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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/07/2025, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 11.07.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 15370/2024 a cui risultano riuniti i fascicoli nn. 15371/2024 e 15372/2024 R.G.
TRA
Il sig. c.f. residente in [...] al vico Prota Parte_1 C.F._1
n. 20, rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca Melillo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Galdi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Melillo in Pozzuoli (NA), alla via G. Matteotti n. 43, come in atti
Ricorrente E
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l' ome in atti Controparte_2
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, l'istante deduceva che in data 13.06.2024
l' gli recapitava ordinanza di ingiunzione n. OI-001402948 dalla quale si CP_1
evincerebbe che il sig. in qualità di legale rappresentate/responsabile Parte_1 della società risultava debitore nei confronti Controparte_3
dell' dell'importo complessivo di € 631,50 quale sanzione amministrativa per le CP_1
violazioni accertate per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – anno 2017, per le quali sarebbe stato emesso l'atto di accertamento prot. n. 5105.19/10/2018.0333089 del 19.10.2018. CP_1
L'istante eccepiva ,oltre la irregolarità della notifica dell'atto presupposto, anche di non essere più amministratore del nell'anno 2017, avendo Controparte_3
cessato il proprio incarico nel 1998, circa venti anni prima, con conseguente difetto di legittimazione passiva/carenza di titolarità dello stesso.
Pertanto, concludeva chiedendo altera parte, l'atto impugnato, ricorrendo sia il fumus boni iuris, stante il difetto di legittimazione/carenza di titolarità del sig. nonché la mancata notifica Parte_1
degli atti presupposti e la dedotta prescrizione per crediti riferibili all'anno 2017, che il periculum in mora per essere il sig. destinatario di altri atti riferibili al Parte_1
, con cui il sig. non ha più alcun legame da oltre 25 Controparte_3
anni e per cui, in caso di esecuzione nei propri confronti, avrebbe difficoltà di recupero nei confronti di tale Condominio che fa soggetto ad un unico condomino fallito nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla resistente Parte_1
relativamente a quanto richiesto con l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001402948 dell avente ad oggetto il pagamento delle ritenute per l'anno 2017 nonché CP_1
l'illegittimità della sanzione ex art. 16 L. n. 689/1981 ordinando la cancellazione dal ruolo delle relative somme nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti anticipanti.>>
Nel giudizio recante RG 15370/2024 l' ,seppure regolarmente evocato in giudizio, CP_1
si costituiva tardivamente.
Istauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, all'udienza del 31.01.2025 il
Giudice, rilevata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, disponeva la riunione al presente fascicolo di quelli nn. 15371/2024 e 15372/2024 R.G. legati da ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
In particolare, nel giudizio recante rg 15371/2024 parte ricorrente deduceva che in data 13.06.2024 l' recapitava al sig. l'ordinanza di ingiunzione n. OI- CP_1 Parte_1
002192918; che dall'analisi dell'indicata ordinanza di ingiunzione si evinceva che il sig. in qualità di legale rappresentate della società Parte_1 Controparte_3
risultava debitore nei confronti dell dell'importo complessivo di €
[...] CP_1
937,50 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – anno 2019, per le quali sarebbe stato emesso l'atto di accertamento prot. n. CP_1
5105.16/06/2021.0346817 del 16.06.2021.
Si costituiva regolarmente l il quale eccepiva l'infondatezza della domanda e CP_1
chiedeva revocare la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per tardività dello stesso e/o carenza di legittimazione attiva come dedotto;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese. CP_1
Nel fascicolo recante RG 15372/2024, parte ricorrente deduceva che in data
13.06.2024 l' recapitava al sig. l'ordinanza di ingiunzione n. OI- CP_1 Parte_1
002100719, che dall'analisi dell'indicata ordinanza di ingiunzione si evinceva che il sig. in qualità di legale rappresentate della società Parte_1 Controparte_3
risultava debitore nei confronti dell dell'importo complessivo di €
[...] CP_1
2.012,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – anno 2018, per le quali sarebbe stato emesso l'atto di accertamento prot. n. CP_1
5105.10/01/2020.0008652 del 10.01.2020.
Si costituiva con memoria difensiva l' che chiedeva che il Tribunale si pronunciasse CP_1
rigettando la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione e dichiarasse l'inammissibilità del ricorso avversario per tardività dello stesso e/o carenza di legittimazione attiva come dedotto;
nel merito rigettasse l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertasse e dichiarasse l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell' di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. CP_1
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
L' opposizione è fondata.
Va premesso che in linea di massima la giurisprudenza individua nell' amministratore del condominio il soggetto responsabile del mancato versamento all' delle CP_1
ritenute previdenziali operate sulla retribuzione dovuta ai dipendenti del condominio quali ad es. il portiere o custode.
Tale orientamento è stato di recente ribadito dal Tribunale di Torino che, con sentenza del 5 marzo 2024, n. 573, ha accertato la responsabilità dell'amministratore di condominio nel periodo in carica per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute al custode. Il Tribunale ha difatti confermato che il dovere di versare i contributi previdenziali rientra tra gli obblighi dell'amministratore ex art. 1130 cod. civ., il quale deve garantire l'adempimento degli stessi durante il suo mandato.
Invero, «La gestione del rapporto di lavoro del custode del condominio rientra certamente tra gli atti di gestione della cosa comune e tenuta della contabilità demandata all'amministratore di condominio proprio dall'art. 1130 c.c. che riserva all'amministratore detti compiti”.
Nei ricorsi all' attenzione del Tribunale tuttavia, emerge dagli atti, che le ordinanze ingiunzioni notificate all' opponente in data 13.6.2024 e tempestivamente dallo stesso impugnate in questa sede vennero illegittimamente attribuite dall' ente impositore al nella sua qualità di amministratore del condominio. “ Futura Immobiliare”.
Vero è che dalle risultanze dell' Agenzia delle Entrate il ricorrente appariva ancora ricoprire detta carica. (c.f.r. certificazione del 2024 nella produz. Inps)
Cionondimeno, risulta che egli aveva fatto presente, con raccomandata del 9.6.2021, ricevuta dall' ADER il successivo 10.6.2021 ( c.f.r. doc. n. 2 allegato alle opposizioni riunite) che da circa venti anni non era più amministratore della società- condominio in questione. L'Agenzia delle Entrate però non aveva provveduto alla correzione richiesta dall' istante con ciò ingenerando l' equivoco che aveva condotto alle notifiche di numerose ingiunzioni di pagamento al soggetto sbagliato.
Dal verbale di assemblea condominiale datato 29.7.2013 si ricava difatti che già in epoca precedente alle annualità oggetto di contesa erano subentrati altri amministratori del condominio della ” nelle persone dell' Controparte_3
Architetto e del Dr. ( c.f.r. doc. n. 3 di parte attrice). CP_4 CP_5
Conseguentemente, vanno annullate le ordinanze ingiunzioni opposte per carenza di prova che il soggetto tenuto al pagamento sia effettivamente il Sig. . Parte_1
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI-
001402948, . OI-002192918 e 002100719.
Condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, l' 11.7.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e previdenza ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 11.07.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G 15370/2024 a cui risultano riuniti i fascicoli nn. 15371/2024 e 15372/2024 R.G.
TRA
Il sig. c.f. residente in [...] al vico Prota Parte_1 C.F._1
n. 20, rappresentato e difeso, dall'avv. Gianluca Melillo, congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Paolo Galdi, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Gianluca Melillo in Pozzuoli (NA), alla via G. Matteotti n. 43, come in atti
Ricorrente E
l' (C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Presidente pro tempore, con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Tedeschi, elettivamente domiciliato in Napoli, via A. de Gasperi n.55, presso l' ome in atti Controparte_2
Resistente
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 01.07.2024, l'istante deduceva che in data 13.06.2024
l' gli recapitava ordinanza di ingiunzione n. OI-001402948 dalla quale si CP_1
evincerebbe che il sig. in qualità di legale rappresentate/responsabile Parte_1 della società risultava debitore nei confronti Controparte_3
dell' dell'importo complessivo di € 631,50 quale sanzione amministrativa per le CP_1
violazioni accertate per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – anno 2017, per le quali sarebbe stato emesso l'atto di accertamento prot. n. 5105.19/10/2018.0333089 del 19.10.2018. CP_1
L'istante eccepiva ,oltre la irregolarità della notifica dell'atto presupposto, anche di non essere più amministratore del nell'anno 2017, avendo Controparte_3
cessato il proprio incarico nel 1998, circa venti anni prima, con conseguente difetto di legittimazione passiva/carenza di titolarità dello stesso.
Pertanto, concludeva chiedendo altera parte, l'atto impugnato, ricorrendo sia il fumus boni iuris, stante il difetto di legittimazione/carenza di titolarità del sig. nonché la mancata notifica Parte_1
degli atti presupposti e la dedotta prescrizione per crediti riferibili all'anno 2017, che il periculum in mora per essere il sig. destinatario di altri atti riferibili al Parte_1
, con cui il sig. non ha più alcun legame da oltre 25 Controparte_3
anni e per cui, in caso di esecuzione nei propri confronti, avrebbe difficoltà di recupero nei confronti di tale Condominio che fa soggetto ad un unico condomino fallito nel merito, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal sig. alla resistente Parte_1
relativamente a quanto richiesto con l'ordinanza di ingiunzione n. OI-001402948 dell avente ad oggetto il pagamento delle ritenute per l'anno 2017 nonché CP_1
l'illegittimità della sanzione ex art. 16 L. n. 689/1981 ordinando la cancellazione dal ruolo delle relative somme nei suoi confronti. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre spese forfettarie ed accessori come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti anticipanti.>>
Nel giudizio recante RG 15370/2024 l' ,seppure regolarmente evocato in giudizio, CP_1
si costituiva tardivamente.
Istauratosi il giudizio innanzi al Tribunale di Napoli, all'udienza del 31.01.2025 il
Giudice, rilevata la connessione soggettiva e parzialmente oggettiva, disponeva la riunione al presente fascicolo di quelli nn. 15371/2024 e 15372/2024 R.G. legati da ragioni di connessione soggettiva e parzialmente oggettiva.
In particolare, nel giudizio recante rg 15371/2024 parte ricorrente deduceva che in data 13.06.2024 l' recapitava al sig. l'ordinanza di ingiunzione n. OI- CP_1 Parte_1
002192918; che dall'analisi dell'indicata ordinanza di ingiunzione si evinceva che il sig. in qualità di legale rappresentate della società Parte_1 Controparte_3
risultava debitore nei confronti dell dell'importo complessivo di €
[...] CP_1
937,50 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – anno 2019, per le quali sarebbe stato emesso l'atto di accertamento prot. n. CP_1
5105.16/06/2021.0346817 del 16.06.2021.
Si costituiva regolarmente l il quale eccepiva l'infondatezza della domanda e CP_1
chiedeva revocare la sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione e dichiarare l'inammissibilità del ricorso avversario per tardività dello stesso e/o carenza di legittimazione attiva come dedotto;
nel merito rigettare l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertare e dichiarare l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata, con vittoria di spese. CP_1
Nel fascicolo recante RG 15372/2024, parte ricorrente deduceva che in data
13.06.2024 l' recapitava al sig. l'ordinanza di ingiunzione n. OI- CP_1 Parte_1
002100719, che dall'analisi dell'indicata ordinanza di ingiunzione si evinceva che il sig. in qualità di legale rappresentate della società Parte_1 Controparte_3
risultava debitore nei confronti dell dell'importo complessivo di €
[...] CP_1
2.012,00 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate per il presunto mancato versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali – anno 2018, per le quali sarebbe stato emesso l'atto di accertamento prot. n. CP_1
5105.10/01/2020.0008652 del 10.01.2020.
Si costituiva con memoria difensiva l' che chiedeva che il Tribunale si pronunciasse CP_1
rigettando la domanda di sospensione dell'esecutorietà dell'ordinanza ingiunzione e dichiarasse l'inammissibilità del ricorso avversario per tardività dello stesso e/o carenza di legittimazione attiva come dedotto;
nel merito rigettasse l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto, ed accertasse e dichiarasse l'obbligazione del ricorrente nei confronti dell' di cui all'ordinanza ingiunzione impugnata. CP_1
Lette le note a trattazione scritta, la causa viene decisa all'odierna udienza, con sentenza depositata telematicamente.
L' opposizione è fondata.
Va premesso che in linea di massima la giurisprudenza individua nell' amministratore del condominio il soggetto responsabile del mancato versamento all' delle CP_1
ritenute previdenziali operate sulla retribuzione dovuta ai dipendenti del condominio quali ad es. il portiere o custode.
Tale orientamento è stato di recente ribadito dal Tribunale di Torino che, con sentenza del 5 marzo 2024, n. 573, ha accertato la responsabilità dell'amministratore di condominio nel periodo in carica per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali dovute al custode. Il Tribunale ha difatti confermato che il dovere di versare i contributi previdenziali rientra tra gli obblighi dell'amministratore ex art. 1130 cod. civ., il quale deve garantire l'adempimento degli stessi durante il suo mandato.
Invero, «La gestione del rapporto di lavoro del custode del condominio rientra certamente tra gli atti di gestione della cosa comune e tenuta della contabilità demandata all'amministratore di condominio proprio dall'art. 1130 c.c. che riserva all'amministratore detti compiti”.
Nei ricorsi all' attenzione del Tribunale tuttavia, emerge dagli atti, che le ordinanze ingiunzioni notificate all' opponente in data 13.6.2024 e tempestivamente dallo stesso impugnate in questa sede vennero illegittimamente attribuite dall' ente impositore al nella sua qualità di amministratore del condominio. “ Futura Immobiliare”.
Vero è che dalle risultanze dell' Agenzia delle Entrate il ricorrente appariva ancora ricoprire detta carica. (c.f.r. certificazione del 2024 nella produz. Inps)
Cionondimeno, risulta che egli aveva fatto presente, con raccomandata del 9.6.2021, ricevuta dall' ADER il successivo 10.6.2021 ( c.f.r. doc. n. 2 allegato alle opposizioni riunite) che da circa venti anni non era più amministratore della società- condominio in questione. L'Agenzia delle Entrate però non aveva provveduto alla correzione richiesta dall' istante con ciò ingenerando l' equivoco che aveva condotto alle notifiche di numerose ingiunzioni di pagamento al soggetto sbagliato.
Dal verbale di assemblea condominiale datato 29.7.2013 si ricava difatti che già in epoca precedente alle annualità oggetto di contesa erano subentrati altri amministratori del condominio della ” nelle persone dell' Controparte_3
Architetto e del Dr. ( c.f.r. doc. n. 3 di parte attrice). CP_4 CP_5
Conseguentemente, vanno annullate le ordinanze ingiunzioni opposte per carenza di prova che il soggetto tenuto al pagamento sia effettivamente il Sig. . Parte_1
Le spese, in omaggio al principio di soccombenza, vanno poste a carico del convenuto.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla le ordinanze ingiunzioni nn. OI-
001402948, . OI-002192918 e 002100719.
Condanna l' alle spese di lite che liquida in complessivi euro 1.200,00, oltre spese CP_1 generali, Iva e CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Napoli, l' 11.7.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero