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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 28/10/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 334/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
TR RI e SE RI
APPELLANTE
E
(C.F. , P.I. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Falabella
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 260/2021 del Tribunale di Lagonegro;
risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio il Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 173.575,66 oltre
[...] interessi e rivalutazione, subito in conseguenza di una caduta avvenuta in data 10.2.2013, verso le ore
12,10, quando, mentre procedeva a piedi lungo la Piazza Caldararo di Agromonte Magnano di
, era scivolata a causa della presenza, sulla sede stradale, di ghiaccio non segnalato e non CP_1 visibile. Deduceva l'attrice: che a causa della caduta aveva subito rilevanti danni fisici tanto da essere trasportata al Pronto Soccorso di Lagonegro, ove le era stata diagnosticata “frattura per trocanterica del femore dx” e in data 14.2.2013 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di fissazione interna con chiodo endomidollare e vite per il collo femorale e stabilizzazione distale con vite femorale;
che in data 22.2.2013 era stata dimessa dall'ospedale ove le era stata diagnosticata “sezione trocanterica, non specificata, anemia postemorragica acuta”; che, a seguito dell'incidente, erano residuati i postumi invalidanti risultanti dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Per_1
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in Controparte_1 particolare, eccepiva: l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c.; l'assenza di responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro, riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice; l'inesistenza del nesso causale;
la sussistenza del caso fortuito in caso di formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale;
il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 comma
2 c.c.; l'eccessiva quantificazione del danno.
Veniva svolta un'istruttoria orale e veniva espletata una CTU.
2. Con sentenza n. 260/2021 pubblicata in data 19.4.2021, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda proposta dall'attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in € 3.627,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendo a carico della parte attrice anche le spese di
CTU.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 2051 c.c.;
b) che, pur dovendosi ritenere provato il fatto storico enunciato nell'atto di citazione, doveva darsi preminente rilievo alla condotta imprudente tenuta dall'attrice, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.;
c) che i testi escussi -Gaudioso e avevano riferito che il Tes_1 Testimone_2 sinistro si era verificato in pieno giorno su un tratto di strada in discesa, ben conosciuto dall'attrice e completamente ricoperto di ghiaccio per le nevicate dei giorni precedenti;
d) che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, essendo il danno integralmente imputabile alla condotta tenuta dall'attrice.
3. Con atto di citazione notificato in data 1.6.2021 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo, in un unico motivo: che il Tribunale aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria, quando invece dalla prova testimoniale espletata in corso di causa emergeva la esclusiva responsabilità del personale addetto alla cura e manutenzione della sede stradale del;
che il Tribunale non aveva Controparte_1 bene analizzato le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_3 Testimone_2 [...]
, dalle quali era emerso che la lastra di ghiaccio non era visibile -poiché aveva nevicato Tes_4
e si era formato del nevischio che aveva coperto la lastra di ghiaccio- e non era prevedibile -poiché la lastra di ghiaccio non era segnalata e la mattina dell'incidente, era stata Parte_1 accompagnata in Chiesa dalla figlia con la macchina, con la conseguenza che, pur conoscendo i luoghi di causa, non aveva percorso a piedi quella strada e non poteva conoscerne le condizioni, quando, all'uscita dalla Chiesa, transitava a piedi lungo la Piazza Caldararo-, né vi era sale o altro materiale atto a prevenire la formazione del ghiaccio, che, quella mattina, aveva fatto scivolare anche altre persone;
che non aveva tenuto alcuna condotta imprudente, non avendo messo Parte_1 irresponsabilmente il piede sulla lastra di ghiaccio e non avendo percorso la strada in modo disattento, ma tuttavia non aveva potuto evitare l'insidia in quanto non poteva che calpestare quel manto stradale, sicuramente con attenzione e prudenza;
che la controparte non aveva fornito la prova del fortuito, limitandosi a dedurre di aver provveduto ad inviare i mezzi per lo spargimento del sale, circostanza che dimostrava la prevedibilità dell'evento; che il aveva omesso di verificare se la strada CP_1 versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accertando l'esclusiva responsabilità del CP_1
e condannando l'ente al risarcimento del danno pari ad € 35.000,00.
[...]
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2021 si costituiva in giudizio il
, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.7.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., la quale risultando infondata, deve essere rigettata.
Ed invero, la parte appellante, pur proponendo un unico motivo di appello, ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
6. Nel merito, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed infatti, anche all'esito del riesame del materiale probatorio, sollecitato dall'appellante, si giunge alle medesime conclusioni cui è giunto il Tribunale.
La domanda proposta dall'attore in primo grado deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., che sancisce la cd. responsabilità da cose in custodia, prevedendo che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non abbia potuto esercitare su di essa un potere di controllo e di governo, così configurando un'imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della detta responsabilità è costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (cfr. sul punto Cass. civ.,
n. 295/2015; Cass. civ., n. 8935/2013; Cass. civ., n. 24546/2009).
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr. sul punto Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ.,
n. 4476/2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, per provare il nesso causale, occorre altresì dimostrare l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, non sussistano i presupposti per ritenere provata la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., mancando la prova –che il danneggiato aveva l'onere di fornire- del verificarsi di un evento dannoso causalmente riconducibile al bene custodito, il quale ha solo rappresentato l'occasione dell'evento dannoso, provocato dall'imprudente condotta dell'attrice, idonea ad interrompere il collegamento causale tra il bene custodito ed il danno.
Ed infatti, le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado possono essere così riepilogate.
La teste dopo aver riferito che il giorno del sinistro, all'uscita dalla Chiesa, Testimone_4 verso le ore 12,00, mentre percorreva la stessa strada percorsa dalla zia ad una Parte_1 distanza di circa 5-10 metri dalla predetta, ha visto la zia cadere a terra, scivolando, ha poi precisato che la strada era “abbastanza ripida … in discesa … sprovvista di marciapiedi … il manto si presentava completamente ghiacciato”; ha poi aggiunto che “nella notte precedente aveva nevicato
… la stessa mattina intorno alle 8,30 … la strada già si presentava completamente ghiacciata” e che
“al momento del sinistro …. era cattivo tempo ma non nevicava”; inoltre, ha riferito di aver visto, prima della Messa, “la figlia di con l'autovettura sul piazzale della Chiesa che Parte_1 stava andando via”, spiegando di avere da ciò “dedotto che avesse accompagnato la madre in Chiesa con la macchina”; infine, ha spiegato che lei e sua zia erano “frequentatrici abituali dei luoghi”, recandosi “tutte le domeniche a messa” e ha aggiunto di non aver “visto la presenza di mezzi spargisale o di dipendenti comunali per ovviare al problema”.
La teste , dopo aver riferito di essere stata presente al momento della caduta della Testimone_2 cugina ha dichiarato dapprima di aver “visto il ghiaccio a terra”, poi che la “lastra Parte_1 di ghiaccio non era visibile in quanto aveva nevicato e quindi si era formato del nevischio che aveva coperto la lastra di ghiaccio” e che “comunque non vi era segnaletica da parte del circa la CP_1 pericolosità del ghiaccio”.
Il teste oltre a riferire di aver “accompagnato la signora in Chiesa Testimone_3 Pt_1 assieme alla di lei figlia” con la macchina, ha dichiarato di aver “notato che la strada era ghiacciata e vi era anche del nevischio”. Dalle richiamate dichiarazioni emerge, quanto alla dinamica del sinistro, che Parte_1 dell'età di circa 70 anni, dopo essere stata accompagnata in Chiesa in macchina, all'uscita dalla Messa
è scivolata mentre stava percorrendo a piedi un tratto di strada in discesa, da lei ben conosciuto, intorno alle 12,00 della mattina del 10.2.2013, col cattivo tempo, dopo la nevicata della notte precedente e con la strada che già dal mattino si presentava completamente ghiacciata.
Ciò posto, osserva la Corte che la mattina del sinistro, era sicuramente a Parte_1 conoscenza dello stato obiettivo dei luoghi -aveva nevicato la notte precedente e la strada si presentava completamente ghiacciata- non risultando certo sufficiente ad escludere la conoscenza effettiva dello stato dei luoghi la circostanza che la predetta era stata accompagnata in Chiesa in macchina e che all'uscita dalla Chiesa stava invece percorrendo a piedi la strada;
ed infatti, l'aver percorso dapprima in macchina la strada non esclude la consapevolezza della presenza di ghiaccio sulla strada stessa e pertanto non rappresenta una circostanza idonea ad escludere la prevedibilità del pericolo, anche in assenza di segnaletica che indicasse la presenza di ghiaccio.
Né la circostanza che il ghiaccio potesse non essere visibile in conseguenza della presenza di nevischio risulta idonea ad escludere la necessità che il pedone debba tenere una condotta improntata ad estrema prudenza percorrendo una strada subito dopo una nevicata notturna.
Peraltro, la strada percorsa da che all'epoca del sinistro aveva circa 70 anni, era Parte_1 in discesa e ciò costituiva un ulteriore fattore di rischio.
Ne consegue che la presenza di ghiaccio sulla strada ove la è scivolata non può essere Pt_1 ritenuto un pericolo occulto e imprevedibile e che la predetta, decidendo di percorrere a piedi quella strada in discesa, avrebbe dovuto tenere un comportamento particolarmente cauto e prudente, in quella mattina in cui -a causa della nevicata notturna- si era formata una lastra di ghiaccio e quindi era prevedibile il rischio di caduta.
L'imprudenza commessa dalla , la quale è scivolata su una strada ghiacciata in discesa, è Pt_1 stata tale da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita dall'ente e l'evento lesivo, ponendosi come causa esclusiva del danno subito e relegando la cosa in custodia a mera occasione dell'evento.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; non appare superfluo da ultimo evidenziare che comunque l'ente convenuto in primo grado ha dimostrato, a mezzo del teste legale rappresentante della ditta Testimone_5
C&P Costruzioni, di aver provveduto ad inviare il mezzo spargisale dopo la nevicata verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2013, avendo la predetta teste dichiarato che il mezzo della sua ditta era intervenuto per spargere il sale anche nella strada ubicata tra la Chiesa e la Piazza Calderaro, prima dell'inizio della Messa.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 260/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 19.4.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
, liquidate in Euro 4.996,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...]
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott. Michele VIDETTA presidente
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA consigliere
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. RG 334/2021 vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli avv. Parte_1 C.F._1
TR RI e SE RI
APPELLANTE
E
(C.F. , P.I. ), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Falabella
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 260/2021 del Tribunale di Lagonegro;
risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, citava in giudizio il Parte_1 CP_1
per ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in € 173.575,66 oltre
[...] interessi e rivalutazione, subito in conseguenza di una caduta avvenuta in data 10.2.2013, verso le ore
12,10, quando, mentre procedeva a piedi lungo la Piazza Caldararo di Agromonte Magnano di
, era scivolata a causa della presenza, sulla sede stradale, di ghiaccio non segnalato e non CP_1 visibile. Deduceva l'attrice: che a causa della caduta aveva subito rilevanti danni fisici tanto da essere trasportata al Pronto Soccorso di Lagonegro, ove le era stata diagnosticata “frattura per trocanterica del femore dx” e in data 14.2.2013 era stata sottoposta ad intervento chirurgico di fissazione interna con chiodo endomidollare e vite per il collo femorale e stabilizzazione distale con vite femorale;
che in data 22.2.2013 era stata dimessa dall'ospedale ove le era stata diagnosticata “sezione trocanterica, non specificata, anemia postemorragica acuta”; che, a seguito dell'incidente, erano residuati i postumi invalidanti risultanti dalla consulenza tecnica di parte redatta dal dott. Per_1
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto della domanda attorea;
in Controparte_1 particolare, eccepiva: l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 2051 c.c.; l'assenza di responsabilità in ordine alla verificazione del sinistro, riconducibile in via esclusiva alla condotta colposa dell'attrice; l'inesistenza del nesso causale;
la sussistenza del caso fortuito in caso di formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale;
il concorso del fatto colposo del danneggiato ex art. 1227 comma
2 c.c.; l'eccessiva quantificazione del danno.
Veniva svolta un'istruttoria orale e veniva espletata una CTU.
2. Con sentenza n. 260/2021 pubblicata in data 19.4.2021, il Tribunale di Lagonegro rigettava la domanda proposta dall'attrice e condannava quest'ultima al pagamento delle spese di lite in favore della parte convenuta, liquidate in € 3.627,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie (15%) i.v.a. e c.p.a. come per legge, ponendo a carico della parte attrice anche le spese di
CTU.
Osservava, in particolare, il Tribunale:
a) che, nel caso di specie, trovava applicazione l'art. 2051 c.c.;
b) che, pur dovendosi ritenere provato il fatto storico enunciato nell'atto di citazione, doveva darsi preminente rilievo alla condotta imprudente tenuta dall'attrice, ai sensi dell'art. 1227 comma 2 c.c.;
c) che i testi escussi -Gaudioso e avevano riferito che il Tes_1 Testimone_2 sinistro si era verificato in pieno giorno su un tratto di strada in discesa, ben conosciuto dall'attrice e completamente ricoperto di ghiaccio per le nevicate dei giorni precedenti;
d) che, pertanto, la domanda doveva essere rigettata, essendo il danno integralmente imputabile alla condotta tenuta dall'attrice.
3. Con atto di citazione notificato in data 1.6.2021 proponeva appello avverso Parte_1 detta sentenza, sostenendo, in un unico motivo: che il Tribunale aveva errato nel rigettare la domanda risarcitoria, quando invece dalla prova testimoniale espletata in corso di causa emergeva la esclusiva responsabilità del personale addetto alla cura e manutenzione della sede stradale del;
che il Tribunale non aveva Controparte_1 bene analizzato le dichiarazioni rese dai testi , e Testimone_3 Testimone_2 [...]
, dalle quali era emerso che la lastra di ghiaccio non era visibile -poiché aveva nevicato Tes_4
e si era formato del nevischio che aveva coperto la lastra di ghiaccio- e non era prevedibile -poiché la lastra di ghiaccio non era segnalata e la mattina dell'incidente, era stata Parte_1 accompagnata in Chiesa dalla figlia con la macchina, con la conseguenza che, pur conoscendo i luoghi di causa, non aveva percorso a piedi quella strada e non poteva conoscerne le condizioni, quando, all'uscita dalla Chiesa, transitava a piedi lungo la Piazza Caldararo-, né vi era sale o altro materiale atto a prevenire la formazione del ghiaccio, che, quella mattina, aveva fatto scivolare anche altre persone;
che non aveva tenuto alcuna condotta imprudente, non avendo messo Parte_1 irresponsabilmente il piede sulla lastra di ghiaccio e non avendo percorso la strada in modo disattento, ma tuttavia non aveva potuto evitare l'insidia in quanto non poteva che calpestare quel manto stradale, sicuramente con attenzione e prudenza;
che la controparte non aveva fornito la prova del fortuito, limitandosi a dedurre di aver provveduto ad inviare i mezzi per lo spargimento del sale, circostanza che dimostrava la prevedibilità dell'evento; che il aveva omesso di verificare se la strada CP_1 versasse in condizioni tali da non recare nocumento agli utenti.
Chiedeva di riformare la sentenza impugnata, accertando l'esclusiva responsabilità del CP_1
e condannando l'ente al risarcimento del danno pari ad € 35.000,00.
[...]
4. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11.11.2021 si costituiva in giudizio il
, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità dell'appello per Controparte_1 violazione degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello.
All'udienza del 15.7.2025, svoltasi a trattazione scritta in ossequio al disposto dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa in decisione, assegnando 20 giorni per il deposito di comparse conclusionali e 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione, formulata dalla parte appellata, di inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., la quale risultando infondata, deve essere rigettata.
Ed invero, la parte appellante, pur proponendo un unico motivo di appello, ha circoscritto il gravame a specifici punti di censura della sentenza, indicando i passaggi argomentativi che li sorreggono e formulando le ragioni di dissenso rispetto al percorso argomentativo seguito dal giudice di primo grado, così chiarendo la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione. Quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
6. Nel merito, l'appello risulta infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Ed infatti, anche all'esito del riesame del materiale probatorio, sollecitato dall'appellante, si giunge alle medesime conclusioni cui è giunto il Tribunale.
La domanda proposta dall'attore in primo grado deve essere ricondotta alla fattispecie prevista dall'art. 2051 c.c., che sancisce la cd. responsabilità da cose in custodia, prevedendo che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non abbia potuto esercitare su di essa un potere di controllo e di governo, così configurando un'imputazione del danno al custode della cosa sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della detta responsabilità è costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (cfr. sul punto Cass. civ.,
n. 295/2015; Cass. civ., n. 8935/2013; Cass. civ., n. 24546/2009).
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, è sufficiente, ai fini della sua configurazione, la dimostrazione, da parte del danneggiato, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria - allorché
l'evento dannoso sia ricollegabile all'intrinseco dinamismo della cosa- la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr. sul punto Cass. civ., n. 25214/2014; Cass. civ.,
n. 4476/2011).
Nei casi in cui il danno non sia l'effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento, ma richieda che l'agire del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, di per sé statica ed inerte, per provare il nesso causale, occorre altresì dimostrare l'obiettiva pericolosità dello stato dei luoghi, idonea a rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
In entrambi i casi, il profilo del comportamento del custode è estraneo alla struttura della fattispecie normativa ed il fondamento della responsabilità è costituito dal rischio che grava sul custode per i danni prodotti dalla cosa che non dipendano da fortuito. Allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell'evento e sia svilita a mero tramite del danno, in effetti provocato da una causa ad essa estranea, che ben può essere integrata dallo stesso comportamento del danneggiato, si verifica il cosiddetto fortuito incidentale, idoneo ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.
Nel caso di specie, ritiene la Corte che, all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, non sussistano i presupposti per ritenere provata la responsabilità dell'ente convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c., mancando la prova –che il danneggiato aveva l'onere di fornire- del verificarsi di un evento dannoso causalmente riconducibile al bene custodito, il quale ha solo rappresentato l'occasione dell'evento dannoso, provocato dall'imprudente condotta dell'attrice, idonea ad interrompere il collegamento causale tra il bene custodito ed il danno.
Ed infatti, le risultanze istruttorie raccolte nel giudizio di primo grado possono essere così riepilogate.
La teste dopo aver riferito che il giorno del sinistro, all'uscita dalla Chiesa, Testimone_4 verso le ore 12,00, mentre percorreva la stessa strada percorsa dalla zia ad una Parte_1 distanza di circa 5-10 metri dalla predetta, ha visto la zia cadere a terra, scivolando, ha poi precisato che la strada era “abbastanza ripida … in discesa … sprovvista di marciapiedi … il manto si presentava completamente ghiacciato”; ha poi aggiunto che “nella notte precedente aveva nevicato
… la stessa mattina intorno alle 8,30 … la strada già si presentava completamente ghiacciata” e che
“al momento del sinistro …. era cattivo tempo ma non nevicava”; inoltre, ha riferito di aver visto, prima della Messa, “la figlia di con l'autovettura sul piazzale della Chiesa che Parte_1 stava andando via”, spiegando di avere da ciò “dedotto che avesse accompagnato la madre in Chiesa con la macchina”; infine, ha spiegato che lei e sua zia erano “frequentatrici abituali dei luoghi”, recandosi “tutte le domeniche a messa” e ha aggiunto di non aver “visto la presenza di mezzi spargisale o di dipendenti comunali per ovviare al problema”.
La teste , dopo aver riferito di essere stata presente al momento della caduta della Testimone_2 cugina ha dichiarato dapprima di aver “visto il ghiaccio a terra”, poi che la “lastra Parte_1 di ghiaccio non era visibile in quanto aveva nevicato e quindi si era formato del nevischio che aveva coperto la lastra di ghiaccio” e che “comunque non vi era segnaletica da parte del circa la CP_1 pericolosità del ghiaccio”.
Il teste oltre a riferire di aver “accompagnato la signora in Chiesa Testimone_3 Pt_1 assieme alla di lei figlia” con la macchina, ha dichiarato di aver “notato che la strada era ghiacciata e vi era anche del nevischio”. Dalle richiamate dichiarazioni emerge, quanto alla dinamica del sinistro, che Parte_1 dell'età di circa 70 anni, dopo essere stata accompagnata in Chiesa in macchina, all'uscita dalla Messa
è scivolata mentre stava percorrendo a piedi un tratto di strada in discesa, da lei ben conosciuto, intorno alle 12,00 della mattina del 10.2.2013, col cattivo tempo, dopo la nevicata della notte precedente e con la strada che già dal mattino si presentava completamente ghiacciata.
Ciò posto, osserva la Corte che la mattina del sinistro, era sicuramente a Parte_1 conoscenza dello stato obiettivo dei luoghi -aveva nevicato la notte precedente e la strada si presentava completamente ghiacciata- non risultando certo sufficiente ad escludere la conoscenza effettiva dello stato dei luoghi la circostanza che la predetta era stata accompagnata in Chiesa in macchina e che all'uscita dalla Chiesa stava invece percorrendo a piedi la strada;
ed infatti, l'aver percorso dapprima in macchina la strada non esclude la consapevolezza della presenza di ghiaccio sulla strada stessa e pertanto non rappresenta una circostanza idonea ad escludere la prevedibilità del pericolo, anche in assenza di segnaletica che indicasse la presenza di ghiaccio.
Né la circostanza che il ghiaccio potesse non essere visibile in conseguenza della presenza di nevischio risulta idonea ad escludere la necessità che il pedone debba tenere una condotta improntata ad estrema prudenza percorrendo una strada subito dopo una nevicata notturna.
Peraltro, la strada percorsa da che all'epoca del sinistro aveva circa 70 anni, era Parte_1 in discesa e ciò costituiva un ulteriore fattore di rischio.
Ne consegue che la presenza di ghiaccio sulla strada ove la è scivolata non può essere Pt_1 ritenuto un pericolo occulto e imprevedibile e che la predetta, decidendo di percorrere a piedi quella strada in discesa, avrebbe dovuto tenere un comportamento particolarmente cauto e prudente, in quella mattina in cui -a causa della nevicata notturna- si era formata una lastra di ghiaccio e quindi era prevedibile il rischio di caduta.
L'imprudenza commessa dalla , la quale è scivolata su una strada ghiacciata in discesa, è Pt_1 stata tale da interrompere il nesso causale tra la cosa custodita dall'ente e l'evento lesivo, ponendosi come causa esclusiva del danno subito e relegando la cosa in custodia a mera occasione dell'evento.
Pertanto, correttamente il giudice di primo grado ha escluso la responsabilità dell'ente ai sensi dell'art. 2051 c.c.; non appare superfluo da ultimo evidenziare che comunque l'ente convenuto in primo grado ha dimostrato, a mezzo del teste legale rappresentante della ditta Testimone_5
C&P Costruzioni, di aver provveduto ad inviare il mezzo spargisale dopo la nevicata verificatasi nella notte tra il 9 e il 10 febbraio 2013, avendo la predetta teste dichiarato che il mezzo della sua ditta era intervenuto per spargere il sale anche nella strada ubicata tra la Chiesa e la Piazza Calderaro, prima dell'inizio della Messa.
7. Spese di lite.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M. 147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (rientrante nello scaglione compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00) e dei parametri minimi-.
Il tenore della decisione comporta l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo, pari a quello del contributo unificato previsto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 260/2021 emessa dal Tribunale di Lagonegro e pubblicata in data 19.4.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1 CP_1
, liquidate in Euro 4.996,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
[...]
c) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 28.10.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Alessia D'Alessandro dott. Michele Videtta