TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/01/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti…………………Presidente rel. dott. Caterina Caniato………………...Giudice dott. Ethel Matilde Ancona…………...Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Maderno, via Como 51, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Gerosa e dall'avv. Martina Tonetti presso il cui studio ha eletto domicilio ADOTTANTE per l'adozione di
(C.F. ) nato a [...], il [...]; Persona_1 C.F._2
ADOTTANDO
con l'intervento di
Avv. N/Q Curatore Speciale del minore Controparte_1 Persona_2 E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], in qualità di genitore biologico di , rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana Persona_1 Pica presso il cui studio ha eletto domicilio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5 febbraio 2024, con domanda ex artt. 291 e 311 c.c., chiedeva di far luogo Parte_1 all'adozione di e, a tal fine, domandava venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante Persona_1
e dell'adottando, affinché quest'ultimo manifestasse il consenso all'adozione. All'udienza del 13 giugno 2024 confermava la volontà di procedere all'adozione di Parte_1 Per_1
, dando atto che l'adottando è con lui convivente da dicembre 2008 unitamente a (moglie
[...] Parte_3 dell'adottante e madre dell'adottando) e al figlio , nato dal matrimonio con la mamma di . Per_2 Per_1
Anche all'udienza del 13 giugno 2024 manifestava il proprio assenso all'adozione da parte di Persona_1 per il forte legame affettivo che si è consolidato nei numerosi anni di convivenza. Parte_1 In udienza compariva personalmente anche , padre biologico di , il quale chiedeva il Parte_2 Per_1 differimento dell'udienza per poter essere rappresentato dal proprio difensore prima di esprimersi in ordine alla domanda di adozione.
In data 18 settembre 2024 si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda di adozione. Parte_2
In particolare sottolineava di essere stato un padre sempre presente, di aver avuto un legame fortissimo e costante con e di aver sempre contribuito al mantenimento del figlio. evidenziava che: Per_1 Parte_2
“Non vi è alcuna ragione, quindi, che il signor adotti . Il ricorrente, infatti, è e resta solo il Pt_1 Per_1 marito della signora e se anche ha trattato con cura, rispetto e affetto , non ha mai svolto il Pt_3 Per_1 ruolo di padre, perché un padre che ha fatto il padre lo ha sempre avuto.” Per_1
Specificava inoltre che il desiderio di procedere all'adozione non derivasse da ma da e Per_1 Parte_3 evidenziando: “Successivamente all'udienza di luglio, tuttavia, il signor si è Parte_1 Per_1 incontrato con il figlio, ha parlato a lungo con lui e ha capito che il desiderio dell'adozione proviene dalla madre e dal signor e non da , il quale a domanda del padre, si è limitato a rispondere che a Pt_1 Per_1 lui quella richiesta andava bene, ma nelle sue parole non vi era alcun particolare slancio e alcuna convinzione.” Il Giudice decideva quindi di convocare le parti una seconda volta all'udienza del 16 ottobre 2024 e in questo caso non presenziava in udienza. Il procuratore dell'adottante in questa occasione sottolineava che le Per_1 argomentazioni nella costituzione di richiamano circostanze non veritiere. Sottolineava che Parte_2
l'adottando aveva ben specificato il proprio volere tant'è che aveva prestato consenso scritto, Parte_2 insistendo nella domanda di adozione. (Verbale d'udienza del 16 ottobre 2024).
Il Giudice, ritenendo necessario riascoltare l'adottando a seguito delle allegazioni del padre biologico, fissava l'udienza del 16 gennaio 2025.
, comparso in udienza ha affermato: “Ne ho parlato con mio padre biologico, continuo ad essere Per_1
d'accordo con l'adozione proposta da Ci sono state un paio di occasioni per parlare Parte_1 con lui, gli ho spiegato che non sarebbe una cosa che va contro il nostro rapporto ma sarebbe una cosa per me, non andrebbe a intaccare il mio rapporto con lui, mi dispiacerebbe se venissi frainteso da lui”.
Sulla possibilità di aggiungere il cognome dell'adottante, ha risposto: “Non abbiamo avuto l'occasione Per_1 di parlarne con mio padre biologico di questo. Io non ho problemi ad aggiungere il cognome dell'adottante, posponendolo al mio cognome originario. Ribadisco di aderire alla domanda di adozione perché suggella una parte importante della mia vita ed ha contribuito alla formazione del mio carattere e anche per questo sento che siamo una grande famiglia e per me sono tutti sullo stesso piano affettivo compreso il mio papà biologico.”
(Verbale d'udienza del 16 gennaio 2025). All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
Come sopra evidenziato, l'adottando è il figlio biologico di moglie dell'adottante. Persona_3 Per_1 convive da molti anni con ed è evidente come tra le parti si sia instaurato un rapporto Parte_1 profondo e sincero, basato sul reciproco rispetto e sul sostegno.
Le parti desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Quanto al dissenso espresso da , padre biologico di , si sottolinea che lo stesso adottando Parte_2 Per_1 ha evidenziato come l'adozione costituisca un quid pluris e nulla vada a togliere al legame con il padre biologico. Infatti, per , questo è il modo di dare valore all'unione familiare con Per_1 Parte_1 costituitasi da tempo e ormai consolidata che non ha mai intaccato e mai intaccherà l'affetto e il rapporto con il padre biologico.
L'art. 297 c.c., prevede che per l'adozione di maggiorenne è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando ma che, in caso di assenso negato, il Tribunale, sentiti gli interessati, può pronunziare ugualmente l'adozione, quando ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti, il Tribunale ritiene che l'adozione possa comunque essere pronunziata.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato dall'assenso di madre biologica Persona_3 dell'adottando nonché moglie dell'adottante. L'adottante ha avuto un altro figlio, , nato dall'unione con Per_2 Persona_3
La circostanza della presenza di un altro figlio ancora minore, non preclude l'adozione, vertendosi in fattispecie in cui l'adottanda già appartiene al contesto affettivo del nucleo familiare. (Cass. Civ. Sent. n. 2426/2006). Inoltre, l'Avv. nella qualità di curatore speciale di , ha espresso parere favorevole Controparte_1 Per_2 all'adozione. La richiesta dell'adottando di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio (posponendolo) va accolta ex art. 299 c.c.
Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di ( ) nato a [...], il [...] Persona_1 C.F._2 da parte di ( nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1 II. Dispone che al cognome dell'adottando venga posposto il cognome Per_1 Pt_1 III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della
Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al Comune di Bovisio Masciago per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita:
- Atto n. 136, P. I, Serie A, anno 2003.
IV. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Laura Gaggiotti…………………Presidente rel. dott. Caterina Caniato………………...Giudice dott. Ethel Matilde Ancona…………...Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulla domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c. promossa da
(C.F. nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_1 C.F._1
Maderno, via Como 51, rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio Gerosa e dall'avv. Martina Tonetti presso il cui studio ha eletto domicilio ADOTTANTE per l'adozione di
(C.F. ) nato a [...], il [...]; Persona_1 C.F._2
ADOTTANDO
con l'intervento di
Avv. N/Q Curatore Speciale del minore Controparte_1 Persona_2 E
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in [...], in qualità di genitore biologico di , rappresentato e difeso dall'Avv. Floriana Persona_1 Pica presso il cui studio ha eletto domicilio;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO - sede
OGGETTO: Domanda di adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 5 febbraio 2024, con domanda ex artt. 291 e 311 c.c., chiedeva di far luogo Parte_1 all'adozione di e, a tal fine, domandava venisse fissata udienza di comparizione dell'adottante Persona_1
e dell'adottando, affinché quest'ultimo manifestasse il consenso all'adozione. All'udienza del 13 giugno 2024 confermava la volontà di procedere all'adozione di Parte_1 Per_1
, dando atto che l'adottando è con lui convivente da dicembre 2008 unitamente a (moglie
[...] Parte_3 dell'adottante e madre dell'adottando) e al figlio , nato dal matrimonio con la mamma di . Per_2 Per_1
Anche all'udienza del 13 giugno 2024 manifestava il proprio assenso all'adozione da parte di Persona_1 per il forte legame affettivo che si è consolidato nei numerosi anni di convivenza. Parte_1 In udienza compariva personalmente anche , padre biologico di , il quale chiedeva il Parte_2 Per_1 differimento dell'udienza per poter essere rappresentato dal proprio difensore prima di esprimersi in ordine alla domanda di adozione.
In data 18 settembre 2024 si costituiva in giudizio e si opponeva alla domanda di adozione. Parte_2
In particolare sottolineava di essere stato un padre sempre presente, di aver avuto un legame fortissimo e costante con e di aver sempre contribuito al mantenimento del figlio. evidenziava che: Per_1 Parte_2
“Non vi è alcuna ragione, quindi, che il signor adotti . Il ricorrente, infatti, è e resta solo il Pt_1 Per_1 marito della signora e se anche ha trattato con cura, rispetto e affetto , non ha mai svolto il Pt_3 Per_1 ruolo di padre, perché un padre che ha fatto il padre lo ha sempre avuto.” Per_1
Specificava inoltre che il desiderio di procedere all'adozione non derivasse da ma da e Per_1 Parte_3 evidenziando: “Successivamente all'udienza di luglio, tuttavia, il signor si è Parte_1 Per_1 incontrato con il figlio, ha parlato a lungo con lui e ha capito che il desiderio dell'adozione proviene dalla madre e dal signor e non da , il quale a domanda del padre, si è limitato a rispondere che a Pt_1 Per_1 lui quella richiesta andava bene, ma nelle sue parole non vi era alcun particolare slancio e alcuna convinzione.” Il Giudice decideva quindi di convocare le parti una seconda volta all'udienza del 16 ottobre 2024 e in questo caso non presenziava in udienza. Il procuratore dell'adottante in questa occasione sottolineava che le Per_1 argomentazioni nella costituzione di richiamano circostanze non veritiere. Sottolineava che Parte_2
l'adottando aveva ben specificato il proprio volere tant'è che aveva prestato consenso scritto, Parte_2 insistendo nella domanda di adozione. (Verbale d'udienza del 16 ottobre 2024).
Il Giudice, ritenendo necessario riascoltare l'adottando a seguito delle allegazioni del padre biologico, fissava l'udienza del 16 gennaio 2025.
, comparso in udienza ha affermato: “Ne ho parlato con mio padre biologico, continuo ad essere Per_1
d'accordo con l'adozione proposta da Ci sono state un paio di occasioni per parlare Parte_1 con lui, gli ho spiegato che non sarebbe una cosa che va contro il nostro rapporto ma sarebbe una cosa per me, non andrebbe a intaccare il mio rapporto con lui, mi dispiacerebbe se venissi frainteso da lui”.
Sulla possibilità di aggiungere il cognome dell'adottante, ha risposto: “Non abbiamo avuto l'occasione Per_1 di parlarne con mio padre biologico di questo. Io non ho problemi ad aggiungere il cognome dell'adottante, posponendolo al mio cognome originario. Ribadisco di aderire alla domanda di adozione perché suggella una parte importante della mia vita ed ha contribuito alla formazione del mio carattere e anche per questo sento che siamo una grande famiglia e per me sono tutti sullo stesso piano affettivo compreso il mio papà biologico.”
(Verbale d'udienza del 16 gennaio 2025). All'esito dell'udienza, il Giudice si riservava di riferire in Camera di Consiglio.
La domanda di adozione è fondata.
Ricorrono nel caso di specie le condizioni previste dagli artt. 291 c.c. e seguenti per far luogo all'adozione di persona maggiorenne.
Come sopra evidenziato, l'adottando è il figlio biologico di moglie dell'adottante. Persona_3 Per_1 convive da molti anni con ed è evidente come tra le parti si sia instaurato un rapporto Parte_1 profondo e sincero, basato sul reciproco rispetto e sul sostegno.
Le parti desiderano che il rapporto genitoriale, di fatto esistente, diventi tale anche dal punto di vista giuridico.
Quanto al dissenso espresso da , padre biologico di , si sottolinea che lo stesso adottando Parte_2 Per_1 ha evidenziato come l'adozione costituisca un quid pluris e nulla vada a togliere al legame con il padre biologico. Infatti, per , questo è il modo di dare valore all'unione familiare con Per_1 Parte_1 costituitasi da tempo e ormai consolidata che non ha mai intaccato e mai intaccherà l'affetto e il rapporto con il padre biologico.
L'art. 297 c.c., prevede che per l'adozione di maggiorenne è necessario l'assenso dei genitori dell'adottando ma che, in caso di assenso negato, il Tribunale, sentiti gli interessati, può pronunziare ugualmente l'adozione, quando ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando. Pertanto, alla luce degli elementi sopra esposti, il Tribunale ritiene che l'adozione possa comunque essere pronunziata.
Il desiderio di procedere all'adozione è accompagnato dall'assenso di madre biologica Persona_3 dell'adottando nonché moglie dell'adottante. L'adottante ha avuto un altro figlio, , nato dall'unione con Per_2 Persona_3
La circostanza della presenza di un altro figlio ancora minore, non preclude l'adozione, vertendosi in fattispecie in cui l'adottanda già appartiene al contesto affettivo del nucleo familiare. (Cass. Civ. Sent. n. 2426/2006). Inoltre, l'Avv. nella qualità di curatore speciale di , ha espresso parere favorevole Controparte_1 Per_2 all'adozione. La richiesta dell'adottando di aggiungere il cognome dell'adottante al proprio (posponendolo) va accolta ex art. 299 c.c.
Attesa la natura e le peculiarità della procedura le spese devono essere dichiarate irripetibili.
P Q M
Il Tribunale così provvede:
I. Fa luogo all'adozione di ( ) nato a [...], il [...] Persona_1 C.F._2 da parte di ( nato a [...], il [...]; Parte_1 C.F._1 II. Dispone che al cognome dell'adottando venga posposto il cognome Per_1 Pt_1 III. Dispone che la presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sia trascritta a cura della
Cancelleria, nell'apposito registro e comunicata al Comune di Bovisio Masciago per le prescritte annotazioni a margine dell'atto di nascita:
- Atto n. 136, P. I, Serie A, anno 2003.
IV. Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio, in data 16 gennaio 2025.
Il Presidente est.
Laura Gaggiotti