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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/03/2025, n. 3341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3341 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n.
20082/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Marina Castrucci, domiciliato presso il cui Parte_1 studio domicilia in Roma, via Gaetano Filangeri, n. 4
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante, con l'avv.to Roberta Sassoli della Rosa, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 25.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo Parte_1 in data 27.5.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, anche in parte qua, per le ragioni sopra indicate;
- in via principale di merito (i) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza del Decreto che dovrà essere annullato e/o revocato e, comunque, dichiarato inefficace, per i motivi esposti nella presente opposizione;
(ii) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/infondatezza della riserva di agire espressa per ulteriori importi relativi ai medesimi anni contributi oggetto di CP_1 azione monitoria.
- in via subordinata, respingere le domande avanzate da con il decreto Pt_2 ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari con accessori di legge.”. La Controparte_1 costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare il ricorso come proposto dall'opponente, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2270/2024, per l'importo ingiunto a titolo di sorte di € 110.224,53, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, oltre
€ 2.242,00 a titolo di spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Acquisita la documentazione, invitate le parti a valutare una soluzione concordata della controversia, autorizzato al riguardo deposito di note, preso atto del mancato accordo infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque opposizione al decreto ingiuntivo nl Parte_1
2270/2024 di questo Tribunale, che le ha ordinato di pagare alla
[...]
la somma complessiva di € Controparte_2
110.224,53, (oltre spese), a titolo di pagamento dei contributi soggettivi e integrativi dovuti dall'anno 2011 all'anno 2018 e dei contributi minimi e di maternità dovuti per gli anni 2016-2017-2018.
La ricorrente eccepisce: a) l'illegittimità delle sanzioni ex art. 8 del regolamento in quanto gli accertamenti sono stati eseguiti consultando le banche dati del fisco e nonostante tale disposizione non riguardi “la totale assenza di dichiarazioni” b) la prescrizione delle sanzioni per omessa dichiarazione inerenti agli anni dal 2011 al 2016; c) la prescrizione dei contributi minimi inerenti all'anno 2011 per decorso del termine di 10 anni;
d) l'inammissibilità delle sanzioni ex art. 6, 7 e 9 unitamente a quelle di cui all'art. 8 del regolamento stesso;
e) “incertezza sull'ammontare del credito”.
3. In ordine alla prescrizione, l'art. 66, l. n. 247/2012, stabilisce:
“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
”. Controparte_1
In base a tale chiara norma di legge il generale termine di prescrizione quinquennale previsto (ex art. 3, l. n. 335/1995) per i contributi previdenziali, non si applica alla , sicché risulta ripristinato il termine decennale di CP_1 cui art. 19, l. n. 576/1980 (salvo che per le prescrizioni già compiute, come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 18953/2014, ma ciò esula dal caso in esame). L'art. 19, l. n. 576/1980, prevede che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”, cioè dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Come ancora ha precisato la Suprema Core:
“L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto Controparte_1 regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011);” (Cass., sez. L, sent. n. 35873 del 16.6.2021; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 27218 del 26.10.2018).
Alla luce di tali principi non sono decorsi i termini di prescrizione decennale applicabili ai contributi in oggetto, atteso che la ricorrente non ha inviato alla le comunicazioni riguardanti i propri dati reddituali, in effetti CP_1 acquisiti dalla stessa mediante “controlli incrociati” e dunque mediante CP_1 consultazione della banca dati (non sono oggetto di domanda i contributi minimi per l'anno 2011 e, d'altro canto, per le annualità successive la diffida del 5.7.2022, richiamata dalla stessa opponente, ha comunque prodotto effetto interruttivo).
In ordine alle sanzioni civili si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di qu ella principale.” (Cass., sez. L, ord. n. 29751 del 12.10.2022). Inoltre gli artt. 6 e 8 del regolamento della prevedono sanzioni CP_1 accessorie rispettivamente in caso di omissioni di contributi in autoliquidazione e per omesso versamento di contributi “il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco”, altresì specificando i relativi criteri di determinazione.
In particolare tale ultima disposizione, considerate le chiare espressioni verbali della rubrica sopra testualmente riportata, sanziona le omissioni contributive emerse solo in seguito ai controlli incrociati con il fisco (ciò che necessariamente comprende sia le omissioni contributive dovute a dichiarazioni infedeli, che quelle conseguenti alla mancanza di alcuna dichiarazione alla ). CP_1
Pertanto la ha correttamente applicato le sanzioni previste dal citato art. 8 CP_1 reg. nella misura massima (mentre non è stata sanzionata ex se l'omessa dichiarazione, come altresì confermato da parte resistente all'odierno verbale). Le somme dovute sono state correttamente elaborate sulla base dei dettagliati conteggi di parte resistente, immuni da valide contestazioni.
4. All'esito delle precedenti argomentazioni il ricorso in opposizione va integralmente respinto e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
(sulla base i minimi tariffari vigenti, ex D.M. n. 247/2022, per cause previdenziali di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2270/2024 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese processuali della Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.201,00, oltre Controparte_1
“spese forfettarie” pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n.
20082/2024 R.A.C.C.
TRA
, con l'avv.to Marina Castrucci, domiciliato presso il cui Parte_1 studio domicilia in Roma, via Gaetano Filangeri, n. 4
E
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante, con l'avv.to Roberta Sassoli della Rosa, elettivamente domiciliato in Roma, via Ennio Quirino Visconti n. 8
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 25.5.2024– ricorso (iscritto a ruolo Parte_1 in data 27.5.2024) poi notificato, con il quale ha formulato le seguenti conclusioni:
“- in via preliminare di merito, accertare e dichiarare la prescrizione del credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, anche in parte qua, per le ragioni sopra indicate;
- in via principale di merito (i) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o nullità e/o infondatezza del Decreto che dovrà essere annullato e/o revocato e, comunque, dichiarato inefficace, per i motivi esposti nella presente opposizione;
(ii) accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità/infondatezza della riserva di agire espressa per ulteriori importi relativi ai medesimi anni contributi oggetto di CP_1 azione monitoria.
- in via subordinata, respingere le domande avanzate da con il decreto Pt_2 ingiuntivo, in quanto infondate in fatto e diritto e comunque non provate.
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari con accessori di legge.”. La Controparte_1 costituitasi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni:
“- nel merito, rigettare il ricorso come proposto dall'opponente, confermando, per l'effetto, il decreto ingiuntivo n. 2270/2024, per l'importo ingiunto a titolo di sorte di € 110.224,53, oltre interessi legali dalla maturazione del credito al saldo, oltre
€ 2.242,00 a titolo di spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
Acquisita la documentazione, invitate le parti a valutare una soluzione concordata della controversia, autorizzato al riguardo deposito di note, preso atto del mancato accordo infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori comparsi, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. propone dunque opposizione al decreto ingiuntivo nl Parte_1
2270/2024 di questo Tribunale, che le ha ordinato di pagare alla
[...]
la somma complessiva di € Controparte_2
110.224,53, (oltre spese), a titolo di pagamento dei contributi soggettivi e integrativi dovuti dall'anno 2011 all'anno 2018 e dei contributi minimi e di maternità dovuti per gli anni 2016-2017-2018.
La ricorrente eccepisce: a) l'illegittimità delle sanzioni ex art. 8 del regolamento in quanto gli accertamenti sono stati eseguiti consultando le banche dati del fisco e nonostante tale disposizione non riguardi “la totale assenza di dichiarazioni” b) la prescrizione delle sanzioni per omessa dichiarazione inerenti agli anni dal 2011 al 2016; c) la prescrizione dei contributi minimi inerenti all'anno 2011 per decorso del termine di 10 anni;
d) l'inammissibilità delle sanzioni ex art. 6, 7 e 9 unitamente a quelle di cui all'art. 8 del regolamento stesso;
e) “incertezza sull'ammontare del credito”.
3. In ordine alla prescrizione, l'art. 66, l. n. 247/2012, stabilisce:
“La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla
”. Controparte_1
In base a tale chiara norma di legge il generale termine di prescrizione quinquennale previsto (ex art. 3, l. n. 335/1995) per i contributi previdenziali, non si applica alla , sicché risulta ripristinato il termine decennale di CP_1 cui art. 19, l. n. 576/1980 (salvo che per le prescrizioni già compiute, come ha precisato Cass., sez. L, sent. n. 18953/2014, ma ciò esula dal caso in esame). L'art. 19, l. n. 576/1980, prevede che “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli articoli 17 e 23”, cioè dalla trasmissione della dichiarazione dei redditi. Come ancora ha precisato la Suprema Core:
“L'art. 19 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che contiene la disciplina della prescrizione dei contributi, dei relativi accessori e dei crediti conseguenti a sanzioni dovuti in favore della , individua un distinto Controparte_1 regime della prescrizione medesima a seconda che la comunicazione dovuta da parte dell'obbligato, in relazione alla dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge, sia stata omessa o sia stata resa in modo non conforme al vero, riferendosi solo al primo caso l'ipotesi di esclusione del decorso del termine prescrizionale decennale, mentre, in ordine alla seconda fattispecie, il decorso di siffatto termine è da intendersi riconducibile al momento della data di trasmissione all'anzidetta cassa previdenziale della menzionata dichiarazione."(Cass. n. 6259 del 2011);” (Cass., sez. L, sent. n. 35873 del 16.6.2021; cfr.: Cass., sez. L, sent. n. 27218 del 26.10.2018).
Alla luce di tali principi non sono decorsi i termini di prescrizione decennale applicabili ai contributi in oggetto, atteso che la ricorrente non ha inviato alla le comunicazioni riguardanti i propri dati reddituali, in effetti CP_1 acquisiti dalla stessa mediante “controlli incrociati” e dunque mediante CP_1 consultazione della banca dati (non sono oggetto di domanda i contributi minimi per l'anno 2011 e, d'altro canto, per le annualità successive la diffida del 5.7.2022, richiamata dalla stessa opponente, ha comunque prodotto effetto interruttivo).
In ordine alle sanzioni civili si richiama ancora la Suprema Corte laddove ha precisato:
“Il credito per le sanzioni civili relative alle omissioni contributive è assoggettato al medesimo termine di prescrizione di queste ultime, traendo origine da un'obbligazione accessoria "ex lege" che possiede la stessa natura giuridica di qu ella principale.” (Cass., sez. L, ord. n. 29751 del 12.10.2022). Inoltre gli artt. 6 e 8 del regolamento della prevedono sanzioni CP_1 accessorie rispettivamente in caso di omissioni di contributi in autoliquidazione e per omesso versamento di contributi “il cui obbligo sia stato accertato a seguito di controlli incrociati con il fisco”, altresì specificando i relativi criteri di determinazione.
In particolare tale ultima disposizione, considerate le chiare espressioni verbali della rubrica sopra testualmente riportata, sanziona le omissioni contributive emerse solo in seguito ai controlli incrociati con il fisco (ciò che necessariamente comprende sia le omissioni contributive dovute a dichiarazioni infedeli, che quelle conseguenti alla mancanza di alcuna dichiarazione alla ). CP_1
Pertanto la ha correttamente applicato le sanzioni previste dal citato art. 8 CP_1 reg. nella misura massima (mentre non è stata sanzionata ex se l'omessa dichiarazione, come altresì confermato da parte resistente all'odierno verbale). Le somme dovute sono state correttamente elaborate sulla base dei dettagliati conteggi di parte resistente, immuni da valide contestazioni.
4. All'esito delle precedenti argomentazioni il ricorso in opposizione va integralmente respinto e va confermato il decreto ingiuntivo opposto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
(sulla base i minimi tariffari vigenti, ex D.M. n. 247/2022, per cause previdenziali di valore da € 52.001,00 ad € 260.000,00, escluso il compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta).
P.Q.M.
Respinge il ricorso in opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 2270/2024 di questo Tribunale, che dichiara definitivamente esecutivo;
condanna al pagamento delle spese processuali della Parte_1 [...]
, liquidate in € 4.201,00, oltre Controparte_1
“spese forfettarie” pari al 15%, oltre iva e cpa come per legge. Roma, 19 marzo 2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia