Rigetto
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/05/2025, n. 4164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4164 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04164/2025REG.PROV.COLL.
N. 02481/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2481 del 2022, proposto da AN AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre Annunziata, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 5393/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune del Torre Annunziata;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4 -bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 2 aprile 2025 il Cons. Giovanni Tulumello e uditi per le parti in collegamento da remoto gli avv. Matrone e Romano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza n. 28 del 14 Novembre 2018 il Comune di Torre Annunziata ha disposto la demolizione del fabbricato sito in via Rampa Nunziante n. 15, stante la totale difformità del fabbricato rispetto all’originario titolo edilizio.
1.1 Nello specifico, la licenza edilizia n°172/1957 prevedeva, nella sua parte dispositiva, la realizzazione di un piccolo fabbricato composto di due piani; viceversa il manufatto in questione si componeva di cinque piani, come riportato nel certificato di abitabilità del 25 maggio 1959, e coerente con lo stato di fatto attuale.
Con la sentenza indicata in epigrafe il T.A.R. della Campania ha respinto il ricorso proposto per l’annullamento della citata ordinanza n. 28 del 14 novembre 2018 da parte dei signori NA RU, IO RI, AN AN e IS SC, proprietari di alcune unità immobiliari del predetto fabbricato.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dal signor AN AN.
Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso il Comune di Torre Annunziata.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria del 2 aprile 2025.
2. Può prescindersi dall’esame dell’eccezione sollevata dal Comune di Torre Annunziata in merito alla produzione documentale della parte appellante, in ragione dell’infondatezza, nel merito, del ricorso, anche ove si consideri utilizzabile e rilevante tale documentazione.
I documenti in questione infatti – pur se tardivamente prodotti - non smentiscono l’impianto documentale su cui poggia la sentenza gravata: relativo alla circostanza che l’ordinanza di demolizione, come meglio si dirà, ha ad oggetto un immobile che, nella sua attuale consistenza, non è dotato di valido e idoneo titolo abilitativo (l’unico titolo sussistente essendo relativo ad una piccola porzione dello stesso, e a nulla rilevando in contrario l’esistenza del certificato di abitabilità).
3. Con il primo motivo di appello viene dedotta l’erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha respinto il primo motivo del ricorso di primo grado, volto a far valere l’impossibilità per l’appellante di provvedere alla demolizione così come ingiunta da parte dell’amministrazione intimata, stante il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria penale in data 8 luglio 2017 ai sensi dell’art. 354 cod. proc. pen.
Il mezzo è infondato.
Per pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di Stato il sequestro penale dell'immobile non influenza la legittimità dell'ordinanza di demolizione poiché il termine per ottemperare all'ingiunzione non decorre finché l'immobile rimane sotto sequestro ( ex multis , Cons. Stato, sez. VII, 14 aprile 2023, n. 3805; 20 febbraio 2023, n. 1721).
4. Con il secondo motivo l’appellante si duole del fatto che il fabbricato di cinque piani risulterebbe effettivamente autorizzato in ragione del rilasciato certificato di abitabilità del 1959, dal quale si evince una descrizione dello stato dell’immobile coincidente con quanto rivenuto negli archivi comunali.
Anche questo motivo è infondato.
La giurisprudenza assolutamente pacifica, dalla quale il Collegio non ha ragione per discostarsi, ha infatti chiarito che i due provvedimenti (certificato di abitabilità, e permesso di costruire) hanno presupposti diversi ed autonomi (in tal senso, da ultimo, Consiglio di Stato sez. IV, 22 aprile 2024, n. 3610).
Nel caso di specie dagli atti prodotti in giudizio non è risultato il rilascio di un titolo edilizio per il fabbricato di cinque piani nella sua attuale consistenza, ma solo per una porzione molto più piccola dello stesso.
5. Con il terzo motivo si contesta la decisione del primo giudice laddove ha ritenuto infondata l’asserita non necessarietà, per il fabbricato in questione, di una licenza edilizia in quanto edificato in data antecedente all’entrata in vigore della legge n° 765 del 1967 al di fuori del centro abitato.
In primo luogo, in punto di fatto, sono risultate fondate le difese del Comune di Torre Annunziata laddove hanno dedotto – anche in memoria di replica, con affermazione rimasta incontestata - che la parte appellante non ha fornito la prova della costruzione dell’immobile in epoca anteriore al 1967.
In secondo luogo, deve osservarsi – avuto riguardo alla specifica fattispecie in esame - che la censura non supera le motivazioni della sentenza gravata, laddove ha osservato che “ Tale essendo il panorama normativo preesistente alla entrata in vigore della legge urbanistica del 1942, si osserva che quest’ultima (in particolare con la norma di cui all'art. 31), rispetto ai "centri abitati", appare ricognitiva (nel senso che nulla aggiunge, alla normativa preesistente, ma soltanto in funzione della sua interpretazione) di un obbligo di licenza, senza, però, espressamente pronunciarsi in merito alla edificazione fuori dai "centri abitati". E’ indubitabile che se un obbligo può sorgere ex abrupto da un proclama legislativo che lo prevede, è pur vero che esso può radicarsi e trovare implicito ma inequivoco fondamento nella evoluzione normativa del settore che - come nella specie - è andata sedimentandosi nel tempo, nel senso di ritenere imprescindibile il rilascio della licenza edilizia in ogni luogo del territorio comunale. In sostanza il citato articolo 31 ha previsto in via generale l'obbligo di dotarsi di licenza edilizia nei centri abitati, senza, però, che ciò comporti ex se l'abrogazione di una disposizione speciale più rigorosa per le costruzioni al di fuori dei centri abitati esistente nel regolamento edilizio vigente, in ragione della particolare disciplina che l'ente locale ha inteso introdurre ai fini della regolamentazione dell'attività costruttiva sul proprio territorio ”.
Il dato posto a fondamento del mezzo in esame perde così di decisivo rilievo.
Anche questo motivo è pertanto infondato.
6. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore del Comune di Torre Annunziata delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro quattromila/00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere, Estensore
Ugo De Carlo, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Tulumello | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO