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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Stefania Carlucci consigliera
All'udienza del 2.10.2025, all'esito della camera di consiglio, come da dispositivo separato, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 396/2023
promossa
da Parte_1
- appellante -
[...]
Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria
CONTRO
- appellato- CP_1
Avv.ti Gianfracesco Garattoni e PP Tommasoli
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 191/2022 del Tribunale di Prato giudice del lavoro, pubblicata il 30.12.2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza 30.12.2022 il Tribunale di Prato ha parzialmente accolto il ricorso, proposto contro la
[...]
Parte_1 da pensionato dal 1.7.2005 e con
[...] CP_1 cui la parte privata aveva lamentato l'erroneità del calcolo della sua pensione, in relazione sia alla dedotta applicazione di un massimale pensionistico, sia al criterio adottato per la determinazione della quota della prestazione riferita all'anzianità contributiva maturata fino al 31.12.2003.
2. In particolare, quanto al secondo profilo (che qui solo interessa, in quanto respinto il capo di domanda relativo al massimale pensionistico, la pretesa non è stata coltivata in questo grado), secondo la prospettazione del pensionato, la avrebbe calcolato la quota della prestazione riferibile Pt_1 all'anzianità contributiva fino al 31.12.2003 sulla base del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale
C.N.P.A.D.C., approvato con D.I. del 14.7.2004, anziché, come avrebbe dovuto, facendo applicazione della disciplina previgente, dettata dagli artt. 2 e 15 della L. n. 21/1986 e dall'art. 3 del precedente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza dell'ente, l'unica che avrebbe dovuto essere applicata nel rispetto del principio pro rata e che sarebbe stata più favorevole al pensionato.
3. Secondo l'originario attore, infatti, la normativa previgente avrebbe utilizzato, quale base di calcolo della pensione, i redditi dei migliori 15 anni, rivalutati dalla data di iscrizione alla cassa all'anno di pensionamento. Al contrario il regolamento del 2004 avrebbe previsto, per le pensioni aventi decorrenza successiva al 1.1.2005 (come quella dell'originario attore), che la quota reddituale della prestazione (riferita all'anzianità maturata fino al 31.12.2003) fosse calcolata avendo, quale base reddituale, i redditi dei 18 migliori anni, rivalutati dalla data di iscrizione all'anno 2002, così che, sia quanto alla base di calcolo che quanto al criterio di rivalutazione, il nuovo regolamento avrebbe introdotto una disciplina meno favorevole, in violazione del principio del pro rata.
4. veva svolto quindi le seguenti conclusioni: “dichiarare la CP_1
2 nullità ed inefficacia delle disposizioni del regolamento di disciplina del regime previdenziale della C.N.P.A.D.C., approvato con D.I. del 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al 31.12.2003 per i motivi in fatto ed in diritto di cui in narrativa. … affermare, così come sancito dalla numerosa e univoca giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la C.N.P.A.D.C. è tenuta a corrispondere al ricorrente la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dalla applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2003, e comunque alla normativa più favorevole antecedente ad essa. E comunque determinando la media dei redditi sui migliori 10 anni dalla data di iscrizione a quella di pensionamento (anno 2004 ultimo esercizio chiuso).
Condannare La C.N.P.A.D.C. alla corresponsione a favore del
Dottor della pensione di vecchiaia secondo le CP_1 modalità di calcolo col sistema retributivo antecedenti all'impugnato regolamento approvato con D.I. del 14 luglio
2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive del dottore commercialista sino al
31.12.2004. Quanto sopra con disapplicazione del tetto di massimale pensionistico. Quindi, condannare la C.N.P.A.D.C. a corrispondere in favore del dottore il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 2004 sulla base della normativa vigente più favorevole. Quanto sopra con conseguente restituzione degli arretrati derivanti dal pregresso calcolo più favorevole, oltre
3 interessi e rivalutazione monetaria, decorrenti dieci anni a ritroso dalla proposizione del presente ricorso. Dichiarata nulla la delibera di conferimento della pensione nella parte in cui non provvede alla liquidazione della stessa in ottemperanza e nel rispetto del principio del pro rata. Dichiarati prescritti i ratei della pensione in differenza all'applicazione del pregresso criterio di calcolo nel rispetto del principio del pro rata nel termine decennale a ritroso dalla data di proposizione del presente ricorso”.
5. La si era costituita per resistere, eccependo in via Pt_1 preliminare la decadenza dell'attore dal diritto di agire giudizialmente, a norma dell'art. 18 del Regolamento dell'ente e dell'art. 47 comma 2 del D.P.R. n. 639/1970. Aveva comunque contestato nel merito la fondatezza della pretesa e, in subordine, eccepito la prescrizione quinquennale, ex art. 2948 c.c., delle differenze sui ratei del beneficio già liquidati, indicando nella notifica del ricorso introduttivo il primo atto interruttivo del termine di legge.
6. Più specificamente, quanto all'an della pretesa, secondo la convenuta, la pensione in godimento del dott. sarebbe CP_1 stata esattamente calcolata, senza applicare alcun massimale e nel rispetto del principio del pro rata. Il regolamento del 2004 aveva infatti previsto, per gli assicurati che potessero far valere periodi di iscrizione e contribuzione alla Pt_1 antecedenti al 1.1.2004, che la pensione fosse determinata in due distinte quote: una calcolata secondo il metodo contributivo, in relazione ai periodi contributivi decorrenti dal
1 gennaio 2004 e un'ulteriore quota, riferibile ai periodi contributivi precedenti il 1.1.2004, da calcolarsi con il metodo reddituale, come previsto dalla normativa previgente.
7. Quanto a questa seconda frazione della pensione, quindi,
4 secondo la tesi difensiva della le disposizioni del Pt_1 regolamento non ne avrebbero affatto modificato le regole di calcolo, ma si sarebbero limitate ad ampliare, gradualmente, il numero di anni da prendere a riferimento, ai fini della media reddituale utile. Una previsione questa che non avrebbe in alcun modo inciso sulle anzianità già maturate e che sarebbe stata, per contro, indispensabile all'esito dell'introduzione, da parte dell'ente, con il citato regolamento, del sistema di calcolo contributivo, adottato nell'ambito dei provvedimenti diretti ad assicurare l'equilibrio finanziario a lungo termine della gestione previdenziale, imposto agli enti previdenziali privatizzati dalla L. 335/1995.
8. Il Tribunale di Prato, respinta l'eccezione di decadenza e ritenuta inammissibile la domanda di disapplicazione del massimale pensionistico, in quanto generica e indeterminata, ha per il resto accolto il ricorso, con la statuizione che segue:
“1) accerta e dichiara il diritto del ricorrente di percepire la quota retributiva della pensione di vecchiaia nella misura risultante dall'applicazione della normativa previgente alla disciplina del regime previdenziale risultante dal Regolamento della Pt_1 approvato il 14 luglio 2004, relativamente al calcolo della quota pensionistica per le anzianità contributive sino al 31 dicembre
2003, in applicazione del criterio del pro rata, e conseguentemente;
2) dichiara tenuta e condanna la Pt_1 convenuta a corrispondere al ricorrente il trattamento pensionistico calcolando la quota di pensione riferibile alle anzianità contributive anteriori al 31 dicembre 2003 sulla base della normativa previgente e pertanto prendendo a riferimento per la determinazione della base pensionabile la media degli ultimi 15 redditi dichiarati dal ricorrente;
3) condanna la Pt_1 convenuta a corrispondere al ricorrente i ratei arretrati derivanti
5 dalla riliquidazione della pensione secondo i suddetti criteri, nei limiti dei ratei maturati nei dieci anni precedenti la notifica del ricorso giudiziale, oltre agli interessi ovvero rivalutazione monetaria nel rispetto del divieto di cumulo previsto dalla L. n.
412 del 1991, art. 16, comma 6; 4) condanna la
[...]
convenuta al pagamento di metà delle spese di CP_2 lite sostenute dal ricorrente, che liquida per l'intero in €.
3.810,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge;
compensa l'ulteriore metà delle spese di lite tra le parti”.
9. In motivazione il primo giudice ha richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui devono ritenersi illegittime le deliberazioni degli enti privatizzati che introducano modifiche in peius in materia di accesso a pensione o criteri di calcolo meno favorevoli per l'assicurato.
Un principio già affermato dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 17742/2015, secondo cui “in materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.Lgs. n. 509/1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 (come quello di specie), il parametro di riferimento è costituito dal regime originario dell'art. 3, c. 12, L.
n. 335/1995, sicché non trovano applicazione le modifiche in peius per gli assicurati introdotte da atti e provvedimenti adottati dagli enti prima dell'attenuazione del principio del pro rata per effetto della riformulazione disposta dalla L. n. 296 del
2006, art. 1, comma 763, come interpretata dalla L. n. 147 del
2013, art. 1, comma 48”.
10. A tali principi, secondo il Tribunale, dovrebbe darsi generale applicazione, così che essi dovrebbero riferirsi anche alle modifiche in peius introdotte dalla con il Pt_1
Regolamento del luglio 2004, che qui interessa, che avrebbero
6 aggravato i requisiti anagrafici e contributivi per l'accesso a pensione e che quindi non potrebbero applicarsi nella specie.
In contrario, nella fattispecie di causa, secondo il primo giudice, “il calcolo delle anzianità contributive sino al 31-12-
2003” dovrebbe “essere effettuato, previa disapplicazione delle disposizioni del Regolamento di disciplina approvato con D.I. 14 luglio 2004, sulla base della previgente disciplina”.
11. Tale disciplina non sarebbe, però, secondo la ricostruzione del Tribunale, quella prevista dall'art. 2, comma
2 della L. n. 21/86, recepita dal Regolamento della Pt_1 approvato con D.I. del 21.07.1990, secondo cui la base reddituale di riferimento per il calcolo della pensione era costituita dalla media dei migliori 10 redditi degli ultimi 15 anni anteriori alla maturazione del diritto a pensione (come affermato nelle conclusioni dal ricorrente). Quella regolamentazione non sarebbe stata infatti più in vigore alla data di pensionamento del dott. nel luglio 2005), in esito CP_1 alla riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, introdotta dalla L. n. 335/1995, Così che, proprio facendo applicazione del principio del pro rata, nella specie la pensione del ricorrente avrebbe dovuto essere calcolata secondo le previsioni dell'art. 3 comma 12 e dell'art. 1 comma 18 della L. n. 335/1995, e quindi utilizzando, quale periodo di riferimento della base pensionabile, un massimo di quindici anni. Tale previsione era stata recepita dalla Pt_1 con una delibera del CDA del maggio 1997, che – si legge ancora nella sentenza impugnata – aveva “modificato l'art. 3
Regolamento di disciplina del Regime previdenziale del 1990, aumentando gradualmente a partire dall'1.1.1996 da 10 a 15 anni la base reddituale di riferimento per il calcolo retributivo della pensione (più precisamente la considerazione dei migliori
7 10, 11, 12, 13, 14 e 15 redditi risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi 15 anni precedenti a quello di maturazione del diritto a pensione), con la seguente progressione: elevando agli 11 anni la base di calcolo per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1.01.1998, a 12 anni per quelle dal 1.01.1999, a 13 anni dal 1.01.2001, a 14 anni dal
1.01.2002, a 15 anni dal 1.01.2004”.
12. Nella specie l' non avrebbe applicato Controparte_3 tali criteri, essendo al contrario documentato che essa avesse liquidato la quota reddituale della pensione riconosciuta al dott. avendo quale parametro di riferimento i redditi CP_1 maturati dal pensionato negli ultimi 18 anni.
13. La impugna la decisione davanti a questa Corte e Pt_1 ne chiede la parziale riforma, affidando le proprie ragioni a due motivi.
14. Con il primo assume che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto che la quota reddituale della pensione in godimento dell'appellato sia stata calcolata in violazione del principio del pro rata. Secondo la cassa, infatti, il primo giudice non avrebbe verificato se la prestazione di cui si discute sia stata in effetti quantificata con un metodo meno favorevole e l'appellato abbia, di conseguenza, percepito un trattamento pensionistico inferiore a quello determinato secondo il metodo di calcolo previsto dalla normativa precedente all'entrata in vigore del Regolamento del 2004. Sul punto l'appellante ha ribadito gli argomenti già svolti in primo grado, secondo cui il regolamento del 2004 non avrebbe modificato i criteri di calcolo delle anzianità contributive maturate fino al 1.1.2004, mentre di per sé l'ampliamento della base reddituale non avrebbe in alcun modo inciso sui periodi contributivi già maturati.
8 15. Con il secondo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di prescrizione quinquennale, assumendo, come già in primo grado, l'applicabilità nella specie della disciplina generale codicistica, portata nell'art. 2948 c.c. Conclude per la riforma della decisione impugnata e il rigetto di tutte le domande attrici.
16. Si è costituito il pensionato per resistere e chiedere il rigetto dell'impugnazione avversaria.
17. La Corte ha invitato le parti a indicare i concreti effetti, sul trattamento pensionistico in godimento dell'appellato, del criterio di calcolo della quota reddituale adottato dalla Pt_1
18. Le parti hanno redatto di conseguenza note. Infine, all'udienza indicata in epigrafe, all'esito della discussione orale, il collegio ha deciso come segue.
19. Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito l'appello non è fondato, intendendo la Corte dare seguito ai propri precedenti in cause analoghe alla presente
(da ultimo la sentenza 438/2025 del 3.7.2025, pres. Baraschi, est. Carlucci).
20. Come in quei precedenti, deve ritenersi infondato, innanzi tutto, il primo motivo. Anche da ultimo infatti la Corte di Cassazione, con le ordinanze 29600/2024 e 13856/2025, ha affermato che “i trattamenti erogati dagli enti previdenziali privatizzati e maturati prima del gennaio 2007” come quello spettante all'odierno appellato, “sono sottoposti al regime originario dell'art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995. Ne consegue che non si applicano le modifiche in peius adottate dalle Casse prima dell'attenuazione del principio del pro rata, disposta dall'art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, secondo l'interpretazione delineata dall'art. 1, comma
488, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'integrale
9 applicazione del principio del pro rata preclude le modifiche peggiorative, anche con riferimento ai criteri di calcolo delle pensioni, come quelli che attengono alla media dei redditi professionali da assumere a parametro” (Così Cass.
13856/2025; nello stesso senso Cass., sez. lav., 28253/2018, con affermazioni di portata generale). E ancora più specificamente in Cass. 29600/2024, relativa al caso, del tutto analogo al presente, di un assicurato titolare di pensione con decorrenza luglio 2005, si legge che “la variazione della modalità di calcolo del medesimo criterio reddituale non è indifferente per il professionista entrato in regime pensionistico dal luglio 2005: un conto è individuare come base di calcolo la media dei migliori 10 redditi prodotti negli ultimi 15 anni (sono
i redditi più elevati), altro è individuare la base di calcolo sulla media degli ultimi 18 anni reddituali (nella media reddituale vi rientra quindi un maggior numero di annualità ancorché produttive di redditi meno elevati). È evidente che, su base aritmetica, la riforma introdotta nel 2004 comporti un calcolo peggiorativo, e ciò confligge con la rigorosa applicazione del criterio del pro-rata, obbligatorio e inderogabile, rimasto immutato per i trattamenti pensionistici maturati in epoca antecedente al 2007 come precisato dalla sentenza delle S.U.
n. 17742/15”.
21. Il giudice di legittimità afferma quindi inequivocabilmente il carattere meno favorevole ex se dell'ampliamento della base reddituale, utile alla determinazione della quota pensionistica che interessa e nella specie è del tutto pacifico che il calcolo di tale quota, nella determinazione della pensione riconosciuta al dottor sia CP_1 avvenuto prendendo a riferimento i redditi degli ultimi 18 anni, secondo la previsione del regolamento del 2004. La
10 sentenza impugnata ha ritenuto illegittimo tale criterio attenendosi, sul punto che ora interessa, ai principi appena esposti e deve essere quindi confermata.
22. E' del pari infondato il secondo motivo. E' infatti più che consolidato, nella giurisprudenza di legittimità, il principio secondo cui è necessario distinguere “fra diritto alla riliquidazione degli importi del trattamento pensionistico (…), soggetto all'ordinaria prescrizione di cui all'art. 2946 c.c., e prestazioni periodiche richiedenti liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, soggette a durata quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- come dall'art. 129 del R.D.L. n. 1827/1935” (così tra le molte, da ultimo ancora Cass. 29600/2024). E ancora, Cass.
n.17742/2015 ha precisato che “in materia di previdenza obbligatoria (quale gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del D.L.gs. n. 509 del 1994), la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. – come dall'art. 129 del R.D.L.
n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis D.P.R. n.639/70, secondo cui si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art. 24 L. n. 88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni. La norma riguarda l'ipotesi di mancato pagamento di ratei, non già
l'indebita riduzione in applicazione di una disciplina regolamentare in contrasto con il regime del pro rata, che non
11 condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata” (così Cass.
29600/2024; cfr. anche Cass. 4604/2023). Anche il secondo motivo deve essere pertanto respinto e con esso, integralmente, l'appello.
23. Le spese del grado seguono la soccombenza, considerato il valore indeterminato (bassa complessità) della domanda e l'attività svolta, con distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
24. Infine deve darsi atto, a norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n. 228, che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado che liquida in € 3.473,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. A norma del comma 17 dell'art. 1 legge 29.12.2012, n.228 dà atto che sussistono i presupposti processuali per l'applicazione all'appellante della disposizione dell'art. 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 2.10.2025
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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