sono casalinga. Vivo con il mio attuale compagno” (v. processo verbale del 21.02.2025), con il quale ha costituito un nuovo nucleo familiare e con cui ha avuto un'altra figlia, Per_2
Dall'isee familiare emerge un reddito di €.3.244,90 per l'anno 2023 (v. isee versato in atti con l'atto di ricorso). Ella risulta essere titolare esclusivamente di un conto corrente con saldo di €.400,00 (v. autocertificazione reddituale e CUD
CP_ 2024 depositati il 31.01.2025). Ha dichiarato altresì di percepire l' per le sue figlie (dall'estratto conto versato in atti, emerge che ella ha percepito l'importo mensile di €.398,60 nelle date 17.06.2024, il 16.05.2024, il 17.04, etc. v. allegato del 31.01.2025). Diversamente, il svolge attività lavorativa in qualità CP_1
di operaio edile presso la “La Malfa group S.r.l.”, di Milazzo, percependo uno stipendio mensile di €.1.100,00 e €.12.000,00 annui. Egli ha altresì dichiarato di essere contitolare di un'autovettura (v. autocertificazione reddituale depositata il
15.01.2025) e di essere stato riconosciuto, con decorrenza del 14.06.2023,
“invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73%”, con percentuale del 50%, dalla commissione medica INPS (v. verbale INPS versato in atti con la comparsa di costituzione). Dalla documentazione fiscale in
8 atti, si evince che egli ha percepito nell'anno d'imposta 2021 l'importo di €.
10.516,26 (per l'attività lavorativa svolta dall'1.05.2020 al 16.07.2021) e di
€.36,40 (per un solo giorno di attività lavorativa); nell'anno d'imposta 2022
l'importo di €.11.526,00 (per l'attività lavorativa svolta dal 6.09.2021 al
31.07.2022); nell'anno d'imposta 2023 l'importo di €.7.901,64 per l'attività lavorativa svolta dall'1.01.2023 al 10.09.2023), di €.2.428,10 (per l'attività lavorativa svolta dal 2.11.2023 al 5.12.2023) e di €.1.634,25 (per l'attività lavorativa svolta dall'1.02.2023 al 28.02.2023), (v. documentazione versata in atti il 15.01.2025). Egli ha altresì dichiarato di aver costituito un nuovo nucleo familiare con la sig.ra , dalla quale ha avuto un figlio, (di cui è CP_3 Per_3
stata accertata l'invalidità con verbale inps del 2023, depositata in atti in pari data). Egli ha altresì dichiarato di risiedere in un'abitazione a Milazzo, per la quale versa l'importo mensile di € 500,00, oltre alle utenze (v. comparsa di costituzione in atti).
Alla luce degli elementi dedotti in giudizio, preso atto della condizione economica in cui versano i genitori e tenuto conto dell'allocazione esclusiva della figlia presso la madre, il Collegio ritiene di porre a carico del CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia
[...] Per_1
corrispondendo mensilmente alla madre, entro il giorno 15 di ogni mese, la somma di €.200,00 mensili con rivalutazione annuale secondo indici ISTAT, oltre che il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
In tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della minore, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli
9 di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste). In regime di affidamento condiviso, tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate. Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero
10 minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Per quanto concerne l'assegno unico familiare, stante l'accordo del
[...]
sul punto, va disposto che esso venga percepito direttamente e CP_1
interamente dalla salvo diverso accordo tra le parti e Pt_1
indipendentemente dall'ammontare del contributo per il mantenimento.
In considerazione della natura e dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 1182 \2024, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. affida ad entrambi i genitori la figlia minore, , Persona_4
con collocamento prevalente presso il domicilio materno, e regola i tempi di frequentazione tra padre e figlia secondo quanto esplicitato in parte motiva;
2. prescrive ai Servizi sociali territorialmente competenti di concerto con il Consultorio familiare la predisposizione in favore delle parti e della minore di ogni forma di intervento e di supporto in favore ed ausilio della genitorialità, secondo quanto indicato in parte motiva;
3. pone a carico di l'obbligo di Controparte_1
versamento, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Per_1
della somma mensile di €.200,00, con rivalutazione annuale ex indici Istat entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per l'interesse della minore;
11 4. dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da Parte_1
5. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 20/06/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Maria Marino Merlo) (dott. Antonino Orifici)
Alla redazione del provvedimento ha partecipato la dott.ssa Gabriella Ruggeri, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai sensi del d.l. 80/2021
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