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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/12/2025, n. 5861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5861 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 15810/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15810 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NO ES IB Parte_1
2 . Controparte_1
3 Persona_1
4 AF ER
5 JO RO IB Per_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dalla difesa di pate ricorrente e delle note scritte;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 01.11.2023
1. NO ES IB, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 04/06/1988, codice fiscale , residente in [...], 490, C.F._1 OS/SP, Brasile, CAP 06.210-030.
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 08/04/1981, Controparte_1 codice fiscale , residente in [...]O Trabuco Radio Jornal, 247, C.F._2 OS/SP, Brasile, CAP 06.273-060.
3. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Persona_1 26/03/2002, codice fiscale , residente in [...], 577, C.F._3 OS/SP, Brasile, CAP 06.020-190.
4. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 20/03/1994, Controparte_3 codice fiscale , residente in [...]da Silva, 406, Cajamar/SP, C.F._4 Brasile, CAP 07.790-640.
5. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_4 15/02/2002, codice fiscale , residente in [...]O Trabuco Radio C.F._5 Jornal, 247, OS/SP Brasile, CAP 06.273-060.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (NO ES IB, , Controparte_1
, e ) Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Persona_3 Venezia) in data 23/06/1883 il quale mai rinunciava alla cittadinanza italiana, né mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano;
-Adolfo contraeva matrimonio con nel comune di Bragança Per_3 Persona_4 (Brasile), in data 27/10/1900 e dall'unione coniugale nasceva:
• in data 31/08/1907, nella città di Bragança (Brasile) il Parte_2 quale contraeva matrimonio con (o ), Persona_5 Persona_6 in data 06/02/1932, nella città di Atibaia (Brasile). Dall'unione coniugale nasceva:
➢ in data 08/12/1932 che contraeva matrimonio con Persona_7
, in data 20/09/1958, nella città di San Paolo (Brasile) e Persona_8 dall'unione coniugale nascevano:
✓ in data 01/06/1963, nella città di San Paolo Persona_9 (Brasile) che contraeva matrimonio con Persona_10
, in data 01/06/1991, nella città di San Paolo (Brasile).
[...] Dall'unione coniugale nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 2
❖ in data 20/03/1994, nella città di San Controparte_3 Paolo (Brasile)
✓ in data 09/12/1964, nella città di Parte_3 San Paolo (Brasile) che contraeva matrimonio con Persona_11
, in data 12/07/1980, nella città di San Paolo (Brasile) per poi
[...] divorziare nella città di San Paolo (Brasile), in data 13/12/1993. Dall'unione coniugale tra e Parte_3 [...]
nascevano: Persona_11
❖ , in data 08/04/1981, nella città di Controparte_1 San Paolo (Brasile) che contraeva matrimonio con
[...]
, in data 26/05/2001, nella Persona_12 città di San Paolo (Brasile), per poi divorziare nella città di San Paolo (Brasile), in data 29/06/2007. Dall'unione coniugale tra nasceva:
in data 15/02/2002, Controparte_4 nella città di San Paolo (Brasile)
❖ , in data 04/06/1988, nella città di San Persona_13 Paolo (Brasile)
✓ in data 17/03/1968 nella città di Parte_4 OS (Brasile) che contraeva matrimonio con Persona_14
, in data 27/05/1999, nella città di OS (Brasile).
[...] Dall'unione coniugale nasceva:
❖ , in data 26/03/2002, nella città di Persona_1 OS (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata data comunicazione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della
Dott. Giovanni Calasso 3
giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
(provincia di Venezia) in data 23/06/1883
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 09.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15810 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 NO ES IB Parte_1
2 . Controparte_1
3 Persona_1
4 AF ER
5 JO RO IB Per_2
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_2
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dalla difesa di pate ricorrente e delle note scritte;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA CONTESTUALE
I. Con ricorso depositato in data 01.11.2023
1. NO ES IB, brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 04/06/1988, codice fiscale , residente in [...], 490, C.F._1 OS/SP, Brasile, CAP 06.210-030.
Dott. Giovanni Calasso 1
2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in data 08/04/1981, Controparte_1 codice fiscale , residente in [...]O Trabuco Radio Jornal, 247, C.F._2 OS/SP, Brasile, CAP 06.273-060.
3. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Persona_1 26/03/2002, codice fiscale , residente in [...], 577, C.F._3 OS/SP, Brasile, CAP 06.020-190.
4. brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data 20/03/1994, Controparte_3 codice fiscale , residente in [...]da Silva, 406, Cajamar/SP, C.F._4 Brasile, CAP 07.790-640.
5. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_4 15/02/2002, codice fiscale , residente in [...]O Trabuco Radio C.F._5 Jornal, 247, OS/SP Brasile, CAP 06.273-060.
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti (NO ES IB, , Controparte_1
, e ) Persona_1 Controparte_3 Controparte_4 sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_2 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti
3) con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano nato a [...] (provincia di Persona_3 Venezia) in data 23/06/1883 il quale mai rinunciava alla cittadinanza italiana, né mai veniva naturalizzato cittadino brasiliano;
-Adolfo contraeva matrimonio con nel comune di Bragança Per_3 Persona_4 (Brasile), in data 27/10/1900 e dall'unione coniugale nasceva:
• in data 31/08/1907, nella città di Bragança (Brasile) il Parte_2 quale contraeva matrimonio con (o ), Persona_5 Persona_6 in data 06/02/1932, nella città di Atibaia (Brasile). Dall'unione coniugale nasceva:
➢ in data 08/12/1932 che contraeva matrimonio con Persona_7
, in data 20/09/1958, nella città di San Paolo (Brasile) e Persona_8 dall'unione coniugale nascevano:
✓ in data 01/06/1963, nella città di San Paolo Persona_9 (Brasile) che contraeva matrimonio con Persona_10
, in data 01/06/1991, nella città di San Paolo (Brasile).
[...] Dall'unione coniugale nasceva:
Dott. Giovanni Calasso 2
❖ in data 20/03/1994, nella città di San Controparte_3 Paolo (Brasile)
✓ in data 09/12/1964, nella città di Parte_3 San Paolo (Brasile) che contraeva matrimonio con Persona_11
, in data 12/07/1980, nella città di San Paolo (Brasile) per poi
[...] divorziare nella città di San Paolo (Brasile), in data 13/12/1993. Dall'unione coniugale tra e Parte_3 [...]
nascevano: Persona_11
❖ , in data 08/04/1981, nella città di Controparte_1 San Paolo (Brasile) che contraeva matrimonio con
[...]
, in data 26/05/2001, nella Persona_12 città di San Paolo (Brasile), per poi divorziare nella città di San Paolo (Brasile), in data 29/06/2007. Dall'unione coniugale tra nasceva:
in data 15/02/2002, Controparte_4 nella città di San Paolo (Brasile)
❖ , in data 04/06/1988, nella città di San Persona_13 Paolo (Brasile)
✓ in data 17/03/1968 nella città di Parte_4 OS (Brasile) che contraeva matrimonio con Persona_14
, in data 27/05/1999, nella città di OS (Brasile).
[...] Dall'unione coniugale nasceva:
❖ , in data 26/03/2002, nella città di Persona_1 OS (Brasile)
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata data comunicazione del presente procedimento
DIRITTO
Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della
Dott. Giovanni Calasso 3
giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_2 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano nato a [...] Persona_3
(provincia di Venezia) in data 23/06/1883
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_2 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_2 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_2 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
Dott. Giovanni Calasso 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 09.12.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5