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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 23/12/2025, n. 2825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2825 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 617/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. EG Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 617/2025 e promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1975, residente in GENOVA (GE), VIA DEGLI OLEANDRI 18/3 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via San Lorenzo 21/23, presso e nello studio dell'Avv. PINCIONE ENRICO (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
ALIO (CS) il 03/12/1971, residente in [...], VIA G.
CARDUCCI 6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Genova (GE), Via degli Oleandri n. 18 interno 3 alla signora
[...]
che ivi continuerà ad abitare insieme alla figlia;
2) porre a carico del Parte_1 Per_1 signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento della figlia minore , un contributo omnicomprensivo pari ad € Per_1 500,00 mensili, o comunque pari a quella somma anche maggiore ritenuta di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, ed oltre al 50% delle spese straordinarie mediche extra S.S.N. previamente concordate e documentate secondo il protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla domanda;
3) con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge;
e con espressa riserva, in ogni caso, ai sensi dell'art. 473bis.19 c.p.c., di modificare e/o formulare nuove domande e nuovi mezzi di prova nel corso del processo”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova accolga la domanda della ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi in primo luogo osservare che la Sig.ra e ed il Sig. sono genitori Parte_1 CP_1 di nata a [...] il [...] e che, a seguito dell'interruzione della Persona_2 convivenza more uxorio, con decreto n. 4526/2017 del 04/08/2017 (R.G. 3055/2017) il
Tribunale di Genova: “dispone[va] l'affidamento esclusivo alla madre, signora
, della figlia minore, con collocazione della minore presso la casa Parte_1 materna;
dispone[va] che il padre potrà vedere la figlia soltanto mediante incontri protetti alla presenza di un educatore, organizzati dai Servizi Sociali del Comune di
Genova (ATS 46); Pone[va] a carico di a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia l'obbligo di versare alla madre collocataria Parte_1 un assegno mensile omnicomprensivo dell'importo di euro 350,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche extra
S.S.N relative alla stessa previamente concordate e documentate salvi i casi di urgenza, con rinvio, al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Nel suddetto procedimento il Sig. né si costituiva, né compariva personalmente CP_1 ed analogamente avveniva nel successivo procedimento (R.G. 12048/2017) instaurato altresì dalla Sig.ra nei confronti del Sig. al fine di richiedere la Parte_1 CP_1 condanna dello stesso al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della figlia a far data dalla cessazione della convivenza e sino al suddetto decreto Per_1 dell'agosto 2017. Tale ulteriore procedimento si concludeva, pertanto, con sentenza n.
579/2019 pubblicata in data 28/02/2019 mediante cui il Tribunale di Genova:
“Condanna[va] il convenuto signor al pagamento in favore dell'attrice CP_1 sig.ra di una somma a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 dalla data dell'1.7.2015 all'1.6.2017, in misura pari a complessivi ed omnicomprensivi ed attuali Euro 300,00 mensili, per un totale dovuto per 23 mesi, e quindi pari ad Euro
6.900,00”
Alla luce dei fatti esposti, mediante ricorso depositato in data 23/01/2025 la Sig.ra precisando che ad oggi il Sig. non ha mai corrisposto l'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento così come stabilito dal Tribunale nel 2017, ha adito nuovamente il
Tribunale di Genova affinché lo stesso disponga l'assegnazione in suo favore della casa famigliare sita in Genova (GE), Via degli Oleandri n. 18 interno 3 ove la stessa continuerà ad abitare insieme alla figlia ed affinché disponga a carico del Sig. Per_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore CP_1
un contributo omnicomprensivo pari ad € 500,00 mensili. Per_1
In particolare, la Sig.ra mediante il suddetto ricorso ha evidenziato che la Parte_1 stessa:
a) vive insieme alla figlia nell'immobile di Via degli Oleandri n. 18 a Per_1
Genova, mente gli altri due figli nati dal precedente matrimonio, e Per_3
si sono trasferiti presso il padre;
Per_4
b) presta attualmente attività lavorativa in favore della CP_2
(precedentemente presso la CAMST Soc. Coop. a r.l.), che offre servizi di catering, percependo una retribuzione pari a circa € 450,00 mensili a cui si aggiungono l'assegno unico per circa € 170,00 mensili ed il reddito di inclusione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 per circa € 180,00 mensili;
c) oltre alle quotidiane spese alimentari, alle spese mediche, alle spese per il materiale scolastico e per gli hobby di , nonché alle spese personali Per_1
(abbigliamento, ecc..), sostiene le seguenti spese fisse:
- circa € 1.200,00 annui per spese amministrazione condominiale e circa €
1.200,00 annui per spese di riscaldamento;
- circa € 200,00 annui per la TARI;
- circa € 20,00 mensili per abbonamento AMT.
La ricorrente in relazione al Sig. ha poi dedotto che lo stesso, il quale non ha CP_1 oneri alloggiativi a proprio carico poiché abita presso i propri genitori, risulta essere titolare di impresa che si occupa della coltivazione di frutti oleosi nonché titolare di un immobile e di diversi terreni nei quali esercita presumibilmente l'attività di impresa.
In data 12/05/2025, all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice Dott. Domenico
EG incaricava il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova di effettuare le opportune indagini di polizia tributaria al fine di appurare qualunque reddito percepito dalla Sig.ra e dal Sig. a decorrere dall'anno 2018. Parte_1 CP_1
Dalle indagini della GDF emerge che il convenuto, già dipendente nel 2018, è CP_3 adesso un imprenditore agricolo e che nel 2023 ha dichiarato un volume di affari, ai fini del versamento IVA, di quasi 29.000 Euro su cui, come noto, l'imposta è sicuramente ridotta in quanto, quale imprenditore agricolo, usufruisce di agevolazioni fiscali. Inoltre
è evidente, dagli accertamenti della GDF, che il convenuto ha altri retti in quanto nel
2020 ha dichiarato 6000 Euro di reddito ma ha acquistato un terreno del valore di
40.000 Euro.
Va quindi accolta la richiesta della madre in ordine ad un aumento del contributo al mantenimento della figlia che va rideterminato in Euro 450,00.
Va poi accolta l'ulteriore richiesta della madre di assegnazione della casa familiare non assegnata con il precedente provvedimento del Tribunale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Alla soccombenza del convenuto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, contrariis rejectis, a parziale modifica del decreto n.
4526/2017 del 04/08/2017 (R.G. 3055/2017)
a) dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Genova (GE), Via degli
Oleandri n. 18 interno 3 alla signora che ivi continuerà ad Parte_1 abitare insieme alla figlia;
Per_1
b) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a decorrere CP_1 dal luglio 2025, in favore della signora a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore , un contributo pari ad € 450,00 Per_1 mensili, , entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, ed oltre al
50% delle spese straordinarie mediche extra S.S.N. previamente concordate e documentate secondo il protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla domanda;
Condanna il convenuto , C.F. , CP_1 C.F._3
nato a [...] il [...], alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in Euro 2500,00, oltre 15% spese forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge.
Genova, lì 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico EG
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. EG Domenico Presidente rel.
Dott. Corvacchiola Danilo Giudice
Dott. Ardoino Valeria Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 617/2025 e promossa da:
, C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
06/02/1975, residente in GENOVA (GE), VIA DEGLI OLEANDRI 18/3 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via San Lorenzo 21/23, presso e nello studio dell'Avv. PINCIONE ENRICO (C.F. ), che la C.F._2 rappresenta e la difende, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di
, C.F. , nato a [...] CP_1 C.F._3
ALIO (CS) il 03/12/1971, residente in [...], VIA G.
CARDUCCI 6
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE: “1) disporre l'assegnazione della casa famigliare sita in Genova (GE), Via degli Oleandri n. 18 interno 3 alla signora
[...]
che ivi continuerà ad abitare insieme alla figlia;
2) porre a carico del Parte_1 Per_1 signor l'obbligo di corrispondere in favore della signora a titolo CP_1 Parte_1 di mantenimento della figlia minore , un contributo omnicomprensivo pari ad € Per_1 500,00 mensili, o comunque pari a quella somma anche maggiore ritenuta di giustizia, entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, ed oltre al 50% delle spese straordinarie mediche extra S.S.N. previamente concordate e documentate secondo il protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla domanda;
3) con condanna alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge;
e con espressa riserva, in ogni caso, ai sensi dell'art. 473bis.19 c.p.c., di modificare e/o formulare nuove domande e nuovi mezzi di prova nel corso del processo”.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “che il Tribunale di Genova accolga la domanda della ricorrente”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi in primo luogo osservare che la Sig.ra e ed il Sig. sono genitori Parte_1 CP_1 di nata a [...] il [...] e che, a seguito dell'interruzione della Persona_2 convivenza more uxorio, con decreto n. 4526/2017 del 04/08/2017 (R.G. 3055/2017) il
Tribunale di Genova: “dispone[va] l'affidamento esclusivo alla madre, signora
, della figlia minore, con collocazione della minore presso la casa Parte_1 materna;
dispone[va] che il padre potrà vedere la figlia soltanto mediante incontri protetti alla presenza di un educatore, organizzati dai Servizi Sociali del Comune di
Genova (ATS 46); Pone[va] a carico di a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia l'obbligo di versare alla madre collocataria Parte_1 un assegno mensile omnicomprensivo dell'importo di euro 350,00, somma soggetta a rivalutazione annuale ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche extra
S.S.N relative alla stessa previamente concordate e documentate salvi i casi di urgenza, con rinvio, al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova
(http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/).”
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 Nel suddetto procedimento il Sig. né si costituiva, né compariva personalmente CP_1 ed analogamente avveniva nel successivo procedimento (R.G. 12048/2017) instaurato altresì dalla Sig.ra nei confronti del Sig. al fine di richiedere la Parte_1 CP_1 condanna dello stesso al rimborso delle spese sostenute nell'interesse della figlia a far data dalla cessazione della convivenza e sino al suddetto decreto Per_1 dell'agosto 2017. Tale ulteriore procedimento si concludeva, pertanto, con sentenza n.
579/2019 pubblicata in data 28/02/2019 mediante cui il Tribunale di Genova:
“Condanna[va] il convenuto signor al pagamento in favore dell'attrice CP_1 sig.ra di una somma a titolo di mantenimento della figlia Parte_1 Per_1 dalla data dell'1.7.2015 all'1.6.2017, in misura pari a complessivi ed omnicomprensivi ed attuali Euro 300,00 mensili, per un totale dovuto per 23 mesi, e quindi pari ad Euro
6.900,00”
Alla luce dei fatti esposti, mediante ricorso depositato in data 23/01/2025 la Sig.ra precisando che ad oggi il Sig. non ha mai corrisposto l'assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento così come stabilito dal Tribunale nel 2017, ha adito nuovamente il
Tribunale di Genova affinché lo stesso disponga l'assegnazione in suo favore della casa famigliare sita in Genova (GE), Via degli Oleandri n. 18 interno 3 ove la stessa continuerà ad abitare insieme alla figlia ed affinché disponga a carico del Sig. Per_1
l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento della figlia minore CP_1
un contributo omnicomprensivo pari ad € 500,00 mensili. Per_1
In particolare, la Sig.ra mediante il suddetto ricorso ha evidenziato che la Parte_1 stessa:
a) vive insieme alla figlia nell'immobile di Via degli Oleandri n. 18 a Per_1
Genova, mente gli altri due figli nati dal precedente matrimonio, e Per_3
si sono trasferiti presso il padre;
Per_4
b) presta attualmente attività lavorativa in favore della CP_2
(precedentemente presso la CAMST Soc. Coop. a r.l.), che offre servizi di catering, percependo una retribuzione pari a circa € 450,00 mensili a cui si aggiungono l'assegno unico per circa € 170,00 mensili ed il reddito di inclusione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 per circa € 180,00 mensili;
c) oltre alle quotidiane spese alimentari, alle spese mediche, alle spese per il materiale scolastico e per gli hobby di , nonché alle spese personali Per_1
(abbigliamento, ecc..), sostiene le seguenti spese fisse:
- circa € 1.200,00 annui per spese amministrazione condominiale e circa €
1.200,00 annui per spese di riscaldamento;
- circa € 200,00 annui per la TARI;
- circa € 20,00 mensili per abbonamento AMT.
La ricorrente in relazione al Sig. ha poi dedotto che lo stesso, il quale non ha CP_1 oneri alloggiativi a proprio carico poiché abita presso i propri genitori, risulta essere titolare di impresa che si occupa della coltivazione di frutti oleosi nonché titolare di un immobile e di diversi terreni nei quali esercita presumibilmente l'attività di impresa.
In data 12/05/2025, all'esito dell'udienza di comparizione, il Giudice Dott. Domenico
EG incaricava il Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Genova di effettuare le opportune indagini di polizia tributaria al fine di appurare qualunque reddito percepito dalla Sig.ra e dal Sig. a decorrere dall'anno 2018. Parte_1 CP_1
Dalle indagini della GDF emerge che il convenuto, già dipendente nel 2018, è CP_3 adesso un imprenditore agricolo e che nel 2023 ha dichiarato un volume di affari, ai fini del versamento IVA, di quasi 29.000 Euro su cui, come noto, l'imposta è sicuramente ridotta in quanto, quale imprenditore agricolo, usufruisce di agevolazioni fiscali. Inoltre
è evidente, dagli accertamenti della GDF, che il convenuto ha altri retti in quanto nel
2020 ha dichiarato 6000 Euro di reddito ma ha acquistato un terreno del valore di
40.000 Euro.
Va quindi accolta la richiesta della madre in ordine ad un aumento del contributo al mantenimento della figlia che va rideterminato in Euro 450,00.
Va poi accolta l'ulteriore richiesta della madre di assegnazione della casa familiare non assegnata con il precedente provvedimento del Tribunale.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 Alla soccombenza del convenuto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, contrariis rejectis, a parziale modifica del decreto n.
4526/2017 del 04/08/2017 (R.G. 3055/2017)
a) dispone l'assegnazione della casa famigliare sita in Genova (GE), Via degli
Oleandri n. 18 interno 3 alla signora che ivi continuerà ad Parte_1 abitare insieme alla figlia;
Per_1
b) pone a carico del signor l'obbligo di corrispondere, a decorrere CP_1 dal luglio 2025, in favore della signora a titolo di Parte_1 mantenimento della figlia minore , un contributo pari ad € 450,00 Per_1 mensili, , entro il giorno 10 di ogni mese, tramite bonifico bancario, ed oltre al
50% delle spese straordinarie mediche extra S.S.N. previamente concordate e documentate secondo il protocollo della Sezione Famiglia del Tribunale di
Genova, oltre rivalutazione ISTAT annuale, con decorrenza dalla domanda;
Condanna il convenuto , C.F. , CP_1 C.F._3
nato a [...] il [...], alla refusione delle spese e competenze del presente giudizio liquidate in Euro 2500,00, oltre 15% spese forfettarie, c.p.a. ed iva come per legge.
Genova, lì 24 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico EG
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5