Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 27/03/2025, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Cristina Midulla Presidente rel.
dr. Marinella Laudani Consigliere
dr. Virginia Marletta Consigliere
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1351/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1
dell'Avv. NASTASI GIUSEPPE
reclamante
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2
dell'Avv. BOCINA GIUSEPPA
CURATELA della Liquidazione Giudiziale n. 13/2024 Reg. L.G. della
(P.IVA: ) in persona del Cu- Parte_1 P.IVA_1
ratore Avv. rappresentata e difesa dall'Avv. ITA- Controparte_2
LIA MARIA
reclamati
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Corte di Appello di Palermo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 20.6.2024, il Tribunale di Marsala dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della . Parte_1
Avverso detta sentenza proponeva reclamo la predetta società.
La e il Curatore Giudiziario della Controparte_1 Parte_1
resistevano al gravame.
Disposta la trattazione scritta della causa e precisate le conclusioni con no-
te telematiche, all'udienza del 20.3.2025 la causa veniva posta in decisio-
ne.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado la proponeva ricorso per l'apertura Controparte_1
della liquidazione giudiziale della in forza del credito di cui al Parte_1
decreto ingiuntivo del 27.2.2016 del Tribunale di Sciacca per il pagamento della somma di € 17.155,64, oltre interessi e spese, divenuto esecutivo.
Il Tribunale, ritenuto che la non si era costituita e non aveva Parte_1
fornito alcuna prova in ordine al mancato superamento della soglia per la dichiarazione di liquidazione giudiziale negli ultimi tre anni anteriori alla dichiarazione di liquidazione giudiziale;
che l'istruttoria aveva evidenziato l'esistenza di debiti scaduti e non pagati per un importo superiore alla so- glia di € 30.000,00, tenuto conto dell'ingente esposizione debitoria di €
978.685,29 nei confronti dell'Erario, riferita dall'Agenzia delle Entrate –
Riscossione e dell'esposizione debitoria riferita dall'Inps di € 169.956,61; che quanto al requisito oggettivo dell'insolvenza di cui all'art. 1 comma 2
- 2 - Corte di Appello di Palermo lett. b) CCI che la società resistente si trovava in stato di liquidazione dal
14.3.2019 nei decreto;
che la resistente, non si era costituita e non aveva svolto alcuna specifica allegazione al riguardo e non aveva fornito prova in ordine alle concrete attività di liquidazione già poste in essere né alla rela-
tiva tempistica;
che in base ai dati emersi dall'istruttoria e persistendo gli ingenti debiti emersi, mancava ogni elemento utile a dimostrare che il pa-
trimonio della società era idoneo a soddisfare, per intero ed in egual misu-
ra, i creditori, ma anche con quale tempistica la società riteneva di potere fare fronte al soddisfacimento dei creditori, anche perché la società era in liquidazione dal 14.3.2019.
Lamenta la reclamante che il decreto di convocazione prefallimentare del
3.5.2024 non gli è stato correttamente notificato;
in particolare, assume che detta notifica, andava realizzata mediante accesso diretto dell'ufficiale giu- diziario presso l'indirizzo di residenza del liquidatore;
che nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo PEC non è possibile il ricorrente deve provvedere al nuovo tentativo di pubblicazione;
in questo caso la notifica va eseguita
“esclusivamente di persona” a norma dell'art. 107 co. 1 dpr 1959/1229, os- sia a mani proprie mediante accesso diretto dell'ufficiale giudiziario alla sede dell'impresa risultante dal registro delle imprese;
che nel caso in esa- me, la notifica andava effettuata presso l'indirizzo di residenza del liquida-
tore.
La doglianza è infondata.
La Cancelleria del Tribunale di Marsala, infatti, ha inviato il ricorso per la dichiarazione di fallimento e il decreto di fissazione dell'udienza del
13.6.2024 all'indirizzo pec della reclamante reperito da INIPEC IMPRESE
- 3 - Corte di Appello di Palermo in data 6.5.2024 ed in pari data è stato consegnato al destinatario, come emerge dalla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario (v. attestazione della Cancelleria pro-
dotta dalla Controparte_1
Con il secondo motivo, lamenta l'appellante che ha ritenuto la sussistenza dei presupposti dimensionali di cui all'art. 2 comma 1 lett. d del CC.II.
Assume che dalla documentazione contabile prodotta emerge che la società
reclamante non ha superato i parametri di soglia, quantomeno nei tre anni dalla data di liquidazione giudiziale e produce relazione contabile attestan-
te che in tale periodo non ha ricavi per un ammontare complessivo annuo superiore ad € 200.000,00 e che il suo attivo patrimoniale tenuto conto del- la inesigibilità dei “crediti verso clienti” iscritti nelle situazioni contabili agli esercizi amministrativi 2023, 2022 e 2021, da valutarsi pertanto al loro valore di “presumibile realizzo e dall'assenza di beni strumentali (es. fab-
bricati, impianti, macchinari ed attrezzature) – risulta essere inferiore ad €
300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale”.
Il motivo è infondato.
Va premesso che nella relazione prodotta dalla reclamante si attesta che
“non sussistono ricavi per un ammontare complessivo superiore ad €
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale, ovverossia con riferimento agli eser-
cizi amministrativi 2022, 2023 e 2021, e che l'attivo patrimoniale, tenuto conto della inesigibilità dei “crediti verso clienti” iscritti nelle situazioni contabili agli esercizi amministrativi 2023, 2022 e 2021, da valutarsi al lo-
- 4 - Corte di Appello di Palermo ro valore di presumibile realizzo e dall'assenza di beni strumentali (es. fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature) risulta essere inferiore ad €
300.000,00 nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale.
Orbene, la reclamante ha depositato solamente il bilancio al 31.12.2018,
cosicchè nessuna verifica è possibile effettuare in ordine alla valutazione effettuata dal dott. in ordine alla presenza di “poste attive rappre- Per_1
sentate da “crediti verso clienti” inesigibili ovvero di dubbia esigibilità in relazione alle procedure concorsuali che hanno interessato che, del resto non ha indicato alcun elemento a supporto alla valutazione, di inesigibilità
dei crediti di cui non viene indicato l'ammontare, né la quantificazione del loro “presumibile valore di realizzo”.
Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che al fine di verificare la soglia ostativa alla dichiarazione di fallimento di cui all'art. 15 u. c. legge falli-
mentare, il Tribunale non avrebbe dovuto tenere in considerazione il debito verso l'Inps relativo all'accertamento dell'anno 2017 per il quale era stata chiesta e ottenuta la rateizzazione;
che il debito contratto nei confronti del creditore istante ammontava a meno di € 17.000,00.
Anche tale doglianza risulta infondata, atteso che la rateizzazione del debi-
to non comporta la sua estinzione del debito e, comunque, il piano appro-
vato dall'Inps si riferisce solo alla somma di € 12.668,55 relativa all'atto di accertamento dell'anno 2017.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
- 5 - Corte di Appello di Palermo La Corte di Appello rigetta il reclamo proposto da Parte_2
, nei confronti di e del curatore della liquida-
[...] Controparte_1
zione giudiziale avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del
20.6.2024.
Condanna la reclamante al pagamento delle spese del grado in favore di e dell'Erario, liquidate per ciascuno in € 3.473,00, Controparte_1
oltre spese generali, cpa e iva come per legge.
[... Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento da parte della di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quel- Pt_3
lo dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del
D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di
Appello di Palermo il 27.3.2025
La consigliere est. Il Presidente
(Cristina Midulla) (Antonino Liberto Porracciolo)
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Cristina Mi- dulla anche quale consigliere relatore in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decre- to del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 6 - Corte di Appello di Palermo