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Sentenza 20 novembre 2024
Sentenza 20 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/11/2024, n. 5497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5497 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 3592 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3592 /2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ezio CATAURO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Albanella C.F._2
(Sa) alla Via Michelangelo n.2
attore-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, quale Responsabile Atti introduttivi del Giudizio con il patrocinio Controparte_2 CP_3 dell'Avv. Francesco DE CESARE (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore in Paola (Cs) alla Via G. Da Fiore n°1
convenuta-opposta
nonché contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Piazza Amendola CP_4
convenuta-opposta/contumace
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo PEC in data 22.04.2022 e depositato il 26.04.2022, Parte_1
interponeva opposizione avverso tre cartelle di pagamento, segnatamente la n.
10020210001896675000 (fondata su n. 5 ordinanze ingiunzioni, per un importo di € 8.189,54), la n.
10020210000612972000 (fondata su n. 2 ingiunzioni, per un importo di € 3.640,74) e la n.
100202100006036791000 (fondata su altre 2 ingiunzioni, per un importo di € 3.640,75), tutte notificate in data 24.03.2022. In particolare, le dette cartelle erano state emesse da Controparte_1
per somme iscritte a ruolo relative a sanzioni amministrative – anni 2016 e 2017 –
[...]
comminate per violazione degli artt. 1 e 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386. L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità delle richiamate cartelle per violazione dell'art. 7 legge 212/2000, non essendo le predette adeguatamente motivate, nonché la nullità delle stesse per mancata notifica delle ordinanze ingiunzioni ad esse sottese;
proseguiva deducendo la inesistenza delle notifiche delle cartelle e la intervenuta prescrizione dei crediti in esse portate, chiedendo, pertanto, al giudice adito:
“In via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, concedere, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza, la sospensione degli atti impugnati, come dettagliatamente indicati in epigrafe,
e di tutti quelli presupposti, in uno alla minacciata esecuzione;
Accogliere la presente opposizione e per
l'effetto revocare le seguenti cartella di pagamento:✓ cartella n. 10020210001896675000 notificata in data
24/03/2022, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali;
✓ cartella di pagamento n.
10020210000612972000 notificata in data 24/03/2022, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
✓ cartella di pagamento n. 10020210006036791000 notificata in data 24/03/2022, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, in quanto infondate, ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici;
➢ Dichiarare la prescrizione quinquennale degli importi richiesti;
➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio, con comparsa del 19.07.2022, l'opposta
[...]
, eccependo, preliminarmente, che l' aveva operato Controparte_5 Controparte_6
perfettamente in linea a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia ed era estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore, per cui doveva essere quest'ultimo a dover essere ritenuto responsabile della presunta inesigibilità dell'importo di cui alle cartelle opposte e quindi rimanere soccombente nel giudizio. In più evidenziava, quanto alla mancata notifica degli atto prodromici alle cartelle opposte, che tutte le attività antecedenti al ruolo erano di esclusiva responsabilità dell'ente impositore, nonché che a questi competeva dimostrare, ai fini della prescrizione, la regolarità della notifica delle ordinanze ingiunzioni poste a fondamento delle cartelle in parola. Concludeva, dunque, affinché si dichiarasse “la domanda improponibile improcedibile ed inammissibile e, comunque infondata in fatto ed in diritto, e quindi rigettarla e, conseguentemente dichiarare gli atti impugnati, esenti da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emessi e notificati.
Con vittoria di spese e competenze di Giudizio con attribuzione”.
La , benché ritualmente evocata in giudizio a mezzo per del 22.04.2022, Controparte_4
sceglieva di non costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 14/09/2022 (reiterate per l'udienza del
24.09.2024), l'opponente, tra l'altro, eccepiva la nullità della costituzione in giudizio dell'
[...]
, ciò in quanto “avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro e non per il Controparte_7 tramite dell'Avvocatura dello Stato”, nonché “la nullità delle notifiche concernenti le cartelle di pagamento impugnate poiché provenienti da un indirizzo P.E.C. non ricompreso in alcun pubblico registro”.
Istruita documentalmente la causa, essa perveniva all'udienza del 25.09.2024, all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini sino al 16.10.2024 per il deposito e scambio di memorie conclusionali e sino al 13.11.2024 per il deposito di quelle di replica.
***
In apertura, il Tribunale ritiene di dover scrutinare, preliminarmente, le eccezioni proposte dalle parti costituite, in punto sia di legittimazione a contraddire che di regolare costituzione in giudizio della convenuta.
Procedendo in ordine sistematico, si evidenzia, in limine litis, che va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dall' , che rileva come non sia titolata a Controparte_6
conoscere il merito della pretesa e risponda solo della notifica della cartella impugnata. Ebbene, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1
c.p.c. L'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n.
3870/2024 del 12.02.2024., con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Alla luce di quanto esposto,
l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione. Tuttavia, il primo ha scelto la contumacia, status che, comunque, non lo sottrarrà dal subire le conseguenze di una ad eventuale soccombenza processuale (ciò in quanto “la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo
o al suo protrarsi” - Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015 -).
In ordine, poi, alla ventilata nullità di costituzione in giudizio di , perché patrocinata da CP_8
difensore appartenente a libero foro, si rileva come tale eccezione sia priva di pregio. È sufficiente al riguardo applicare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella seguente pronuncia:
"Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata Controparte_9
la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n.
1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma
4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_1
questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità." (così Cass. SU n. 30008/19; conf. Cass. n. 16314/21; Cass 30252/2021). Tale orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dal
D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito dalla Legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' ; detta Controparte_10
norma ha fornito invero un'interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo che il rapporto fra l'
[...]
e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista Controparte_10
una convenzione fra tali due enti;
e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass. n. 14355 del 2021; Cass. n. 10330 del 2021; Cass. n. 9964 del 2021;
Cass. n. 9853 del 2021). Pertanto, si reputa legittima e valida la costituzione in giudizio dell' CP_1
a mezzo di procuratore appartenente al libero foro.
Passando, poi, all'esame delle deduzioni di parte opponente afferenti a vizi di notifica della cartella e vizi di forma della stessa, mette conto osservare come essi rientrino nel novero dei vizi di regolarità formale dell'atto opposto, per i quali il rimedio da proporre è propriamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (da proporre entro giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento).
Le contestazioni relative alla irregolare notifica della cartella di pagamento (rectius notifica eseguita da indirizzo pec non contenuto in pubblici elenchi) investono il “quomodo” dell'esecuzione forzata e, pertanto, sono idonee a qualificare la domanda attorea quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nella specie, l'opposizione riferibile a tali motivi risulta inammissibile, atteso che la cartella è stata notificata in data 24.03.2022 e la citazione in opposizione è stata notificata in data
22.04.2022, ben oltre il termine decadenziale di venti giorni per l'esperibilità del rimedio.
Proseguendo con l'esame della domanda che qui ci occupa, mette conto riportare quello che è il tessuto normativo su cui poggia la tipologia delle sanzioni sottese alle cartelle per cui vi è impugnazione. Ebbene, la normativa di riferimento è la Legge n. 386 del 15/12/1990, la quale all'art. 1 stabilisce che chi emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00. Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.065,00 ad Euro 12.394,00; all'articolo 2 stabilisce, poi, che chi emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro
3.098,00 e se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00.
Proseguendo nella lettura della legge in parola, ivi all'art. 27 viene sancito che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della sanzione, l'autorità prefettizia che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute mediante la formazione del ruolo e il suo invio all'Agente della Riscossione che provvederà ad emettere la cartella di pagamento ed a curare la riscossione coattiva del credito erariale.
Fatte tali ineludibili precisazioni, va evidenziato che nel caso di specie il motivo principale ed assorbente di doglianza afferisce la omessa notifica delle ordinanze ingiuntive sottese alle cartelle impugnate, ovvero: SAUTG014088220161229, emessa il 29/12/2016 ed asseritamente notificata il
29/12/2016; SAUTG000768620170120, emessa il 20/01/2017 ed asseritamente notificata il
20/01/2017; SAUTG000152720170105, emessa il 5/01/2017 ed asseritamente notificata il
12/01/2017; SAUTG000894320170124, emessa il 24/01/2017 ed asseritamente notificata in data
01/02/2017; SAUTG12255920161114, emessa il 14/11/2016 ed asseritamente notificata il
22/11/2016; SAUTG 132115200161205, emessa il 5/12/2016 ed asseritamente notificata il
9/12/2016; SAUTG 001136920170130, emessa il 30/01/2017 ed asseritamente notificata il
30/01/2017; SAUTG00935320170125, emessa il 25/01/2017 ed asseritamente notificata in data
01/02/2017, tutte relative all'applicazione di sanzioni per violazione delle norme di cui alla legge 386
/90, ovvero emissione di assegni senza provvista o autorizzazione del trattario .
Orbene, va chiarito che la Corte di Cassazione ha affermato che in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi dell'art. 22 e ss. l. 24 novembre 1981 n. 689 (oggi sostituito dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/11) allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9498, cfr. Civ. Sez. Un.
23.11.95 n. 12107, 14.12.98 n. 12544, 10.01.92 n.190, Cass. 29.10.99 n.1212).
Nel caso che ci occupa, l'istante ha avanzato, in via principale, doglianza afferente all'omessa notifica delle prefate ordinanze ingiunzione da parte della e, quindi, ha evidenziato Controparte_4
l'assenza di titoli giustificanti l'iscrizione a ruolo delle somme richieste con le cartelle impugnate, per cui ha eccepito, consequenzialmente, la non debenza delle medesime somme per estinzione della pretesa (per mancanza di titoli, quindi).
L'ente impositore, non curando la propria costituzione in giudizio, né inviando alcuna documentazione, non ha fornito la prova sullo stesso incombente ex art. 2697 c.c., della regolare formazione del titolo, ovvero sia la notifica dei verbali nel termine di 90 gg. dall'accertamento e delle susseguenti ordinanze ingiuntive, per cui l'obbligazione, così come eccepito dalla parte, deve considerarsi estinta . Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che non essendo stato offerto dalla
P.A. la prova inconfutabile, atta a dimostrare la legittimità del suo comportamento e quindi la legittimità dell'iscrizione a ruolo, conseguente alla formazione di un titolo validamente contestato o notificato, l'opposizione così come proposta va accolta per tale principale e assorbente motivo, con declaratoria di annullamento delle impugnate cartelle esattoriali.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14, attesa la non particolare complessità dell'attività difensiva, considerato il valore della lite (ricompreso nello scaglione tabellare da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) e l'attività processuale svolta
(fase studio €. 460,00, fase introduttiva €. 351,00 e fase decisionale €. 851,00). Inoltre, in virtù del motivo di accoglimento, esse sono poste in via esclusiva a carico dell' in quanto CP_11
l' è completamente estranea alle vicende afferenti alla notifica dei titoli Controparte_5
prodromici e nei suoi confronti vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della , in persona del Sig. Prefetto p.t.; Controparte_4
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n. 10020210001896675000 - per l'importo di € 8.189,54, la cartella esattoriale n. 10020210000612972000 – per l'importo di €.
3.640,74 e la cartella esattoriale n. 10020210006036791000 - per l'importo di €. € 3.640,75, per mancanza di prova della notifica dei titoli prodromici. 3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_11 Parte_1 liquida in € 1.700,00 per competenze ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cna come per legge.
4) Dichiara compensate le spese nei confronti di , in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.t.
Così deciso in Salerno, 19.11.24
Il Giudice
Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE, nella persona del Giudice, dott.ssa Alessia Pecoraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3592 /2022, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Ezio CATAURO Parte_1 C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Albanella C.F._2
(Sa) alla Via Michelangelo n.2
attore-opponente
contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
, quale Responsabile Atti introduttivi del Giudizio con il patrocinio Controparte_2 CP_3 dell'Avv. Francesco DE CESARE (C.F. ) elettivamente domiciliato presso lo C.F._3
studio del difensore in Paola (Cs) alla Via G. Da Fiore n°1
convenuta-opposta
nonché contro
(C.F. ), Controparte_4 P.IVA_2
in persona del Prefetto pro tempore, con sede in , Piazza Amendola CP_4
convenuta-opposta/contumace
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto notificato a mezzo PEC in data 22.04.2022 e depositato il 26.04.2022, Parte_1
interponeva opposizione avverso tre cartelle di pagamento, segnatamente la n.
10020210001896675000 (fondata su n. 5 ordinanze ingiunzioni, per un importo di € 8.189,54), la n.
10020210000612972000 (fondata su n. 2 ingiunzioni, per un importo di € 3.640,74) e la n.
100202100006036791000 (fondata su altre 2 ingiunzioni, per un importo di € 3.640,75), tutte notificate in data 24.03.2022. In particolare, le dette cartelle erano state emesse da Controparte_1
per somme iscritte a ruolo relative a sanzioni amministrative – anni 2016 e 2017 –
[...]
comminate per violazione degli artt. 1 e 2 della L. 15 dicembre 1990, n. 386. L'opponente eccepiva la nullità e/o illegittimità delle richiamate cartelle per violazione dell'art. 7 legge 212/2000, non essendo le predette adeguatamente motivate, nonché la nullità delle stesse per mancata notifica delle ordinanze ingiunzioni ad esse sottese;
proseguiva deducendo la inesistenza delle notifiche delle cartelle e la intervenuta prescrizione dei crediti in esse portate, chiedendo, pertanto, al giudice adito:
“In via preliminare, accertata e dichiarata la sussistenza delle condizioni di legge, concedere, anche inaudita altera parte, stante l'urgenza, la sospensione degli atti impugnati, come dettagliatamente indicati in epigrafe,
e di tutti quelli presupposti, in uno alla minacciata esecuzione;
Accogliere la presente opposizione e per
l'effetto revocare le seguenti cartella di pagamento:✓ cartella n. 10020210001896675000 notificata in data
24/03/2022, nonché tutti gli atti presupposti e consequenziali;
✓ cartella di pagamento n.
10020210000612972000 notificata in data 24/03/2022, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali;
✓ cartella di pagamento n. 10020210006036791000 notificata in data 24/03/2022, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali, in quanto infondate, ingiuste ed illegittime e, conseguentemente, dichiararle nulle e prive di effetti giuridici;
➢ Dichiarare la prescrizione quinquennale degli importi richiesti;
➢ In ogni caso, con vittoria di spese e competenze di causa”.
Provvedeva alla propria costituzione in giudizio, con comparsa del 19.07.2022, l'opposta
[...]
, eccependo, preliminarmente, che l' aveva operato Controparte_5 Controparte_6
perfettamente in linea a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti in materia ed era estraneo al processo di formazione del ruolo ed all'individuazione dei dati da riportare nella cartella esattoriale relativi all'an ed al quantum del credito vantato dall'Ente impositore, per cui doveva essere quest'ultimo a dover essere ritenuto responsabile della presunta inesigibilità dell'importo di cui alle cartelle opposte e quindi rimanere soccombente nel giudizio. In più evidenziava, quanto alla mancata notifica degli atto prodromici alle cartelle opposte, che tutte le attività antecedenti al ruolo erano di esclusiva responsabilità dell'ente impositore, nonché che a questi competeva dimostrare, ai fini della prescrizione, la regolarità della notifica delle ordinanze ingiunzioni poste a fondamento delle cartelle in parola. Concludeva, dunque, affinché si dichiarasse “la domanda improponibile improcedibile ed inammissibile e, comunque infondata in fatto ed in diritto, e quindi rigettarla e, conseguentemente dichiarare gli atti impugnati, esenti da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emessi e notificati.
Con vittoria di spese e competenze di Giudizio con attribuzione”.
La , benché ritualmente evocata in giudizio a mezzo per del 22.04.2022, Controparte_4
sceglieva di non costituirsi, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 14/09/2022 (reiterate per l'udienza del
24.09.2024), l'opponente, tra l'altro, eccepiva la nullità della costituzione in giudizio dell'
[...]
, ciò in quanto “avvenuta a mezzo di avvocato del libero foro e non per il Controparte_7 tramite dell'Avvocatura dello Stato”, nonché “la nullità delle notifiche concernenti le cartelle di pagamento impugnate poiché provenienti da un indirizzo P.E.C. non ricompreso in alcun pubblico registro”.
Istruita documentalmente la causa, essa perveniva all'udienza del 25.09.2024, all'esito della quale la stessa veniva trattenuta in decisione, con concessione alle parti di termini sino al 16.10.2024 per il deposito e scambio di memorie conclusionali e sino al 13.11.2024 per il deposito di quelle di replica.
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In apertura, il Tribunale ritiene di dover scrutinare, preliminarmente, le eccezioni proposte dalle parti costituite, in punto sia di legittimazione a contraddire che di regolare costituzione in giudizio della convenuta.
Procedendo in ordine sistematico, si evidenzia, in limine litis, che va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva articolata dall' , che rileva come non sia titolata a Controparte_6
conoscere il merito della pretesa e risponda solo della notifica della cartella impugnata. Ebbene, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre-esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1
c.p.c. L'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n.
3870/2024 del 12.02.2024., con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al “fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ed ha concluso enunciando il seguente principio di diritto: “in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". Alla luce di quanto esposto,
l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha correttamente evocato oltre all'ente impositore, il soggetto legittimato passivo necessario e cioè l'agente della riscossione. Tuttavia, il primo ha scelto la contumacia, status che, comunque, non lo sottrarrà dal subire le conseguenze di una ad eventuale soccombenza processuale (ciò in quanto “la parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo
o al suo protrarsi” - Cass. Civ. Sez. VI, ordinanza n. 373 del 13 Gennaio 2015 -).
In ordine, poi, alla ventilata nullità di costituzione in giudizio di , perché patrocinata da CP_8
difensore appartenente a libero foro, si rileva come tale eccezione sia priva di pregio. È sufficiente al riguardo applicare il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità nella seguente pronuncia:
"Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l' , impregiudicata Controparte_9
la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla
Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n.
1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma
4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del
2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l' e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di CP_1
questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell' a mezzo dell'una o dell'altro postula CP_1
necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità." (così Cass. SU n. 30008/19; conf. Cass. n. 16314/21; Cass 30252/2021). Tale orientamento ha ricevuto ulteriore conferma dal
D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito dalla Legge n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell' ; detta Controparte_10
norma ha fornito invero un'interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di
Equitalia e di patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, chiarendo che il rapporto fra l'
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e l'Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista Controparte_10
una convenzione fra tali due enti;
e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, Cass. n. 14355 del 2021; Cass. n. 10330 del 2021; Cass. n. 9964 del 2021;
Cass. n. 9853 del 2021). Pertanto, si reputa legittima e valida la costituzione in giudizio dell' CP_1
a mezzo di procuratore appartenente al libero foro.
Passando, poi, all'esame delle deduzioni di parte opponente afferenti a vizi di notifica della cartella e vizi di forma della stessa, mette conto osservare come essi rientrino nel novero dei vizi di regolarità formale dell'atto opposto, per i quali il rimedio da proporre è propriamente l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (da proporre entro giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento).
Le contestazioni relative alla irregolare notifica della cartella di pagamento (rectius notifica eseguita da indirizzo pec non contenuto in pubblici elenchi) investono il “quomodo” dell'esecuzione forzata e, pertanto, sono idonee a qualificare la domanda attorea quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Nella specie, l'opposizione riferibile a tali motivi risulta inammissibile, atteso che la cartella è stata notificata in data 24.03.2022 e la citazione in opposizione è stata notificata in data
22.04.2022, ben oltre il termine decadenziale di venti giorni per l'esperibilità del rimedio.
Proseguendo con l'esame della domanda che qui ci occupa, mette conto riportare quello che è il tessuto normativo su cui poggia la tipologia delle sanzioni sottese alle cartelle per cui vi è impugnazione. Ebbene, la normativa di riferimento è la Legge n. 386 del 15/12/1990, la quale all'art. 1 stabilisce che chi emette un assegno bancario o postale senza l'autorizzazione del trattario è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00. Se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.065,00 ad Euro 12.394,00; all'articolo 2 stabilisce, poi, che chi emette un assegno bancario o postale che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516,00 ad Euro
3.098,00 e se l'importo dell'assegno è superiore a Euro 10.329,13 o in caso di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.032,00 ad Euro 6.197,00.
Proseguendo nella lettura della legge in parola, ivi all'art. 27 viene sancito che, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento della sanzione, l'autorità prefettizia che ha emesso l'ordinanza- ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute mediante la formazione del ruolo e il suo invio all'Agente della Riscossione che provvederà ad emettere la cartella di pagamento ed a curare la riscossione coattiva del credito erariale.
Fatte tali ineludibili precisazioni, va evidenziato che nel caso di specie il motivo principale ed assorbente di doglianza afferisce la omessa notifica delle ordinanze ingiuntive sottese alle cartelle impugnate, ovvero: SAUTG014088220161229, emessa il 29/12/2016 ed asseritamente notificata il
29/12/2016; SAUTG000768620170120, emessa il 20/01/2017 ed asseritamente notificata il
20/01/2017; SAUTG000152720170105, emessa il 5/01/2017 ed asseritamente notificata il
12/01/2017; SAUTG000894320170124, emessa il 24/01/2017 ed asseritamente notificata in data
01/02/2017; SAUTG12255920161114, emessa il 14/11/2016 ed asseritamente notificata il
22/11/2016; SAUTG 132115200161205, emessa il 5/12/2016 ed asseritamente notificata il
9/12/2016; SAUTG 001136920170130, emessa il 30/01/2017 ed asseritamente notificata il
30/01/2017; SAUTG00935320170125, emessa il 25/01/2017 ed asseritamente notificata in data
01/02/2017, tutte relative all'applicazione di sanzioni per violazione delle norme di cui alla legge 386
/90, ovvero emissione di assegni senza provvista o autorizzazione del trattario .
Orbene, va chiarito che la Corte di Cassazione ha affermato che in relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi: a) l'opposizione ai sensi dell'art. 22 e ss. l. 24 novembre 1981 n. 689 (oggi sostituito dagli artt. 6 e 7 del d.lgs. 150/11) allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
b) l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo;
c) l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. (cfr. Cass. civ. Sez. I, 28/06/2002, n. 9498, cfr. Civ. Sez. Un.
23.11.95 n. 12107, 14.12.98 n. 12544, 10.01.92 n.190, Cass. 29.10.99 n.1212).
Nel caso che ci occupa, l'istante ha avanzato, in via principale, doglianza afferente all'omessa notifica delle prefate ordinanze ingiunzione da parte della e, quindi, ha evidenziato Controparte_4
l'assenza di titoli giustificanti l'iscrizione a ruolo delle somme richieste con le cartelle impugnate, per cui ha eccepito, consequenzialmente, la non debenza delle medesime somme per estinzione della pretesa (per mancanza di titoli, quindi).
L'ente impositore, non curando la propria costituzione in giudizio, né inviando alcuna documentazione, non ha fornito la prova sullo stesso incombente ex art. 2697 c.c., della regolare formazione del titolo, ovvero sia la notifica dei verbali nel termine di 90 gg. dall'accertamento e delle susseguenti ordinanze ingiuntive, per cui l'obbligazione, così come eccepito dalla parte, deve considerarsi estinta . Alla luce di quanto sopra esposto, è evidente che non essendo stato offerto dalla
P.A. la prova inconfutabile, atta a dimostrare la legittimità del suo comportamento e quindi la legittimità dell'iscrizione a ruolo, conseguente alla formazione di un titolo validamente contestato o notificato, l'opposizione così come proposta va accolta per tale principale e assorbente motivo, con declaratoria di annullamento delle impugnate cartelle esattoriali.
Quanto alle spese, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i criteri minimi di cui al DM 55/14, attesa la non particolare complessità dell'attività difensiva, considerato il valore della lite (ricompreso nello scaglione tabellare da €. 5.201,00 ad €. 26.000,00) e l'attività processuale svolta
(fase studio €. 460,00, fase introduttiva €. 351,00 e fase decisionale €. 851,00). Inoltre, in virtù del motivo di accoglimento, esse sono poste in via esclusiva a carico dell' in quanto CP_11
l' è completamente estranea alle vicende afferenti alla notifica dei titoli Controparte_5
prodromici e nei suoi confronti vanno dichiarate compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, nella persona del Giudice Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la contumacia della , in persona del Sig. Prefetto p.t.; Controparte_4
2) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella esattoriale n. 10020210001896675000 - per l'importo di € 8.189,54, la cartella esattoriale n. 10020210000612972000 – per l'importo di €.
3.640,74 e la cartella esattoriale n. 10020210006036791000 - per l'importo di €. € 3.640,75, per mancanza di prova della notifica dei titoli prodromici. 3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di che CP_11 Parte_1 liquida in € 1.700,00 per competenze ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cna come per legge.
4) Dichiara compensate le spese nei confronti di , in persona del legale Controparte_5
rapp.te p.t.
Così deciso in Salerno, 19.11.24
Il Giudice
Alessia PECORARO