Ordinanza cautelare 8 novembre 2017
Sentenza 24 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 24/10/2022, n. 1669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1669 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/10/2022
N. 01669/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01141/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1141 del 2017, proposto da
SA CH, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Mazzia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Crispiano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Valerio De Vita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza sindacale del Comune di Crispiano n. 55 del 18-5-2017 di rimozione di rifiuti pericolosi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Crispiano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 4 febbraio 2017, la Forestale ha accertato la presenza di rifiuti speciali pericolosi (lastre di amianto, in parte “ sbriciolate ”) sul terreno sito in località “Casellone” di Crispiano, distinto in catasto al foglio n. 77, particella n. 376, di proprietà della ricorrente.
Omessa la comunicazione di avvio del procedimento “ stante l’urgenza di provvedere in merito, a tutela della salute pubblica ”, con ordinanza n. 55 del 18 maggio 2017 (notificata il successivo 30 maggio), il Sindaco del Comune di Crispiano ha ordinato alla ricorrente “ di procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi dell’area… adibita ad abbandono incontrollato di rifiuti pericolosi… entro sessanta giorni dalla data di notifica con le modalità prescritte dal d.lgs. n. 152/06 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 6/2017… ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti, con particolare riferimento al difetto d’istruttoria (primo motivo) nonché per violazione delle garanzie partecipative (secondo motivo).
Il Comune intimato, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
L’istanza cautelare, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, è stata respinta dalla Sezione con ordinanza n. 543 del 7 novembre 2017.
La causa viene ritenuta per la decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
2. Il ricorso è suscettibile di favorevole apprezzamento.
2.1 Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente, che asserisce di non essere in alcun modo responsabile dell'abbandono dei rifiuti de quibus , tanto da aver sporto denuncia contro ignoti in data 16 febbraio 2017, lamenta, in via principale, la violazione dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, sostenendo, in buona sostanza, che, secondo tale norma, il proprietario incolpevole del terreno da altri inquinato, al quale non può essere imputato a titolo di dolo o di colpa 1'abbandono dei rifiuti e nei confronti del quale ed in suo contraddittorio non sono stati effettuati accertamenti da parte dell'autorità procedente al controllo, non può essere destinatario di provvedimenti rivolti alla messa in sicurezza ed alla bonifica del sito inquinato.
La censura coglie nel segno.
Giova, infatti, rammentare che l’art. 192 (“ Divieto di abbandono ”) del D. Lgs. n. 152/2006 recita:
“ 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate ”.
La giurisprudenza, con orientamento dal quale il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ha ormai chiarito « L'accertamento del soggetto "responsabile" dell'abbandono incontrollato dei rifiuti, attesa la gravità delle conseguenze, economiche e anche penali, che da esso possono scaturire, deve fondarsi su un'attività istruttoria approfondita e accurata che faccia emergere, se non prove inconfutabili di tale responsabilità, quanto meno una serie di indizi gravi precisi e concordanti che possano consentire di presumerla con un grado elevato di attendibilità » (in termini, ex multis , T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 5 maggio 2022 n. 712 ).
Nel caso di specie non risulta effettuata alcuna istruttoria.
È irrilevante, peraltro, il riferimento operato dalla difesa comunale (comunque non presente nell’ordinanza impugnata) alla inefficacia del muretto a secco a valere come valida recinzione della proprietà in quanto, per giurisprudenza costante, finanche la mancata recinzione del fondo non può comunque costituire di per sé prova della colpevolezza del proprietario, rappresentando la recinzione una facoltà e non un obbligo” (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 3-12-2020, n. 7657,).
2.2 Sotto altro profilo, va evidenziato che l’articolo 192 del d. lgs. n. 152/2006 richiede ai fini della responsabilità, che gli accertamenti siano effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo.
Non risulta che la norma sia stata nel caso rispettata poiché non vi è traccia di contraddittorio delle parti, essendosi limitato il Sindaco, con l’ordinanza impugnata, a presumere la responsabilità della ricorrente.
Sicché anche il secondo motivo di ricorso risulta fondato in quanto, nella specie, l’adozione dell’ordine di rimozione a distanza di tre mesi dall’accertamento della presenza dei rifiuti sin rivela ontologicamente incompatibile con la ritenuta urgenza, assunta a giustificazione della mancata comunicazione di avvio del procedimento e della conseguente accertamento della responsabilità senza contraddittorio.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite inter partes .
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce; Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO