TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 24/03/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Caudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Francina Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Villadossola, c.so Italia, 148, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Domenico CP_1 C.F._2
Capristo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via Marconi, 44, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.2.2024;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Verbania, contrariis rejectis,
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, relativamente al matrimonio contratto in data
8.02.2021 in Casablanca, tra il Ricorrente e la Sig.ra trascritto nel registro di CP_1
pagina 1 di 10 matrimonio dello stato civile del comune di Villadossola al n.5 Parte II, Serie C, Anno 2021, con addebito della separazione alla moglie;
2. respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente, nonché la domanda di contributo al proprio mantenimento;
3. con favore di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione”.
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dare atto che la signora non si oppone alla richiesta di separazione personale CP_1
proposta dal marito signor;
Parte_1
- addebitare la separazione al marito;
- porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Parte_1
, mediante il versamento di euro 150,00 mensili, con aumenti ISTAT. CP_1
Col favore delle spese, compensi ed accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 12.1.2023, ha chiesto di dichiarare la separazione Parte_1
personale dalla moglie sposata a Casablanca in data 8.2.2021, (matrimonio CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Villadossola, al n. 5, parte II, serie C, anno 2021), con addebito alla stessa.
A fondamento della domanda ha riferito:
- aveva conosciuto in Marocco, per il tramite di sua zia CP_1 Persona_1
- grazie alla giovane età e all'apparente premura e gentilezza, la donna lo aveva convinto a sposarsi dopo soli pochi incontri;
- arrivata in Italia nel giugno 2021, contrariamente a come si era inizialmente mostrata, era risultata particolarmente aggressiva, solita fare scene isteriche immotivate e avanzare continue richieste economiche;
- aveva cercato in tutti i modi di assecondarla, comprandole un i-phone 13, vestiti, ed arrivando a bonificarle la somma di € 15.000,00;
- il 13.4.2022, infatti, aveva sottoscritto un contratto con , prevedente l'utilizzo CP_2 di una carta di credito revolving con un fido di € 2.100,00 e aveva acceso, in pari data, un finanziamento di € 10.790,00 da rimborsare in 84 rate mensili di € 192,83 per un totale di €
15.351,00;
pagina 2 di 10 - era stato pure costretto a incontrare la figlia di nascosto, per evitare le sue scenate;
- in varie occasioni aveva dovuto chiamare le FO, come era accaduto nel giugno 2022, quando la moglie era tornata a casa completamente ubriaca e in preda a una crisi isterica, tanto che, alla presenza dei Carabinieri, si era schiaffeggiata, graffiata e aveva tentato pure di aggredire la figlia che era sopraggiunta chiamata da una vicina di casa;
Per_2
Pa
- anche nel luglio 2022 si era rivolto alle perché la moglie lo aveva aggredito, cagionandogli lesioni personali;
- la donna, infatti, come confermatogli anche dalla zia che li aveva fatti incontrare, non aveva mai avuto alcuna intenzione di costruire una vita insieme, avendo riferito di provare sentimenti di disgusto nei suoi confronti, e di volerne solo approfittarne per ottenere almeno 25.000,00 €;
- peraltro, si era sempre rifiutata di lavorare, avendo disatteso le occasioni lavorative che le aveva proposto.
Nella successiva memoria integrativa depositata il 12.6.2023, ha, altresì, riferito di avere riportato ulteriori lesioni personali il 29.10.2022 e che, per tale ennesima aggressione, la moglie era imputata nel procedimento penale n. 1652/2022 RGNR. Ha pure aggiunto di essere, a propria volta, imputato nell'ambito del medesimo procedimento e che, tuttavia, avrebbe dimostrato che le escoriazioni all'avambraccio, per cui la moglie lo aveva accusato, se le era procurate da sola.
La resistente, costituitasi in giudizio per l'udienza presidenziale del 23.3.2023, ha concluso condividendo la domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito,
l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione del contributo al proprio mantenimento di
€ 350,00 mensili.
Ha riferito:
- nell'anno 2021 dopo aver visto delle fotografie per il tramite della zia Parte_1
si era recato in Marocco, dove si erano conosciuti e, dopo vari incontri, le Persona_1
aveva proposto di sposarla;
- giunti in Italia erano andati a vivere nell'abitazione di Via Beltrami, 22, dove si era occupata amorevolmente della gestione della casa e del marito, avendo provveduto ad ogni esigenza della sua persona, avendogli prestato la massima assistenza morale e materiale;
- il marito, infatti, spontaneamente, le aveva regalato il telefono 13 in occasione del Per_3
suo compleanno;
- allo stesso modo, la somma di € 15.000,00 era una liberalità, che le aveva versato in occasione dell'acquisizione del cd. secondo pilastro di circa 131.000,00 GHF, avendo fatto lo stesso con la prima moglie, cui pure versava la somma di € 200,00 mensili;
pagina 3 di 10 - si era anche adoperata per trovare un'occupazione, atteso che, nonostante le difficoltà nel comprendere e parlare la lingua italiana, si era recata col marito al negozio KIDS e anche presso il MC DONALD'S, pur avendole assicurato, questi, prima di sposarsi, che non avrebbe lavorato e che sarebbe stata a casa, mantenuta da lui;
- aveva, così, lavorato per alcuni giorni, come lavapiatti, presso il ristorante C'era una volta di Per_
ma, purtroppo, per le difficoltà della lingua e, non essendo in regola, era stata costretta a lasciare.
Con la comparsa di costituzione, depositata il 31.10.2023, poi, ha chiesto l'addebito della separazione al marito, asserendo:
- la causa della rottura del matrimonio era da individuarsi nel carattere autoritario del coniuge e nella disaffezione mostrata nei propri confronti, avendo cominciato, dopo poco tempo dalla celebrazione del matrimonio, a ingiuriarla, offenderla e picchiarla;
- contrariamente a quanto indicato, a giugno 2022, era accaduto che, usciti a cena, quando erano rientrati a casa, avevano trovato, sulla porta di casa, la figlia, che aveva cominciato ad inveire contro di lei e ad aggredirla;
- nel luglio 2022, invece, era stato il marito a colpirla con un coltello, tanto che i Carabinieri intervenuti glielo avevano tolto dalle mani e avevano scattato le fotografie delle violenze subite;
- aveva, quindi, sporto querela e il marito era imputato per il delitto di lesioni personali aggravate
(procedimento penale n. 1652/2022 RGNR).
L'istruttoria è stata svolta con i documenti versati in atti dalle parti e la prova testimoniale.
1. La separazione personale con addebito e hanno contratto matrimonio in Casablanca in data 8.2.2021, Parte_1 CP_1
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Villadossola, al n. 5, parte II, serie C, anno
2021.
Indiscusso il venir meno della comunione materiale e spirituale, avendo, entrambi i coniugi, coltivato la domanda di separazione, va verificato a quale dei due sia attribuibile, avendo, entrambi, pure avanzato reciproche domande di addebito.
1.1.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai pagina 4 di 10 doveri che derivano dal matrimonio.
A giudizio della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo, invece, necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, potendosi escludere il nesso causale allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto.
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.
Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge.
Esse, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass., Sez. 1, 22.3.2017, n. 7388; Cass., Sez. 1, 16.9.2022, n. 27324; Cass., Sez. 1, 7.8.2024,
n. 22294).
1.2. Nel caso che occupa, l'istruttoria svolta, coi documenti versati in atti dalle parti e la prova testimoniale, ha consento di accertare che:
- il 23.5.2022, alle ore 21,20, il ricorrente richiedeva l'intervento del 112 e allorchè i Carabinieri (alle ore 21,30) entravano nell'abitazione, trovata perfettamente in ordine, la resistente iniziava ad agitarsi e ad urlare proferendo frasi con un italiano poco chiaro;
“la stessa risultava in stato di alterazione psicofisica dovuta alla probabile assunzione di bevande alcooliche”; gli operanti cercavano di tranquillizzare la donna, mentre il marito, che nella mattinata si era recato dal proprio avvocato per avviare le pratiche della separazione e che anche nel primo pomeriggio aveva dovuto chiamare una pattuglia per lo stesso motivo, era calmo e lucido;
“portata la donna ad un'iniziale calma, la stessa asseriva che, che circa un'ora prima, rientrata a casa, aveva litigato con suo marito poiché era uscita
pagina 5 di 10 e per diverso tempo era rimasta irreperibile. L'uomo durante tutto il periodo…” in cui i Carabinieri erano rimasti all'interno dell'abitazione “… risultava calmo e collaborativo…”, mentre la moglie
“Dopo essersi tranquillizzata … senza apparente motivo, ritornava ad andare in escandescenza iniziando a colpirsi con schiaffi sul volto”; chiamato il 118, il personale medico, una volta visitata la donna, “riteneva che non vi fossero motivi sanitari che richiedessero un trasporto al DEA”; i militari, davano, altresì, atto che, poco dopo il loro arrivo, era sopraggiunta anche la figlia dell'uomo (doc. 8 fasc. ric: annotazione di PG del 23.5.2022);
- il 3.7.2022 il ricorrente si presentava alla Stazione dei Carabinieri di Villadossola, riferendo di essere stato aggredito dalla moglie;
“Lo stesso presentava un segno evidente sul viso, graffio allo zigomo sx, refertato all'Ospedale Civile di Domodossola” (doc. 8 ric.: annotazione di PG del 17.7.2022); in pari data, infatti, si recava al PS di Domodossola, dove veniva riscontrato “graffio zigomo sx” con una prognosi clinica di gg. 3 (doc. 8 ric: verbale di PS del 3.7.2022);
- il 16.7.2022, alle ore 22,30 circa, il ricorrente richiedeva l'intervento di una pattuglia e pochi istanti dopo giungeva un'altra chiamata della moglie;
i militari operanti, giunti sul posto alle ore 22,45, trovavano ad attenderli nell'abitazione seduto in cucina, mentre la moglie era Parte_1
chiusa in camera da letto;
all'arrivo dei militari, la donna usciva dalla camera e riferiva di essere stata aggredita dal marito con un coltello;
il marito indicava il coltello da cucina appoggiato sulla penisola, ma asseriva che era stata la donna a ferirsi autonomamente;
“A un'ispezione esterna sul corpo della donna la stessa presentava abrasioni superficiali all'avambraccio sinistro e un'escoriazione al gomito destro”; i militari chiamavano personale del 118 per assistere sia la donna che l'uomo che lamentava dolore allo zigomo destro, causato, a suo dire, da un pugno da parte della moglie;
i sanitari prestavano le cure del caso ad entrambi, che, tuttavia, rifiutavano il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti
(doc. 9 ric.: annotazione di PG del 27.7.2022);
Pa
- il 29.10.2022, alle ore 1,00 circa, era la a richiedere l'intervento delle;
i carabinieri CP_1 della Compagnia di Domodossola rinvenivano la donna all'interno dell'abitazione “in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione spropositata di bevande alcoliche, fatto desunto dal forte alito vinoso e dal linguaggio sconnesso;
il coniuge invece risultava seduto sul divano non mostrando alcun segno di alterazione e/o ira. La usava termini inconsueti, imprecando nei Parte_3
confronti del marito, urlando e proferendo frasi spesso incomprensibili.”; alle 2,20, i militari erano costretti a recarsi di nuovo in loco, su richiesta del marito, che veniva trovato “… visibilmente scosso presentando escoriazioni sul volto causate a suo dire dalla moglie la quale prima del nostro arrivo lo colpiva con uno schiaffo…”; l'uomo, poi, alle 3,50, si recava al PS di Domodossola, dove gli veniva riscontrato “lieve edema della regione zigomatica, escoriazione superficiale a livello della regione
pagina 6 di 10 compresa tra labbro superiore e piramide nasale, non sanguinante, lieve dolenzia alla digitopresisone, non epistassi;
con una prognosi di 3 gg clinici (doc. 10 ric.: verbale PS del 29.10.2022).
1.3. Premesso che per i fatti del 16.7.2029 e del 29.10.2022 entrambi i coniugi sono imputati, rispettivamente, di lesioni personali (doc. 2 resist.: decreto di citazione a giudizio), impregiudicati gli esiti del relativo giudizio, sulla scorta dell'istruttoria svolta in quello presente, può ritenersi raggiunta la prova, a giudizio dell'adito tribunale, che il ricorrente sia stato vittima della violenza fisica della moglie, in due occasioni il 3.7.2022 e il 29.10.2022 considerando che:
- di entrambe le lesioni -“graffio allo zigomo sx” e “lieve edema della regione zigomatica, escoriazione superficiale della regione compresa tra labbro superiore e piramide nasale…”,- è stato fornito il relativo riscontro (cfr. verbali di PS del 3.7.2022 e del 29.10.2022 cit.);
- in occasione del litigio del 29 ottobre, peraltro, i militari, intervenuti la prima volta (alle ore
1,00 circa), hanno descritto la moglie “in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione spropositata di bevande alcoliche, fatto desunto dal forte alito vinoso e dal linguaggio sconnesso”, mentre il coniuge “… seduto sul divano non mostrando alcun segno di alterazione e/o ira”, laddove, in occasione del secondo intervento, alle 2,20 circa, il marito è stato descritto come “… visibilmente scosso…” con “… escoriazioni sul volto…”, poi, di fatto refertate.
Il racconto del marito, quindi, ha trovato pieno riscontro nella descrizione delle FO intervenute e nella documentazione sanitaria, potendo dirsi provato che, nel luglio e nell'ottobre 2022, sia stato malmenato dalla moglie, rinvenuta, in quest'ultima occasione, in forte stato di alterazione, dovuto al probabile abuso di alcool.
Peraltro, lo stato di alterazione e di agitazione della ricorrente era già stato riscontrato il precedente
23.5.2022, allorchè i militari, intervenuti su richiesta del marito, avevano rivenuto questi “calmo e lucido”, mentre la moglie “in stato di alterazione psicofisica dovuta alla probabile assunzione di bevande alcooliche”, tanto che, dopo essersi calmata, “senza apparente motivo ritornava ad andare in escandescenza iniziando a colpirsi con schiaffi al volto” (cfr. annotazione di PG cit.).
La resistente, d'altro canto, pur avendo, nella memoria di costituzione del 13.3.2023 (depositata in vista dell'udienza presidenziale), genericamente, asserito di non avere mai aggredito il marito “né verbalmente né fisicamente”, dei documentati accadimenti del 2 luglio e del 29 ottobre 2022 non ha fornito alcuna spiegazione.
La relativa ricostruzione del rapporto col marito risulta, inoltre, inficiata da narrazioni contraddittorie: del litigio del 23.5.2022 (allorchè il ricorrente si era rivolto alle FO per cercare di calmare la moglie), nella memoria indicata del 13.3.2023, ha asserito che, quella sera, erano usciti a mangiare a cena e,
pagina 7 di 10 rientrando a casa, avevano trovato la figlia del marito sulla porta di casa, che aveva cominciato ad inveire contro di lei e ad aggredirla;
nell'annotazione in pari data, invece, i Carabinieri hanno riportato che la donna aveva asserito che “circa un'ora prima, rientrata a casa, aveva litigato con suo marito perché era uscita e per diverso tempo era rimasta irreperibile”; infine, che la figlia del marito fosse Pa sopraggiunta solo dopo l'arrivo delle è stato, altresì, confermato dalla stessa in sede testimoniale
(cfr. verbale udienza del 3.5.2024: “La sera del 23.5.2022 mi ha telefonato una Parte_4 mia amica da una vita, che era preoccupata perché davanti a casa del mio papà c'era una volante della polizia e una dei carabinieri. Lei era a casa del padre che abita di fronte Persona_5
a casa di mio padre. Quando sono arrivata a casa di mio padre, c'era lui, la moglie e due carabinieri di Villadossola;
la polizia stava fuori. In casa, sia mio padre che la moglie urlavano;
stavano litigando;
la moglie era ubriaca, si schiaffeggiava, si tirava i capelli;
mio padre le diceva “vattene” e i
Carabinieri si mettevano in mezzo per calmare la situazione.).
1.4. Quanto, invece, alle lesioni, asseritamente patite dalla resistente il 16.7.2022 per mano del marito, non può dirsi raggiunta la relativa prova.
Nell'annotazione del 17.7.2022, i militari, intervenuti alle ore 22,45 (chiamati, prima, dal marito, poi dalla moglie, verso le 22,30) hanno dato atto che, al loro arrivo, avevano trovato ad attenderli nell'abitazione, risultata in ordine, lo seduto in cucina, mentre la moglie era chiusa in camera Pt_1 da letto;
quando la donna si era accorta dell'arrivo dei Carabinieri, era uscita dalla camera, dicendo che era stata aggredita dal marito con un coltello;
il marito aveva indicato il coltello da cucina appoggiato sulla penisola della stessa, ma aveva riferito che era stata la donna a ferirsi autonomamente;
“ad un'ispezione esterna sul corpo della donna la stessa presentava abrasioni superficiali all'avambraccio sinistro e un'escoriazione al gomito destro”; allorchè, verso le ore 23,00, era intervenuto, in loco, personale del 118, entrambi i coniugi avevano rifiutato di recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti;
alla successive 00,45, giunto ancora il personale sanitario, mentre il marito aveva seguito i militari in caserma per i necessari adempimenti (sequestrato il coltello), “la donna di tutta risposta se ne andava
a dormire in camera da letto riferendo di essere stanca e di non volersi recare in ospedale … alla domanda se volesse seguirli… al fine di sporgere formale denuncia-querela nei confronti del marito, la stessa asseriva di non averne voglia e si sarebbe recata autonomamente in mattinata” (doc. 9 ric: annotazione di PG del 17.7.2022 cit.).
La resistente, poi, solo il 26.5.2023, sporgeva querela contro il marito (per i fatti della sera precedente del 25.5.2023) premettendo “una sera venivo aggredita con un coltello …” (doc. 3 resist.).
Avendo, il ricorrente, recisamente contestato di aver ferito la moglie, sarebbe stato suo onere fornire la prova rigorosa dell'esistenza delle lesioni e della loro riconducibilità all'operato dell'uomo.
pagina 8 di 10 Di entrambe, tuttavia, non può dirsi raggiunta la prova tenuto conto, da un lato, che i segni descritti sul corpo della donna sono “abrasioni al braccio sinistro e un'escoriazione al gomito destro” (non già tagli); il coltello, inoltre, è descritto solo come appoggiato sulla penisola in cucina, all'interno dell'abitazione, trovata in ordine, senza alcuna ulteriore indicazione (come di segni di tracce ematiche o altro) inerenti il recente utilizzo;
la donna, ancora, non ha voluto recarsi in ospedale, tanto che non è rinvenibile alcun referto dell'autorità sanitaria che descriva le lesioni, in modo da poterne apprezzare la riconducibilità al fendente indicato;
infine, solo quasi un anno dopo, la stessa, in occasione della denuncia dei fatti del 25 maggio 2023, ha riferito, genericamente, di essere stata aggredita dal marito con un coltello.
Gli ulteriori episodi denunciati dalla moglie del 25 maggio e del 7 giugno 2023, infine, si collocano in un periodo temporale successivo all'udienza presidenziale del 23.3.2023, differita al 17.4.2023 per un eventuale componimento bonario della lite, e all'ordinanza del 12.5.2023 (fallita la possibilità di una conciliazione), con la quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati.
La donna, infatti, aveva rifiutato di lasciare la casa coniugale e solo dopo se ne era allontanata allorchè questi le aveva pagato una sistemazione alberghiera temporanea (doc. 14 ric.).
1.5. In definitiva, accertato che il ricorrente è stato vittima degli agiti della moglie, contrassegnati dall'abuso di sostanze alcoliche e trasmodati in due occasioni in violenza fisica, le condotte indicate e, in particolare, le lesioni cagionate integrano una grave violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., idonee a fondare la dichiarazione di addebitabilità della separazione alla stessa;
indimostrato, invece, che la resistente sia stata destinataria della violenza fisica del marito.
Le considerazioni esposte assorbono qualunque ulteriore motivo di addebito della separazione alla moglie.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Casablanca in data 8.2.2021, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di
Villadossola, al n. 5, parte II, serie C, anno 2021, con addebito alla moglie.
1.6. La pronuncia di addebito della separazione, esclude, ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto della resistente all'assegno di mantenimento.
1.7. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 - dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Casablanca, data 8.2.2021, con addebito alla moglie;
- condanna la resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verbania
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Caudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30/2023 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Elisabetta Francina Parte_1 C.F._1
presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Villadossola, c.so Italia, 148, giusta procura allegata al ricorso;
RICORRENTE contro
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Domenico CP_1 C.F._2
Capristo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Domodossola, via Marconi, 44, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata il 9.2.2024;
RESISTENTE
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale giudiziale con addebito
CONCLUSIONI
Ricorrente:
“Voglia l'Onorevole Tribunale di Verbania, contrariis rejectis,
1. pronunciare la separazione personale dei coniugi, relativamente al matrimonio contratto in data
8.02.2021 in Casablanca, tra il Ricorrente e la Sig.ra trascritto nel registro di CP_1
pagina 1 di 10 matrimonio dello stato civile del comune di Villadossola al n.5 Parte II, Serie C, Anno 2021, con addebito della separazione alla moglie;
2. respingere la domanda di assegnazione della casa coniugale avanzata dalla resistente, nonché la domanda di contributo al proprio mantenimento;
3. con favore di spese e compensi di giudizio in caso di opposizione”.
Resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dare atto che la signora non si oppone alla richiesta di separazione personale CP_1
proposta dal marito signor;
Parte_1
- addebitare la separazione al marito;
- porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Parte_1
, mediante il versamento di euro 150,00 mensili, con aumenti ISTAT. CP_1
Col favore delle spese, compensi ed accessori di legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
con ricorso depositato il 12.1.2023, ha chiesto di dichiarare la separazione Parte_1
personale dalla moglie sposata a Casablanca in data 8.2.2021, (matrimonio CP_1
trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Villadossola, al n. 5, parte II, serie C, anno 2021), con addebito alla stessa.
A fondamento della domanda ha riferito:
- aveva conosciuto in Marocco, per il tramite di sua zia CP_1 Persona_1
- grazie alla giovane età e all'apparente premura e gentilezza, la donna lo aveva convinto a sposarsi dopo soli pochi incontri;
- arrivata in Italia nel giugno 2021, contrariamente a come si era inizialmente mostrata, era risultata particolarmente aggressiva, solita fare scene isteriche immotivate e avanzare continue richieste economiche;
- aveva cercato in tutti i modi di assecondarla, comprandole un i-phone 13, vestiti, ed arrivando a bonificarle la somma di € 15.000,00;
- il 13.4.2022, infatti, aveva sottoscritto un contratto con , prevedente l'utilizzo CP_2 di una carta di credito revolving con un fido di € 2.100,00 e aveva acceso, in pari data, un finanziamento di € 10.790,00 da rimborsare in 84 rate mensili di € 192,83 per un totale di €
15.351,00;
pagina 2 di 10 - era stato pure costretto a incontrare la figlia di nascosto, per evitare le sue scenate;
- in varie occasioni aveva dovuto chiamare le FO, come era accaduto nel giugno 2022, quando la moglie era tornata a casa completamente ubriaca e in preda a una crisi isterica, tanto che, alla presenza dei Carabinieri, si era schiaffeggiata, graffiata e aveva tentato pure di aggredire la figlia che era sopraggiunta chiamata da una vicina di casa;
Per_2
Pa
- anche nel luglio 2022 si era rivolto alle perché la moglie lo aveva aggredito, cagionandogli lesioni personali;
- la donna, infatti, come confermatogli anche dalla zia che li aveva fatti incontrare, non aveva mai avuto alcuna intenzione di costruire una vita insieme, avendo riferito di provare sentimenti di disgusto nei suoi confronti, e di volerne solo approfittarne per ottenere almeno 25.000,00 €;
- peraltro, si era sempre rifiutata di lavorare, avendo disatteso le occasioni lavorative che le aveva proposto.
Nella successiva memoria integrativa depositata il 12.6.2023, ha, altresì, riferito di avere riportato ulteriori lesioni personali il 29.10.2022 e che, per tale ennesima aggressione, la moglie era imputata nel procedimento penale n. 1652/2022 RGNR. Ha pure aggiunto di essere, a propria volta, imputato nell'ambito del medesimo procedimento e che, tuttavia, avrebbe dimostrato che le escoriazioni all'avambraccio, per cui la moglie lo aveva accusato, se le era procurate da sola.
La resistente, costituitasi in giudizio per l'udienza presidenziale del 23.3.2023, ha concluso condividendo la domanda di separazione, chiedendo il rigetto della domanda di addebito,
l'assegnazione a sé della casa coniugale e la determinazione del contributo al proprio mantenimento di
€ 350,00 mensili.
Ha riferito:
- nell'anno 2021 dopo aver visto delle fotografie per il tramite della zia Parte_1
si era recato in Marocco, dove si erano conosciuti e, dopo vari incontri, le Persona_1
aveva proposto di sposarla;
- giunti in Italia erano andati a vivere nell'abitazione di Via Beltrami, 22, dove si era occupata amorevolmente della gestione della casa e del marito, avendo provveduto ad ogni esigenza della sua persona, avendogli prestato la massima assistenza morale e materiale;
- il marito, infatti, spontaneamente, le aveva regalato il telefono 13 in occasione del Per_3
suo compleanno;
- allo stesso modo, la somma di € 15.000,00 era una liberalità, che le aveva versato in occasione dell'acquisizione del cd. secondo pilastro di circa 131.000,00 GHF, avendo fatto lo stesso con la prima moglie, cui pure versava la somma di € 200,00 mensili;
pagina 3 di 10 - si era anche adoperata per trovare un'occupazione, atteso che, nonostante le difficoltà nel comprendere e parlare la lingua italiana, si era recata col marito al negozio KIDS e anche presso il MC DONALD'S, pur avendole assicurato, questi, prima di sposarsi, che non avrebbe lavorato e che sarebbe stata a casa, mantenuta da lui;
- aveva, così, lavorato per alcuni giorni, come lavapiatti, presso il ristorante C'era una volta di Per_
ma, purtroppo, per le difficoltà della lingua e, non essendo in regola, era stata costretta a lasciare.
Con la comparsa di costituzione, depositata il 31.10.2023, poi, ha chiesto l'addebito della separazione al marito, asserendo:
- la causa della rottura del matrimonio era da individuarsi nel carattere autoritario del coniuge e nella disaffezione mostrata nei propri confronti, avendo cominciato, dopo poco tempo dalla celebrazione del matrimonio, a ingiuriarla, offenderla e picchiarla;
- contrariamente a quanto indicato, a giugno 2022, era accaduto che, usciti a cena, quando erano rientrati a casa, avevano trovato, sulla porta di casa, la figlia, che aveva cominciato ad inveire contro di lei e ad aggredirla;
- nel luglio 2022, invece, era stato il marito a colpirla con un coltello, tanto che i Carabinieri intervenuti glielo avevano tolto dalle mani e avevano scattato le fotografie delle violenze subite;
- aveva, quindi, sporto querela e il marito era imputato per il delitto di lesioni personali aggravate
(procedimento penale n. 1652/2022 RGNR).
L'istruttoria è stata svolta con i documenti versati in atti dalle parti e la prova testimoniale.
1. La separazione personale con addebito e hanno contratto matrimonio in Casablanca in data 8.2.2021, Parte_1 CP_1
atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di Villadossola, al n. 5, parte II, serie C, anno
2021.
Indiscusso il venir meno della comunione materiale e spirituale, avendo, entrambi i coniugi, coltivato la domanda di separazione, va verificato a quale dei due sia attribuibile, avendo, entrambi, pure avanzato reciproche domande di addebito.
1.1.Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai pagina 4 di 10 doveri che derivano dal matrimonio.
A giudizio della Suprema Corte, la pronuncia di addebito non può fondarsi sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, essendo, invece, necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica, ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto, potendosi escludere il nesso causale allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto.
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge, incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.
Quanto affermato non contrasta, tuttavia, con il particolare orientamento sviluppato dal giudice di legittimità, e che ha ad oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge.
Esse, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma anche a fondare per sé sole, quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono, altresì, insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass., Sez. 1, 22.3.2017, n. 7388; Cass., Sez. 1, 16.9.2022, n. 27324; Cass., Sez. 1, 7.8.2024,
n. 22294).
1.2. Nel caso che occupa, l'istruttoria svolta, coi documenti versati in atti dalle parti e la prova testimoniale, ha consento di accertare che:
- il 23.5.2022, alle ore 21,20, il ricorrente richiedeva l'intervento del 112 e allorchè i Carabinieri (alle ore 21,30) entravano nell'abitazione, trovata perfettamente in ordine, la resistente iniziava ad agitarsi e ad urlare proferendo frasi con un italiano poco chiaro;
“la stessa risultava in stato di alterazione psicofisica dovuta alla probabile assunzione di bevande alcooliche”; gli operanti cercavano di tranquillizzare la donna, mentre il marito, che nella mattinata si era recato dal proprio avvocato per avviare le pratiche della separazione e che anche nel primo pomeriggio aveva dovuto chiamare una pattuglia per lo stesso motivo, era calmo e lucido;
“portata la donna ad un'iniziale calma, la stessa asseriva che, che circa un'ora prima, rientrata a casa, aveva litigato con suo marito poiché era uscita
pagina 5 di 10 e per diverso tempo era rimasta irreperibile. L'uomo durante tutto il periodo…” in cui i Carabinieri erano rimasti all'interno dell'abitazione “… risultava calmo e collaborativo…”, mentre la moglie
“Dopo essersi tranquillizzata … senza apparente motivo, ritornava ad andare in escandescenza iniziando a colpirsi con schiaffi sul volto”; chiamato il 118, il personale medico, una volta visitata la donna, “riteneva che non vi fossero motivi sanitari che richiedessero un trasporto al DEA”; i militari, davano, altresì, atto che, poco dopo il loro arrivo, era sopraggiunta anche la figlia dell'uomo (doc. 8 fasc. ric: annotazione di PG del 23.5.2022);
- il 3.7.2022 il ricorrente si presentava alla Stazione dei Carabinieri di Villadossola, riferendo di essere stato aggredito dalla moglie;
“Lo stesso presentava un segno evidente sul viso, graffio allo zigomo sx, refertato all'Ospedale Civile di Domodossola” (doc. 8 ric.: annotazione di PG del 17.7.2022); in pari data, infatti, si recava al PS di Domodossola, dove veniva riscontrato “graffio zigomo sx” con una prognosi clinica di gg. 3 (doc. 8 ric: verbale di PS del 3.7.2022);
- il 16.7.2022, alle ore 22,30 circa, il ricorrente richiedeva l'intervento di una pattuglia e pochi istanti dopo giungeva un'altra chiamata della moglie;
i militari operanti, giunti sul posto alle ore 22,45, trovavano ad attenderli nell'abitazione seduto in cucina, mentre la moglie era Parte_1
chiusa in camera da letto;
all'arrivo dei militari, la donna usciva dalla camera e riferiva di essere stata aggredita dal marito con un coltello;
il marito indicava il coltello da cucina appoggiato sulla penisola, ma asseriva che era stata la donna a ferirsi autonomamente;
“A un'ispezione esterna sul corpo della donna la stessa presentava abrasioni superficiali all'avambraccio sinistro e un'escoriazione al gomito destro”; i militari chiamavano personale del 118 per assistere sia la donna che l'uomo che lamentava dolore allo zigomo destro, causato, a suo dire, da un pugno da parte della moglie;
i sanitari prestavano le cure del caso ad entrambi, che, tuttavia, rifiutavano il trasporto in ospedale per ulteriori accertamenti
(doc. 9 ric.: annotazione di PG del 27.7.2022);
Pa
- il 29.10.2022, alle ore 1,00 circa, era la a richiedere l'intervento delle;
i carabinieri CP_1 della Compagnia di Domodossola rinvenivano la donna all'interno dell'abitazione “in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione spropositata di bevande alcoliche, fatto desunto dal forte alito vinoso e dal linguaggio sconnesso;
il coniuge invece risultava seduto sul divano non mostrando alcun segno di alterazione e/o ira. La usava termini inconsueti, imprecando nei Parte_3
confronti del marito, urlando e proferendo frasi spesso incomprensibili.”; alle 2,20, i militari erano costretti a recarsi di nuovo in loco, su richiesta del marito, che veniva trovato “… visibilmente scosso presentando escoriazioni sul volto causate a suo dire dalla moglie la quale prima del nostro arrivo lo colpiva con uno schiaffo…”; l'uomo, poi, alle 3,50, si recava al PS di Domodossola, dove gli veniva riscontrato “lieve edema della regione zigomatica, escoriazione superficiale a livello della regione
pagina 6 di 10 compresa tra labbro superiore e piramide nasale, non sanguinante, lieve dolenzia alla digitopresisone, non epistassi;
con una prognosi di 3 gg clinici (doc. 10 ric.: verbale PS del 29.10.2022).
1.3. Premesso che per i fatti del 16.7.2029 e del 29.10.2022 entrambi i coniugi sono imputati, rispettivamente, di lesioni personali (doc. 2 resist.: decreto di citazione a giudizio), impregiudicati gli esiti del relativo giudizio, sulla scorta dell'istruttoria svolta in quello presente, può ritenersi raggiunta la prova, a giudizio dell'adito tribunale, che il ricorrente sia stato vittima della violenza fisica della moglie, in due occasioni il 3.7.2022 e il 29.10.2022 considerando che:
- di entrambe le lesioni -“graffio allo zigomo sx” e “lieve edema della regione zigomatica, escoriazione superficiale della regione compresa tra labbro superiore e piramide nasale…”,- è stato fornito il relativo riscontro (cfr. verbali di PS del 3.7.2022 e del 29.10.2022 cit.);
- in occasione del litigio del 29 ottobre, peraltro, i militari, intervenuti la prima volta (alle ore
1,00 circa), hanno descritto la moglie “in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione spropositata di bevande alcoliche, fatto desunto dal forte alito vinoso e dal linguaggio sconnesso”, mentre il coniuge “… seduto sul divano non mostrando alcun segno di alterazione e/o ira”, laddove, in occasione del secondo intervento, alle 2,20 circa, il marito è stato descritto come “… visibilmente scosso…” con “… escoriazioni sul volto…”, poi, di fatto refertate.
Il racconto del marito, quindi, ha trovato pieno riscontro nella descrizione delle FO intervenute e nella documentazione sanitaria, potendo dirsi provato che, nel luglio e nell'ottobre 2022, sia stato malmenato dalla moglie, rinvenuta, in quest'ultima occasione, in forte stato di alterazione, dovuto al probabile abuso di alcool.
Peraltro, lo stato di alterazione e di agitazione della ricorrente era già stato riscontrato il precedente
23.5.2022, allorchè i militari, intervenuti su richiesta del marito, avevano rivenuto questi “calmo e lucido”, mentre la moglie “in stato di alterazione psicofisica dovuta alla probabile assunzione di bevande alcooliche”, tanto che, dopo essersi calmata, “senza apparente motivo ritornava ad andare in escandescenza iniziando a colpirsi con schiaffi al volto” (cfr. annotazione di PG cit.).
La resistente, d'altro canto, pur avendo, nella memoria di costituzione del 13.3.2023 (depositata in vista dell'udienza presidenziale), genericamente, asserito di non avere mai aggredito il marito “né verbalmente né fisicamente”, dei documentati accadimenti del 2 luglio e del 29 ottobre 2022 non ha fornito alcuna spiegazione.
La relativa ricostruzione del rapporto col marito risulta, inoltre, inficiata da narrazioni contraddittorie: del litigio del 23.5.2022 (allorchè il ricorrente si era rivolto alle FO per cercare di calmare la moglie), nella memoria indicata del 13.3.2023, ha asserito che, quella sera, erano usciti a mangiare a cena e,
pagina 7 di 10 rientrando a casa, avevano trovato la figlia del marito sulla porta di casa, che aveva cominciato ad inveire contro di lei e ad aggredirla;
nell'annotazione in pari data, invece, i Carabinieri hanno riportato che la donna aveva asserito che “circa un'ora prima, rientrata a casa, aveva litigato con suo marito perché era uscita e per diverso tempo era rimasta irreperibile”; infine, che la figlia del marito fosse Pa sopraggiunta solo dopo l'arrivo delle è stato, altresì, confermato dalla stessa in sede testimoniale
(cfr. verbale udienza del 3.5.2024: “La sera del 23.5.2022 mi ha telefonato una Parte_4 mia amica da una vita, che era preoccupata perché davanti a casa del mio papà c'era una volante della polizia e una dei carabinieri. Lei era a casa del padre che abita di fronte Persona_5
a casa di mio padre. Quando sono arrivata a casa di mio padre, c'era lui, la moglie e due carabinieri di Villadossola;
la polizia stava fuori. In casa, sia mio padre che la moglie urlavano;
stavano litigando;
la moglie era ubriaca, si schiaffeggiava, si tirava i capelli;
mio padre le diceva “vattene” e i
Carabinieri si mettevano in mezzo per calmare la situazione.).
1.4. Quanto, invece, alle lesioni, asseritamente patite dalla resistente il 16.7.2022 per mano del marito, non può dirsi raggiunta la relativa prova.
Nell'annotazione del 17.7.2022, i militari, intervenuti alle ore 22,45 (chiamati, prima, dal marito, poi dalla moglie, verso le 22,30) hanno dato atto che, al loro arrivo, avevano trovato ad attenderli nell'abitazione, risultata in ordine, lo seduto in cucina, mentre la moglie era chiusa in camera Pt_1 da letto;
quando la donna si era accorta dell'arrivo dei Carabinieri, era uscita dalla camera, dicendo che era stata aggredita dal marito con un coltello;
il marito aveva indicato il coltello da cucina appoggiato sulla penisola della stessa, ma aveva riferito che era stata la donna a ferirsi autonomamente;
“ad un'ispezione esterna sul corpo della donna la stessa presentava abrasioni superficiali all'avambraccio sinistro e un'escoriazione al gomito destro”; allorchè, verso le ore 23,00, era intervenuto, in loco, personale del 118, entrambi i coniugi avevano rifiutato di recarsi in ospedale per ulteriori accertamenti;
alla successive 00,45, giunto ancora il personale sanitario, mentre il marito aveva seguito i militari in caserma per i necessari adempimenti (sequestrato il coltello), “la donna di tutta risposta se ne andava
a dormire in camera da letto riferendo di essere stanca e di non volersi recare in ospedale … alla domanda se volesse seguirli… al fine di sporgere formale denuncia-querela nei confronti del marito, la stessa asseriva di non averne voglia e si sarebbe recata autonomamente in mattinata” (doc. 9 ric: annotazione di PG del 17.7.2022 cit.).
La resistente, poi, solo il 26.5.2023, sporgeva querela contro il marito (per i fatti della sera precedente del 25.5.2023) premettendo “una sera venivo aggredita con un coltello …” (doc. 3 resist.).
Avendo, il ricorrente, recisamente contestato di aver ferito la moglie, sarebbe stato suo onere fornire la prova rigorosa dell'esistenza delle lesioni e della loro riconducibilità all'operato dell'uomo.
pagina 8 di 10 Di entrambe, tuttavia, non può dirsi raggiunta la prova tenuto conto, da un lato, che i segni descritti sul corpo della donna sono “abrasioni al braccio sinistro e un'escoriazione al gomito destro” (non già tagli); il coltello, inoltre, è descritto solo come appoggiato sulla penisola in cucina, all'interno dell'abitazione, trovata in ordine, senza alcuna ulteriore indicazione (come di segni di tracce ematiche o altro) inerenti il recente utilizzo;
la donna, ancora, non ha voluto recarsi in ospedale, tanto che non è rinvenibile alcun referto dell'autorità sanitaria che descriva le lesioni, in modo da poterne apprezzare la riconducibilità al fendente indicato;
infine, solo quasi un anno dopo, la stessa, in occasione della denuncia dei fatti del 25 maggio 2023, ha riferito, genericamente, di essere stata aggredita dal marito con un coltello.
Gli ulteriori episodi denunciati dalla moglie del 25 maggio e del 7 giugno 2023, infine, si collocano in un periodo temporale successivo all'udienza presidenziale del 23.3.2023, differita al 17.4.2023 per un eventuale componimento bonario della lite, e all'ordinanza del 12.5.2023 (fallita la possibilità di una conciliazione), con la quale i coniugi erano stati autorizzati a vivere separati.
La donna, infatti, aveva rifiutato di lasciare la casa coniugale e solo dopo se ne era allontanata allorchè questi le aveva pagato una sistemazione alberghiera temporanea (doc. 14 ric.).
1.5. In definitiva, accertato che il ricorrente è stato vittima degli agiti della moglie, contrassegnati dall'abuso di sostanze alcoliche e trasmodati in due occasioni in violenza fisica, le condotte indicate e, in particolare, le lesioni cagionate integrano una grave violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c., idonee a fondare la dichiarazione di addebitabilità della separazione alla stessa;
indimostrato, invece, che la resistente sia stata destinataria della violenza fisica del marito.
Le considerazioni esposte assorbono qualunque ulteriore motivo di addebito della separazione alla moglie.
Va, pertanto, dichiarata la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Casablanca in data 8.2.2021, atto trascritto nei registri dello Stato Civile del comune di
Villadossola, al n. 5, parte II, serie C, anno 2021, con addebito alla moglie.
1.6. La pronuncia di addebito della separazione, esclude, ai sensi dell'art. 156 c.c., il diritto della resistente all'assegno di mantenimento.
1.7. Le spese di lite seguono la soccombenza della resistente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
pagina 9 di 10 - dichiara la separazione personale tra e uniti in Parte_1 CP_1
matrimonio in Casablanca, data 8.2.2021, con addebito alla moglie;
- condanna la resistente alla refusione al ricorrente delle spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Verbania il 20.3.2025
Il Giudice relatore dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
pagina 10 di 10