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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 481/2018,
pubblicata il 16 gennaio 2018, iscritto al n. 3990/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 settembre 2024 e pendente
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. nata a [...] il [...], (c.f. C.F._2 Parte_3
nata a [...] l'[...], (c.f. : C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...] e (c.f. .f. C.F._4 Parte_5
) nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dagli avv. Fabio C.F._5
Cugnetto (c.f.: ) ed Antonio Rodriguez (c.f.: C.F._6 C.F._7
APPELLANTI
E
la (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Antonella Esposito (c.f.: ) APPELLATA C.F._8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli - sezione lavoro iscritto al n.r.g. 2456/2015 e notificato il 5 marzo 2015 alla Controparte_1
l' (d'ora in poi per brevità anche solo Controparte_1 Controparte_3
), , , , e ,
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
rispettivamente moglie e figli di , deceduto a Quindici il 20 agosto 2012 Persona_1
durante lo spegnimento di un incendio, chiamavano in giudizio la detta società nonché
e , nelle rispettive qualità di referente della base Sma Controparte_4 CP_5
di Sperone e di sostituto caposquadra nella gestione dell'incendio verificatosi il 20 agosto 2012 in località ”La Piana” nel Comune di Lauro, durante il quale perse la vita
, onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali non patrimoniali Persona_1
subìti iure proprio e iure hereditatis a seguito della morte del proprio familiare, oltre rivalutazione ed interessi.
Nello specifico, deducevano che l'incidente era da addebitarsi al comportamento della resistente che non aveva dotato il delle necessarie dotazioni PE
antinfortunistiche né aveva verificato che le stesse fossero efficienti;
tale comportamento omissivo del datore di lavoro configurava sicuramente una violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di obblighi del datore di lavoro a tutela della salute e dalla sicurezza del lavoratore;
tale comportamento aveva provocato il decesso del con conseguente responsabilità della resistente per i conseguenti PE
danni ai ricorrenti sia “iure proprio” che “iure ereditario” specificamente dedotti.
Concludevano chiedendo la condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale “iure hereditatis” pari ad € 150.000,00; del danno non patrimoniale
“iure proprio” in favore della sola pari ad € 458.109,50; del danno Parte_1
patrimoniale “iure proprio” in favore della sola pari ad € 13.082,08; Parte_1
dei danni non patrimoniali in favore degli altri ricorrenti in ragione di € 398.903,50; vinte le spese di lite.
2. Si costituiva la resistente che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'incompetenza funzionale del giudice adito quanto ai danni richiesti “iure proprio” nonché l'infondatezza nel merito della domanda di cui chiedeva il rigetto avanzando, altresì, in via subordinata e condizionata, domanda riconvenzionale nei confronti del , del , Controparte_6 Controparte_7
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+ 4 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
CP_1
di nonché dell' di cui chiedeva anche la CP_8 Parte_6 Controparte_9
chiamata in causa. In particolare, quanto al merito della vicenda, deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al datore di lavoro atteso che già in sede penale era stato accertato che i dispositivi di protezione individuale di cui era in possesso il al PE
momento del fatto erano adeguati alle mansioni dallo stesso svolti ed in buono stato per cui alcuna efficienza causale avevano avuto nel cagionare la morte del lavoratore.
3. Instauratosi il contraddittorio, rigettata la domanda di chiamata in causa delle altre parti, con ordinanza del 13 luglio 2015 il Tribunale di Napoli sezione lavoro separava la causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria iure hereditatis che tratteneva da quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni chiesti dai ricorrenti iure proprio che veniva riassunta dinnanzi al Giudice ordinario del Tribunale di Napoli nei soli confronti della r.g. n. 22932/2015) CP_1
4. Istruita la causa tramite una CTU, essa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale rigettava la domanda, poneva le spese di CTU a carico degli attori e compensava le spese di lite.
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'azione esperita dai congiunti di PE
, deceduto durante il descritto incendio - qualificata come azione da
[...]
responsabilità contrattuale, riflesso dei danni ricevuti dal deceduto legato da rapporto Cont contrattuale con la (lavoratore AIB, antincendio boschivo, di primo livello), ovvero in via residuale, come azione da responsabilità extracontrattuale – fosse rimasta sfornita di prova non risultando essere stata provata l'inidoneità degli indumenti e degli strumenti a disposizione del lavoratore a proteggerlo dagli incendi;
infatti, la maschera, che era stata trovata abbassata sul corpo del , era idonea a proteggerlo da PE
incendi di piccole dimensioni, e comunque, era idonea a consentirgli di abbandonare in tutta sicurezza una zona in cui si stava concentrando il fumo;
non vi era prova che gli stivali Jolly I 908/GA, a lui consegnati in data 26 maggio 2010, e gli altri indumenti ignifughi di cui era dotato erano inidonei a proteggerlo ed avessero concorso a cagionarne la morte perché, inalato in breve tempo il gas, il aveva perso i sensi PE
e si era accasciato al suolo, sicché le ustioni sul suo corpo si erano prodotte per trasmissione di calore dal terreno;
per lo stesso motivo, non vi era prova che egli non fosse dotato di apparecchiatura radio idonea a consentirgli di poter chiamare soccorsi perché il fatto di essersi accasciato al suolo gli aveva impedito di poter utilizzare qualsiasi
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strumento; né infine vi era prova dell'inidoneità della squadra di 4 persone in cui era inserito a fronteggiare l'incendio che ne aveva provocato la morte, atteso che tale incendio si era mostrato inizialmente di piccole dimensioni, tale da non allertare il Capo
Squadra a richiedere alla Sala operativa le unità di supporto;
per lo stesso motivo,
ed , di lui superiore in grado, si erano recati Persona_1 Controparte_9
volontariamente a fare un sopralluogo, convinti di poter domare l'incendio, rivelatosi poi fatale per il primo a causa dell'improvvisa recrudescenza delle fiamme, che gli aveva impedito di scegliere anche la strada giusta, a differenza del suo superiore CP_9
che si era salvato.
In definitiva, il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria sostenendo che il decesso del era stato determinato da caso fortuito. PE
5. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 16 luglio 2018 alla
[...]
, , , e in Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
proprio (e non quali eredi di HE ) hanno proposto appello per i motivi di cui PE
si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello cosi come proposto e per l'effetto revocare ed annullare in ogni caso l'impugnata sentenza, in specie nella parte in cui: a. Rigetta le domande degli attori;
b) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio; c) Compensa le spese di lite,. stante la validità delle eccezioni formulate e la inammissibilità, illegittimità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della argomentazioni proposte da controparte;
2) in ragione dell'accoglimento del presente gravame ed a modifica delle modalità di governo delle spese di lite: 1) accertare e dichiarare la civile responsabilità della , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/ 7, unitamente del sig.
, nella qualità di referente di della BT di Sperone e del sig. Controparte_4 Pt_7 [...]
nella qualità di Caposquadra, in ordine alla produzione dell'evento luttuoso CP_5
per l'effetto; 2) condannare la Controparte_1
al risarcimento, in favore della sig.ra , dei danni non
[...] Pt_1
patrimoniali iure proprio, da valutarsi equitativamente ex art. 1226 e 2056 c.c., facendo uso delle presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit., ed all'uopo quantificati in
Euro 458.109,50 (Euro 133.109,50 per il danno biologico, Euro 70.000,00 per il danno morale ed Euro 250.000,00 per il danno cd. edonistico) od a quella maggiore o minore
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+ 4 c. ) S.p.A.Parte_1 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dell'evento sino al soddisfo;
3) condannare la Controparte_1
al risarcimento, in favore della sig.ra , dei danni
[...] Pt_1
patrimoniali iure proprio, da valutarsi equitativamente ex art. 1226 e 2056 c.c., facendo uso delle presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit ed all'uopo quantificati in
Euro 13.082,08 od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali c rivalutazione monetaria dell'evento sino al soddisfo;
4) condannare la
al risarcimento dei Controparte_1
danni non patrimoniali in favore di ciascun figlio (nelle persone di , , Pt_2 Pt_3
, ) ed all'uopo quantificati in Euro 398.903,50 (di cui Euro 78.903,50 Pt_4 Pt_5
per il danno biologico, Euro 70.000,00 per il danno morale ed Euro 250.000,00 per il danno cd edonistico) od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuto dì
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo. 5) condannare, altresì, la Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado giudizio, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, come per legge con clausola di attribuzione ai procuratori antistatari”.
6. Con comparsa del 16 novembre 2018 si è costituita in giudizio anche la
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e comunque, la sua CP_1
infondatezza con vittoria di spese.
7. In data 16 settembre 2024 la ha prodotto in giudizio la sentenza CP_1
emessa dalla Corte d'Appello di Napoli sezione lavoro in data 24 marzo 2022, che dichiarava l'improcedibilità per omessa notifica dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, sezione lavoro che, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta dagli attuali appellanti iure hereditatis, la rigettava per assenza di prova.
All'udienza del 17 settembre 2024 il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo gli appellanti hanno depositato la propria comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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I. Preliminarmente l'atto di appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Esso va tuttavia rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Con l'appello gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli atti ed i documenti di causa che portavano ad affermare la responsabilità della a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 2097 c..c , ed in CP_1
via residuale, a titolo extracontrattuale, e ad escludere qualsiasi responsabilità del familiare, , poi deceduto nel corso dell'incendio che lo aveva Persona_1
interessato in data 20 agosto 2012 in località Lauro nel nolano.
Nello specifico, con il loro voluminoso atto d'appello , , Parte_1 Pt_2
, e sostengono che la fosse Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_1
responsabile sia per gli errori ed omissioni compiuti durante l'intervento di spegnimento del fuoco, sia per la mancanza e/o inadeguatezza dei Dispositivi di sicurezza Antincendio
(DPI) dati in dotazione a , sia per carenze nella formazione e sicurezza Persona_1
sul lavoro e tanto era sufficiente per escludere che la morte di fosse Persona_1
dipesa da un occasionale caso fortuito, ed addirittura, da un comportamento non diligente da parte dello stesso.
II.2. In via preliminare, va chiarito che nel presente giudizio l'unico soggetto chiamato a rispondere della morte di risulta essere la Persona_1 CP_1
esclusiva destinataria della citazione in primo grado ed in appello, sebbene poi
[...]
nelle proprie conclusioni gli appellanti chiedono accertarsi la civile responsabilità anche di , nella qualità di referente di della base territoriale di Sperone Controparte_4 Pt_7
e del sig. , nella qualità di sostituto caposquadra del gruppo di quattro CP_5
Cont persone alle dipendenze della di cui faceva parte anche il deceduto all'epoca dell'incendio.
Sempre in via preliminare va qualificata l'azione proposta dagli appellanti, che il primo Giudice, riportando quanto chiesto dagli attori, ritiene proposta in via principale a titolo contrattuale - sebbene gli attori (tranne ) non fossero legati da Parte_1
Cont rapporto di lavoro con la - come riflesso del dedotto inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti del loro congiunto, ed in via residuale, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.
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Questa Corte in adesione al prevalente orientamento della Suprema Corte ritiene che “In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.” (così Cass. 32072/2024; Cass.11320/2022; Cass. 14615/2020; Cass.
2/2020).
Ne consegue che non possono applicarsi nel caso in esame le regole sull'onere della prova dettate dagli artt. 1218 e 2087 c.c., invocate dagli appellanti al punto 4 dei motivi d'appello, secondo cui: a) vi è una presunzione di responsabilità del datore di lavoro che egli può superare dando prova di avere adottato tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”, b) il datore di lavoro, come garante dell'incolumità fisica del lavoratore, deve rispondere anche per la colpa e la disattenzione del lavoratore, elementi che non escludono il nesso di causalità, ponendosi semmai questi ultimi come fattori di diminuzione del danno richiesto;
c) solo il comportamento abnorme del lavoratore può divenire elemento causale del fatto, tale da escluder il detto nesso, quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzato da imprudenza, imperizia o negligenza.
Vanno invece applicati i principi di cui all'art. 2043 c.c. per i quali chi chiede il risarcimento dei danni deve dare prova del fatto illecito, del nesso di causalità e del danno ricevuto, mentre la sussistenza di fattori imprevedibili ed imprevenibili, ivi compresa la colpa del soggetto leso, possono anche arrivare ad escludere il nesso di causalità.
II.3. Tanto premesso, nella specie deve ritenersi formato il giudicato esterno in ordine all'esclusione della responsabilità della in quanto con Controparte_1
sentenza del 24 marzo 2022, prodotta dall'appellata in data 16 settembre 2024, la Corte
d'Appello di Napoli sezione lavoro dichiarava l'improcedibilità per omessa notifica dell'appello proposto dalle medesime parti del presente procedimento avverso la
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sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro n. 2081/2016 del 7 marzo 2016, che decidendo sulla domanda risarcitoria proposta dagli attuali appellanti iure hereditatis, la rigettava per assenza di prova della responsabilità della CP_1
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare
l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (così, Cass.10578/2018).
Nella specie, il Tribunale di Napoli aveva escluso la responsabilità della
[...]
poiché da un lato questa società aveva adottato le misure idonee ad evitare CP_1
il danno, dotando il soggetto deceduto di sistemi di protezione individuale efficaci ed adottando anche misure organizzative idonee allo spegnimento dell'incendio, dall'altro il soggetto poi deceduto aveva posto in essere una condotta che si era rivelata per lui fatale per il concorso di circostanze imprevedibili (“innanzi ad un rogo improvvisamente intensificatosi e caratterizzato da una notevole intensità di fumo, si erano immediatamente allontanati ma il lavoratore aveva verosimilmente preso una direzione errata smarrendo la via e rimanendo intossicato dal fumo fino a rimanerne soffocato”).
Non possono sul punto essere accolte le doglianze degli appellanti, che contestano da un lato, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la tardività della citata produzione documentale, dall'altro l'efficacia di giudicato della sentenza della Corte d'appello di Napoli sezione lavoro, giacché - a loro dire - una sentenza che si conclude in rito, senza intervenire sul merito, non è idonea a formare giudicato.
Infatti, quanto alla tardività della produzione deve evidenziarsi che la sentenza è stata prodotta per la prima udienza utile della presente impugnazione dopo la sua emissione, e pertanto, non era possibile produrla nel primo grado del giudizio (cfr. tra le tante, Cass. 16289/2024 secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in
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appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere”); quanto all'impossibilità di attribuire ad una sentenza in rito natura di cosa giudicata, tale principio se vale per la sentenza di primo grado non può valere nel caso di sentenza d'appello poiché
l'improcedibilità e/o l'estinzione di un giudizio d'impugnazione è idoneo a rendere definitiva la sentenza di primo grado impugnata arg. ex artt. 338 e 358 c.p.c.
Né risulta neppure allegata la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di rito pronunciata dalla Corte d'Appello Sezione lavoro, non risultando al riguardo necessario il deposito della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del suo passaggio in giudicato, avendo sostanzialmente gli appellanti ammesso di non averla impugnata sebbene abbiano poi negato che una sentenza in rito possa avere efficacia di giudicato (cfr. Cass. 36258/2023).
In ogni caso, la produzione del citato certificato non è necessaria potendo il giudice valutare d'ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancellerie (cfr. in questo senso Cass. n. 1554/1971; Cass.
16589/2021).
II.4. Tuttavia, anche a voler escludere l'efficacia di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n. 2081/2016 del 7 marzo 2016, la sentenza impugnata va confermata nelle sue conclusioni, potendosi escludere la responsabilità della nella causazione della morte di per il Controparte_1 Persona_1
sopraggiungere di eventi imprevedibili ed imprevenibili (cd. caso fortuito), già evidenziati dal giudice del lavoro e peraltro accertati anche in sede penale. Cont In primo grado gli attori deducevano la responsabilità della perché: a) il lavoratore si era trovato ad affrontare un incendio con una maschera dotata di PE
filtri scaduti, non più utilizzabili e certamente inefficaci a proteggerlo dai rischi derivanti dall'incendio boschivo” (b) “Al momento del suo ritrovamento, il sig. non PE
indossava casco, paranuca, giacca, guanti ed occhiali e la salopette e, le calze e la maglietta indossata non presentavano l'etichettature prevista per gli indumenti ignifughi” (c) Gli stivali Jolly I 9081/GA (consegnati il 26.05.2010, come da documento di
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assicurazione presentavano un puntale metallico in alluminio a Controparte_11
base portante che terminava a livello della articolazione metatarso falangea e del fiosso interposto tra la fodera e la tomaia” (d) “A ciò si aggiungevano le soluzioni organizzative che avrebbero dovuto consentire di non rimanere isolati e di poter segnalare la propria posizione”.
In sede penale col decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Avellino pronunciato nei confronti, tra gli altri, di , caposquadra del , e non CP_5 PE
impugnato, era stato invece accertato che i dispositivi di protezione individuale di cui era stato dotato il erano idonei a proteggerlo da incidenti di piccole dimensioni, PE
e che nella specie non lo avrebbero invece salvato per incendi di maggiori dimensioni
(ove vi era una riduzione di ossigeno ed una produzione di monossido di carbonio).
Risulta, infatti, accertato, e non vi è contestazione sul punto, che , Persona_1
com' è risultato dall'autopsia effettuata sul suo corpo, era deceduto per “intossicazione acuta da inalazione di gas di combustione (anidride carbonica ed ossido di carbonio) e shock ipovolemico da ustioni di 2° e 3° grado effetto dell'incendio boschivo del 20 agosto
2012”. Ne consegue che gli appellanti hanno appuntato le proprie critiche sul fatto che la semimaschera di cui era dotato aveva filtri antiparticolato P3 a Persona_1
marchio - diversi da quelli a marchio BLS che risultavano consegnati dalla CP_12 [...]
al in data 11 maggio 2012 - non più in produzione dal 2005, pertanto CP_1 PE
scaduti ed inutilizzabili, idonei a proteggere l'utilizzatore solo da polveri e non da monossido di carbonio.
Tuttavia, dall'esame della relazione tecnica citata dagli appellanti, cioè il documento dell' datata Controparte_13
14.08.2013 e con protocollo n. 17396/2013, non risulta che i detti filtri, sebbene scaduti perché in circolazione da più di cinque anni dalla loro produzione, fossero inefficaci, ed in ogni caso, nella relazione del dott. - consulente nominato dal P.M. nel corso Per_2
del procedimento penale a carico, tra gli altri, del caposquadra conclusosi con CP_5
l'archiviazione - era indicato che il filtro utilizzato dal durante l'incendio del 20 PE
agosto 2012 (in verità il fu trovato con la mascherina abbassata)non era intasato PE
ed era ancora efficace, idoneo a proteggere quest'ultimo dalle polveri, e cioè genericamente dal fumo, ma non dai gas sprigionati durante incendi di grosse dimensioni.
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Ed a tal riguardo, non è stata data prova che i dipendenti della CP_14
società appellata, quale era il , dovessero essere dotati di maschere più PE
performanti, idonee cioè a proteggerli anche dai gas.
Questo particolare impone, pertanto, l'esame delle altre censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata, cioè la mancata adozione di misure organizzative idonee da parte della ed il fatto che non doveva CP_1 Persona_1
trovarsi, per le mansioni a lui affidate, nel luogo in cui si era sprigionato l'incendio di così grosse dimensioni.
Dall'esame degli atti, non risulta contestato che l'incendio per il quale era stata allertata la squadra AIB alle dipendenze della - composta oltre che dal CP_1
deceduto , anche dal caposquadra dagli operai Persona_1 CP_5
e , moglie di - era di piccole Controparte_15 Parte_1 PE
dimensioni, idoneo cioè all'intervento degli operatori della tant'è che in CP_1
un primo momento gli operai erano riusciti a spegnere le fiamme inizialmente con l'aiuto dell'acqua dell'autobotte e poi, a seguito della ripresa dei focolai, con pale prelevate da uno dei mezzi con cui erano giunti sul luogo dell'incendio segnalato;
nello specifico, durante le operazioni di primo spegnimento, la riferiva che il marito ed il Pt_1
forestale , presente sui luoghi di causa - già allertato in precedenza Controparte_9
dalla centrale operativa regionale Soup di ed a conoscenza di luoghi di causa CP_13
per la pregressa perlustrazione – si erano allontanati a monte dell'incendio in perlustrazione alla ricerca delle cause di tale incendio e per una più efficace azione di spegnimento. Ed in tale momento, risulta che essi rimanevano intrappolati da fiamme che invadevano, per improvvise folate di vento, la vegetazione circostante, cercando riparo prima a monte nella zona già percorsa dal fuoco, e poi, intravvisto un varco di scappatoia, a valle. Risulta altresì che i due ad un certo punto si persero di vista, presumibilmente per il fumo sprigionato, e che il riusciva a salvarsi CP_9
raggiungendo la strada cementata a valle mentre il rimaneva indietro, restando PE
imprigionato dalle fiamme e dal fumo.
A dire degli appellanti, la per il tramite del proprio caposquadra, CP_1
sarebbe responsabile della morte del perché egli non avrebbe dovuto trovarsi PE
sul posto dove aveva trovato la morte, ma non risulta che il Papa avesse avuto conoscenza dell'allontanamento dell'operatore insieme al forestale PE
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+ 4 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
, ed in ogni caso, anche se ne avesse avuto contezza, le operazioni di CP_9
perlustrazione rientravano nelle mansioni degli operatori AIB della né CP_1
risulta che e si stessero recando in luoghi avvolti dalle fiamme. PE CP_9
Insomma, i dispositivi di protezione individuale di cui era dotato il , sia la PE
mascherina di cui si è detto, sia gli stivali Jolly I 9081/GA - quello di destra rinvenuto con la suola scollata dalla punta a tutto l'arco plantare e quello di sinistra con la suola completamente scollata dalla tomaia, presumibilmente a seguito del tempo di permanenza del ad elevate temperature (egli fu rinvenuto alle ore 17,10 circa PE
mentre risulta che la morte intervenne tra le ore 15,00 e le 16,00) - erano idonei ad affrontare le mansioni da svolgere e non risulta che una mascherina o stivali più performanti, peraltro non previsti per tali operatori Aib, avrebbero potuto salvarlo. Nè il fatto che egli non avesse con sé gli occhiali, l'elmetto, i guanti, il paranuca, ovvero il fatto che non indossasse sopra la salopette la giacca, che pure aveva con sé (ma non rinvenuta in sede di ritrovamento del corpo) può essere considerata causa del decesso, nel senso che la per il tramite del caposquadra avrebbe dovuto CP_1 CP_5
controllare l'assenza di tali dispositivi, in quanto il morì per soffocamento. PE
Tuttavia, come già detto, l'allontanamento del verso luoghi non avvolti dalle PE
fiamme (dall'esame delle dichiarazioni rese dal vi erano due focolai generati CP_9
da sterpaglie, uno più a monte già percorso da incendio ed un altro di più grosse dimensioni con direzione da monte verso valle) avvenne all'insaputa del su CP_5
sollecitazione del , dipendente del Corpo forestale dello Stato e non della CP_9
società appellata, ed in ogni caso, in originarie situazioni di assenza di pericolo, risultando poi l'evento fatale essere stato cagionato da un'improvvisa recrudescenza delle fiamme, situazione che né il né il erano tecnicamente PE CP_9
attrezzati a fronteggiare.
Quanto poi al fatto che il , a differenza del , non era dotato di PE CP_9
apparecchio radio idoneo al rilevamento della propria posizione, va evidenziato che il secondo era dipendente del CFS e che non fu l'apparecchio radio, da quest'ultimo utilizzato intorno alle 14,30 per chiedere aiuto, a salvargli la vita, ma l'intervento degli altri operatori Aib, dipendenti della attratti dalle grida del CP_1 CP_9
che fu rinvenuto e soccorso intorno alle 15,25.
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Non può, in conclusione, affermarsi la sussistenza di un nesso di causalità
(accertato col criterio del più probabile che non) tra una condotta negligente tenuta dal caposquadra della – il cui onere della prova, ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
gravava sugli appellanti - e la morte di , atteso che quest'ultimo fu Persona_1
improvvisamente investito insieme al , da fiamme alimentate da una folata CP_9
di vento, che portava con se fumo e ceneri provenienti da zona a monte già percorsa dal fuoco. A tal riguardo, il fatto che egli sia deceduto per soffocamento, ovvero per inalazione di monossido di carbonio (non per le ustioni che lo interessarono solo a seguito della sua perdita di coscienza) per non essere dotato di mascherina idonea a proteggerlo da tale gas (sul punto va ribadito che agli operatori quali il CP_14
non spettava tale dispositivo, per intenderci quello usato dai vigili del fuoco) PE
non significa affermare una condotta illecita colposa della per non avere CP_1
dotato l'operatore di mascherine idonee a proteggerlo dai gas, atteso che il soggetto poi deceduto fu in poco tempo e per cause imprevedibili avvolto da fumo, ceneri e fiamme, situazione in presenza della quale gli operatori AIB avrebbero dovuto allontanarsi;
ciò che non riuscì a fare, a differenza del , il per la CP_9 PE
scarsa visibilità dei luoghi (il suo corpo fu addirittura trovato con la mascherina antiparticolato abbassata, forse per l'eccessivo calore).
Né può sostenersi che il non avrebbe potuto disobbedire ad un ordine del PE
di seguirlo in zone considerate pericolose, perché il non era il CP_9 CP_9
suo superiore caposquadra, ma un dipendente del CFS, ed evidentemente in grado di distinguere un'attività pericolosa, non alla sua portata, da quella di semplice sopralluogo.
III. In conclusione l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Per il principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti in solido a rifondere alla le spese del secondo grado che si liquidano Controparte_1
d'ufficio, tenuto conto del mancato deposito di una nota specifica depositata dall'appellato, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse vanno quantificate tenendo conto del valore della controversia (scaglione da
260.000,01 € a 520.000,00 €), nel complessivo importo di 7.119,50 € per compenso
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+ 4 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
(2.194,00 € per la fase di studio, 1.276,00 € per la fase introduttiva, 3.649,00 € per la fase decisoria), corrispondente - tenuto conto della natura della lite - ai minimi edittali,
e con esclusione della fase di trattazione/istruzione in assenza di attività svolta in tale fase, e 1.067,92 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , e nei confronti della Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Napoli n. 481/2018, pubblicata il 16 gennaio 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento a favore della
[...]
delle spese del secondo grado di Controparte_1
giudizio che liquida nell'importo di 7.119,50 € per compenso e di 1.067,92 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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+ 4 c. Parte_1 Controparte_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 481/2018,
pubblicata il 16 gennaio 2018, iscritto al n. 3990/2018 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 17 settembre 2024 e pendente
T R A
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. nata a [...] il [...], (c.f. C.F._2 Parte_3
nata a [...] l'[...], (c.f. : C.F._3 Parte_4
), nata a [...] il [...] e (c.f. .f. C.F._4 Parte_5
) nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dagli avv. Fabio C.F._5
Cugnetto (c.f.: ) ed Antonio Rodriguez (c.f.: C.F._6 C.F._7
APPELLANTI
E
la (c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona dell'amministratore unico , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Antonella Esposito (c.f.: ) APPELLATA C.F._8
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
1. Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli - sezione lavoro iscritto al n.r.g. 2456/2015 e notificato il 5 marzo 2015 alla Controparte_1
l' (d'ora in poi per brevità anche solo Controparte_1 Controparte_3
), , , , e ,
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
rispettivamente moglie e figli di , deceduto a Quindici il 20 agosto 2012 Persona_1
durante lo spegnimento di un incendio, chiamavano in giudizio la detta società nonché
e , nelle rispettive qualità di referente della base Sma Controparte_4 CP_5
di Sperone e di sostituto caposquadra nella gestione dell'incendio verificatosi il 20 agosto 2012 in località ”La Piana” nel Comune di Lauro, durante il quale perse la vita
, onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali non patrimoniali Persona_1
subìti iure proprio e iure hereditatis a seguito della morte del proprio familiare, oltre rivalutazione ed interessi.
Nello specifico, deducevano che l'incidente era da addebitarsi al comportamento della resistente che non aveva dotato il delle necessarie dotazioni PE
antinfortunistiche né aveva verificato che le stesse fossero efficienti;
tale comportamento omissivo del datore di lavoro configurava sicuramente una violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di obblighi del datore di lavoro a tutela della salute e dalla sicurezza del lavoratore;
tale comportamento aveva provocato il decesso del con conseguente responsabilità della resistente per i conseguenti PE
danni ai ricorrenti sia “iure proprio” che “iure ereditario” specificamente dedotti.
Concludevano chiedendo la condanna della resistente al risarcimento del danno non patrimoniale “iure hereditatis” pari ad € 150.000,00; del danno non patrimoniale
“iure proprio” in favore della sola pari ad € 458.109,50; del danno Parte_1
patrimoniale “iure proprio” in favore della sola pari ad € 13.082,08; Parte_1
dei danni non patrimoniali in favore degli altri ricorrenti in ragione di € 398.903,50; vinte le spese di lite.
2. Si costituiva la resistente che eccepiva il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, l'incompetenza funzionale del giudice adito quanto ai danni richiesti “iure proprio” nonché l'infondatezza nel merito della domanda di cui chiedeva il rigetto avanzando, altresì, in via subordinata e condizionata, domanda riconvenzionale nei confronti del , del , Controparte_6 Controparte_7
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+ 4 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
CP_1
di nonché dell' di cui chiedeva anche la CP_8 Parte_6 Controparte_9
chiamata in causa. In particolare, quanto al merito della vicenda, deduceva l'assenza di qualsiasi responsabilità in capo al datore di lavoro atteso che già in sede penale era stato accertato che i dispositivi di protezione individuale di cui era in possesso il al PE
momento del fatto erano adeguati alle mansioni dallo stesso svolti ed in buono stato per cui alcuna efficienza causale avevano avuto nel cagionare la morte del lavoratore.
3. Instauratosi il contraddittorio, rigettata la domanda di chiamata in causa delle altre parti, con ordinanza del 13 luglio 2015 il Tribunale di Napoli sezione lavoro separava la causa avente ad oggetto la domanda risarcitoria iure hereditatis che tratteneva da quella avente ad oggetto il risarcimento dei danni chiesti dai ricorrenti iure proprio che veniva riassunta dinnanzi al Giudice ordinario del Tribunale di Napoli nei soli confronti della r.g. n. 22932/2015) CP_1
4. Istruita la causa tramite una CTU, essa veniva decisa con la sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale rigettava la domanda, poneva le spese di CTU a carico degli attori e compensava le spese di lite.
Nello specifico, il Tribunale riteneva che l'azione esperita dai congiunti di PE
, deceduto durante il descritto incendio - qualificata come azione da
[...]
responsabilità contrattuale, riflesso dei danni ricevuti dal deceduto legato da rapporto Cont contrattuale con la (lavoratore AIB, antincendio boschivo, di primo livello), ovvero in via residuale, come azione da responsabilità extracontrattuale – fosse rimasta sfornita di prova non risultando essere stata provata l'inidoneità degli indumenti e degli strumenti a disposizione del lavoratore a proteggerlo dagli incendi;
infatti, la maschera, che era stata trovata abbassata sul corpo del , era idonea a proteggerlo da PE
incendi di piccole dimensioni, e comunque, era idonea a consentirgli di abbandonare in tutta sicurezza una zona in cui si stava concentrando il fumo;
non vi era prova che gli stivali Jolly I 908/GA, a lui consegnati in data 26 maggio 2010, e gli altri indumenti ignifughi di cui era dotato erano inidonei a proteggerlo ed avessero concorso a cagionarne la morte perché, inalato in breve tempo il gas, il aveva perso i sensi PE
e si era accasciato al suolo, sicché le ustioni sul suo corpo si erano prodotte per trasmissione di calore dal terreno;
per lo stesso motivo, non vi era prova che egli non fosse dotato di apparecchiatura radio idonea a consentirgli di poter chiamare soccorsi perché il fatto di essersi accasciato al suolo gli aveva impedito di poter utilizzare qualsiasi
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+ 4 c. S.p.A.Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
strumento; né infine vi era prova dell'inidoneità della squadra di 4 persone in cui era inserito a fronteggiare l'incendio che ne aveva provocato la morte, atteso che tale incendio si era mostrato inizialmente di piccole dimensioni, tale da non allertare il Capo
Squadra a richiedere alla Sala operativa le unità di supporto;
per lo stesso motivo,
ed , di lui superiore in grado, si erano recati Persona_1 Controparte_9
volontariamente a fare un sopralluogo, convinti di poter domare l'incendio, rivelatosi poi fatale per il primo a causa dell'improvvisa recrudescenza delle fiamme, che gli aveva impedito di scegliere anche la strada giusta, a differenza del suo superiore CP_9
che si era salvato.
In definitiva, il primo Giudice rigettava la domanda risarcitoria sostenendo che il decesso del era stato determinato da caso fortuito. PE
5. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato il 16 luglio 2018 alla
[...]
, , , e in Controparte_1 Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
proprio (e non quali eredi di HE ) hanno proposto appello per i motivi di cui PE
si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accogliere l'appello cosi come proposto e per l'effetto revocare ed annullare in ogni caso l'impugnata sentenza, in specie nella parte in cui: a. Rigetta le domande degli attori;
b) Pone definitivamente a carico degli attori le spese della consulenza tecnica d'ufficio; c) Compensa le spese di lite,. stante la validità delle eccezioni formulate e la inammissibilità, illegittimità, improcedibilità ed infondatezza in fatto ed in diritto della argomentazioni proposte da controparte;
2) in ragione dell'accoglimento del presente gravame ed a modifica delle modalità di governo delle spese di lite: 1) accertare e dichiarare la civile responsabilità della , in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t, con sede in Napoli al Centro Direzionale Isola E/ 7, unitamente del sig.
, nella qualità di referente di della BT di Sperone e del sig. Controparte_4 Pt_7 [...]
nella qualità di Caposquadra, in ordine alla produzione dell'evento luttuoso CP_5
per l'effetto; 2) condannare la Controparte_1
al risarcimento, in favore della sig.ra , dei danni non
[...] Pt_1
patrimoniali iure proprio, da valutarsi equitativamente ex art. 1226 e 2056 c.c., facendo uso delle presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit., ed all'uopo quantificati in
Euro 458.109,50 (Euro 133.109,50 per il danno biologico, Euro 70.000,00 per il danno morale ed Euro 250.000,00 per il danno cd. edonistico) od a quella maggiore o minore
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+ 4 c. ) S.p.A.Parte_1 CP_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dell'evento sino al soddisfo;
3) condannare la Controparte_1
al risarcimento, in favore della sig.ra , dei danni
[...] Pt_1
patrimoniali iure proprio, da valutarsi equitativamente ex art. 1226 e 2056 c.c., facendo uso delle presunzioni fondate sull'id quod plerumque accidit ed all'uopo quantificati in
Euro 13.082,08 od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali c rivalutazione monetaria dell'evento sino al soddisfo;
4) condannare la
al risarcimento dei Controparte_1
danni non patrimoniali in favore di ciascun figlio (nelle persone di , , Pt_2 Pt_3
, ) ed all'uopo quantificati in Euro 398.903,50 (di cui Euro 78.903,50 Pt_4 Pt_5
per il danno biologico, Euro 70.000,00 per il danno morale ed Euro 250.000,00 per il danno cd edonistico) od a quella maggiore o minore somma che sarà ritenuto dì
Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento sino al soddisfo. 5) condannare, altresì, la Controparte_1
al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado giudizio, oltre il rimborso delle spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA, come per legge con clausola di attribuzione ai procuratori antistatari”.
6. Con comparsa del 16 novembre 2018 si è costituita in giudizio anche la
[...]
chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dell'appello, e comunque, la sua CP_1
infondatezza con vittoria di spese.
7. In data 16 settembre 2024 la ha prodotto in giudizio la sentenza CP_1
emessa dalla Corte d'Appello di Napoli sezione lavoro in data 24 marzo 2022, che dichiarava l'improcedibilità per omessa notifica dell'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli, sezione lavoro che, decidendo sulla domanda risarcitoria proposta dagli attuali appellanti iure hereditatis, la rigettava per assenza di prova.
All'udienza del 17 settembre 2024 il Collegio ha introitato la causa in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Solo gli appellanti hanno depositato la propria comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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+ 4 c. Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
I. Preliminarmente l'atto di appello va dichiarato ammissibile ai sensi dell'art. 342
c.p.c., posto che le doglianze in esso contenute delimitano con sufficiente chiarezza i punti della decisione sottoposti a critica.
II. Esso va tuttavia rigettato sulla base delle seguenti considerazioni.
II.1. Con l'appello gli appellanti si dolgono del fatto che il Tribunale non abbia correttamente valutato gli atti ed i documenti di causa che portavano ad affermare la responsabilità della a titolo contrattuale ex artt. 1218 e 2097 c..c , ed in CP_1
via residuale, a titolo extracontrattuale, e ad escludere qualsiasi responsabilità del familiare, , poi deceduto nel corso dell'incendio che lo aveva Persona_1
interessato in data 20 agosto 2012 in località Lauro nel nolano.
Nello specifico, con il loro voluminoso atto d'appello , , Parte_1 Pt_2
, e sostengono che la fosse Pt_3 Pt_4 Parte_5 Controparte_1
responsabile sia per gli errori ed omissioni compiuti durante l'intervento di spegnimento del fuoco, sia per la mancanza e/o inadeguatezza dei Dispositivi di sicurezza Antincendio
(DPI) dati in dotazione a , sia per carenze nella formazione e sicurezza Persona_1
sul lavoro e tanto era sufficiente per escludere che la morte di fosse Persona_1
dipesa da un occasionale caso fortuito, ed addirittura, da un comportamento non diligente da parte dello stesso.
II.2. In via preliminare, va chiarito che nel presente giudizio l'unico soggetto chiamato a rispondere della morte di risulta essere la Persona_1 CP_1
esclusiva destinataria della citazione in primo grado ed in appello, sebbene poi
[...]
nelle proprie conclusioni gli appellanti chiedono accertarsi la civile responsabilità anche di , nella qualità di referente di della base territoriale di Sperone Controparte_4 Pt_7
e del sig. , nella qualità di sostituto caposquadra del gruppo di quattro CP_5
Cont persone alle dipendenze della di cui faceva parte anche il deceduto all'epoca dell'incendio.
Sempre in via preliminare va qualificata l'azione proposta dagli appellanti, che il primo Giudice, riportando quanto chiesto dagli attori, ritiene proposta in via principale a titolo contrattuale - sebbene gli attori (tranne ) non fossero legati da Parte_1
Cont rapporto di lavoro con la - come riflesso del dedotto inadempimento contrattuale della convenuta nei confronti del loro congiunto, ed in via residuale, anche a titolo di responsabilità extracontrattuale.
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Questa Corte in adesione al prevalente orientamento della Suprema Corte ritiene che “In relazione al danno fatto valere iure proprio dai congiunti di un lavoratore non è predicabile una responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il quale non ha obbligazioni contrattuali di protezione nei confronti dei terzi ma solo del lavoratore, e ciò anche qualora il danno a quest'ultimo sia derivato da inadempimento datoriale agli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro, con la conseguenza che gli oneri probatori sono quelli tipici della responsabilità extracontrattuale e non già quelli della responsabilità ex art. 2087 c.c.” (così Cass. 32072/2024; Cass.11320/2022; Cass. 14615/2020; Cass.
2/2020).
Ne consegue che non possono applicarsi nel caso in esame le regole sull'onere della prova dettate dagli artt. 1218 e 2087 c.c., invocate dagli appellanti al punto 4 dei motivi d'appello, secondo cui: a) vi è una presunzione di responsabilità del datore di lavoro che egli può superare dando prova di avere adottato tutte “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro”, b) il datore di lavoro, come garante dell'incolumità fisica del lavoratore, deve rispondere anche per la colpa e la disattenzione del lavoratore, elementi che non escludono il nesso di causalità, ponendosi semmai questi ultimi come fattori di diminuzione del danno richiesto;
c) solo il comportamento abnorme del lavoratore può divenire elemento causale del fatto, tale da escluder il detto nesso, quando assume le connotazioni dell'inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, non già quando sia caratterizzato da imprudenza, imperizia o negligenza.
Vanno invece applicati i principi di cui all'art. 2043 c.c. per i quali chi chiede il risarcimento dei danni deve dare prova del fatto illecito, del nesso di causalità e del danno ricevuto, mentre la sussistenza di fattori imprevedibili ed imprevenibili, ivi compresa la colpa del soggetto leso, possono anche arrivare ad escludere il nesso di causalità.
II.3. Tanto premesso, nella specie deve ritenersi formato il giudicato esterno in ordine all'esclusione della responsabilità della in quanto con Controparte_1
sentenza del 24 marzo 2022, prodotta dall'appellata in data 16 settembre 2024, la Corte
d'Appello di Napoli sezione lavoro dichiarava l'improcedibilità per omessa notifica dell'appello proposto dalle medesime parti del presente procedimento avverso la
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sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro n. 2081/2016 del 7 marzo 2016, che decidendo sulla domanda risarcitoria proposta dagli attuali appellanti iure hereditatis, la rigettava per assenza di prova della responsabilità della CP_1
Infatti, secondo la condivisibile giurisprudenza di legittimità “In tema di responsabilità civile per la morte del lavoratore, l'accertamento in ordine al nesso di causalità tra condotta ed evento nonché alla colpa del datore di lavoro, contenuto nella sentenza definitiva che lo abbia condannato al risarcimento del danno sulla domanda proposta dai congiunti "iure hereditatis", costituisce giudicato esterno nel diverso giudizio promosso dai medesimi ex art. 2043 c.c. per il ristoro del pregiudizio subito "iure proprio", restando irrilevante che l'azione ex art. 2087 c.c. abbia natura contrattuale e sia soggetta alla presunzione di colpa della parte datrice alla quale spetta dimostrare
l'assenza di rimproverabilità soggettiva, giacché la definitiva statuizione sull'esistenza dell'elemento soggettivo ha una valenza ontologica che prescinde dalle effettive modalità del suo accertamento” (così, Cass.10578/2018).
Nella specie, il Tribunale di Napoli aveva escluso la responsabilità della
[...]
poiché da un lato questa società aveva adottato le misure idonee ad evitare CP_1
il danno, dotando il soggetto deceduto di sistemi di protezione individuale efficaci ed adottando anche misure organizzative idonee allo spegnimento dell'incendio, dall'altro il soggetto poi deceduto aveva posto in essere una condotta che si era rivelata per lui fatale per il concorso di circostanze imprevedibili (“innanzi ad un rogo improvvisamente intensificatosi e caratterizzato da una notevole intensità di fumo, si erano immediatamente allontanati ma il lavoratore aveva verosimilmente preso una direzione errata smarrendo la via e rimanendo intossicato dal fumo fino a rimanerne soffocato”).
Non possono sul punto essere accolte le doglianze degli appellanti, che contestano da un lato, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la tardività della citata produzione documentale, dall'altro l'efficacia di giudicato della sentenza della Corte d'appello di Napoli sezione lavoro, giacché - a loro dire - una sentenza che si conclude in rito, senza intervenire sul merito, non è idonea a formare giudicato.
Infatti, quanto alla tardività della produzione deve evidenziarsi che la sentenza è stata prodotta per la prima udienza utile della presente impugnazione dopo la sua emissione, e pertanto, non era possibile produrla nel primo grado del giudizio (cfr. tra le tante, Cass. 16289/2024 secondo cui “Il divieto di produzione di nuovi documenti in
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appello, di cui al vigente art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 - può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente
l'indispensabilità del documento ai fini del decidere”); quanto all'impossibilità di attribuire ad una sentenza in rito natura di cosa giudicata, tale principio se vale per la sentenza di primo grado non può valere nel caso di sentenza d'appello poiché
l'improcedibilità e/o l'estinzione di un giudizio d'impugnazione è idoneo a rendere definitiva la sentenza di primo grado impugnata arg. ex artt. 338 e 358 c.p.c.
Né risulta neppure allegata la proposizione di un ricorso per cassazione avverso la citata sentenza di rito pronunciata dalla Corte d'Appello Sezione lavoro, non risultando al riguardo necessario il deposito della certificazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del suo passaggio in giudicato, avendo sostanzialmente gli appellanti ammesso di non averla impugnata sebbene abbiano poi negato che una sentenza in rito possa avere efficacia di giudicato (cfr. Cass. 36258/2023).
In ogni caso, la produzione del citato certificato non è necessaria potendo il giudice valutare d'ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancellerie (cfr. in questo senso Cass. n. 1554/1971; Cass.
16589/2021).
II.4. Tuttavia, anche a voler escludere l'efficacia di giudicato esterno della sentenza del Tribunale di Napoli sezione lavoro n. 2081/2016 del 7 marzo 2016, la sentenza impugnata va confermata nelle sue conclusioni, potendosi escludere la responsabilità della nella causazione della morte di per il Controparte_1 Persona_1
sopraggiungere di eventi imprevedibili ed imprevenibili (cd. caso fortuito), già evidenziati dal giudice del lavoro e peraltro accertati anche in sede penale. Cont In primo grado gli attori deducevano la responsabilità della perché: a) il lavoratore si era trovato ad affrontare un incendio con una maschera dotata di PE
filtri scaduti, non più utilizzabili e certamente inefficaci a proteggerlo dai rischi derivanti dall'incendio boschivo” (b) “Al momento del suo ritrovamento, il sig. non PE
indossava casco, paranuca, giacca, guanti ed occhiali e la salopette e, le calze e la maglietta indossata non presentavano l'etichettature prevista per gli indumenti ignifughi” (c) Gli stivali Jolly I 9081/GA (consegnati il 26.05.2010, come da documento di
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assicurazione presentavano un puntale metallico in alluminio a Controparte_11
base portante che terminava a livello della articolazione metatarso falangea e del fiosso interposto tra la fodera e la tomaia” (d) “A ciò si aggiungevano le soluzioni organizzative che avrebbero dovuto consentire di non rimanere isolati e di poter segnalare la propria posizione”.
In sede penale col decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Avellino pronunciato nei confronti, tra gli altri, di , caposquadra del , e non CP_5 PE
impugnato, era stato invece accertato che i dispositivi di protezione individuale di cui era stato dotato il erano idonei a proteggerlo da incidenti di piccole dimensioni, PE
e che nella specie non lo avrebbero invece salvato per incendi di maggiori dimensioni
(ove vi era una riduzione di ossigeno ed una produzione di monossido di carbonio).
Risulta, infatti, accertato, e non vi è contestazione sul punto, che , Persona_1
com' è risultato dall'autopsia effettuata sul suo corpo, era deceduto per “intossicazione acuta da inalazione di gas di combustione (anidride carbonica ed ossido di carbonio) e shock ipovolemico da ustioni di 2° e 3° grado effetto dell'incendio boschivo del 20 agosto
2012”. Ne consegue che gli appellanti hanno appuntato le proprie critiche sul fatto che la semimaschera di cui era dotato aveva filtri antiparticolato P3 a Persona_1
marchio - diversi da quelli a marchio BLS che risultavano consegnati dalla CP_12 [...]
al in data 11 maggio 2012 - non più in produzione dal 2005, pertanto CP_1 PE
scaduti ed inutilizzabili, idonei a proteggere l'utilizzatore solo da polveri e non da monossido di carbonio.
Tuttavia, dall'esame della relazione tecnica citata dagli appellanti, cioè il documento dell' datata Controparte_13
14.08.2013 e con protocollo n. 17396/2013, non risulta che i detti filtri, sebbene scaduti perché in circolazione da più di cinque anni dalla loro produzione, fossero inefficaci, ed in ogni caso, nella relazione del dott. - consulente nominato dal P.M. nel corso Per_2
del procedimento penale a carico, tra gli altri, del caposquadra conclusosi con CP_5
l'archiviazione - era indicato che il filtro utilizzato dal durante l'incendio del 20 PE
agosto 2012 (in verità il fu trovato con la mascherina abbassata)non era intasato PE
ed era ancora efficace, idoneo a proteggere quest'ultimo dalle polveri, e cioè genericamente dal fumo, ma non dai gas sprigionati durante incendi di grosse dimensioni.
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Ed a tal riguardo, non è stata data prova che i dipendenti della CP_14
società appellata, quale era il , dovessero essere dotati di maschere più PE
performanti, idonee cioè a proteggerli anche dai gas.
Questo particolare impone, pertanto, l'esame delle altre censure mosse dagli appellanti alla sentenza impugnata, cioè la mancata adozione di misure organizzative idonee da parte della ed il fatto che non doveva CP_1 Persona_1
trovarsi, per le mansioni a lui affidate, nel luogo in cui si era sprigionato l'incendio di così grosse dimensioni.
Dall'esame degli atti, non risulta contestato che l'incendio per il quale era stata allertata la squadra AIB alle dipendenze della - composta oltre che dal CP_1
deceduto , anche dal caposquadra dagli operai Persona_1 CP_5
e , moglie di - era di piccole Controparte_15 Parte_1 PE
dimensioni, idoneo cioè all'intervento degli operatori della tant'è che in CP_1
un primo momento gli operai erano riusciti a spegnere le fiamme inizialmente con l'aiuto dell'acqua dell'autobotte e poi, a seguito della ripresa dei focolai, con pale prelevate da uno dei mezzi con cui erano giunti sul luogo dell'incendio segnalato;
nello specifico, durante le operazioni di primo spegnimento, la riferiva che il marito ed il Pt_1
forestale , presente sui luoghi di causa - già allertato in precedenza Controparte_9
dalla centrale operativa regionale Soup di ed a conoscenza di luoghi di causa CP_13
per la pregressa perlustrazione – si erano allontanati a monte dell'incendio in perlustrazione alla ricerca delle cause di tale incendio e per una più efficace azione di spegnimento. Ed in tale momento, risulta che essi rimanevano intrappolati da fiamme che invadevano, per improvvise folate di vento, la vegetazione circostante, cercando riparo prima a monte nella zona già percorsa dal fuoco, e poi, intravvisto un varco di scappatoia, a valle. Risulta altresì che i due ad un certo punto si persero di vista, presumibilmente per il fumo sprigionato, e che il riusciva a salvarsi CP_9
raggiungendo la strada cementata a valle mentre il rimaneva indietro, restando PE
imprigionato dalle fiamme e dal fumo.
A dire degli appellanti, la per il tramite del proprio caposquadra, CP_1
sarebbe responsabile della morte del perché egli non avrebbe dovuto trovarsi PE
sul posto dove aveva trovato la morte, ma non risulta che il Papa avesse avuto conoscenza dell'allontanamento dell'operatore insieme al forestale PE
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, ed in ogni caso, anche se ne avesse avuto contezza, le operazioni di CP_9
perlustrazione rientravano nelle mansioni degli operatori AIB della né CP_1
risulta che e si stessero recando in luoghi avvolti dalle fiamme. PE CP_9
Insomma, i dispositivi di protezione individuale di cui era dotato il , sia la PE
mascherina di cui si è detto, sia gli stivali Jolly I 9081/GA - quello di destra rinvenuto con la suola scollata dalla punta a tutto l'arco plantare e quello di sinistra con la suola completamente scollata dalla tomaia, presumibilmente a seguito del tempo di permanenza del ad elevate temperature (egli fu rinvenuto alle ore 17,10 circa PE
mentre risulta che la morte intervenne tra le ore 15,00 e le 16,00) - erano idonei ad affrontare le mansioni da svolgere e non risulta che una mascherina o stivali più performanti, peraltro non previsti per tali operatori Aib, avrebbero potuto salvarlo. Nè il fatto che egli non avesse con sé gli occhiali, l'elmetto, i guanti, il paranuca, ovvero il fatto che non indossasse sopra la salopette la giacca, che pure aveva con sé (ma non rinvenuta in sede di ritrovamento del corpo) può essere considerata causa del decesso, nel senso che la per il tramite del caposquadra avrebbe dovuto CP_1 CP_5
controllare l'assenza di tali dispositivi, in quanto il morì per soffocamento. PE
Tuttavia, come già detto, l'allontanamento del verso luoghi non avvolti dalle PE
fiamme (dall'esame delle dichiarazioni rese dal vi erano due focolai generati CP_9
da sterpaglie, uno più a monte già percorso da incendio ed un altro di più grosse dimensioni con direzione da monte verso valle) avvenne all'insaputa del su CP_5
sollecitazione del , dipendente del Corpo forestale dello Stato e non della CP_9
società appellata, ed in ogni caso, in originarie situazioni di assenza di pericolo, risultando poi l'evento fatale essere stato cagionato da un'improvvisa recrudescenza delle fiamme, situazione che né il né il erano tecnicamente PE CP_9
attrezzati a fronteggiare.
Quanto poi al fatto che il , a differenza del , non era dotato di PE CP_9
apparecchio radio idoneo al rilevamento della propria posizione, va evidenziato che il secondo era dipendente del CFS e che non fu l'apparecchio radio, da quest'ultimo utilizzato intorno alle 14,30 per chiedere aiuto, a salvargli la vita, ma l'intervento degli altri operatori Aib, dipendenti della attratti dalle grida del CP_1 CP_9
che fu rinvenuto e soccorso intorno alle 15,25.
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Non può, in conclusione, affermarsi la sussistenza di un nesso di causalità
(accertato col criterio del più probabile che non) tra una condotta negligente tenuta dal caposquadra della – il cui onere della prova, ai sensi dell'art. 2043 c.c. CP_1
gravava sugli appellanti - e la morte di , atteso che quest'ultimo fu Persona_1
improvvisamente investito insieme al , da fiamme alimentate da una folata CP_9
di vento, che portava con se fumo e ceneri provenienti da zona a monte già percorsa dal fuoco. A tal riguardo, il fatto che egli sia deceduto per soffocamento, ovvero per inalazione di monossido di carbonio (non per le ustioni che lo interessarono solo a seguito della sua perdita di coscienza) per non essere dotato di mascherina idonea a proteggerlo da tale gas (sul punto va ribadito che agli operatori quali il CP_14
non spettava tale dispositivo, per intenderci quello usato dai vigili del fuoco) PE
non significa affermare una condotta illecita colposa della per non avere CP_1
dotato l'operatore di mascherine idonee a proteggerlo dai gas, atteso che il soggetto poi deceduto fu in poco tempo e per cause imprevedibili avvolto da fumo, ceneri e fiamme, situazione in presenza della quale gli operatori AIB avrebbero dovuto allontanarsi;
ciò che non riuscì a fare, a differenza del , il per la CP_9 PE
scarsa visibilità dei luoghi (il suo corpo fu addirittura trovato con la mascherina antiparticolato abbassata, forse per l'eccessivo calore).
Né può sostenersi che il non avrebbe potuto disobbedire ad un ordine del PE
di seguirlo in zone considerate pericolose, perché il non era il CP_9 CP_9
suo superiore caposquadra, ma un dipendente del CFS, ed evidentemente in grado di distinguere un'attività pericolosa, non alla sua portata, da quella di semplice sopralluogo.
III. In conclusione l'appello va rigettato e va confermata la sentenza impugnata.
IV. Per il principio della soccombenza, segue la condanna degli appellanti in solido a rifondere alla le spese del secondo grado che si liquidano Controparte_1
d'ufficio, tenuto conto del mancato deposito di una nota specifica depositata dall'appellato, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia
10 marzo 2014 n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022,
n. 147 per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Esse vanno quantificate tenendo conto del valore della controversia (scaglione da
260.000,01 € a 520.000,00 €), nel complessivo importo di 7.119,50 € per compenso
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(2.194,00 € per la fase di studio, 1.276,00 € per la fase introduttiva, 3.649,00 € per la fase decisoria), corrispondente - tenuto conto della natura della lite - ai minimi edittali,
e con esclusione della fase di trattazione/istruzione in assenza di attività svolta in tale fase, e 1.067,92 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
V. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essi proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, , , e nei confronti della Parte_1 Pt_2 Pt_3 Pt_4 Parte_5
avverso la sentenza Controparte_1
del Tribunale di Napoli n. 481/2018, pubblicata il 16 gennaio 2018, così provvede:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti in solido al pagamento a favore della
[...]
delle spese del secondo grado di Controparte_1
giudizio che liquida nell'importo di 7.119,50 € per compenso e di 1.067,92 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115/2002.
Così deciso in Napoli, il 17 dicembre 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
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