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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 11/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TREVISO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati
Dott.ssa Daniela Ronzani - presidente
Dott.ssa Susanna Menegazzi - giudice rel.
Dott.ssa Alessandra Pesci - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n°
1610/2024 in data 04/04/2024, promossa da
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. VISENTIN MICHELE
parte ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dagli avv.ti BUSNARDO FABIO e NIERI PAOLO
parte convenuta
e con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
*** avente per oggetto: divorzio-scioglimento matrimonio
trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
per parte ricorrente:
➢ Nel merito:
➢ mantenersi e confermarsi il provvedimento parzialmente inibitorio adottato dal Giudice all'udienza del 24.04.2024
in ordine al divieto di espatrio dei minori;
➢ Ancora nel merito:
➢ pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 25.04.2011 in Nentori (Albania) tra i coniugi e trascritto nei Parte_1 Controparte_1
registri del Comune di Conegliano (TV), atto n° 28, parte
II, S.C. Reg. Uff. dell'anno 2011, ordinando la trascrizione del relativo provvedimento;
➢ disporre l'affidamento condiviso dei figli minori Per_1
e se ne sussistono le condizioni, ovvero in subordine Per_2
mantenersi l'affido ai Servizi Sociali di Conegliano ma sempre e comunque con mantenimento della collocazione prevalente presso il padre;
➢ confermare gli attuali regimi di visita dei figli da parte della madre, ovvero disporre la fissazione di altri regimi ritenuti idonei per la prole;
Pag. 2 di 11 ➢ mantenersi l'assegnazione della casa coniugale al sig.
– già proprietario esclusivo della medesima – Pt_1
unitamente agli arredi;
➢ tenuto conto dell'autosufficienza economica raggiunta dalla sig.ra disporsi un assegno mensile Controparte_1
(anche simbolico) a carico della medesima, annualmente rivalutabile, per il mantenimento dei figli quando gli stessi sono presso il padre nella misura benevisa dal
Tribunale e qui proposta in € 100,00 a figlio;
➢ ordinarsi alla medesima sig.ra la Controparte_1
contribuzione (almeno) nelle spese straordinarie nella misura del 50% - ovvero altra percentuale benevisa -
secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di
Treviso;
➢ disporsi la suddivisione al 50% tra i coniugi dell'assegno unico con decorrenza dalla data di deposito del presente ricorso;
Spese rifuse.
per parte convenuta:
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra la sig.ra ed il sig. Controparte_1 Pt_1
in data 25 aprile 2011 in Nentori (Albania), con atto
[...]
trascritto nei registri del Comune di Conegliano (TV), atto n. 28, parte II, S.C. Reg. Uff. dell'anno 2011, ordinando
Pag. 3 di 11 all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2)disporre l'affidamento condiviso della prole o, in subordine, mantenere l'affido ai Servizi Sociali qualora ritenuto maggiormente rispondente all'interesse preminente dei minori, prevedendo in ogni caso una distribuzione paritaria dei periodi di permanenza presso ciascun genitore;
3) disporre, stante la distribuzione paritaria dei periodi di permanenza della prole presso ciascun genitore, il mantenimento diretto della prole senza la previsione di alcun assegno, rigettando la richiesta avversaria di cui al punto 6);
4) confermare l'obbligo del sig. di provvedere ad Pt_1
accollarsi il 100% delle spese straordinarie, come da
Protocollo del Tribunale di Treviso, considerati i maggiori redditi percepiti rispetto alla sig.ra CP_1
5) confermare l'assegnazione integrale dell'assegno unico universale alla signora , considerato il minor CP_1
reddito dalla medesima percepito rispetto al sig. Pt_1
6) confermare l'assegnazione della casa coniugale a favore del sig. ; Parte_1
7) darsi atto che la sig.ra non fornisce alcun CP_1
consenso al rilascio di passaporti per i figli;
8) escludere qualsiasi obbligo di mantenimento a carico di ciascun coniuge nei confronti dell'altro, essendo i
Pag. 4 di 11 medesimi economicamente autosufficienti;
In ogni caso:
condannare il ricorrente al pagamento dei diritti e onorari di causa da liquidarsi come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo CP_2
disporsi lo scioglimento del matrimonio contratto il
25/4/2011 in Albania con la signora Controparte_1
matrimonio trascritto nei registri del Comune di
Conegliano, atto n. 28, parte II, SC Reg Uff dell'anno
2011.
Il ricorrente ha dedotto che dell'unione sono nati i figli e , rispettivamente l'11/6/2012 e il 7/11/2016. Per_1 Per_2
I coniugi si sono separati con decreto 24/11/2022, con il quale è stato disposto l'affidamento dei minori ai Servizi
Sociali, con collocazione prevalente presso il padre, al quale è stata assegnata la casa familiare;
la madre può
vedere i figli secondo il calendario predisposto dalla CTU
espletata in seno al procedimento di separazione;
è
previsto il mantenimento diretto dei figli con spese straordinarie integralmente a carico del padre, l'assegno unico è percepito integralmente dalla madre.
Il ricorrente ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli,
in subordine mantenersi l'affido ai Servizi Sociali;
per il
Pag. 5 di 11 resto, mantenere le condizioni della separazione salvo imporre alla madre un contributo al mantenimento dei figli.
Il ricorrente ha anche chiesto un provvedimento che inibisca il rilascio del passaporto ai minori, temendo che la loro madre li porti negli Stati Uniti, ove ha detto di avere intenzione di recarsi presso parenti, con il progetto di non rientrare in Italia o di non rientrarvi a breve;
quest'ultima istanza è stata accolta e, poi, confermata nel contraddittorio tra le parti.
La convenuta si è costituita in giudizio e ha chiesto l'affidamento condiviso dei figli, in subordine mantenersi l'affido ai Servizi Sociali;
ha chiesto un collocamento paritario dei figli presso i genitori e il mantenimento diretto degli stessi;
100% delle spese straordinarie a carico del padre e assegno universale integralmente a favore della madre, come previsto in separazione;
nessun assegno divorzile, essendo i coniugi economicamente autosufficienti;
la convenuta ha aggiunto di non prestare il consenso al rilascio di passaporto per i minori.
Il giudice, sentite le parti alla prima udienza del
26/7/2024, ha invitato i Servizi affidatari a riferire sulla attuale situazione familiare.
Alla successiva udienza, il giudice ha formulato proposta conciliativa che prevede l'affidamento condiviso dei figli,
con monitoraggio da parte dei Servizi, l'assegnazione della casa familiare al padre, presso il quale i figli hanno
Pag. 6 di 11 prevalente residenza;
una giornata in più, rispetto alle attuali condizioni, di permanenza dei minori con la madre;
regolamentazione economica come da separazione.
La sola convenuta ha accettato la proposta.
I procuratori hanno quindi precisato le conclusioni come in epigrafe trascritte rinunciando ai termini per le conclusionali;
il giudice si è riservato di riferire al collegio.
***
1. La domanda di scioglimento del matrimonio.
Va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, risultando che da anni è venuta meno ogni comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che questi non hanno più ripreso la convivenza;
è decorso il tempo previsto dalla legge a far data dalla separazione;
il contegno dei coniugi nel corso del giudizio denota l'assenza di un interesse alla ricomposizione dell'unione coniugale.
2. L'affidamento dei due figli minori.
In sede di separazione, sulla scorta della C.T.U. ivi espletata e considerata l'elevata conflittualità tra i genitori, i due figli minori della coppia sono stati affidati ai Servizi Sociali;
con residenza prevalente presso il padre.
Il Tribunale ritiene ora che, a distanza di oltre due anni dalla separazione, possa essere disposto un affidamento condiviso come chiesto da entrambi i genitori.
Pag. 7 di 11 La relazione della equipe tutela minori del Comune di
Conegliano - inviata con nota del 19/11/2024 prot. 211401-
acquisita al procedimento è sufficientemente rassicurante sul punto.
Risulta infatti che il percorso posto in essere dai Servizi
ha consentito ai genitori di acquisire una maggiore capacità di prendere decisioni nell'interesse dei loro figli.
La relazione conclude nel senso che “…gli operatori
scriventi, pur riconoscendo ancora talune criticità, hanno
evidenziato un miglioramento da parte dei genitori nella
capacità di prendere accordi autonomi, soprattutto rispetto
alla gestione ordinaria dei figli (scuola, attività
extrascolastica, doposcuola)”; rimane comunque la necessità
che nell'interesse dei minori continui il monitoraggio da parte dei Servizi.
E' opportuno che i figli mantengano la prevalente collocazione presso il padre, ampliando di una giornata la permanenza dei figli con la madre;
la stessa, all'udienza del 21/11/2024, si è detta d'accordo con tale soluzione, e non risultano indicazioni in senso contrario.
3. La casa familiare rimane assegnata al padre, come chiesto da entrambe le parti.
4. Il mantenimento dei figli
La madre è stata assunta dal proprio compagno con contratto part time (v pagina 3 della comparsa di costituzione;
v
Pag. 8 di 11 doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione) ed inoltre percepisce mensilmente euro 800/900 lavorando al mattino quale parrucchiera (così ella ha riferito all'udienza del
21/11/2024); percepisce quindi intorno ai 1.600 euro mensili, ma la sua situazione non sembra stabile come quella del marito.
Il padre percepisce una retribuzione mensile di circa euro
1.900 (v estratti conto allegati al ricorso).
Il padre, a differenza della madre, non paga locazione.
Considerato che i tempi di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori non sono molto differenti,
considerato che salvo diverso accordo l'assegno unico (fino ad ora percepito integralmente dalla signora) va percepito da entrambi al 50%, viste le condizioni concordate in sede di separazione (quando la signora dichiarava di percepire al massimo 500 euro al mese), si ritiene di stabilire che ciascun genitore continui sì a provvedere al mantenimento diretto dei figli quando li tiene con sé; le spese straordinarie vanno però ripartire tra i coniugi al 50%
ciascuno
5. Visto l'esito, le spese di lite vanno compensate tra le parti.
Va anche confermato il divieto di rilascio del passaporto per i minori in mancanza di consenso da parte di entrambi.
P.Q.M.
Pag. 9 di 11 Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
definitivamente decidendo nella causa RG nr. 1610/2024 RG,
così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il
25/4/2011 in Albania tra e Controparte_1 Parte_1
matrimonio trascritto nei registri del Comune di
Conegliano, atto n. 28, parte II, SC Reg Uff dell'anno
2011;
2. assegna la casa familiare a Parte_1
3. dispone l'affido condiviso dei figli minori ai genitori;
con residenza prevalente degli stessi presso il padre;
incaricando i competenti Servizi Sociali di monitorare la situazione familiare e riferire al Tribunale ogni sei mesi;
4. dispone che i turni di responsabilità siano regolati come da CTU espletata in sede i separazione;
e che inoltre la madre tenga con sé i figli un ulteriore giorno che-
salvo diverso accordo tra le parti – si indica nel lunedì;
5. dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto dei figli;
pone le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno;
assegno unico come per legge;
6. compensa tra le parti le spese di lite;
7. conferma il divieto di rilascio di passaporto ai minori se non con il consenso di entrambi i genitori;
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8. dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del Comune di Conegliano.
Si comunichi ai competenti Servizi sociali.
Così deciso a Treviso nella camera di consiglio del
25/02/2025
Il presidente il giudice estensore dr Daniela Ronzani dr Susanna Menegazzi
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