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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 30/01/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e
Antonella De Pandis, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Enrico Colazzo, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 25/01/2018, agiva, dinanzi il CP_1
Proc. n. 50/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Pt_ Tribunale di Lecce, ai danni di (di seguito , azionando la Parte_1
polizza n. 25AW44007, , volta ad indennizzare il ricorrente in caso di in- CP_2
validità permanente determinata da malattia conseguente a situazione patologica.
Deduceva che la somma assicurata era pari ad € 250.000; - che in data 27/09/2007 veni-
va ricoverato presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce per un improvviso malore;
- che ve-
niva dimesso in data 05/10/2007; - che con nota del 19/09/2008, ricevuta il
Pt_ 30/09/2008, denunciava l'evento alla per ottenere l'indennizzo spettante in virtù
della polizza assicurata;
- che dalla consulenza tecnica, disposta dal Tribunale di Lecce ex art. 696 bis cod. proc. civ., risultava rientrante nella classe NYHA 3 con una invalidità
permanente parziale dell'80%; - che aveva diritto perciò ad ottenere un indennizzo pari ad € 250.000,00.
Pt_ Si costituiva la rappresentando in via preliminare che: il diritto fatto valere in giudi-
zio dall era prescritto, ex art. 2952 co. II cod. civ., in quanto la richiesta di in- CP_1
dennizzo era pervenuta in data 30/09/2008, cioè oltre l'anno previsto come termine prescrizionale;
che la domanda formulata dal ricorrente era inammissibile per violazione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., nonché dell'art.
4.2 delle condizioni di assicurazione;
che il ricorso era inammissibile ex art. 702 bis cod. proc. civ. per insussistenza dei pre-
supposti; che per necessità di indagini preliminari non compatibili con il procedimento avviato, doveva procedersi al mutamento in rito ordinario. Impugnava la domanda an-
che nel merito e concludeva per il rigetto.
Il Tribunale alla prima udienza disponeva il mutamento del rito e decideva la causa con sentenza n. n. 2958/2020, pubblicata il 18/12/2020, con la quale, dopo avere rigettato le
Pt_ eccezioni preliminari della , accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza, notificata in data 13/01/2021, ha proposto appello Parte_2
Proc. n. 50/2021 RG - 2 - dott.ssa Controparte_3 con atto di citazione notificato in data 20/01/2021 chiedendone la riforma
[...]
con due motivi.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione-
violazione ed errata interpretazione dell'art. 2943 cod. civ. - difetto di motivazio-
ne/motivazione apparente” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione (cfr. motivazione impugnata “al momento della
stipula del contratto di cui è causa, nel 2006, l'art. 2952 c. 2 c.c., prevedeva un termine di pre-
scrizione di un anno dei diritti derivanti dal contratto assicurativo. Tale termine decorre, ai sen-
si del codice, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso di specie,
dunque, la prescrizione decorre dal 27.09.2007, data in cui il ricorrente veniva ricoverato in
Ospedale, … l' domandò la corresponsione dell'indennizzo dovuto alla controparte con CP_1
nota datata 19.09.2008 spedita in data 20.09.2008. Ebbene il termine di prescrizione non
era ancora decorso, pertanto il diritto fatto valere in giudizio dal ricorrente non è prescritto. Così
si rigetta l'eccezione formulata dalla ”). Pt_1
La decisione sarebbe errata perché, pur partendo da presupposti corretti per avere:
1. applicato la prescrizione annuale ex art. 2943 cod. civ, ratione temporis ap-
plicabile;
2. ritenuto il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, il giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ossia la data del ricovero av-
Proc. n. 50/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. venuta in data 27/09/2007;
3. considerato la “nota datata 19/09/2008 e spedita il 20/09/2008” la vera ed unica richiesta di indennizzo da prendere in considerazione;
sarebbe, tuttavia, giunta a distorte conclusioni nella individuazione del termine ultimo, ai fini del computo della prescrizione, considerando la data di invio della racc. di richiesta di indennizzo (20/09/2008) e non quella di ricezione della stes-
sa da parte della (30/09/2008). Pt_1
Il motivo è fondato.
Si premette che è incontestata la prescrizione annuale applicabile alla fattispecie,
a norma dell'art. 2952 cod. civ. ratione temporis applicabile.
Ciò detto, si deve ritenere che l'evento morboso sul quale il diritto si fonda, co-
me stabilito anche dal Tribunale, si è verificato in data 27/09/2007, ossia la data del ricovero dell' allorché questi veniva accettato presso il nosocomio CP_1
dell'ospedale Vito Fazzi, con la diagnosi di “infarto miocardico acuto della parete infe-
riore” (cfr. scheda di accettazione - cartella clinica). Ed infatti come risulta dalla polizza, sono proprio i postumi derivanti dalle malattie che colpiscono il cuore come ad esempio l'infarto, a rientrare tra gli eventi assicurati.
Considerato, quindi, che il dies a quo rilevante per la prescrizione è il 27/09/2007
(momento nel quale la patologia era stata diagnosticata in modo inequivoco), a differenza di quanto stabilito dal Tribunale, la prescrizione annuale era già matu-
rata, allorché la missiva di denuncia del sinistro e richiesta dell'indennizzo del
19/09/2008, spedita il 20/09/2008, pervenne alla , ossia in data 30/09/2008 Pt_1
(circostanza questa incontestata e documentata).
Infatti, la natura recettizia dell'atto stragiudiziale, valido ai fini della interruzione
Proc. n. 50/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della prescrizione, è sancita dalla Suprema Corte, la quale ritiene che: “L'atto di co-
stituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scrit-
ta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma
4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichia-
razione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge
all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o
domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per
preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del de-
stinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di cono-
scenza del relativo contenuto)” (cfr. Cassazione n. 27412/2021), e ancora: “In tema di
interruzione della prescrizione, l'atto stragiudiziale di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 c.c.
postula ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del de-
stinatario” (cfr. Cass. n. 1248/2013), ed ancora: “Gli atti interruttivi della prescrizione
riconducibili alla prescrizione dell'art. 2943 IV c. c.c. consistono in atti recettizi, con i quali il
titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realiz-
zazione del diritto stesso” (cfr. Cass. n. 25861/2010).
Nessuna valenza può avere, ai fini della interruzione della prescrizione, la nota datata 19/09/2008 e recante data di ricezione a mani "22/09/2008", prodotta dall'attore, all'udienza del 26/04/2018.
In calce alla nota si ravvede un timbro riferibile all'agente della Testimone_1
Sara Vita ass.ni, una firma illeggibile, con dicitura scritta a mani “ricevuta il
22/09/2008”. Orbene la scrittura è stata formalmente e specificatamente disco-
nosciuta, nel rispetto degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., dalla nell'ambito Pt_1
delle successive memorie depositate il 27/05/2019 (cfr. pag. 4).
Proc. n. 50/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. L' non ha chiesto la verificazione della scrittura de qua e perciò la nota, CP_1
nella quale la scrittura è riprodotta, non può essere presa in alcuna considerazio-
ne nel giudizio. Si rileva, solo per completezza, che rispetto alla ritualità e tempe-
stività della eccezione, sollevata dalla , nulla, nel processo di primo grado, ha Pt_1
mai contestato o eccepito l'attore.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con assorbimento del secondo motivo.
Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado in favore della . Pt_1
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda avanzata da CP_1
- condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado che liquida, quanto al primo in comples-
[...]
sivi € 9.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e, quanto al secondo, in com-
plessivi € 9.165,50 di cui € 1.165,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 50/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Prima Civile - composta dai Signori: dott. Riccardo MELE - Presidente
dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere
dott.ssa Crescenza DONGIOVANNI - Giudice Aus. estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 50 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021,
T R A
(p.i. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Gianfranco Giannoccaro e
Antonella De Pandis, come da mandato in atti;
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 CodiceFiscale_1
Enrico Colazzo, come da mandato in atti;
- APPELLATO -
All'udienza dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ. del 25/01/2018, agiva, dinanzi il CP_1
Proc. n. 50/2021 RG - 1 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. Pt_ Tribunale di Lecce, ai danni di (di seguito , azionando la Parte_1
polizza n. 25AW44007, , volta ad indennizzare il ricorrente in caso di in- CP_2
validità permanente determinata da malattia conseguente a situazione patologica.
Deduceva che la somma assicurata era pari ad € 250.000; - che in data 27/09/2007 veni-
va ricoverato presso l'Ospedale Vito Fazzi di Lecce per un improvviso malore;
- che ve-
niva dimesso in data 05/10/2007; - che con nota del 19/09/2008, ricevuta il
Pt_ 30/09/2008, denunciava l'evento alla per ottenere l'indennizzo spettante in virtù
della polizza assicurata;
- che dalla consulenza tecnica, disposta dal Tribunale di Lecce ex art. 696 bis cod. proc. civ., risultava rientrante nella classe NYHA 3 con una invalidità
permanente parziale dell'80%; - che aveva diritto perciò ad ottenere un indennizzo pari ad € 250.000,00.
Pt_ Si costituiva la rappresentando in via preliminare che: il diritto fatto valere in giudi-
zio dall era prescritto, ex art. 2952 co. II cod. civ., in quanto la richiesta di in- CP_1
dennizzo era pervenuta in data 30/09/2008, cioè oltre l'anno previsto come termine prescrizionale;
che la domanda formulata dal ricorrente era inammissibile per violazione degli artt. 1892 e 1893 cod. civ., nonché dell'art.
4.2 delle condizioni di assicurazione;
che il ricorso era inammissibile ex art. 702 bis cod. proc. civ. per insussistenza dei pre-
supposti; che per necessità di indagini preliminari non compatibili con il procedimento avviato, doveva procedersi al mutamento in rito ordinario. Impugnava la domanda an-
che nel merito e concludeva per il rigetto.
Il Tribunale alla prima udienza disponeva il mutamento del rito e decideva la causa con sentenza n. n. 2958/2020, pubblicata il 18/12/2020, con la quale, dopo avere rigettato le
Pt_ eccezioni preliminari della , accoglieva la domanda.
Avverso la sentenza, notificata in data 13/01/2021, ha proposto appello Parte_2
Proc. n. 50/2021 RG - 2 - dott.ssa Controparte_3 con atto di citazione notificato in data 20/01/2021 chiedendone la riforma
[...]
con due motivi.
Si è costituito resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
All'udienza Collegiale dell'8 marzo 2023 le parti hanno precisato le conclusioni mediante note di trattazione scritta e la Corte ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo rubricato “omessa pronuncia sulla eccezione di prescrizione-
violazione ed errata interpretazione dell'art. 2943 cod. civ. - difetto di motivazio-
ne/motivazione apparente” l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione (cfr. motivazione impugnata “al momento della
stipula del contratto di cui è causa, nel 2006, l'art. 2952 c. 2 c.c., prevedeva un termine di pre-
scrizione di un anno dei diritti derivanti dal contratto assicurativo. Tale termine decorre, ai sen-
si del codice, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nel caso di specie,
dunque, la prescrizione decorre dal 27.09.2007, data in cui il ricorrente veniva ricoverato in
Ospedale, … l' domandò la corresponsione dell'indennizzo dovuto alla controparte con CP_1
nota datata 19.09.2008 spedita in data 20.09.2008. Ebbene il termine di prescrizione non
era ancora decorso, pertanto il diritto fatto valere in giudizio dal ricorrente non è prescritto. Così
si rigetta l'eccezione formulata dalla ”). Pt_1
La decisione sarebbe errata perché, pur partendo da presupposti corretti per avere:
1. applicato la prescrizione annuale ex art. 2943 cod. civ, ratione temporis ap-
plicabile;
2. ritenuto il dies a quo per la decorrenza della prescrizione, il giorno in cui si
è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ossia la data del ricovero av-
Proc. n. 50/2021 RG - 3 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. venuta in data 27/09/2007;
3. considerato la “nota datata 19/09/2008 e spedita il 20/09/2008” la vera ed unica richiesta di indennizzo da prendere in considerazione;
sarebbe, tuttavia, giunta a distorte conclusioni nella individuazione del termine ultimo, ai fini del computo della prescrizione, considerando la data di invio della racc. di richiesta di indennizzo (20/09/2008) e non quella di ricezione della stes-
sa da parte della (30/09/2008). Pt_1
Il motivo è fondato.
Si premette che è incontestata la prescrizione annuale applicabile alla fattispecie,
a norma dell'art. 2952 cod. civ. ratione temporis applicabile.
Ciò detto, si deve ritenere che l'evento morboso sul quale il diritto si fonda, co-
me stabilito anche dal Tribunale, si è verificato in data 27/09/2007, ossia la data del ricovero dell' allorché questi veniva accettato presso il nosocomio CP_1
dell'ospedale Vito Fazzi, con la diagnosi di “infarto miocardico acuto della parete infe-
riore” (cfr. scheda di accettazione - cartella clinica). Ed infatti come risulta dalla polizza, sono proprio i postumi derivanti dalle malattie che colpiscono il cuore come ad esempio l'infarto, a rientrare tra gli eventi assicurati.
Considerato, quindi, che il dies a quo rilevante per la prescrizione è il 27/09/2007
(momento nel quale la patologia era stata diagnosticata in modo inequivoco), a differenza di quanto stabilito dal Tribunale, la prescrizione annuale era già matu-
rata, allorché la missiva di denuncia del sinistro e richiesta dell'indennizzo del
19/09/2008, spedita il 20/09/2008, pervenne alla , ossia in data 30/09/2008 Pt_1
(circostanza questa incontestata e documentata).
Infatti, la natura recettizia dell'atto stragiudiziale, valido ai fini della interruzione
Proc. n. 50/2021 RG - 4 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. della prescrizione, è sancita dalla Suprema Corte, la quale ritiene che: “L'atto di co-
stituzione in mora è un atto giuridico unilaterale recettizio per il quale è richiesta la forma scrit-
ta, ed è idoneo a produrre l'effetto interruttivo della prescrizione previsto dall'art. 2943, comma
4, c.c., a condizione che esso giunga nella sfera di conoscenza del debitore, in quanto la dichia-
razione recettizia, ai sensi dell'art. 1335 c.c., si presume conosciuta nel momento in cui giunge
all'indirizzo del destinatario, da intendersi come luogo che, per collegamento ordinario (dimora o
domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per
preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del de-
stinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di cono-
scenza del relativo contenuto)” (cfr. Cassazione n. 27412/2021), e ancora: “In tema di
interruzione della prescrizione, l'atto stragiudiziale di cui all'ultimo comma dell'art. 2943 c.c.
postula ai fini della produzione dell'effetto interruttivo, la conoscenza dell'atto da parte del de-
stinatario” (cfr. Cass. n. 1248/2013), ed ancora: “Gli atti interruttivi della prescrizione
riconducibili alla prescrizione dell'art. 2943 IV c. c.c. consistono in atti recettizi, con i quali il
titolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà non equivoca, intesa alla realiz-
zazione del diritto stesso” (cfr. Cass. n. 25861/2010).
Nessuna valenza può avere, ai fini della interruzione della prescrizione, la nota datata 19/09/2008 e recante data di ricezione a mani "22/09/2008", prodotta dall'attore, all'udienza del 26/04/2018.
In calce alla nota si ravvede un timbro riferibile all'agente della Testimone_1
Sara Vita ass.ni, una firma illeggibile, con dicitura scritta a mani “ricevuta il
22/09/2008”. Orbene la scrittura è stata formalmente e specificatamente disco-
nosciuta, nel rispetto degli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., dalla nell'ambito Pt_1
delle successive memorie depositate il 27/05/2019 (cfr. pag. 4).
Proc. n. 50/2021 RG - 5 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est. L' non ha chiesto la verificazione della scrittura de qua e perciò la nota, CP_1
nella quale la scrittura è riprodotta, non può essere presa in alcuna considerazio-
ne nel giudizio. Si rileva, solo per completezza, che rispetto alla ritualità e tempe-
stività della eccezione, sollevata dalla , nulla, nel processo di primo grado, ha Pt_1
mai contestato o eccepito l'attore.
Ne deriva l'accoglimento dell'appello con assorbimento del secondo motivo.
Alla soccombenza consegue la condanna di al pagamento delle CP_1
spese del doppio grado in favore della . Pt_1
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta la domanda avanzata da CP_1
- condanna al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese del doppio grado che liquida, quanto al primo in comples-
[...]
sivi € 9.000,00 oltre IVA, CAP e RF al 15% e, quanto al secondo, in com-
plessivi € 9.165,50 di cui € 1.165,50 per spese oltre IVA, CAP e RF al 15%.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Giudice Aus. estensore Il Presidente
(dott.ssa Crescenza Dongiovanni) (dott. Riccardo Mele)
Proc. n. 50/2021 RG - 6 - dott.ssa Crescenza Dongiovanni est.