Sentenza 19 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 10/07/2025, n. 6022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6022 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06022/2025REG.PROV.COLL.
N. 03682/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3682 del 2023, proposto da IN IN, EN OL e RO OL, quali eredi di ET OL, rappresentati e difesi dall’Avvocato ET Perillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Somma Vesuviana, non costituito in giudizio
per la riforma
della sentenza n. 6051 del 3 ottobre 2022 del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di LI, sez. III
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli, mentre nessuno è comparso per la parte appellante;
viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Dal Comune di Somma Vesuviana è stata contestata al defunto ET OL la realizzazione, in assenza di permesso di costruire e in area soggetta a vincoli paesaggistici ed ambientali, di vari manufatti – quali la copertura di un terrazzo, una tettoia, una sala di ristorazione, quattro gazebi, una vasca per raccolta acqua, l’ampliamento di una cucina, la pavimentazione di un viale, un muro di cinta e un deposito – afferenti ad un esercizio commerciale denominato “ Tenuta San Sossio ” e sito in Somma Vesuviana alla Via Zingariello n. 1.
1.1. Di qui l’irrogazione della sanzione demolitoria finalizzata alla rimozione delle costruzioni abusive, resa con l’ordinanza dirigenziale n. 24 del 24 gennaio 2017 del Comune di Somma Vesuviana, che ripercorre analoga ordinanza di demolizione emessa nel 2012 (n. 20 del 17 gennaio 2012) a seguito di sopralluogo effettuato nell’agosto 2011.
1.2. Gli odierni appellanti, proseguendo nella qualità di eredi il giudizio in origine proposto da ET OL avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sede di LI (di qui in avanti il Tribunale), hanno insistito nell’impugnativa della suddetta ordinanza, adducendo una serie di vizi attinenti ai profili della violazione di legge e dell’eccesso di potere;
1.3. Le censure formulate nel ricorso di primo grado possono essere così riassunte:
a) l’ordinanza di demolizione sarebbe inficiata da difetto di istruttoria, avendo l’amministrazione comunale « omesso di considerare la effettiva corrispondenza degli abusi contestati nel 2011 (in occasione del primo sopralluogo, ndr.) all’attuale stato dei luoghi, nonché al rinnovato assetto della disciplina in materia urbanistica e paesaggistica, omettendo altresì di verificare se le violazioni contestate potessero rientrare nel 2% quantitativo rispetto a quanto previsto nel titolo edilizio rilasciato »;
b) il difetto di istruttoria riposa anche sull’ulteriore rilievo dell’amministrazione, aggiuntivo rispetto alla ritenuta abusività delle opere, che l’attività commerciale esercitata da ET OL, tra l’altro erroneamente ricondotta alla rivendita di automobili, fosse incompatibile con la destinazione di zona, ponendosi così in contrasto con il certificato di destinazione d’uso e di agibilità prot. n. 2701 del 9 febbraio 2012;
c) la gravata ordinanza « contiene in un unico contesto provvedimentale l’ordine di sospensione ad horas delle opere e la relativa ingiunzione a demolire », con conseguente violazione degli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e del principio di buon andamento dell’azione amministrativa, in modo da alterare « in maniera oltremodo disfunzionale le sequenze procedimentali attraverso cui va esercitata la potestà di vigilanza e sanzionatoria in materia urbanistica »;
d) l’ordinanza demolitoria sarebbe priva della precisa individuazione, attraverso l’indicazione dei confini e/o dei dati catastali, dei beni e dell’area di sedime da acquisire al patrimonio comunale in caso di sua inottemperanza, in violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e con sviamento dall’alveo legale del potere, atteso il disinteresse all’acquisizione dimostrato dall’omissione dei predetti indicatori;
e) l’ordinanza di demolizione sarebbe affetta da difetto di motivazione, non avendo l’amministrazione comunale specificato la norma attributiva del relativo potere;
f) non sarebbe stato individuato il nominativo del responsabile del procedimento, in violazione dell’art. 4 della l. n. 241 del 1990;
g) l’ordine demolitorio non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, in violazione delle prerogative partecipative garantite dagli artt. 7 e 8 della l. n. 241 del 1990;
h) diversamente da quanto evidenziato nel corpo dell’ordinanza demolitoria, non ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 31, comma 4- bis , del d.P.R. n. 380 del 2001, in quanto le « opere asseritamente abusive sono state realizzate ben prima della entrata in vigore della legge 164 del 2014, con cui è stato introdotto il comma 4-bis » citato.
1.4. Il Tribunale, con la sentenza n. 6051 del 3 ottobre 2022, ha respinto il ricorso, dichiarando peraltro inammissibili talune censure introdotte irritualmente dai ricorrenti, a suo dire, solo nella memoria difensiva depositata dagli appellanti in vista dell’udienza pubblica.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto gli appellanti, lamentandone l’erroneità, per le ragioni esposte nei motivi che saranno esaminati, e ne hanno chiesto la riforma.
2.1. Non si è costituito il Comune appellato.
2.2. Nella pubblica udienza del 27 maggio 2025 il Collegio, sulle conclusioni come rassegnate in atti dall’appellante, ha trattenuto la causa in decisione.
3. L’appello è infondato.
3.1. Gli appellanti sostengono che, contrariamente a quanto si è ritenuto nell’ambito della impugnata sentenza, al Comune di Somma Vesuviana non solo è stata contestata, sin dal ricorso introduttivo, la carenza di istruttoria sotto il profilo della mancata valutazione delle autorizzazioni rilasciate ovvero sotto il profilo della incidenza delle stesse ai fini della valutazione di abusività delle opere, ma non è stata indicata, a tal fine, solo la D.I.A. del 15 luglio 2004, ma una serie di ulteriori atti autorizzativi, richiamati nel contesto del ricorso introduttivo e meglio elencati a p. 5 del ricorso in appello.
3.2. La contestazione della carenza e/o della insufficienza della istruttoria non sarebbe stata prospettata, evidentemente, solo con riferimento ad una D.I.A. del 2004, bensì a numerosi altri provvedimenti autorizzativi, provvedimenti giammai annullati, ma in relazione ai quali non è stata effettuata alcuna valutazione da parte del Comune di Somma Vesuviana, sotto il profilo della loro incidenza circa le opere oggetto della valutazione di abusività e di cui alla impugnata ordinanza.
3.3. La constatazione della esistenza delle predette doglianze, sin dal ricorso introduttivo, renderebbe, a dire degli appellanti, manifestamente errata la inammissibilità delle censure sotto tale profilo così come evidenziato nel contesto della impugnata sentenza e, dall’altro canto, corrobora la fondatezza della contestazione concernente il difetto di istruttoria.
4. L’appello deve essere respinto.
4.1. Invero, come ha correttamente rilevato il primo giudice, nella memoria difensiva depositata il 20 luglio 2022, gli odierni appellanti hanno mosso nuove doglianze avverso la misura sanzionatoria in esame, sostenendo che sarebbe stata irrogata in ulteriore carenza di istruttoria e, cioè, senza tenere conto che alcune delle opere oggetto di demolizione sarebbero state assentite con una DIA risalente al 15 luglio 2004 e « omettendo di valutare sia le attività volte al ripristino poste in essere dal ricorrente, a seguito dell’emanazione dell’ordinanza di demolizione n. 20 del 2012 e sia i provvedimenti di autorizzazione rilasciati dallo stesso ente in favore del ricorrente ».
4.2. Le suddette censure sono e restano tuttavia inammissibili, come ha rilevato ancora correttamente il Tribunale, essendo state introdotte con un mero atto difensivo non notificato all’amministrazione resistente, in dispregio delle regole del contraddittorio processuale.
4.3. Non sono condivisibili le contrarie deduzioni degli appellanti perché, se si esamina con attenzione il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado, può agevolmente osservarsi che in detto ricorso (p. 4), con il primo motivo, l’originario ricorrente, dante causa degli odierni appellanti, si è limitato esclusivamente a dedurre, in maniera generica, che l’attività repressiva del Comune di Somma Vesuviana non avrebbe, invero, « tenuto conto pienamente delle attività volte al ripristino poste in essere dal ricorrente, a seguito dell’emanazione dell'ordinanza di demolizione n. 20 del 2012, nonché dei medesimi provvedimenti di autorizzazione rilasciati dallo stesso ente in favore del ricorrente ».
4.4. Solo nella memoria del 20 luglio 2022, non notificata, gli odierni appellanti hanno fatto riferimento a titoli edilizi e ai provvedimenti autorizzativi che avrebbero, secondo la loro tesi, legittimato la presenza di molte opere abusive, introducendo sostanzialmente censure nuove, riferite a specifiche circostanze, mai prima sottoposte al contraddittorio e in un atto, appunto, non notificato alla stessa amministrazione comunale.
4.5. Del resto, anche in questa sede gli appellanti non hanno saputo spiegare in cosa consisterebbe in modo specifico ed argomentato, sul piano giuridico, la concreta “incidenza” di detti titoli sulla legittimità delle opere contestate, invece, come abusive dal Comune nell’ordinanza gravata, limitandosi nel merito ad affermazioni generiche e apodittiche, come quelle contenute nel ricorso e negli atti di primo grado.
4.6. Ne segue la correttezza della sentenza impugnata, che ha rilevato la novità e, comunque, l’irritualità di tali deduzioni, che sarebbero dovute al più essere state proposte con la rituale notifica di motivi aggiunti, deduzioni che, come detto, risultano generiche e immotivate nel merito, anche laddove per ipotesi non le si volesse ritenere, come sono, del tutto inammissibili.
5. L’appello, conclusivamente, va respinto, con la conferma della sentenza impugnata, non essendo state riproposte tutte le altre censure di primo grado disattese nel merito – peraltro con statuizione del tutto conforme a diritto – dal primo giudice.
6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la mancata costituzione del Comune appellato.
6.1. Rimane definitivamente a carico di IN IN, EN OL e RO OL, soccombenti, il contributo versato per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto da IN IN, EN OL e RO OL, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di IN IN, EN OL e RO OL il contributo unificato richiesto per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO