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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 12/12/2025, n. 4404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4404 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice, dr. ssa LL Paone, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G.A.C. 9449 dell'anno 2024
TRA quale Gestore del Fondo di Parte_1
Garanzia per le Vittime della Strada –, (Codice Fiscale e Partita I.V.A. , in persona P.IVA_1 dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante p.t. Prof. Avv. Vincenzo Sanasi d'Arpe, domiciliato per la carica in Roma (RM) alla Via Yser n. 14 (pec: , Email_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Filomena Bove presso la quale elettivamente domicilia in Caserta alla via Gasparri n 82.
APPELLANTE
E
, Codice Fiscale nato a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._1
residente in [...] - Lettera: 25 -Scala est.: B, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Concioni n.56 presso lo studio dell'avv.
Pasquale Spina (Codice Fiscale ), che lo rappresenta e difende, in virtù di C.F._2
procura in atti
APPELLATO
Nonché
CF e P. IVA , con sede in Roma Via Giuseppe Controparte_2 P.IVA_2
Grezar 14, in persona del Legale Rappresentante in carica e per esso giusta Controparte_3
procura conferita dalla con atto per Notaio -Roma Controparte_2 Persona_1
repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, rappresentata e difesa, giusta procura del
19/11/24 posta in calce al presente atto, dall'Avv. Pasqualina Ethel Fiorino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cosenza alC.so Fera 23
APPELLATO
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione tempestivamente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. Pt_1
17161/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona della dott.ssa
LL CO (R.G. n. 3307/2022), pubblicata in data 11.10.2024 e notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 15.10.2024.
L'appellante fondava la propria censura sui seguenti motivi: violazione e falsa applicazione dell'art. 101 c.p.c. per essere l'iscrizione a ruolo stata redatta in maniera errata, con indicazione di prima udienza differente da quella di cui all'atto di citazione, errore che ha indotto lo stesso CP_4
ad attestare la non pendenza sul ruolo della causa per la quale la detta parte aveva ricevuto
[...] notifica, chiedendo per l'effetto la rimessione in termini ex art. 354 co. 3 c.p.c. e l'accertamento del diritto dell'appellante a ripetere, nei confronti dell'appellato sig. , Parte_1 Controparte_1 la somma rimborsata dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada all'Impresa Designata per il sinistro dal quale origina la pretesa avanzata dalla e la condanna il Sig. al Parte_1 CP_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 1.382,86 oltre interessi di legge.
L'appellato , costituitosi in giudizio con comparsa depositata in data 8.3.2025, Controparte_1
insistiteva per il rigetto dell'appello, sottolineando la conoscibilità della pendenza del giudizio di prime cure da parte della se solo avesse usato l'ordinaria diligenza. Pt_1
L'appellata costituitasi con comparsa depositata in data 18.2.2025, aderiva alle conclusioni CP_5
di cui all'appello.
Sulle conclusioni delle parti la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI
1.Si dà atto del fatto che la presente sentenza è resa sulla scorta della ricostruzione del fascicolo di prime cure offerta dall'unica parte costituita in quella sede, ovvero l'odierna appellante, atteso il tenore dei motivi dedotti in appello, che ne consente il vaglio anche senza materiale acquisizione del fascicolo di primo grado, disposta ma mai evasa dall'ufficio destinatario della richiesta.
2. L'appellato aveva citato le odierne parti costituite per aver ricevuto in data Controparte_1
29/03/2022 la Cartella di Pagamento n. 028 2022 0004007547 000 Ruolo 2022\000309 emessa dalla –Agente per la riscossione per la Provincia di Caserta – Controparte_2 nella quale intimava l'istante a pagare entro il termine di 60 giorni la somma di euro 1.329,24, in virtù dell'omesso pagamento per il recupero crediti ai sensi del l.gs 209\2015 emesso dalla società
non preceduta dalla notifica Parte_1 dell'avviso di pagamento né, prima ancora, dalla notizia di un accertamento giudiziario, comunque eccependo la prescrizione, con decorrenza dalla data del sinistro.
L' convenuta in primo grado, si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. CP_5
La restava contumace. Pt_1 Il GDP, rilevando che non fosse stata provata la notifica dell'avviso di ingiunzione, annullava la cartella dichiarando l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata per inesistenza di un valido titolo esecutivo.
3.L'appello è fondato solo con riferimento alla richiesta applicazione dell'art. 354 co. 3 c.p.c. e va, nel resto, disatteso per i motivi che seguono.
3.1 Quanto al profilo relativo al mancato rispetto del contraddittorio, è pacifico tra le parti che la citazione, regolarmente notificata, 10.6.2022 e la nota di iscrizione a ruolo indicasse l'udienza del
31.5.2022 e che la non si sia costituita in primo grado. Pt_1
La stessa, in allegato all'atto di appello, ha documentato che la detta circostanza, suffragata dalla certificazione di mancata pendenza sul ruolo (cfr. allegato 5) rilasciata dall'Ufficio del GDP, aveva ingenerato il convincimento della mancata iscrizione del detto giudizio.
Si ritiene che tale profilo sia dirimente per riconoscere che il detto errore si sia tradotto in un vulnus del diritto di difesa.
La Suprema Corte, nella sentenza n. 25901/2016, ha espresso il seguente principio al riguardo: i vizi dell'iscrizione della causa a ruolo, ed in particolare quelli che si risolvano in un errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, qualora l'errore, essendo agevolmente riconoscibile, non precluda alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Tali vizi risultano, invece, idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio quando implichino violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale" (Cass. n.
13528/09). Dello stesso principio di diritto sono espressione i precedenti richiamati nella memoria di parte ricorrente (Cass. n. 3297/00 e Cass. n. 4163/15).
Al fine di comprendere appieno la portata del principio sopra indicato va testualmente riportato il passaggio argomentativo successivo, contenuto nella motivazione della sentenza citata: il punto decisivo per concludere nel senso della nullità della nota di iscrizione a ruolo non è affatto quello della tipologia dell'errore materiale di che trattasi (come sembra ritenere il ricorrente, quando distingue tra errore nell'indicazione dei nominativi delle parti ed errore nell'indicazione delle rispettive qualità), quanto l'effetto che l'errore produce. Esso, infatti, rileva come causa di nullità della nota di iscrizione a ruolo ogniqualvolta abbia compromesso il diritto di difesa ed il correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale.
Sulla scorta di ciò, può affermarsi che nel caso di specie la detta compromissione sia avvenuta, atteso per effetto dell'errore contenuto nella nota di iscrizione a ruolo l'odierna appellante, supportata, per giunta, da un'attestazione di cancelleria di mancata pendenza sul ruolo, è stata tratta in inganno sull'avvenuta iscrizione a ruolo della causa, tant'è che non si è costituita.
Il giudizio dinanzi al GDP, di conseguenza, si è svolto in violazione del contraddittorio, vizio che si
è riverberato sulla sentenza.
Ciò non comporta, tuttavia, ai sensi del novellato art. 354 c.p.c. una regressione del giudizio in primo grado, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ivi previste ma unicamente una rimessione in termini, in questa sede, dell'odierna appellante rispetto alle asserzioni e allegazioni probatorie che la stessa ha operato con la proposizione dell'atto di appello.
3.2. La rimessione in termini così operata consente di passare al vaglio le produzioni e le asserzioni che parte appellante ha effettuato con l'atto introduttivo e sino alla prima udienza, tenutasi in data
11.3.2025, alla stregua di quanto previsto dall'art. 320 c.p.c. co. 3 applicabile ratione temporis al giudizio di prime cure, ritenendo, per l'effetto, tempestivamente introdotta non solo la prova documentale allegata all'atto di appello ma anche la domanda riconvenzionale, proposta in seno allo stesso, di condanna del Sig. al pagamento della somma di euro 1.382,86 oltre interessi di CP_1
legge come precisata in premessa, di cui al n. 3 del petitum.
3.3 La domanda proposta da , opponente in prime cure ed odierno appellato, Controparte_1
sebbene intestata come opposizione ex art. 615 c.p.c., reca quale primo motivo quello della nullità/illegittimità della cartella opposta perché non preceduta dalla notifica dell'avviso
(ingiunzione/intimazione) di pagamento da parte della senza il quale non è possibile Pt_1
procedere alla formazione di un ruolo e al conseguente avvio della procedura di riscossione mediante concessionario, salvo poi contenere anche l'eccezione di intervenuta prescrizione fondata sulla datazione del sinistro all'anno 2008.
Così riassunta la controversia sottoposta al giudice con l'atto di citazione in primo grado, va operato anzitutto il vaglio del primo motivo, qualificato come opposizione ex art. 617 co. 1 c.p.c. tempestivamente dedotto (notifica cartella del 29.3.2022 e notifica atto di citazione del 7.4.2022), atteso che è volto a far valere un vizio dell'atto opposto derivato da mancata notifica di un atto ad esso prodromico.
In riferimento ad esso va verificato se l'odierna parte appellante ha, al più tardi entro la prima udienza celebratasi in questa sede, prodotto la notifica dell'avviso (ingiunzione/intimazione) di pagamento, atto prodromico rispetto alla cartella.
Ebbene, la in allegato all'atto di appello, al numero 10, ha prodotto il solo avviso di Pt_1
pagamento, senza tuttavia annettere allo stesso la prova di avvenuta notifica. Invero, detta produzione non è avvenuta neppure in data successiva (quindi neppure tardivamente). La lacuna suddetta determina, sebbene con diversa qualificazione della domanda proposta a monte, la conferma della valutazione di illegittimità della cartella operata dal giudice di prime cure.
L'annullamento della cartella che deriva dalla premessa valutazione non impedisce di vagliare il secondo motivo proposto dall'opponente in primo grado, qualificato alla stregua dell'art. 615 co. 1
c.p.c., atteso che, in ragione della domanda riconvenzionale proposta al n. 3) dell'atto di appello, a questo giudice è imposto di entrare nel merito della pretesa.
3.4 Seguendo un criterio di priorità logica va operata anzitutto la qualificazione della domanda riconvenzionale proposta dall'appellante, rimesso in termini.
A ciò soccorre il principio affermato dalle SSUU Cass. Con sent. 21514/2022: In materia di sinistri stradali, pur dovendosi riconoscere alla prestazione garantita dall'intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada natura risarcitoria, sempre tenuto conto dell'impronta solidaristica che caratterizza l'obbligazione del Fondo e che permea, inevitabilmente, anche l'azione di regresso - nei confronti del danneggiante privo di copertura assicurativa - promossa dall'impresa assicuratrice designata dal Fondo a risarcire il danneggiato, l'accertamento della responsabilità del sinistro non costituisce l'oggetto di tale azione ma un suo presupposto, la cui sussistenza ben può essere contestata dal danneggiante con negazione di propria responsabilità, sicché non è al riguardo necessaria una specifica domanda. Ciò in quanto la predetta azione di regresso va qualificata come azione autonoma e speciale ex lege, non assimilabile né allo schema tipico dell'azione di regresso tra coobbligati solidali né allo schema della surrogazione pura nel diritto del danneggiato, non concretandosi dunque la stessa nell'esercizio da parte dell'impresa designata dal Fondo dello stesso diritto al risarcimento del danno che sarebbe spettato verso il responsabile.
Con la conseguenza che non sussiste la competenza per materia, con il limite di valore, del Giudice di pace ex art. 7, comma secondo, c.p.c., relativa alle cause di risarcimento del danno da circolazione stradale e che la competenza territoriale va individuata ai sensi dell'art. 1182, terzo comma, c.c. con riferimento al luogo del domicilio del creditore agente. Per le medesime ragioni, trattandosi di azione speciale ed autonoma ex lege, il termine di prescrizione applicabile è quello ordinario decennale, che comincia a decorrere dalla data del pagamento effettuato dall'impresa designata in favore del danneggiato.
Tale ultimo punto fa affermare che il secondo motivo di opposizione, ex art. 615 co. 1 c.p.c., come proposto dall'odierno appellato, opponente in primo grado, sia infondato, per essere l'eccezione di prescrizione, eccezione in senso stretto e dunque vagliabile negli stretti limiti entro i quali è proposta, stata prospettata con riferimento ad un dies a quo errato: il momento dell'avvenuto sinistro. Ciononostante, la domanda riconvenzionale proposta dalla al numero 3 del petitum dell'atto Pt_1
di appello non può essere qui accolta per difetto di prova.
Ed invero, corollario del principio espresso dalla pronuncia della Suprema Corte sopra menzionata
è in punto di onere probatorio: i caratteri di autonomia e specificità ex lege propri di tale azione comportano come conseguenza che l'illecito costituisce il "presupposto" e non il fatto costitutivo del regresso che può essere azionato ove ricorrano i seguenti elementi: la richiesta del danneggiato, la scopertura assicurativa e il pagamento dell'indennizzo, anche in via transattiva.
Va da sé che tali elementi debbano essere provati da chi intenta la detta azione autonoma, qui promossa dalla in via riconvenzionale. Pt_1
Al riguardo si osserva, dalla documentazione prodotta, che se l'elemento della scopertura assicurativa è evincibile dalla sentenza allegata al n. 7, provvisoriamente esecutiva, che nel dare atto della scopertura assicurativa del responsabile del sinistro (odierno appellato) condanna in CP_6
solido con lo stesso al pagamento dell'indennizzo di importo pari alla pretesa qui azionata, e ammesso pure che la richiesta del danneggiato possa ricondursi, presuntivamente, alla messa in esecuzione di detta pronuncia, è pur vero che non è specificamente prodotta la prova del pagamento: si rinviene, all'allegato 8, una schermata nella quale sono inseriti i dati relativi al sinistro con gli importi corrisposti, i dati delle fatture, con annessa attestazione di Generali spa, della quale è concessionaria, il tutto senza che si rinvenga una prova di avvenuto pagamento Pt_1
ovvero una quietanza rilasciata dal destinatario dello stesso ( ). Persona_2
Tanto non consente di ritenere provato il presupposto della pretesa avanzata dall'appellante con la domanda riconvenzionale, che pertanto va rigettata.
4. In ragione di quanto premesso, sebbene all'esito dell'applicazione dell'art. 354 co. 3 c.p.c.,
l'appello va rigettato nel resto, con effetto di conferma dell'esito decisorio della sentenza di primo grado, sebbene per i diversi motivi qui esposti, assorbita ogni altra questione e domanda, anche riconvenzionale.
5.Quanto alle spese, si ritiene che, in ossequio al principio di soccombenza e anche di causalità, debba disporsi la compensazione delle spese per 1/3, in ragione della natura necessitata del presente giudizio, ai fini della ottenuta applicazione dell'art. 354 co. 3 c.p.c., con condanna, per i residui 2/3, dell'appellante alla rifusione dei residui 2/3 delle spese sostenute dagli odierni appellati per la loro costituzione e difesa nel presente grado di giudizio, avuto riguardo ai parametri relativi a tutte le fasi (quella istruttoria di trattazione deve intendersi riferita alla prima udienza svoltasi), previsti per le cause di valore pari alla pretesa fatta valere, importi minimi in ragione della natura non particolarmente complessa e solo documentale delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, assorbita ogni altra questione, così provvede:
- rigetta in parte qua l'appello e, all'esito dell'applicazione dell'art. 354 co. 3 c.p.c., conferma l'esito decisorio della sentenza n. 17161/2024, resa inter partes dal Giudice di Pace di Napoli Nord, in persona della dott.ssa LL CO (R.G. n. 3307/2022), pubblicata in data 11.10.2024, che qui si fa proprio, per le diverse ragioni esposte in parte motiva, assorbita ogni altra questione e domanda, anche riconvenzionale;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese di lite relative al presente grado di giudizio;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante dei 2/3 delle spese Pt_1 CP_5
sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 852,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge;
- condanna alla rifusione in favore dell'odierna appellante dei 2/3 delle Pt_1 Controparte_1
spese sostenute per la costituzione e difesa in secondo grado, che quantifica in euro 852,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, come per legge, con distrazione in favore del difensore costituito.
Così deciso in Aversa il 12.12.2025
Il Giudice
Dr. ssa LL Paone