Sentenza 3 febbraio 1999
Massime • 1
Dinanzi la giudice di pace la parte può promuovere il giudizio sottoscrivendo personalmente l'atto introduttivo senza autorizzazione del giudice esclusivamente se il valore della causa non eccede le lire un milione (nel caso di specie la S.C. ha cassato la decisione del giudice di pace che aveva ritenuto valida un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto sottoscritto solo dalla parte e non dal procuratore in una causa di valore superiore alle lire un milione)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/02/1999, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GIULIANO - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Antonio LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC PI IMPARATO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MONTE ZEBIO 7, presso lo studio dell'avvocato MARIO PERONE, difesa dall'avvocato PIETRO NC, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ITALIA - SEZIONE TESORERIA PROV STATO NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA NAZIONALE 91, presso lo studio dell'avvocato LORENTI PIER LUIGI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANTONIO MAESTRINI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 724/97 del Giudice di pace di NAPOLI, emessa il 18/01/97 e depositata il 21/01/97 (R.G. 23368/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/98 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato Pier Luigi LORENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del 1 motivo e l'assorbimento del 2 motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nell'esecuzione forzata promossa da NA GI in danno del Ministero della Protezione civile con le forme del pignoramento presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli il pretore di quella città assegnò alla GI la somma di lire 2.478.341. La GI, con atto di precetto, intimò alla BA d'Italia il pagamento della somma di lire 3.418.249, fondando la richiesta sull'ordinanza di assegnazione.
La BA versò alla GI la somma di lire 1.420.000, dichiarando che questo era l'importo del debito del Ministero ed il pretore di Napoli dichiarò l'inefficacia dell'ordinanza di assegnazione e del precetto e dispose l'estinzione della procedura esecutiva. NA GI, muovendo dal presupposto dell'inadempimento della Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli, chiese alla BA d'Italia, sezione provinciale di Napoli della Tesoreria dello Stato, il pagamento della somma di lire 2 milioni a titolo di maggior credito e fondò la richiesta su decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Napoli.
2. La BA d'Italia, nella qualità indicata, con atto del 10 ottobre 1996, ha proposto opposizione all'ingiunzione ed ha dedotto, tra l'altro, che il credito azionato non esisteva nei suoi confronti.
Costituitasi in giudizio, la GI ha eccepito: che l'opposizione era nulla perché stata sottoscritta solo da avvocati non legittimati (l'avvocato Lorenti era iscritto nell'Albo speciale degli avvocati di enti pubblici e l'avvocato Marcucci in quello della Corte di appello di Roma); che l'opposizione era infondata.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 16 gennaio 1997, è comparso il direttore della Tesoreria provinciale dello Stato di Napoli chiedendo di essere autorizzato a stare in giudizio personalmente.
3. Il giudice di pace di Napoli, con sentenza del 21 gennaio 1997, ha dichiarato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto affermando che l'opposizione a decreto ingiuntivo si doveva considerare proposta personalmente dalla Tesoreria provinciale a mezzo del suo direttore, regolarmente autorizzato a stare in giudizio.
4. Per la cassazione di questa sentenza NA GI ha proposto ricorso, articolato in due motivi.
Resiste con controricorso la BA d'Italia quale sezione provinciale di Napoli della tesoreria dello Stato.
Le parti hanno depositato anche memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente premette che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo era sottoscritto solo dai procuratori della BA, i quali sono iscritti nell'Albo degli avvocati della Corte di appello di Roma e, quindi, esercenti fuori del distretto. Aggiunge che l'autorizzazione a stare in giudizio, data personalmente al legale rappresentante della BA d'Italia, era intervenuta nel corso del giudizio, sicché non valeva a sanare con effetto retroattivo il difetto di legittimazione degli avvocati:
motivo di violazione degli artt. 82, secondo comma, 645 e 125 cod. proc. civ., dell'art. 5 d.l. 27 novembre 1933, n. 1573 e dell'art.1399 cod. civ. La controricorrente ha eccepito: a) che l'atto di opposizione è retto dalle regole indicate nel secondo comma dell'art. 113 cod. proc. civ., secondo il quale nei giudizi di valore fino a lire 2 milioni la regola del decidere è quella dell'equità; b) che nel giudizio di equità le parti possono difendersi personalmente;
c) che quella rilasciata ai procuratori costituiti era procura rilasciata ad avvocati appartenenti al servizio legale della BA, "immedesimati" con la BA stessa e capaci di rappresentare la BA di fronte ai terzi;
d) che il direttore della filiale di Napoli della BA era stato autorizzato a stare in giudizio personalmente;
e) che uno dei procuratori della BA, iscritto nell'albo degli avvocati, poteva esercitare il suo patrocinio in tutto il territorio nazionale;
f) che la legge 24 febbraio 1997 n. 27, contenente disposizioni sulla soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense ha reso irrilevante l'esercizio fuori distretto dei procura tori della BA.
Il motivo è fondato.
1.2. L'art. 645 cod. proc.civ. dispone che l'opposizione a decreto ingiuntivo "si propone... con atto di citazione notificato al ricorrente...".
Il riferimento alla citazione comporta che, a norma del terzo comma dell'art. 163 dello stesso codice, l'atto contenente l'opposizione deve essere "sotto scritto a norma dell'art. 125..., cioè dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore. Il difetto di sottoscrizione della citazione (e quindi dell'opposizione a decreto ingiuntivo) può presentarsi in modi vari:
come difetto assoluto di sottoscrizione del difensore;
come difetto della sottoscrizione del difensore per il fatto che egli non è legalmente esercente ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 5 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 e dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ.; come difetto della sottoscrizione della parte allorché questa stia in giudizio personalmente.
Ciascuna di queste situazioni comporta nullità della citazione per impossibilità del raggiungimento dello scopo cui l'atto è rivolto. Nei limiti che saranno indicati queste disposizioni non mutano per i giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace, nonostante il contenuto più semplificato della domanda che si propone davanti a detto giudice.
È pur vero che l'art. 318 cod. proc. civ. non specifica (come non specificava il vecchio testo dell'art. 313 dettato per i procedimenti davanti al pretore ed al giudice conciliatore) che la citazione sia sottoscritta dalla parte e non vieta che la mancanza della sottoscrizione può essere sanata con l'apposizione della firma cui la parte negligente addivenga "sua sponte" o su invito del giudice. Tuttavia, i seguenti dati non possono essere trascurati: a) la sottoscrizione dell'atto di opposizione ne è elemento essenziale ai sensi del principio generale contenuto nell'art. 125 cod. proc. civ.; la possibile sanatoria dell'atto opera ex nunc.
A questi principi si aggiunga che, secondo quanto dispone l'art. 641 cod. proc. civ., l'opposizione deve essere proposta nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il quale, in mancanza di opposizione tempestiva diviene definitivamente esecutivo.
2.1. Nella fattispecie che si sta esaminando "l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo" proposto dalla BA d'Italia, sottoscritto dall'avvocato Pier Luigi Lorenti e dal dott. proc. Monica Marcucci, esibisce il difetto della sottoscrizione del difensore in ragione del fatto, pacifico tra le parti, che entrambi erano iscritti in albo di diversa Corte di appello e, quindi, non legalmente esercenti. L'atto esibisce anche il difetto della sottoscrizione della parte, che ha sottoscritto la procura rilasciata in calce all'atto di opposizione ed ha proposto, sempre a mezzo del direttore della filiale di Napoli, la stessa opposizione. E valga il vero! 2.2. Il primo comma dell'art. 82 cod. proc. civ. dispone che nei giudizi che si svolgono davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede lire un milione. Il comma successivo aggiunge che, nei casi in cui questo valore sia superato e fino al limite della competenza per valore indicato dall'art. 7 cod. proc. civ., la parte può stare in giudizio personalmente previa autorizzazione che lo stesso giudice può concedere senza particolari formalismi. Da queste regole deriva che:
- davanti al giudice di pace la parte può stare in giudizio personalmente nelle cause di valore inferiore o pari a lire un milione;
- nelle cause di valore superiore la parte può stare in giudizio personalmente previa autorizzazione del giudice ed indipendentemente dalla regola del giudizio secondo equità o secondo diritto;
- la parte può promuovere personalmente il giudizio davanti al giudice di pace sottoscrivendo personalmente l'atto introduttivo di questo senza autorizzazione del giudice se il valore della causa non eccede lire un milione.
Pertanto, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo oggetto di questo giudizio non poteva essere sottoscritto dalla parte personalmente (id est: da un organo della BA d'Italia), trattandosi di atto nel quale la parte non poteva stare in giudizio personalmente.
Questa considerazione vale non solo con riferimento alla circostanza che il direttore della filiale di Napoli della BA d'Italia ha sottoscritto la procura apposta in calce all'atto di opposizione, ma anche con riferimento al fatto che lo stesso direttore è intervenuto nel giudizio dopo la proposizione dell'opposizione, chiedendo di potersi difendere personalmente.
In entrambi i casi, infatti, si tratta di difesa personale della parte, la quale, per le ragioni già indicate, non era consentita in ragione del valore della causa;
questo non senza considerare, nel secondo caso, che la costituzione della BA avrebbe potuto sanare il vizio con effetto ex nunc, quando cioè era già trascorso il termine per la proposizione dell'opposizione ai sensi del ricordato art. 341 cod. proc. civ. Il giudice di pace di Napoli, pertanto, è incorso nella violazione di norma processuale ritenendo valida l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con atto sottoscritto solo dalla parte e non dal procuratore di questa.
Nè vale richiamarsi alle disposizioni della legge 24 febbraio 1997 n. 27, contenente disposizioni sulla soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.
Infatti, queste disposizioni sono entrante in vigore (il 28 febbraio 1997) quando il giudizio di opposizione si era già concluso con la sentenza impugnata, la quale è stata pronunciata il 21 gennaio 1997. Concludendo, l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dalla BA d'Italia doveva essere dichiarato nullo.
3. Accolto il primo motivo del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, in quanto il giudizio di opposizione è stato introdotto con atto nullo che non ne consentiva la prosecuzione. L'esame del secondo motivo del ricorso, con il quale la ricorrente sostiene che l'estinzione del processo esecutivo dichiarata dal giudice dell'esecuzione non poteva produrre effetti sull'ordinanza di assegnazione, è logicamente assorbito. Le spese di questo giudizio e quelle del giudizio di merito debbono essere poste a carico della BA d'Italia secondo la regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito l'esame del secondo;
cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e condanna la controricorrente al rimborso delle spese di primo grado che liquida in complessive lire 671.0000, di cui lire 610.000 per onorari, ed al rimborso delle spese di questo giudizio, liquidate in lire 142.000, oltre onorari che si liquidano in lire 1.500.000.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 1998, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. DEPOSITATO IN CANCELLERIA, IL 3 FEBBRAIO 1999.